Come è noto, dal 27 aprile 2017 è “in vigore” – nell’Unione europea – una nuova disciplina generale dei controlli ufficiali sugli alimenti e i mangimi, in sostituzione del regolamento (CE) 882/2004 (e di altre disposizioni regolamentari e direttive in materia): il regolamento (UE) 2017/625.
Sennonché, come pure è ormai ben risaputo, “in vigore” – per il legislatore UE – non significa “in applicazione” ed infatti anche il nuovo regolamento vede spostata nel tempo la sua applicabilità che, con non poche eccezioni, è fissata al 14 dicembre 2019.
Ed è proprio da questa data che saranno appunto concretamente applicabili le norme degli articoli 34, 35 e 36 di cui questo articolo intende occuparsi ovvero quelle relative alle procedure di “campionamento ed analisi di laboratorio” e ai diritti che spettano all’Osa in occasione di tali attività dei suoi controllori ufficiali.
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Controlli ufficiali. La “scarsa perizia” del legislatore UE
L’uso improprio delle nozioni di “perizia” e “controperizia”.
Sennonché, come pure è ormai ben risaputo, “in vigore” – per il legislatore UE – non significa “in applicazione” ed infatti anche il nuovo regolamento vede spostata nel tempo la sua applicabilità che, con non poche eccezioni, è fissata al 14 dicembre 2019.
Ed è proprio da questa data che saranno appunto concretamente applicabili le norme degli articoli 34, 35 e 36 di cui questo articolo intende occuparsi ovvero quelle relative alle procedure di “campionamento ed analisi di laboratorio” e ai diritti che spettano all’Osa in occasione di tali attività dei suoi controllori ufficiali.
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