Nel caso di specie non sono state comunicate all’interessato le analisi di
revisione, ma, in applicazione dell’art. 15, comma 6 stessa legge, che richiama
l’art. 14, è stato notificato il verbale di contestazione (come previsto
dall’art. 14, comma 2); l’art. 14, u.c. stabilisce che se la, notificazione non
avviene nel termine prescritto l’obbligazione di pagare la somma a titolo di
sanzione si estingue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE
SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
-omissis-
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ASL/(OMISSIS) SAVIGLIANO in persona
del Direttore Generale Dott. F.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
PIERLUIGI DA PALESTRINA 63, presso lo studio dell’avvocato CONTALDI MARIO, che
lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
V.E., (C.F. (OMISSIS))
in proprio e nella qualità di socio accomandatario e legale rappresentante della
ditta ALL BEST di VENERA ELSA e C. SAS, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
SAVASTANO 20, presso lo studio dell’avvocato DE STEFANO MAURIZIO, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato COLLIDA’ GIAN FRANCO;
–
controricorrenti –
avverso la sentenza n. 112/2003 del TRIBUNALE di SALUZZO,
depositata il 20/05/2005;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 11/01/2011 dal Consigliere Dott. CESARE ANTONIO
PROTO;
udito l’Avvocato CONTALDI Mario, difensore del ricorrente che ha
chiesto accoglimento del ricorso;
udito l’Avvocato DE STEFANO Maurizio,
difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M.
in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SCARDACCIONE Eduardo
Vittorio che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Svolgimento
del processo
V.E. in proprio e nella qualità di socio accomandatario
della ALL BEST di Venera 6 C s.a.s. corrente in (OMISSIS) proponeva opposizione
avverso l’ordinanza ingiunzione emessa dal direttore della ASL n. (OMISSIS) con
la quale le era applicata la sanzione amministrativa di Euro 15.495,71 per
violazione del D.Lgs. n. 118 del 2002, art. 3, comma 2 per avere somministrato
ad un vitello sostanza anabolizzante vietata.
Il ricorrente si opponeva
deducendo, tra l’altro e per quanto qui di interesse, la decorrenza del termine
di 90 giorni previsto a pena di decadenza dalla L. n. 689 del 1981, art. 18 per
la contestazione della violazione in quanto le analisi di revisione erano state
effettuate in data 17/6/1998 e la contestazione dell’illecito le era stata
notificata solo in data 9/11/1998. L’ASL (OMISSIS) di Savigliano si costituiva
per chiedere la reiezione dell’opposizione.
Il Tribunale di Saluzzo, con
sentenza depositata in data 11/7/2005 accoglieva l’opposizione e annullava
l’ordinanza ingiunzione per un unico motivo, ritenuto assorbente rispetto a
tutti gli altri (costituiti dall’eccezione di prescrizione e dalla contestazione
della personale responsabilità in quanto il bovino era allevato presso la
soccidaria): il giudice rilevava che non v’era prova che alla ricorrente fosse
stato comunicato l’esito delle analisi di revisione e pertanto avrebbe dovuto
ricevere la comunicazione del i verbale con gli estremi della violazione entro
90 giorni dell’accertamento avvenuto (all’esito delle analisi di revisione) in
data 17/6/1998; il verbale, invece, era stato notificato solo in data 16/11/1998
e quindi a termine scaduto.
Il giudice escludeva che il termine per la
suddetta notifica potesse essere fatto decorrere dalla data in cui l’esito delle
analisi era comunicato al servizio veterinario dell’USL ritenendo che il termine
dovesse decorrere dal momento di completamento delle analisi;
richiamava, per
l’affermazione di questo principio, Cass. 29/7/1997 n. 7079.
Avverso la
sentenza propone ricorso per cassazione L’Azienda Sanitaria Locale n. (OMISSIS)
di Savigliano deducendo un unico motivo.
L’Azienda Sanitaria Locale n.
(OMISSIS) di Savigliano ha depositato memoria.
V.E. resiste con
controricorso.
Motivi della decisione
La ricorrente
lamenta con unico motivo la violazione e falsa applicazione di norme di diritto
insieme con l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione relativamente
all’applicazione della L. n. 689 del 1981, art. 14 e 15 nella parte in cui il
giudice a quo, erroneamente applicando tali norme, ha ritenuto che il termine
decadenziale di 90 giorni previsto dall’art. 14 per la notifica del verbale di
contestazione decorra dalla data (17/6/1998) di effettuazione delle analisi di
revisione e non dalla data in cui gli esiti delle analisi di revisione erano
stati comunicati al Servizio Veterinario (28/8/1998).
Richiama, al riguardo,
la giurisprudenza per la quale il termine di decadenza non decorre dalla
acquisizione del fatto nella sua materialità, ma da quando il fatto e valutato
e, quindi, accertato dall’organo addetto alla vigilanza; richiama inoltre un
precedente della Cassazione, a suo dire pertinente rispetto alla fattispecie,
secondo il quale, qualora il soggetto abilitato a riscontrare gli estremi della
violazione sia diverso da quello incaricato della ricerca e della raccolta degli
elementi di fatto, l’atto di accertamento non può essere configurato fino a
quando i risultati delle indagini non siano portati a conoscenza del primo
(Cass. 19/5/2004 n. 9456).
La questione è sicuramente rilevante perchè le
analisi di revisione sono state effettuate in data 17/6/1998 e il verbale di
contestazione dell’illecito amministrativo è stato notificato il 16/11/1998 e
pertanto ben oltre i 90 giorni previsti dalla L. n. 689 del 1981, art. 14, comma
2 richiamato dall’art. 15, comma 6, in tema di violazioni amministrative per il
cui accertamento sono compiute analisi di campioni, la mancata comunicazione
all’interessato dei risultati del a revisione dell’analisi,come prescritto dalla
L. n. 689 del 1981, art. 15, comma 4, comporta l’estinzione dell’obbligazione di
pagare la pena pecuniaria (ex art. 14, u.c., legge citata), attesa
l’equiparazione legislativa (art. 15 cit., comma 5) tra contestazione della
violazione, nel caso in cui non vi è necessità di analisi e comunicazione dei
risultati delle analisi, nel caso in cui si proceda ad analisi o a revisione di
queste (Cass. n. 8756/1991). Nel caso di specie non sono state comunicate
all’interessato le analisi di revisione, ma, in applicazione dell’art. 15, comma
6 stessa legge, che richiama l’art. 14, è stato notificato il verbale di
contestazione (come previsto dall’art. 14, comma 2); l’art. 14, u.c. stabilisce
che se la, notificazione non avviene nel termine prescritto l’obbligazione di
pagare la somma a titolo di sanzione si estingue.
Facendo applicazione di
questi principi il giudice a quo ha ritenuto estinta l’obbligazione ed ha
annullato l’ordinanza ingiunzione.
L’ASL ricorrente sostiene che il termine
per la notifica doveva essere fatto decorrere solo dal pervenimento del
certificato delle analisi di revisione al servizio veterinario che poi ha
notificato il verbale e da tale data il termine non era decorso. La censura è
infondata.
La giurisprudenza richiamata (Cass. n. 9456/2004) non è pertinente
al caso concreto perchè la Cassazione aveva esaminato il diverso caso di
irregolarità riscontrate dalla Banca d’Italia e comunicate alla CONSOB alla
quale competeva in via esclusiva l’accertamento della violazione; correttamente,
quindi, era stato ritenuto che il termine dovesse decorrere solo dal momento in
cui la Commissione competente avesse avuto conoscenza del fatto.
Ne può
essere utilmente invocata quella giurisprudenza per la quale il momento iniziale
di decorrenza del termine in questione non può essere fatto coincidere con
quello in cui viene acquisito il “fatto” nella sua materialità, dovendosi tener
conto anche del tempo necessario per la valutazione della sua idoneità ad
integrare gli estremi (oggettivi e soggettivi) di comportamenti sanzionati come
illeciti amministrativi (Cass. 2 luglio 1997, n. 5904; 18 febbraio 2000, n.
1866, 15 marzo 2002, n. 3870; 5 marzo 2003, n. 3254). Nel caso di cui
all’odierno giudizio l’accertamento si era definitivamente concluso con le
analisi di revisione che dovevano semplicemente essere comunicate (non essendo
più soggette ad alcuna valutazione da parte della ASL) al contravventore da
parte dell’Istituto Superiore della Sanità che era competente ad effettuare le
analisi di revisione e a dar corso agli adempimenti di cui alla L. n. 689 del
1981, art. 15 (v. art. 15, comma 4) ossia ad effettuare la comunicazione che la
stessa norma rende equipollente ala contestazione immediata di cui all’art. 14,
comma 1. In conclusione correttamente il giudice a quo ha ritenuto che il
termine di 90 giorni stabilito a pena di decadenza dall’art. 14, u.c. per la
notifica della contestazione decorre non dalla comunicazione dell’esito delle
analisi di revisione al servizio di veterinario della ASL, ma dal momento
dell’esecuzione delle analisi di revisione che concludono l’accertamento.
Il
ricorso deve quindi essere rigettato con la condanna della ricorrente a pagare a
V.E. le spese di questo giudizio di cassazione liquidate come in
dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a pagare a V.E. le
spese del giudizio di cassazione che liquida in complessivi Euro 2.700,00 di cui
Euro 200,00 per esborsi oltre accessori di legge.
Home » Contestazione delle analisi di revisione
Contestazione delle analisi di revisione
Cassazione civile, Sezione II, sentenza n. 5384 del 7 marzo 2011
Nel caso di specie non sono state comunicate all’interessato le analisi di
revisione, ma, in applicazione dell’art. 15, comma 6 stessa legge, che richiama
l’art. 14, è stato notificato il verbale di contestazione (come previsto
dall’art. 14, comma 2); l’art. 14, u.c. stabilisce che se la, notificazione non
avviene nel termine prescritto l’obbligazione di pagare la somma a titolo di
sanzione si estingue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE
SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
-omissis-
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ASL/(OMISSIS) SAVIGLIANO in persona
del Direttore Generale Dott. F.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
PIERLUIGI DA PALESTRINA 63, presso lo studio dell’avvocato CONTALDI MARIO, che
lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
V.E., (C.F. (OMISSIS))
in proprio e nella qualità di socio accomandatario e legale rappresentante della
ditta ALL BEST di VENERA ELSA e C. SAS, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
SAVASTANO 20, presso lo studio dell’avvocato DE STEFANO MAURIZIO, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato COLLIDA’ GIAN FRANCO;
–
controricorrenti –
avverso la sentenza n. 112/2003 del TRIBUNALE di SALUZZO,
depositata il 20/05/2005;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 11/01/2011 dal Consigliere Dott. CESARE ANTONIO
PROTO;
udito l’Avvocato CONTALDI Mario, difensore del ricorrente che ha
chiesto accoglimento del ricorso;
udito l’Avvocato DE STEFANO Maurizio,
difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M.
in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SCARDACCIONE Eduardo
Vittorio che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Svolgimento
del processo
V.E. in proprio e nella qualità di socio accomandatario
della ALL BEST di Venera 6 C s.a.s. corrente in (OMISSIS) proponeva opposizione
avverso l’ordinanza ingiunzione emessa dal direttore della ASL n. (OMISSIS) con
la quale le era applicata la sanzione amministrativa di Euro 15.495,71 per
violazione del D.Lgs. n. 118 del 2002, art. 3, comma 2 per avere somministrato
ad un vitello sostanza anabolizzante vietata.
Il ricorrente si opponeva
deducendo, tra l’altro e per quanto qui di interesse, la decorrenza del termine
di 90 giorni previsto a pena di decadenza dalla L. n. 689 del 1981, art. 18 per
la contestazione della violazione in quanto le analisi di revisione erano state
effettuate in data 17/6/1998 e la contestazione dell’illecito le era stata
notificata solo in data 9/11/1998. L’ASL (OMISSIS) di Savigliano si costituiva
per chiedere la reiezione dell’opposizione.
Il Tribunale di Saluzzo, con
sentenza depositata in data 11/7/2005 accoglieva l’opposizione e annullava
l’ordinanza ingiunzione per un unico motivo, ritenuto assorbente rispetto a
tutti gli altri (costituiti dall’eccezione di prescrizione e dalla contestazione
della personale responsabilità in quanto il bovino era allevato presso la
soccidaria): il giudice rilevava che non v’era prova che alla ricorrente fosse
stato comunicato l’esito delle analisi di revisione e pertanto avrebbe dovuto
ricevere la comunicazione del i verbale con gli estremi della violazione entro
90 giorni dell’accertamento avvenuto (all’esito delle analisi di revisione) in
data 17/6/1998; il verbale, invece, era stato notificato solo in data 16/11/1998
e quindi a termine scaduto.
Il giudice escludeva che il termine per la
suddetta notifica potesse essere fatto decorrere dalla data in cui l’esito delle
analisi era comunicato al servizio veterinario dell’USL ritenendo che il termine
dovesse decorrere dal momento di completamento delle analisi;
richiamava, per
l’affermazione di questo principio, Cass. 29/7/1997 n. 7079.
Avverso la
sentenza propone ricorso per cassazione L’Azienda Sanitaria Locale n. (OMISSIS)
di Savigliano deducendo un unico motivo.
L’Azienda Sanitaria Locale n.
(OMISSIS) di Savigliano ha depositato memoria.
V.E. resiste con
controricorso.
Motivi della decisione
La ricorrente
lamenta con unico motivo la violazione e falsa applicazione di norme di diritto
insieme con l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione relativamente
all’applicazione della L. n. 689 del 1981, art. 14 e 15 nella parte in cui il
giudice a quo, erroneamente applicando tali norme, ha ritenuto che il termine
decadenziale di 90 giorni previsto dall’art. 14 per la notifica del verbale di
contestazione decorra dalla data (17/6/1998) di effettuazione delle analisi di
revisione e non dalla data in cui gli esiti delle analisi di revisione erano
stati comunicati al Servizio Veterinario (28/8/1998).
Richiama, al riguardo,
la giurisprudenza per la quale il termine di decadenza non decorre dalla
acquisizione del fatto nella sua materialità, ma da quando il fatto e valutato
e, quindi, accertato dall’organo addetto alla vigilanza; richiama inoltre un
precedente della Cassazione, a suo dire pertinente rispetto alla fattispecie,
secondo il quale, qualora il soggetto abilitato a riscontrare gli estremi della
violazione sia diverso da quello incaricato della ricerca e della raccolta degli
elementi di fatto, l’atto di accertamento non può essere configurato fino a
quando i risultati delle indagini non siano portati a conoscenza del primo
(Cass. 19/5/2004 n. 9456).
La questione è sicuramente rilevante perchè le
analisi di revisione sono state effettuate in data 17/6/1998 e il verbale di
contestazione dell’illecito amministrativo è stato notificato il 16/11/1998 e
pertanto ben oltre i 90 giorni previsti dalla L. n. 689 del 1981, art. 14, comma
2 richiamato dall’art. 15, comma 6, in tema di violazioni amministrative per il
cui accertamento sono compiute analisi di campioni, la mancata comunicazione
all’interessato dei risultati del a revisione dell’analisi,come prescritto dalla
L. n. 689 del 1981, art. 15, comma 4, comporta l’estinzione dell’obbligazione di
pagare la pena pecuniaria (ex art. 14, u.c., legge citata), attesa
l’equiparazione legislativa (art. 15 cit., comma 5) tra contestazione della
violazione, nel caso in cui non vi è necessità di analisi e comunicazione dei
risultati delle analisi, nel caso in cui si proceda ad analisi o a revisione di
queste (Cass. n. 8756/1991). Nel caso di specie non sono state comunicate
all’interessato le analisi di revisione, ma, in applicazione dell’art. 15, comma
6 stessa legge, che richiama l’art. 14, è stato notificato il verbale di
contestazione (come previsto dall’art. 14, comma 2); l’art. 14, u.c. stabilisce
che se la, notificazione non avviene nel termine prescritto l’obbligazione di
pagare la somma a titolo di sanzione si estingue.
Facendo applicazione di
questi principi il giudice a quo ha ritenuto estinta l’obbligazione ed ha
annullato l’ordinanza ingiunzione.
L’ASL ricorrente sostiene che il termine
per la notifica doveva essere fatto decorrere solo dal pervenimento del
certificato delle analisi di revisione al servizio veterinario che poi ha
notificato il verbale e da tale data il termine non era decorso. La censura è
infondata.
La giurisprudenza richiamata (Cass. n. 9456/2004) non è pertinente
al caso concreto perchè la Cassazione aveva esaminato il diverso caso di
irregolarità riscontrate dalla Banca d’Italia e comunicate alla CONSOB alla
quale competeva in via esclusiva l’accertamento della violazione; correttamente,
quindi, era stato ritenuto che il termine dovesse decorrere solo dal momento in
cui la Commissione competente avesse avuto conoscenza del fatto.
Ne può
essere utilmente invocata quella giurisprudenza per la quale il momento iniziale
di decorrenza del termine in questione non può essere fatto coincidere con
quello in cui viene acquisito il “fatto” nella sua materialità, dovendosi tener
conto anche del tempo necessario per la valutazione della sua idoneità ad
integrare gli estremi (oggettivi e soggettivi) di comportamenti sanzionati come
illeciti amministrativi (Cass. 2 luglio 1997, n. 5904; 18 febbraio 2000, n.
1866, 15 marzo 2002, n. 3870; 5 marzo 2003, n. 3254). Nel caso di cui
all’odierno giudizio l’accertamento si era definitivamente concluso con le
analisi di revisione che dovevano semplicemente essere comunicate (non essendo
più soggette ad alcuna valutazione da parte della ASL) al contravventore da
parte dell’Istituto Superiore della Sanità che era competente ad effettuare le
analisi di revisione e a dar corso agli adempimenti di cui alla L. n. 689 del
1981, art. 15 (v. art. 15, comma 4) ossia ad effettuare la comunicazione che la
stessa norma rende equipollente ala contestazione immediata di cui all’art. 14,
comma 1. In conclusione correttamente il giudice a quo ha ritenuto che il
termine di 90 giorni stabilito a pena di decadenza dall’art. 14, u.c. per la
notifica della contestazione decorre non dalla comunicazione dell’esito delle
analisi di revisione al servizio di veterinario della ASL, ma dal momento
dell’esecuzione delle analisi di revisione che concludono l’accertamento.
Il
ricorso deve quindi essere rigettato con la condanna della ricorrente a pagare a
V.E. le spese di questo giudizio di cassazione liquidate come in
dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a pagare a V.E. le
spese del giudizio di cassazione che liquida in complessivi Euro 2.700,00 di cui
Euro 200,00 per esborsi oltre accessori di legge.
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