Contributi in materia di ispezioni e controlli veterinari

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Corte di Giustizia della Comunità Europea, Sezione I, sentenza del 19 marzo 2009, causa C-309/07

CORTE DI GIUSTIZIA
delle Comunità Europee,

SENTENZA
DELLA CORTE
(Prima Sezione)
19 marzo 2009 (*)

Nel procedimento C-309/07,
avente ad oggetto la domanda di
pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dallo
Hessischer Verwaltungsgerichtshof (Germania) con decisione 13 giugno 2007,
pervenuta in cancelleria il 5 luglio 2007, nella causa
Baumann
GmbH
contro
Land Hessen,

LA CORTE
(Prima Sezione),

composta dal sig. P. Jann, presidente di sezione, dai sigg. M. Ilešic, A.
Borg Barthet, E. Levits e J.-J. Kasel (relatore), giudici,
avvocato generale:
sig. M. Poiares Maduro
cancelliere: sig.ra K. Sztranc-Slawiczek,
amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito
all’udienza del 4 settembre 2008,
considerate le osservazioni
presentate:
– per la Baumann GmbH, dai sigg. L. Liebenau e M. Stephani,
Rechtsanwälte;
– per il Land Hessen, dal sig. H. Nebel, in qualità di
agente;
– per la Commissione delle Comunità europee, dal sig. F. Erlbacher e
dalla sig.ra M. Vollkommer, in qualità di agenti,
vista la decisione,
adottata sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza
conclusioni,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

1. La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione, da un
lato, dell’art. 5, n. 3, della direttiva del Consiglio 29 gennaio 1985,
85/73/CEE, relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari
degli animali contemplati nelle direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE, 90/675/CEE e
91/496/CEE (GU L 32, pag. 14), come modificata e codificata dalla direttiva del
Consiglio 26 giugno 1996, 96/43/CE (GU L 162, pag. 1; in prosieguo: la
«direttiva 85/73»), nonché, dall’altro lato, dell’allegato A, capitolo I, punto
4, lett. a), della medesima direttiva.
2. Tale domanda è stata presentata
nell’ambito di una controversia tra la Baumann GmbH (in prosieguo: «la Baumann»)
ed il Land Hessen in merito al calcolo dei contributi dovuti a titolo delle
ispezioni e dei controlli sanitari delle carni fresche.
Contesto
normativo
La normativa comunitaria
3. L’art. 1 della direttiva 85/73
prevede quanto segue:
«Gli Stati membri provvedono – secondo le modalità
previste nell’allegato A – a riscuotere un contributo comunitario per le spese
relative alle ispezioni ed ai controlli dei prodotti contemplati in tale
allegato, ivi compresi quelli intesi ad assicurare la protezione animale nei
mattatoi, secondo i requisiti della direttiva 93/119/CEE».
4. A tenore
dell’art. 5, nn. 1, 3 e 4, della detta direttiva:
«1. I contributi comunitari
sono stabiliti in modo tale da coprire i costi sostenuti dall’autorità
competente per:
– gli oneri salariali e sociali relativi al servizio di
ispezione;
– le spese amministrative connesse con l’esecuzione dei controlli
e delle ispezioni, cui possono essere imputate le spese necessarie alla
formazione permanente degli ispettori,
per quanto attiene all’esecuzione dei
controlli e delle ispezioni di cui agli articoli 1, 2 e 3.
(…)
3. Gli
Stati membri sono autorizzati a riscuotere un importo superiore ai livelli dei
contributi comunitari, purché il contributo totale riscosso da ciascuno Stato
membro non superi il costo effettivo delle spese d’ispezione.
4. Fatta salva
la scelta dell’autorità autorizzata a percepire i contributi comunitari, i
contributi comunitari si sostituiscono a qualsiasi altra tassa o contributo
sanitario riscosso dalle autorità nazionali, regionali o comunali degli Stati
membri per le ispezioni ed i controlli di cui agli articoli 1, 2 e 3 e la loro
certificazione.
La presente direttiva non preclude la possibilità per gli
Stati membri di riscuotere un contributo per la lotta contro le epizoozie e le
malattie enzootiche».
5. L’allegato A, capitolo I, punto 1, della direttiva
85/73 stabilisce gli importi forfettari per le spese di ispezione connesse con
le operazioni di macellazione. Le modalità di finanziamento dei controlli e
delle ispezioni connessi alle operazioni di sezionamento sono previste nel punto
2 di questo stesso capitolo. A tenore del detto capitolo I, punto 4, lett. a) e
b):
«Per coprire costi più elevati, gli Stati membri possono:
a) ricorrere
ad un aumento, per un determinato stabilimento, dei livelli forfettari previsti
ai punti 1 e 2, lett. a).
Oltre a quella prevista al punto 5, lettera a),
devono ricorrere le seguenti condizioni:
(…)
– maggiori spese causate da
particolari tempi di spostamento,
– maggiore durata a causa di frequenti
cambiamenti degli orari di macellazione, non dovuti al personale di
ispezione,
(…)
– esecuzione di ispezioni dei capi che, su richiesta del
proprietario, sono macellati al di fuori dell’orario normale di
macellazione.
L’ammontare dei supplementi del livello forfettario di
riferimento del contributo dipende dall’ammontare dei costi da coprire;
b) o
riscuotere un contributo specifico per coprire i costi sostenuti».
La
normativa nazionale
6. Come risulta dalla decisione di rinvio, la direttiva
85/73 è stata trasposta nel diritto tedesco in parte con disposizioni emanate
dalle autorità federali e in parte con disposizioni adottate dai Länder.
7.
Il legislatore del Land Hessen, fondandosi sulla legge sui costi dei controlli
sanitari (Veterinärkontroll-Kostengesetz) del 3 novembre 1998 (GVBl. 1998 I,
pag. 414), che dà attuazione a talune disposizioni della normativa federale, ha
adottato il regolamento in materia di spese amministrative prelevate nell’ambito
del settore di competenza del Ministero dell’Ambiente, del Territorio rurale e
della Tutela dei consumatori (Verwaltungskostenordnung für den Geschäftsbereich
des Ministeriums für Umwelt, ländlichen Raum und Verbraucherschutz) del 16
dicembre 2003 (GVBl. 2003 I, pag. 362; in prosieguo: la «VwKostO-MULV»), nonché
il regolamento di modifica (nderungsverordnung) del 31 gennaio 2005 (GVBl. 2005
I, pag. 74).
8. Conformemente all’art. 4, n. 6, della legge sulle spese dei
controlli veterinari, le imprese che macellano oltre 1 500 capi al mese sono
considerate «grandi imprese» («Großbetriebe») e possono essere assoggettate, in
ragione di controlli particolari, alla riscossione di contributi specifici, in
funzione dei costi prodotti da tali controlli.
9. A tenore dell’art. 5 di
questa stessa legge:
«Per atti amministrativi effettuati su specifica domanda
al di fuori del normale orario di macellazione può essere richiesta una
maggiorazione del contributo. Gli oneri speciali sostenuti per la realizzazione
di atti amministrativi al di fuori del normale orario di macellazione possono,
in particolare, essere fatturati in aggiunta. Le ore normali di macellazione
sono:
– per le grandi imprese: dalle 6 alle 18 i giorni lavorativi e dalle 6
alle 15 il sabato;
– per le altre imprese: dalle 7 alle 18 i giorni
lavorativi e dalle 7 alle 15 il sabato».
10. Secondo il giudice del rinvio,
la VwKostO-MULV prevede, per ciascuna di tali due categorie di imprese, aliquote
scalari per i differenti tipi di capi macellati che non riprendono strettamente
la ratio e la struttura dell’allegato A, capitolo I, punto 1, della direttiva
85/73.
11. Conformemente alla VwKostO-MULV, la maggiorazione dei contributi
prevista dall’art. 5 della legge sulle spese dei controlli veterinari è del 25%
rispetto ai contributi normalmente dovuti.
La controversia di cui alla causa
principale e le questioni pregiudiziali
12. Come risulta dagli atti trasmessi
alla Corte, all’origine della controversia di cui alla causa principale sono
avvisi di pagamento emessi dal Land Hessen in relazione ai contributi dovuti a
titolo delle ispezioni e dei controlli veterinari di carni fresche nei locali
appartenenti alla Baumann. Ritenendo che le norme di regolamento vigenti in tale
Land che fissano le aliquote di tali contributi siano in contrasto con il
diritto comunitario derivato, la Baumann ha proposto un ricorso dinanzi al
Verwaltungsgericht Darmstadt. Con sentenza 6 luglio 2006, quest’ultimo
accoglieva la domanda di tale società e dichiarava che la VwKostO-MULV non
costituisce un valido fondamento normativo che abiliti il Land Hessen a
discostarsi, a danno degli operatori economici, dai contributi forfettari
previsti dall’allegato A, capitolo I, punto 4, lett. a), della direttiva
85/73.
13. Il Land Hessen ha interposto appello avverso la detta sentenza
dinanzi allo Hessischer Verwaltungsgerichtshof, il quale, ritenendo che la
soluzione della controversia dipenda dall’interpretazione della direttiva 85/73,
ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti
questioni pregiudiziali:
«1) Se il legislatore nazionale, nell’avvalersi
delle possibilità previste dall’art. 5, n. 3, della direttiva [85/73] e
dall’allegato A, capitolo I, punto 4, lett. a), di tale direttiva per l’aumento,
per determinati stabilimenti, del livello forfettario al fine di coprire i costi
più elevati, e punto 4, lett. b), per la riscossione di un contributo che copra
i costi effettivi, sia strettamente vincolato ai livelli tariffari previsti per
il contributo nell’allegato A, capitolo I, punti 1 e 2, lett. a) (per tipo di
animale, animale giovane o adulto, peso carcassa ecc.), ovvero, nel fissare
l’importo del contributo, possa differenziarne l’ammontare tra ispezioni su capi
destinati al macello nelle grandi aziende e altre ispezioni, e graduare inoltre
l’importo del contributo in ordine decrescente, nell’ambito di tali due gruppi,
in funzione del numero di capi macellati per tipo di animale, con la sola
condizione che tale importo corrisponda ai costi effettivi.
2) Se il
legislatore nazionale, sulla base della sopraindicata normativa, possa imporre,
per le macellazioni cui si procede su richiesta dei proprietari fuori del
normale orario, un supplemento percentuale sui contributi riscossi per le
ispezioni sugli animali al macello effettuate nel normale orario di
macellazione, qualora ciò corrisponda agli effettivi costi aggiuntivi, o se tali
costi debbano essere inclusi nell’importo forfettario (maggiorato) del
contributo per tutti i soggetti passivi».
Sulle questioni
pregiudiziali
Sulla prima questione
14. Per risolvere la prima questione,
si deve distinguere la facoltà concessa agli Stati membri dall’allegato A,
capitolo I, punto 4, lett. a), della direttiva 85/73 da quella loro consentita
dal medesimo punto 4, lett. b).
15. Per quanto riguarda la prima di tali due
disposizioni, si deve rilevare che essa consente agli Stati membri, per coprire
costi più elevati di quelli previsti dalla direttiva 85/73, di aumentare «per un
determinato stabilimento» i livelli forfettari previsti dal detto allegato A,
capitolo 1, punti 1 e 2, lett. a).
16. A questo proposito è giocoforza
constatare, da un lato, che dalla formulazione del detto punto 4, lett. a),
risulta che tale disposizione è destinata ad essere applicata solo ad un
«determinato» stabilimento, con la conseguenza che uno Stato membro può
avvalersene solo caso per caso e non può introdurre, sulla base di una siffatta
disposizione, una suddivisione in categorie degli stabilimenti di macellazione
basata, come nella causa principale, sulla loro dimensione.
17. Tale
interpretazione è del resto corroborata dall’elenco delle condizioni che possono
giustificare l’applicazione dell’aumento di cui trattasi, figurante all’allegato
A, capitolo 1, punto 4, lett. a), della direttiva 85/73, condizioni che, da un
lato, sono tutte relative ad elementi specifici che consentono di
individualizzare uno stabilimento rispetto ad un altro e, dall’altro lato, sono
suscettibili di controllo giurisdizionale (v., in questo senso, sentenza 9
settembre 1999, causa C-374/97, Feyrer, Racc. pag. I-5153, punti 26 e
27).
18. Dall’altro lato, poiché l’allegato A, capitolo I, punto 4, lett. a),
della direttiva 85/73 si riferisce esplicitamente agli importi forfettari
fissati ai punti 1 e 2, lett. a), del medesimo capitolo I, l’aumento cui gli
Stati membri possono procedere in applicazione del detto punto 4 può avere ad
oggetto soltanto tali importi forfettari e deve, pertanto, rispettarne la ratio
e la struttura.
19. Da quanto sopra consegue che uno Stato membro non può, in
applicazione dell’allegato A, capitolo I, punto 4, lett. a), della direttiva
85/73, percepire un contributo la cui aliquota varia in funzione della
dimensione dello stabilimento e del numero degli animali abbattuti.
20. Per
quanto riguarda l’allegato A, capitolo I, punto 4, lett. b), della direttiva
85/73, va ricordato, da un lato, che tale disposizione conferisce agli Stati
membri una facoltà di cui essi possono avvalersi in modo generale e
discrezionale, alla sola condizione che il contributo non superi i costi reali
effettivamente sostenuti (v. sentenza Feyrer, già citata, punto 27).
21.
D’altro lato, un contributo percepito in applicazione della detta disposizione
non deve assumere la forma di un importo forfettario (v., in questo senso,
sentenza emessa in pari data, causa C-270/07, Commissione/Germania, non ancora
pubblicata nella Raccolta, punto 32).
22. Poiché il rispetto dei costi
effettivamente sostenuti costituisce la sola condizione imposta agli Stati
membri, questi ultimi possono modulare – avvalendosi dell’allegato A, capitolo
I, punto 4, lett. b), della direttiva 85/73 – l’importo del detto contributo in
base alla dimensione dell’impresa ed in funzione del numero di capi macellati
solo nel caso in cui sia accertato che tali fattori abbiano effettivamente
inciso su siffatti costi.
23. Spetta al giudice del rinvio verificare se
esista un nesso tra, da un lato, la dimensione di un’impresa di macellazione
nonché il numero degli animali macellati e, dall’altro lato, i costi
effettivamente sostenuti per effettuare le ispezioni e i controlli veterinari
prescritti dalle pertinenti disposizioni comunitarie.
24. Alla luce di quanto
sopra considerato, la prima questione va risolta dichiarando che:

l’allegato A, capitolo I, punto 4, lett. a), della direttiva 85/73 deve essere
interpretato nel senso che non consente agli Stati membri di discostarsi dai
livelli tariffari previsti da tale allegato A, capitolo I, punti 1 e 2, lett.
a), e di percepire un contributo la cui aliquota varia in funzione della
dimensione degli stabilimenti ed è fissata in modo decrescente in funzione del
numero di capi abbattuti per tipo di animale;
– l’allegato A, capitolo I,
punto 4, lett. b), della direttiva 85/73 deve essere interpretato nel senso che
uno Stato membro non è tenuto a rispettare il livello tariffario previsto ai
punti 1 e 2, lett. a), del medesimo capitolo e può percepire un contributo la
cui aliquota varia in funzione della dimensione dell’impresa e del numero di
capi macellati per tipo di animale, qualora sia accertato che tali fattori
abbiano una reale incidenza sui costi effettivamente sostenuti per effettuare le
ispezioni e i controlli veterinari prescritti dalle pertinenti disposizioni del
diritto comunitario.
Sulla seconda questione
25. Con la seconda questione
il giudice del rinvio vuole in sostanza sapere se l’allegato A, capitolo I,
punto 4, lett. a) e b), della direttiva 85/73 debba essere interpretato nel
senso che uno Stato membro può percepire, per l’ispezione dei capi che, su
richiesta del proprietario, sono macellati al di fuori dell’orario normale di
macellazione, un «supplemento percentuale» che si aggiunge ai contributi
abitualmente percepiti per l’ispezione dei capi qualora tale aumento corrisponda
a costi aggiuntivi effettivamente sostenuti.
26. Anche per risolvere tale
questione si deve distinguere la facoltà concessa agli Stati membri
dall’allegato A, capitolo I, punto 4, lett. a), della direttiva 85/73 da quella
loro consentita dal medesimo punto 4, lett. b).
27. Per quanto riguarda la
prima di tali due disposizioni, si deve ricordare che essa consente agli Stati
membri di aumentare il livello forfettario solo per un determinato stabilimento,
il che impedisce a questi ultimi di procedere ad un aumento generalizzato del
livello forfettario che deve essere pagato dall’insieme degli operatori
economici.
28. Si deve aggiungere che, dato che l’allegato A, capitolo I,
punto 4, lett. a), della direttiva 85/73 fa riferimento all’ammontare «dei
supplementi» dei livelli forfettari, gli Stati membri possono, se del caso,
procedere contemporaneamente a più aumenti senza poter tuttavia procedere ad un
siffatto aumento generalizzato dell’importo forfettario.
29. Dal momento che
le condizioni cui è soggetto un siffatto aumento sono chiaramente definite
nell’allegato A, capitolo I, punto 4, lett. a), della direttiva 85/73, non può
considerarsi che tale aumento costituisca un contributo specifico ai sensi della
sentenza 30 maggio 2002, cause riunite C-284/00 e C-288/00, Stratmann e
Fleischversorgung Neuss (Racc. pag. I-4611), che vada ad aggiungersi al
contributo comunitario al fine di coprire talune spese effettuate a titolo di
ispezioni e di controllo che non in tutti i casi hanno luogo.
30. Un siffatto
aumento, per essere conforme alla direttiva 85/73, deve tuttavia corrispondere
alle spese aggiuntive da coprire.
31. Per quanto riguarda aumenti di spese
che possono derivare dall’ispezione di capi che, su richiesta del proprietario,
sono macellati al di fuori dell’orario normale di macellazione, si deve rilevare
che, tra gli elementi che possono far aumentare tali spese, figurano ovviamente
i costi salariali derivanti dalle somme versate a titolo delle ore, se del caso
straordinarie, effettuate dalle persone preposte ai controlli di cui trattasi al
di fuori del loro normale orario di lavoro.
32. Spetta al giudice del rinvio
esaminare se, nella causa principale, l’importo supplementare del 25%, che si
aggiunge agli importi forfettari previsti dall’allegato A, capitolo I, punto 4,
lett. a), della direttiva 85/73 rappresenti un valore forfettario che
corrisponde alle spese aggiuntive derivanti dall’ispezione di capi che, su
richiesta del proprietario, sono macellati al di fuori dell’orario normale di
macellazione.
33. Per quanto riguarda la seconda delle dette disposizioni,
cioè l’allegato A, capitolo I, punto 4, lett. b), della direttiva 85/73, si deve
ricordare che dal punto 20 della presente sentenza risulta che tale disposizione
conferisce agli Stati membri una facoltà di cui essi possono avvalersi in modo
generale e discrezionale alla sola condizione che il contributo percepito non
ecceda i costi reali effettivamente sostenuti.
34. Si deve peraltro ricordare
che, come risulta dal punto 31 della citata sentenza Commissione/Germania, un
contributo percepito in applicazione della detta disposizione non può assumere
la forma di importo forfettario, con la conseguenza che il suo importo globale
può variare caso per caso in funzione delle spese che le ispezioni e i controlli
veterinari in un determinato stabilimento hanno effettivamente causato
all’autorità competente.
35. Da ciò consegue che, sebbene l’allegato A,
capitolo I, punto 4, lett. b), della direttiva 85/73 non si riferisca ad «uno
stabilimento determinato», l’importo totale del contributo dovuto da ciascuno
stabilimento potrà variare caso per caso.
36. Nella misura in cui non è da
escludersi che l’ispezione di capi che, su richiesta del loro proprietario, sono
macellati al di fuori dell’orario normale di macellazione provochi costi
supplementari per l’autorità competente, in particolare per quanto riguarda i
costi salariali, compete al giudice del rinvio verificare se il contributo
totale percepito corrisponda ai costi effettivamente sostenuti.
37. Alla luce
di quanto sopra considerato, la seconda questione va risolta dichiarando
che:
– l’allegato A, capitolo I, punto 4, lett. a), della direttiva 85/73
deve essere interpretato nel senso che uno Stato membro può percepire, per
l’ispezione dei capi che, su richiesta del proprietario, sono macellati al di
fuori dell’orario normale di macellazione, un «supplemento percentuale» che si
aggiunge ai contributi abitualmente percepiti per l’ispezione dei capi, quando
tale aumento rappresenta un valore forfettario che corrisponde a spese
aggiuntive da coprire;
– l’allegato A, capitolo I, punto 4, lett. b), della
direttiva 85/73 deve essere interpretato nel senso che uno Stato membro può
percepire, per l’ispezione dei capi che, su richiesta del proprietario, sono
macellati al di fuori dell’orario normale di macellazione, un «supplemento
percentuale» che si aggiunge ai contributi abitualmente percepiti per
l’ispezione dei capi, qualora tale aumento corrisponda a spese aggiuntive
effettivamente sostenute.
Sulle spese
38. Nei confronti delle parti nella
causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato
dinanzi al giudice nazionale, al quale spetta quindi statuire sulle spese. Le
spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non
possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione)
dichiara:
1) L’allegato A, capitolo I, punto 4, lett. a), della direttiva del
Consiglio 29 gennaio 1985, 85/73/CEE, relativa al finanziamento delle ispezioni
e dei controlli veterinari degli animali contemplati nelle direttive 89/662/CEE,
90/425/CEE, 90/675/CEE e 91/496/CEE, come modificata e codificata dalla
direttiva del Consiglio 26 giugno 1996, 96/43/CE, deve essere interpretato nel
senso che non consente agli Stati membri di discostarsi dai livelli tariffari
previsti da tale allegato A, capitolo 1, punti 1 e 2, lett. a), e di percepire
un contributo la cui aliquota varia in funzione della dimensione degli
stabilimenti ed è fissata in modo decrescente in funzione del numero di capi
abbattuti per tipo di animale.
L’allegato A, capitolo I, punto 4, lett. b),
della direttiva 85/73, come modificata e codificata dalla direttiva 96/43, deve
essere interpretato nel senso che uno Stato membro non è tenuto a rispettare il
livello tariffario previsto ai punti 1 e 2, lett. a), del medesimo capitolo e
può percepire un contributo la cui aliquota varia in funzione della dimensione
dell’impresa e del numero di capi macellati per tipo di animale, qualora sia
accertato che tali fattori abbiano una reale incidenza sui costi effettivamente
sostenuti per effettuare le ispezioni e i controlli veterinari prescritti dalle
pertinenti disposizioni del diritto comunitario.
2) L’allegato A, capitolo I,
punto 4, lett. a), della direttiva 85/73, come modificata e codificata dalla
direttiva 96/43, deve essere interpretato nel senso che uno Stato membro può
percepire, per l’ispezione dei capi che, su richiesta del proprietario, sono
macellati al di fuori dell’orario normale di macellazione, un «supplemento
percentuale» che si aggiunge ai contributi abitualmente percepiti per
l’ispezione dei capi, quando tale aumento rappresenta un valore forfettario che
corrisponde a spese aggiuntive da coprire.
L’allegato A, capitolo I, punto 4,
lett. b), della direttiva 85/73, come modificata e codificata dalla direttiva
96/43, deve essere interpretato nel senso che uno Stato membro può percepire,
per l’ispezione dei capi che, su richiesta del proprietario, sono macellati al
di fuori dell’orario normale di macellazione, un «supplemento percentuale» che
si aggiunge ai contributi abitualmente percepiti per l’ispezione dei capi,
qualora tale aumento corrisponda a spese aggiuntive supplementari effettivamente
sostenute.

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