Cassazione civile, sentenza n. 43480 del 26 novembre 2007 (riferimenti normativi: articolo 5, lettera d), legge 283/1962)
È imputabile al legale rappresentante di una pizzeria l’avere somministrato
a un cliente una pizza nella quale veniva rinvenuto un dente, corpo estraneo
all’alimento, non avendo la stessa adottato e/o fatto osservare un apposito
codice di sicurezza da seguire durante la preparazione degli
alimenti.
Possiamo immaginare il povero cliente che si è
inopinatamente trovato nella pizza, che tanto pregustava, o addirittura già in
bocca (?!), il dente di un altro.
Pensiamo al comprensibile disgusto.
Pensiamo anche al rischio di rompersi, nella masticazione, uno dei suoi denti.
Ma è tutto questo già un reato? Possibile?
Lo è, ci insegna la
giurisprudenza, perché la presenza di un corpo estraneo nell’alimento destinato
al consumo rientra nella ipotesi contravvenzionale della lettera d) dell’art. 5
della legge 283 del 1962, in quanto compromette la qualità igienica che il
prodotto alimentare deve sempre possedere.
Altri casi conosce la
giurisprudenza: la presenza del pezzo di metallo o del sassolino nella pasta
(ove la materia prima non sia stata ben mondata), il “classico” caso
dell’insetto in una bibita di rinomata marca o nel panino o nell’insalata (chi
ricorda lo spassosissimo film “Victor Victoria”, in cui il trucco dello
scarafaggio serviva per guadagnarsi una cena a sbafo?) e così via.
Situazioni
di questo genere possono risolversi in una innocua repulsione, ma talvolta
l’effetto può diventare realmente dannoso: rottura di denti, ingestione di pezzi
di metallo o di vetro ecc. In queste occasioni insorgerà anche il reato di
lesioni personali colpose, da cui potrà legittimamente scaturire una richiesta
di risarcimento per i danni subiti, da far valere alternativamente in sede
civile o penale.
Nel caso della nostra sentenza, il problema non era, però,
tanto se il reato ipotizzato dall’accusa sussistesse o meno (sul che c’era poco
da discutere), quanto se ne potesse essere ritenuto responsabile il legale
rappresentante dell’esercizio di ristorazione, che non aveva preparato
personalmente la pizza, tanto più – avanzava la difesa – che il corpo estraneo
poteva già trovarsi nelle materie prime utilizzate per la preparazione del
piatto. Scusa che, però, non ha fatto breccia nei giudici. Infatti, è indubbio
che il titolare di un ristorante, anche se non predispone personalmente le
portate gastronomiche, deve sempre e comunque curare la igienicità degli
alimenti che finiscono o possono finire nel piatto del consumatore, da una parte
predisponendo un piano di sicurezza (come lo chiama la Cassazione) volto a
dettare le regole idonee a evitare inconvenienti del tipo di quello occorso,
dall’altro lato sorvegliando le operazioni dei lavoranti e la piena conformità
delle materie prime da utilizzate. Va, infatti, ricordato che una volta che un
prodotto confezionato venga aperto per l’uso gastronomico cessa la ragione di
impunità che, invece, salvaguarda la posizione del mero rivenditore, mentre
l’utilizzatore, diretto o indiretto, della merce si assume la responsabilità che
la stessa sia igienicamente conforme a quanto prescritto.
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Corpi estranei nel piatto, responsabile il legale rappresentante
Cassazione civile, sentenza n. 43480 del 26 novembre 2007 (riferimenti normativi: articolo 5, lettera d), legge 283/1962)
È imputabile al legale rappresentante di una pizzeria l’avere somministrato
a un cliente una pizza nella quale veniva rinvenuto un dente, corpo estraneo
all’alimento, non avendo la stessa adottato e/o fatto osservare un apposito
codice di sicurezza da seguire durante la preparazione degli
alimenti.
Possiamo immaginare il povero cliente che si è
inopinatamente trovato nella pizza, che tanto pregustava, o addirittura già in
bocca (?!), il dente di un altro.
Pensiamo al comprensibile disgusto.
Pensiamo anche al rischio di rompersi, nella masticazione, uno dei suoi denti.
Ma è tutto questo già un reato? Possibile?
Lo è, ci insegna la
giurisprudenza, perché la presenza di un corpo estraneo nell’alimento destinato
al consumo rientra nella ipotesi contravvenzionale della lettera d) dell’art. 5
della legge 283 del 1962, in quanto compromette la qualità igienica che il
prodotto alimentare deve sempre possedere.
Altri casi conosce la
giurisprudenza: la presenza del pezzo di metallo o del sassolino nella pasta
(ove la materia prima non sia stata ben mondata), il “classico” caso
dell’insetto in una bibita di rinomata marca o nel panino o nell’insalata (chi
ricorda lo spassosissimo film “Victor Victoria”, in cui il trucco dello
scarafaggio serviva per guadagnarsi una cena a sbafo?) e così via.
Situazioni
di questo genere possono risolversi in una innocua repulsione, ma talvolta
l’effetto può diventare realmente dannoso: rottura di denti, ingestione di pezzi
di metallo o di vetro ecc. In queste occasioni insorgerà anche il reato di
lesioni personali colpose, da cui potrà legittimamente scaturire una richiesta
di risarcimento per i danni subiti, da far valere alternativamente in sede
civile o penale.
Nel caso della nostra sentenza, il problema non era, però,
tanto se il reato ipotizzato dall’accusa sussistesse o meno (sul che c’era poco
da discutere), quanto se ne potesse essere ritenuto responsabile il legale
rappresentante dell’esercizio di ristorazione, che non aveva preparato
personalmente la pizza, tanto più – avanzava la difesa – che il corpo estraneo
poteva già trovarsi nelle materie prime utilizzate per la preparazione del
piatto. Scusa che, però, non ha fatto breccia nei giudici. Infatti, è indubbio
che il titolare di un ristorante, anche se non predispone personalmente le
portate gastronomiche, deve sempre e comunque curare la igienicità degli
alimenti che finiscono o possono finire nel piatto del consumatore, da una parte
predisponendo un piano di sicurezza (come lo chiama la Cassazione) volto a
dettare le regole idonee a evitare inconvenienti del tipo di quello occorso,
dall’altro lato sorvegliando le operazioni dei lavoranti e la piena conformità
delle materie prime da utilizzate. Va, infatti, ricordato che una volta che un
prodotto confezionato venga aperto per l’uso gastronomico cessa la ragione di
impunità che, invece, salvaguarda la posizione del mero rivenditore, mentre
l’utilizzatore, diretto o indiretto, della merce si assume la responsabilità che
la stessa sia igienicamente conforme a quanto prescritto.
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