Conseguenze per chi somministra alimenti e bevande senza autorizzazione

Condividi

Cassazione civile, sentenza n. 6360 del 24 marzo 2005 (riferimento normativo: artt. 3 e 10, l. 287/1991)

Nel caso di esercizio di attività di somministrazione al pubblico di
alimenti e bevande senza autorizzazione soggetto responsabile della violazione,
sanzionata in via amministrativa, può essere soltanto il titolare dell’impresa o
il legale rappresentante della società che gestisce l’esercizio, e non il
semplice dipendente addetto alla somministrazione.

Principio di
indubbia esattezza quello fissato dal Supremo Collegio in un caso in cui l’UPICA
di Napoli aveva sanzionato il dipendente di un bar privo di autorizzazione
commerciale ai sensi dell’art. 10, legge 287/1991, il quale sanziona chiunque
esercita l’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande in
assenza della autorizzazione prevista dall’art. 3 della legge o quando questa
sia stata sospesa o revocata.
Il soggetto sanzionato si era opposto alla
ordinanza-ingiunzione emessa a suo carico, ma il giudice di pace gli aveva dato
torto, osservando che la responsabilità amministrativa ha carattere personale
(come quella penale) e può riguardare esclusivamente una persona fisica. Più in
particolare, detta responsabilità deve investire quel soggetto che ha compiuto
materialmente la condotta vietata (ossia la somministrazione non autorizzata),
eventualmente in solido con il titolare dell’esercizio.
La Cassazione ha
censurato questa interpretazione, stigmatizzandone l’ancoraggio al dato
aridamente letterale, decontestualizzato dal complesso normativo in cui lo
stesso andava invece inserito per estrarne il significato corretto.
Si è,
infatti, sottolineato che dal sistema della legge 287/1991 si evince chiaramente
come il soggetto tenuto a dotarsi della autorizzazione commerciale è
l’imprenditore, vuoi come titolare di ditta individuale vuoi come legale
rappresentante della società che intende gestire l’esercizio.
Ora, è
consequenziale che la sanzione prevista dall’art. 10 per la violazione del
divieto di somministrazione di alimenti e bevande senza autorizzazione non possa
che colpire colui che detta autorizzazione è tenuto ottenere.
Non tragga in
inganno – ammonisce la Corte – il fatto che l’art. 10 prevede la comminatoria
della sanzione a carico di “chiunque”, con apparente estensione del raggio
punitivo della norma.
Infatti, non “chiunque” può richiedere e ottenere
l’autorizzazione, ma – come si è visto – solo il gestore dell’esercizio
commerciale, e non certo il suo dipendente.
L’unica cosa che astrattamente
il dipendente potrebbe fare sarebbe di assicurarsi, al momento in cui comincia a
lavorare in quel determinato esercizio, che il suo datore di lavoro sia
debitamente autorizzato. Ma secondo la Corte sarebbe questo un comportamento
inesigibile dal dipendente perché non previsto dalla legge.
La Corte ha,
pertanto, cassato la decisione del giudice di pace e accolto
l’opposizione.
Si noti che l’autorizzazione di cui tratta la sentenza è
quella commerciale. Accanto ad essa, come è noto, vi è l’autorizzazione
sanitaria, che ha una finalità diversa dall’altra e ad essa non si sovrappone
né, tantomeno, si sostituisce.
Infatti, la prima attiene agli aspetti di
organizzazione commerciale del territorio in cui l’esercizio è collocato, mentre
la seconda riguarda i profili igienico-sanitari che locali e attrezzature devono
rispettare.
Pertanto, la giurisprudenza ha sempre ribadito che il possesso
della sola autorizzazione commerciale non sana la necessità di dotarsi anche di
quella sanitaria. Ne consegue che, in caso di violazione, sarà applicabile la
sanzione (ora amministrativa, un tempo penale) di cui all’art. 2, l.
283/1962.

Edicola web

Ti potrebbero interessare