REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli
Ill.mi Sigg. Magistrati:
Dott. Italo
BOLOGNA Presidente
” Giuseppe
CATURANI Consigliere
” Francesco
FAVARA Rel. “
” Angelo
GRIECO “
” Antonino
RUGGIERO “
ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
sul ricorso
proposto da
SABELLI
ARCHIMEDE, titolare dell’omonimo Caseificio, elett. dom. in Roma, Via Monte
Zebio n. 43, c/o l’avv. Maria Virginia Perazzoli, rapp. e difeso dall’avv. Aldo
Menghini, giusta delega in atti.
Ricorrente
contro
SINDACO DEL
COMUNE DI CAMPLI
Intimato
Avverso la
sentenza del Pretore di Campli in data 29.11.84.
Udita la
relazione svolta dal cons. dott. Francesco Favara;
Udito il P.M.
dott. Francesco Nicita che ha concluso per il rigetto.
Svolgimento del
processo
Il 25 febbraio
1984 veniva accertata in Campli dai Vigili Sanitari della U.S.L. di Teramo che
Attilio Vagnoni, rivenditore di prodotti alimentari del caseificio Sabelli
Archimede di Ascoli Piceno, trasportava per la vendita sul proprio autofurgone
circa 3 Kg. di mozzarelle, sulle cui etichette non erano indicate le modalità
di conservazione e di scadenza. Oltre che al Vsgnoni, anche al Sabelli veniva
contestata la violazione degli art. 3 e 10 del DPR 18.5.1982 n. 322 e
successivamente il Sindaco del Comune di Campli notificava
ordinanza-ingiunzione per il pagamento di una sanzione pecuniaria.
In sede di
opposizione l’intimato assumeva che le mozzarelle, poste in vendita con
l’involucro protettivo non sigillato, non potevano essere considerate alla
stregua dei prodotti alimentari con imballaggio preconfezionato di cui all’art.
1 lett. b) del DPR 322/82. Trattandosi invece di prodotto sfuso non
preconfezionato, esso sarebbe stato assoggettabile alla disciplina di cui
all’art. 13 della stessa legge e non avrebbe dovuto quindi riportare
sull’etichetta le indicazioni relative al termine di scadenza; mentre, quanto
alle indicazioni circa le modalità di conservazione, doveva ritenersi adeguata
quella riportata in modo visibile e ben riconoscibile dal consumatore “conservare
in frigorifero”. Concludeva l’opponente per la declaratoria di nullità dell’ordinanza-ingiunzione
per difetto di motivazione, atteso che questa, redatta su modulo prestampato,
era priva di riferimento al caso specifico e comunque di motivazione.
Venivano
successivamente esaminati come testi i verbalizzanti, i quali precisavano che
il prodotto alimentare in questione si presentava avvolto in carta pergamena e
sigillato sui due lati con bottoni metallici a pressione sui quali era impressa
la dicitura “Sabelli AP”.
Con sentenza in
data 19-29 novembre 1984 il Pretore di Campli rigettava l’opposizione,
ritenendo provato in punto di fatto che le mozzarelle, al momento della
verifica, si presentavano avvolte in un involucro di carta pergamena ripiegata sui
due lati e sigillati da due bottoncini metallici che non consentiva
manomissioni o intromissioni dall’esterno senza lasciare tracce evidenti sulla
confezione. Osservava pertanto il Pretore che, trattandosi – secondo la nozione
contenuta nell’art. 1 lett. b) della legge n. 322/82 – di prodotti alimentari
con imballaggio preconfezionato, sugli stessi, ai sensi del successivo art. 3,
lettere d) ed e), dovevano essere apposte etichette indicanti, tra l’altro, le
modalità di conservazione e di utilizzazione e il termine minimo di
conservazione, quest’ultimo con la menzione, (prescritta dal successivo art.
10, 2° c. della legge), per i prodotti alimentari altamente deperibili dal
punto di vista microbiologico, della dicitura “da consumarsi entro….”,
seguita dalla data di scadenza.
Aggiungeva il
Pretore poi che, ferma restando la distinzione operata in legge tra prodotti
alimentari preconfezionati e non, per i prodotti alimentari altamente
deperibili l’obbligo di indicazione sull’etichetta (o cartello) delle modalità
di conservazione e di utilizzazione doveva ritenersi imposto indipendentemente
dall’essere il prodotto preconfezionato o meno; inoltre che, data la identità
di locuzione usata nell’art. 3 lett. e) e nell’art. 10, 4° c., la indicazione
sopra riportata, “da consumarsi …. entro”, seguita dalla data di
scadenza, doveva essere sempre completata “dall’enunciazione delle
condizioni di conservazione, con particolare riferimento alla temperatura in
funzione della quale il periodo di validità è stato determinato”; che
pertanto le modalità di conservazione del prodotto sono elemento inscindibile
dalla indicazione del periodo di validità o termine minimo di conservazione.
Concludeva perciò il Pretore che la dizione usata sulle etichette delle
mozzarelle oggetto di verifica, e cioé “conservare al freddo” non
rispondeva alle su riportate prescrizioni dell’art. 10, 4° comma della legge n.
322/1982.
Avverso questa
sentenza è stato proposto ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost.,
da parte dell’opponente, sulla base di sei motivi. Non ha svolto attività
difensiva il Sindaco di Campli.
Motivi della
decisione
Il ricorso si
fonda su tre motivi in rito e tre nel merito. 1 – In rito, si deduce: a)
omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione (art. 360 n. 5 CPC)
sull’eccezione formulata nell’atto di opposizione, cioé che il provvedimento
impugnato, contrariamente a quanto prescrive l’art. 18 della legge n. 689/1981,
manca di ogni motivazione ed è stato redatto su modulo prestampato, salvo che
nelle parti indicanti il nome del contravventore e gli altri dati relativi al
caso specifico.
Tale censura è
infondata. Il Pretore, riscontrata nell’ordinanza-ingiunzione opposta,
l’esistenza di tutti gli elementi indicati nell’art. 18 della predetta legge,
ha ritenuto correttamente che la motivazione contenuta nel provvedimento al suo
esame, anche se in un testo predisposto a stampa, era pienamente soddisfacente
e atta a fornire, per la sua ampiezza e completezza, adeguata giustificazione
in ordine all’esistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l’irrogazione
della sanzione. E in presenza di una motivazione del provvedimento ritenuta
congrua, la motivazione della sentenza emessa in sede di opposizione
sull’eccezione di mancanza di motivazione non poteva che essere essa stessa
succinta ed essenziale, tanto più che l’opponente non aveva indicato le
specifiche carenze del provvedimento ma si era in sostanza doluto che l’uso del
modulo a stampa, che invece doveva ritenersi consentito nel caso di specie,
stante la corrispondenza dell’infrazione contestata e delle difese svolte dal
contravventore al tipo di infrazione e di difese solitamente riscontrate.
Si deduce poi,
sempre in rito, sub b) e sub c), omessa motivazione, nonché violazione delle
norme del codice di rito in materia di ammissione dei mezzi di prova, per avere
il Pretore, all’udienza di prima comparizione (che fu anche l’unica) disposto
immotivatamente una prova testimoniale non richiesta dalle parti, per avere
omesso di provvedere sulla richiesta di prova da lui formulata e per aver dato
lettura al secondo dei testi escussi della deposizione resa dal precedente
testimone.
Anche tali
doglianze sono prive di fondamento. Nel giudizio di opposizione
all’ordinanza-ingiunzione prevista nell’art. 18 della legge 24.11.1981 n. 689,
ai sensi dell’art. 23 stessa legge, il Pretore – acquisita copia del rapporto,
nonché della contestazione, o notificazione della violazione – “dispone,
anche di ufficio i mezzi di prova che ritiene necessari e può disporre la citazione
di testimoni anche senza la formulazione di capitoli”. L’istruzione
probatoria è improntata cioé a caratteristiche di speditezza e di officialità,
cosicché il giudice, come non è tenuto ad attendere la richiesta delle parti
per procedere alla escussione dei testi che possano fornire chiarimenti in
merito alle risultanze del rapporto e all’infrazione accertata, così è esentato
dallo svolgere una particolare motivazione per dare ragione dell’ammissibilità
e della utilità del mezzo di prova disposto di ufficio, essendo tali elementi
in tutta evidenza impliciti nello stesso provvedimento di ammissione del mezzo
di prova, anche se non sollecitato da una delle parti. Quanto al mancato
provvedimento sull’istanza di ammissione della prova offerta dall’opponente, rilevato
che questa aveva ad oggetto “le caratteristiche e la forma delle
confezioni del prodotto de quo”, risulta chiaro (stante la genericità
della formulazione e la mancata indicazione di circostanze idonee a dimostrare
l’inapplicabilità delle disposizioni di cui agli art. 3 e 10 della legge n.
322/1982 poste a base della contestazione) la piena coincidenza con l’oggetto
della prova ammessa di ufficio e quindi la superfluità e l’irrilevanza della
prova dedotta; da ciò l’irrilevanza (Cass. 29.8.1984 n. 4718) dell’omessa
motivazione sull'(implicito) rigetto della istanza della parte. Quanto infine
al vizio attinente alla escussione del secondo teste (e cioé dell’altro
verbalizzante), a parte il rilievo che il teste in questione venne esaminato
separatamente, come prescrive cioé il primo comma dell’art. 251 CPC che il
ricorrente assume violato, e che perciò l’irregolarità denunciata (che peraltro
potrebbe anche essere in fatto insussistente, se il teste avesse ricevuto
lettura della precedente deposizione dopo avere egli deposto, come non può
escludersi in base a quanto riportato nel verbale di causa) non è quella di cui
alla invocata disposizione, è decisivo rilevare che in ogni caso si tratterebbe
di una nullità relativa, che ai sensi dell’art. 157 CPC doveva essere eccepita
dalla parte interessata. Il che l’opponente non fece in udienza né in sede di
conclusioni, deducendo la nullità in questione per la prima volta col ricorso
per cassazione.
2 – Nel merito,
vengono poi proposte altre tre censure, variamente articolate, ma tutte prive
di fondamento giuridico.
A) Si sostiene in
primo luogo (deducendo il vizio di carenza di motivazione, nonché la falsa
applicazione della legge n. 322/1982, art. 1, 3, 10 e 13) che il primo giudice
ha malamente inteso la definizione di “prodotto alimentare in imballaggio
preconfezionato” contenuta nell’art. 1 della legge, non applicabile nel
caso di confezioni in carta, come quella usata per le mozzarelle, aventi il
solo scopo di impedire la fuoriuscita del prodotto dalla confezione durante la
manipolazione e non quello di impedire la eventuale sostituzione o manomissione
del prodotto stesso; cosicché più correttamente doveva dichiararsi applicabile
l’art. 13 stessa legge che per i prodotti non preconfezionati, come sono quelli
semplicemente “preincartati”, non prescrive l’indicazione della data
di scadenza. Si deduce comunque il difetto di motivazione, per non avere il
Pretore valutato e motivato se detti involucri impedissero o meno la
alterazione o la manomissione del prodotto alimentare senza alterare la
confezione.
B) Si deduce poi
la carenza di motivazione e violazione dell’art. 10 del DPR n. 322/1982, per
avere il Pretore ritenuto applicabile ai prodotti Sabelli, erroneamente
interpretandola, una disposizione che in realtà si riferisce solo ai prodotti
con imballaggio preconfezionato, e affermato così che per i prodotti deperibili
– quale che sia l’imballaggio usato – è imposta non solo l’indicazione di cui alla
lett. e) dell’art. 3 (circa le modalità di conservazione e di utilizzazione),
ma anche quella di cui alla precedente lettera
d) dello stesso
art. 3 (circa il termine minimo di conservazione; e ciò nonostante che per tali
prodotti l’art. 13, che è la norma in effetti applicabile, non richiami tale
lettera; in questo modo parificando, contro il chiaro significato della legge,
prodotti preconfezionati e non.
C) Si sostiene
infine, denunciando carenza di motivazione, violazione di legge e la nullità
della sentenza e/o del procedimento (art. 360 n. 5, 4 e 3 CPC), che il Pretore
immotivatamente ha ritenuto insufficiente la dizione “conservare al
freddo”, senza che fosse provata l’esistenza di tale dicitura sugli
incarti, che al contrario riportavano – come si era chiesto di dimostrare con
la prova orale non ammessa – la dicitura “conservare in frigorifero”,
ritenuta evidentemente sufficiente dai verbalizzanti, i quali contestarono solo
la mancanza della data di scadenza e non anche la mancanza delle indicazioni
relative alle modalità di conservazione.
Il DPR 18 maggio
1982 n. 322, di attuazione in Italia della direttiva CEE n. 79/112 relativa ai
prodotti alimentarii destinati al consumatore finale e alla relativa pubblicità
(oltre che della direttiva CEE n. 77/94 relativa ai prodotti alimentari
destinati ad una alimentazione particolare), detta disposizioni circa la
etichettatura e la presentazione al pubblico dei prodotti alimentari.
L’etichettatura è
prevista (art. 1) per i prodotti in imballaggio preconfezionato, mentre per
quelli non preconfezionati, destinati alla commercializzazione al dettaglio, o
da vendersi, generalmente, previo frazionamento, cioé sfusi, la presentazione
al pubblico deve essere effettuata a mezzo di apposito “cartello”
(art. 13). L’art. 1, 3° c. lett. b) precisa che si intende per prodotto
alimentare in imballaggio preconfezionato, l’unità di vendita destinata ad
essere presentata come tale al consumatore finale, costituita da un prodotto
alimentare e dall’imballaggio in cui è stato confezionato prima di essere messo
in vendita, avvolta interamente o in parte da tale imballaggio, ma comunque in
modo che il contenuto non possa essere modificato senza che la confezione sia
aperta o alterata”. L’art. 3 specifica poi quali sono le indicazioni da
menzionare sulle etichette, tra cui (lett. d) “il termine minimo di
conservazione” e (lette) “le modalità di conservazione e
utilizzazione qualora sia necessaria l’adozione di particolari accorgimenti in
funzione della natura del prodotto”. A precisazione di tali indicazioni il
successivo art. 10 chiarisce che “il termine minimo di conservazione di un
prodotto alimentare e la data fino alla quale lo stesso conserva le sue
proprietà specifiche in adeguate condizioni di conservazione” (1° comma),
e che tale termine deve essere indicato con la menzione “da consumarsi
entro ….”, nel caso di prodotti alimentari deperibili dal punto di vista
microbiologico (2° c.), inoltre, e con evidente riferimento all’ipotesi di cui
all’art. 3 lett. e) che “qualora sia necessario adottare, in funzione
della natura del prodotto, particolari accorgimenti per garantire la
conservazione del prodotto stesso fino al termine di cui al primo comma …, le
indicazioni di cui al secondo comma sono completate dall’enunciazione delle
condizioni di conservazione, con particolare riferimento alla temperatura in
funzione della quale il periodo di validità è stato determinato”.
Per i prodotti
non preconfezionati, invece, l’art. 13 dispone che sull’apposito cartello (da
applicare ai recipienti che contengono i prodotti o nei comparti in cui questi
sono esposti) devono riportarsi le indicazioni di cui alle lettere a) e b) del
precedente art. 3, nonché qualora si tratti di prodotti alimentari deperibili
anche le indicazioni previste dalla lettera e) dello stesso articolo (non anche
perciò, quelle di cui alla lett. d).
Nel DPR n.
322/1982 non sono contenute invece disposizioni particolari in ordine al
preconfezionamento delle merci in imballaggi, ai fini della commercializzazione
al dettaglio dei prodotti (a tale destinazione fa cenno l’ultimo comma
dell’art. 12); non sono cioé precisati i casi in cui i prodotti devono essere
confezionati di imballaggi sigillati (nei modi indicati nell’art. 1, 3° c.
lett. b) e quelli in cui invece essi possono essere presentati per la vendita
sfusa, non preconfezionati, perché destinati ad essere frazionati secondo i
quantitativi richiesti dall’acquirente.
Non è comunque
prevista una vendita di imballaggi o involucri non sigillati, cioé quelli che
il ricorrente definisce vendita di prodotti “preincartati”, che
dovrebbe poi – a suo avviso – svolgersi secondo le prescrizioni dell’art. 13 e
non quelle degli art. 1, 3 e 10 sopra riportati.
Nel caso di
specie tuttavia risulta accertato in punto di fatto, e quindi insindacabilmente,
che al momento dell’accertamento operato dai vigili sanitari, le mozzarelle
erano avvolte in involucri di carta di pergamena ripiegata sui due lati e
sigillati con due bottoncini in metallo, tali da non consentire manomissioni o
intromissioni dall’esterno se non a seguito di apertura o alterazione
dell’imballaggio; e non si discute che tale tipo di preconfezionamento fosse
quello prescritto. In base agli accertamenti eseguiti in sede di contestazione
dell’infrazione, il Pretore ha pertanto ritenuto che si trattava di prodotto
preconfezionato in imballaggio sigillato e che le caratteristiche
dell’imballaggio consentivano di escludere che si trattava di involucri
protettivi predisposti a soli fini igienici o per comodità estemporanea, come assume
il ricorrente (involucri che peraltro sarebbero stati non regolamentari,
proprio per le richiamate finalità di igiene se da essi fosse stato possibile
estrarre le mozzarelle). La motivazione al riguardo è del tutto esauriente ed
ispirata all’esatto principio che, trattandosi di alimento che era stato
imballato dal produttore prima che era stato imballato dal produttore prima
della distribuzione per la vendita in confezioni che rispondevano ai requisiti
di cui alla lett. b), art. 1, 3° c. del DPR n. 322/1982, ad esso dovevano
applicarsi le disposizioni concernenti l’etichettatura prevista per tali
prodotti, pertanto, sulla base di simili accertamenti in fatto, non è possibile
discutere in astratto, delle modalità di presentazione che si dovrebbero osservare
per la vendita di prodotti non preconfezionati, ma preincartati, perché avvolti
in involucri apribili, posto che un simile tipo di preconfezionamento non è
previsto né consentito in legge e perché in punto di fatto mai potrebbe
applicarsi, come vorrebbe il ricorrente, la diversa disciplina dettata per la
vendita di prodotti sfusi una volta accertato che si trattava di prodotti
sigillati (e da ciò l’inutilità della prova offerta e giustamente non ammessa
dal Pretore). Risulta a questo punto chiaro che, trattandosi di prodotti
preconfezionati in imballaggi sigillati, in osservanza delle disposizioni di
cui all’art. 1 del DPR n. 322/1982, è pienamente applicabile la disciplina
contenuta nei successivi art. 3 (lett. d ed
e) e 10, dettati
per detto tipo di prodotti. Di conseguenza, essendo appunto stata contestata
l’infrazione di tali disposizioni, con riferimento a prodotto che il giudice
del merito ha qualificato, con statuizione che sul punto non è stata impugnata,
come “altamente deperibile” dal punto di vista microbiologico,
correttamente è stata ritenuta necessaria la indicazione sull’etichettatura –
secondo le prescrizioni di cui all’art. 3 lett. d) e 10, 1° e 2° c. – del
termine minimo di conservazione, con la menzione “da consumarsi entro
…..”, seguita dalla data di scadenza, nonché – in relazione al disposto
dello stesso art. 3, lett. e) e 10, 4° c. – l’indicazione delle modalità di
conservazione e di utilizzazione del prodotto, con particolare riferimento alla
temperatura in funzione della quale il periodo di validità è stato determinato.
Cadono, o restano
comunque assorbite, perciò le doglianze mosse dal ricorrente sub B), per
l’applicazione fatta dal Pretore del disposto dell’art. 10 a prodotti che non
potevano qualificarsi come preconfezionati e per la parificazione dei prodotti
preconfezionati a quelli non preconfezionati quando si tratti di prodotti
deperibili.
La prima,
infatti, cade perché proprio l’art. 10 (in relazione all’art. 3, lett. d ed e)
era la disposizione applicabile nel caso, qui in esame, di prodotto deperibile
preconfezionato in imballaggio sigillato. La seconda doglianza invece è da
ritenersi assorbita, in quanto l’affermazione contenuta nella sentenza
impugnata circa l’assoggettamento dei prodotti deperibili all’obbligo di enunciazione,
sull’etichetta o sul cartello, delle modalità di conservazione (con particolare
riferimento alla temperatura) e di utilizzazione, risulta fatta dal Pretore
solo “ad abundantiam”, al fine cioé di affermare che, anche volendo
considerare le mozzarelle oggetto della contestazione come prodotto non
preconfezionato a norma dell’art. 1, 3° c. lett. b del DPR n. 322/82,
ugualmente dovrebbero ritenersi applicabili, trattandosi comunque di prodotto
altamente deperibile, le disposizioni di cui all’art. 10 e 3; e in particolare
non solo quella di cui alla lett. e) ma anche quella di cui alla lette. d),
benché quest’ultima non sia richiamata nell’art. 13 per i prodotti non
preconfezionati, data l’inscindibilità tra le due prescrizioni relative al
termine di durata e alle modalità di conservazione, (confermata dalla non
inclusione di tale prodotto tra quelli che l’art. 10, 7° c. esonera
dall’indicazione del termine minimo di conservazione). Trattasi di
argomentazioni non necessarie, e perciò, insuscettibili a passare in cosa
giudicata, dal momento che ragione sufficiente del decidere era già quella che
fondava l’obbligo di indicare sulle etichette i dati di cui all’art. 10 e alle
lett. d) ed e) dell’art. 3 DPR n. 322/82 sul fatto che trattava di prodotti
deperibili in imballaggio preconfezionato.
Sono infine
infondate anche le censure sopra riportate sub C), in ordine alla inadeguatezza
della dicitura “conservare al freddo” per assolvere alla prescrizione
di cui all’art. 10, 4° c. DPR n. 322/1982 concernente le modalità di
conservazione. Si rileva infatti – di contro – che tale contestazione risulta
espressamente fatta assieme a quella relativa alla data di scadenza, dai
verbalizzanti prima e poi con l’ingiunzione opposta; e che la dicitura usata
era proprio quella suindicata e non quella, su cui si era offerta prova
testimoniale (giustamente considerata irrilevante), “conservare in
frigorifero”, comunque parimenti inidonea perché non indicava la
temperatura, né altre più precise e può adeguate modalità di conservazione
delle mozzarelle, tali da assicurarne la conservazione (senza privarle delle
caratteristiche di morbidezza).
Esattamente
perciò il Pretore ha ritenuto soggette alle prescrizioni di cui agli art. 10 e
3 lett. d) ed e) DPR n. 32/1982 le mozzarelle preconfezionate in involucri (di
carta pergamena) sigillati ai sensi dell’art. 1, 3° c. lett. b) (in modo cioé
che il contenuto non possa essere modificato senza che la confezione sia aperta
o alterata; nella specie, con bottoncini metallici) involucri sui quali, tra le
altre indicazioni di cui la citato art. 3, dovevano essere menzionate quelle
relative al termine minimo di conservazione (cioé la data fino alla quale le
mozzarelle conservano le loro proprietà specifiche in adeguate condizioni di
conservazione), mediante la dicitura, trattandosi di prodotti altamente
deperibili dal punto di vista microbiologico, “da consumarsi entro”,
nonché quelle relative alle modalità di conservazione, con particolare
riferimento alla temperatura in funzione della quale il periodo di validità
viene determinato, trattandosi di prodotto per il quale è necessaria l’adozione
di particolari accorgimenti.
Il ricorso va
perciò rigettato. Nulla sulle spese, poiché il Sindaco di Campli non ha svolto
attività difensiva in questa fase del giudizio.
P.Q.M.
La Corte, rigetta
il ricorso.
Nulla per le
spese.
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Confezionamento di prodotti alimentari
Cassazione civile, sentenza n. 24 del 10 gennaio 1989 (udienza dell’11 marzo 1988)
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli
Ill.mi Sigg. Magistrati:
Dott. Italo
BOLOGNA Presidente
” Giuseppe
CATURANI Consigliere
” Francesco
FAVARA Rel. “
” Angelo
GRIECO “
” Antonino
RUGGIERO “
ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
sul ricorso
proposto da
SABELLI
ARCHIMEDE, titolare dell’omonimo Caseificio, elett. dom. in Roma, Via Monte
Zebio n. 43, c/o l’avv. Maria Virginia Perazzoli, rapp. e difeso dall’avv. Aldo
Menghini, giusta delega in atti.
Ricorrente
contro
SINDACO DEL
COMUNE DI CAMPLI
Intimato
Avverso la
sentenza del Pretore di Campli in data 29.11.84.
Udita la
relazione svolta dal cons. dott. Francesco Favara;
Udito il P.M.
dott. Francesco Nicita che ha concluso per il rigetto.
Svolgimento del
processo
Il 25 febbraio
1984 veniva accertata in Campli dai Vigili Sanitari della U.S.L. di Teramo che
Attilio Vagnoni, rivenditore di prodotti alimentari del caseificio Sabelli
Archimede di Ascoli Piceno, trasportava per la vendita sul proprio autofurgone
circa 3 Kg. di mozzarelle, sulle cui etichette non erano indicate le modalità
di conservazione e di scadenza. Oltre che al Vsgnoni, anche al Sabelli veniva
contestata la violazione degli art. 3 e 10 del DPR 18.5.1982 n. 322 e
successivamente il Sindaco del Comune di Campli notificava
ordinanza-ingiunzione per il pagamento di una sanzione pecuniaria.
In sede di
opposizione l’intimato assumeva che le mozzarelle, poste in vendita con
l’involucro protettivo non sigillato, non potevano essere considerate alla
stregua dei prodotti alimentari con imballaggio preconfezionato di cui all’art.
1 lett. b) del DPR 322/82. Trattandosi invece di prodotto sfuso non
preconfezionato, esso sarebbe stato assoggettabile alla disciplina di cui
all’art. 13 della stessa legge e non avrebbe dovuto quindi riportare
sull’etichetta le indicazioni relative al termine di scadenza; mentre, quanto
alle indicazioni circa le modalità di conservazione, doveva ritenersi adeguata
quella riportata in modo visibile e ben riconoscibile dal consumatore “conservare
in frigorifero”. Concludeva l’opponente per la declaratoria di nullità dell’ordinanza-ingiunzione
per difetto di motivazione, atteso che questa, redatta su modulo prestampato,
era priva di riferimento al caso specifico e comunque di motivazione.
Venivano
successivamente esaminati come testi i verbalizzanti, i quali precisavano che
il prodotto alimentare in questione si presentava avvolto in carta pergamena e
sigillato sui due lati con bottoni metallici a pressione sui quali era impressa
la dicitura “Sabelli AP”.
Con sentenza in
data 19-29 novembre 1984 il Pretore di Campli rigettava l’opposizione,
ritenendo provato in punto di fatto che le mozzarelle, al momento della
verifica, si presentavano avvolte in un involucro di carta pergamena ripiegata sui
due lati e sigillati da due bottoncini metallici che non consentiva
manomissioni o intromissioni dall’esterno senza lasciare tracce evidenti sulla
confezione. Osservava pertanto il Pretore che, trattandosi – secondo la nozione
contenuta nell’art. 1 lett. b) della legge n. 322/82 – di prodotti alimentari
con imballaggio preconfezionato, sugli stessi, ai sensi del successivo art. 3,
lettere d) ed e), dovevano essere apposte etichette indicanti, tra l’altro, le
modalità di conservazione e di utilizzazione e il termine minimo di
conservazione, quest’ultimo con la menzione, (prescritta dal successivo art.
10, 2° c. della legge), per i prodotti alimentari altamente deperibili dal
punto di vista microbiologico, della dicitura “da consumarsi entro….”,
seguita dalla data di scadenza.
Aggiungeva il
Pretore poi che, ferma restando la distinzione operata in legge tra prodotti
alimentari preconfezionati e non, per i prodotti alimentari altamente
deperibili l’obbligo di indicazione sull’etichetta (o cartello) delle modalità
di conservazione e di utilizzazione doveva ritenersi imposto indipendentemente
dall’essere il prodotto preconfezionato o meno; inoltre che, data la identità
di locuzione usata nell’art. 3 lett. e) e nell’art. 10, 4° c., la indicazione
sopra riportata, “da consumarsi …. entro”, seguita dalla data di
scadenza, doveva essere sempre completata “dall’enunciazione delle
condizioni di conservazione, con particolare riferimento alla temperatura in
funzione della quale il periodo di validità è stato determinato”; che
pertanto le modalità di conservazione del prodotto sono elemento inscindibile
dalla indicazione del periodo di validità o termine minimo di conservazione.
Concludeva perciò il Pretore che la dizione usata sulle etichette delle
mozzarelle oggetto di verifica, e cioé “conservare al freddo” non
rispondeva alle su riportate prescrizioni dell’art. 10, 4° comma della legge n.
322/1982.
Avverso questa
sentenza è stato proposto ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost.,
da parte dell’opponente, sulla base di sei motivi. Non ha svolto attività
difensiva il Sindaco di Campli.
Motivi della
decisione
Il ricorso si
fonda su tre motivi in rito e tre nel merito. 1 – In rito, si deduce: a)
omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione (art. 360 n. 5 CPC)
sull’eccezione formulata nell’atto di opposizione, cioé che il provvedimento
impugnato, contrariamente a quanto prescrive l’art. 18 della legge n. 689/1981,
manca di ogni motivazione ed è stato redatto su modulo prestampato, salvo che
nelle parti indicanti il nome del contravventore e gli altri dati relativi al
caso specifico.
Tale censura è
infondata. Il Pretore, riscontrata nell’ordinanza-ingiunzione opposta,
l’esistenza di tutti gli elementi indicati nell’art. 18 della predetta legge,
ha ritenuto correttamente che la motivazione contenuta nel provvedimento al suo
esame, anche se in un testo predisposto a stampa, era pienamente soddisfacente
e atta a fornire, per la sua ampiezza e completezza, adeguata giustificazione
in ordine all’esistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l’irrogazione
della sanzione. E in presenza di una motivazione del provvedimento ritenuta
congrua, la motivazione della sentenza emessa in sede di opposizione
sull’eccezione di mancanza di motivazione non poteva che essere essa stessa
succinta ed essenziale, tanto più che l’opponente non aveva indicato le
specifiche carenze del provvedimento ma si era in sostanza doluto che l’uso del
modulo a stampa, che invece doveva ritenersi consentito nel caso di specie,
stante la corrispondenza dell’infrazione contestata e delle difese svolte dal
contravventore al tipo di infrazione e di difese solitamente riscontrate.
Si deduce poi,
sempre in rito, sub b) e sub c), omessa motivazione, nonché violazione delle
norme del codice di rito in materia di ammissione dei mezzi di prova, per avere
il Pretore, all’udienza di prima comparizione (che fu anche l’unica) disposto
immotivatamente una prova testimoniale non richiesta dalle parti, per avere
omesso di provvedere sulla richiesta di prova da lui formulata e per aver dato
lettura al secondo dei testi escussi della deposizione resa dal precedente
testimone.
Anche tali
doglianze sono prive di fondamento. Nel giudizio di opposizione
all’ordinanza-ingiunzione prevista nell’art. 18 della legge 24.11.1981 n. 689,
ai sensi dell’art. 23 stessa legge, il Pretore – acquisita copia del rapporto,
nonché della contestazione, o notificazione della violazione – “dispone,
anche di ufficio i mezzi di prova che ritiene necessari e può disporre la citazione
di testimoni anche senza la formulazione di capitoli”. L’istruzione
probatoria è improntata cioé a caratteristiche di speditezza e di officialità,
cosicché il giudice, come non è tenuto ad attendere la richiesta delle parti
per procedere alla escussione dei testi che possano fornire chiarimenti in
merito alle risultanze del rapporto e all’infrazione accertata, così è esentato
dallo svolgere una particolare motivazione per dare ragione dell’ammissibilità
e della utilità del mezzo di prova disposto di ufficio, essendo tali elementi
in tutta evidenza impliciti nello stesso provvedimento di ammissione del mezzo
di prova, anche se non sollecitato da una delle parti. Quanto al mancato
provvedimento sull’istanza di ammissione della prova offerta dall’opponente, rilevato
che questa aveva ad oggetto “le caratteristiche e la forma delle
confezioni del prodotto de quo”, risulta chiaro (stante la genericità
della formulazione e la mancata indicazione di circostanze idonee a dimostrare
l’inapplicabilità delle disposizioni di cui agli art. 3 e 10 della legge n.
322/1982 poste a base della contestazione) la piena coincidenza con l’oggetto
della prova ammessa di ufficio e quindi la superfluità e l’irrilevanza della
prova dedotta; da ciò l’irrilevanza (Cass. 29.8.1984 n. 4718) dell’omessa
motivazione sull'(implicito) rigetto della istanza della parte. Quanto infine
al vizio attinente alla escussione del secondo teste (e cioé dell’altro
verbalizzante), a parte il rilievo che il teste in questione venne esaminato
separatamente, come prescrive cioé il primo comma dell’art. 251 CPC che il
ricorrente assume violato, e che perciò l’irregolarità denunciata (che peraltro
potrebbe anche essere in fatto insussistente, se il teste avesse ricevuto
lettura della precedente deposizione dopo avere egli deposto, come non può
escludersi in base a quanto riportato nel verbale di causa) non è quella di cui
alla invocata disposizione, è decisivo rilevare che in ogni caso si tratterebbe
di una nullità relativa, che ai sensi dell’art. 157 CPC doveva essere eccepita
dalla parte interessata. Il che l’opponente non fece in udienza né in sede di
conclusioni, deducendo la nullità in questione per la prima volta col ricorso
per cassazione.
2 – Nel merito,
vengono poi proposte altre tre censure, variamente articolate, ma tutte prive
di fondamento giuridico.
A) Si sostiene in
primo luogo (deducendo il vizio di carenza di motivazione, nonché la falsa
applicazione della legge n. 322/1982, art. 1, 3, 10 e 13) che il primo giudice
ha malamente inteso la definizione di “prodotto alimentare in imballaggio
preconfezionato” contenuta nell’art. 1 della legge, non applicabile nel
caso di confezioni in carta, come quella usata per le mozzarelle, aventi il
solo scopo di impedire la fuoriuscita del prodotto dalla confezione durante la
manipolazione e non quello di impedire la eventuale sostituzione o manomissione
del prodotto stesso; cosicché più correttamente doveva dichiararsi applicabile
l’art. 13 stessa legge che per i prodotti non preconfezionati, come sono quelli
semplicemente “preincartati”, non prescrive l’indicazione della data
di scadenza. Si deduce comunque il difetto di motivazione, per non avere il
Pretore valutato e motivato se detti involucri impedissero o meno la
alterazione o la manomissione del prodotto alimentare senza alterare la
confezione.
B) Si deduce poi
la carenza di motivazione e violazione dell’art. 10 del DPR n. 322/1982, per
avere il Pretore ritenuto applicabile ai prodotti Sabelli, erroneamente
interpretandola, una disposizione che in realtà si riferisce solo ai prodotti
con imballaggio preconfezionato, e affermato così che per i prodotti deperibili
– quale che sia l’imballaggio usato – è imposta non solo l’indicazione di cui alla
lett. e) dell’art. 3 (circa le modalità di conservazione e di utilizzazione),
ma anche quella di cui alla precedente lettera
d) dello stesso
art. 3 (circa il termine minimo di conservazione; e ciò nonostante che per tali
prodotti l’art. 13, che è la norma in effetti applicabile, non richiami tale
lettera; in questo modo parificando, contro il chiaro significato della legge,
prodotti preconfezionati e non.
C) Si sostiene
infine, denunciando carenza di motivazione, violazione di legge e la nullità
della sentenza e/o del procedimento (art. 360 n. 5, 4 e 3 CPC), che il Pretore
immotivatamente ha ritenuto insufficiente la dizione “conservare al
freddo”, senza che fosse provata l’esistenza di tale dicitura sugli
incarti, che al contrario riportavano – come si era chiesto di dimostrare con
la prova orale non ammessa – la dicitura “conservare in frigorifero”,
ritenuta evidentemente sufficiente dai verbalizzanti, i quali contestarono solo
la mancanza della data di scadenza e non anche la mancanza delle indicazioni
relative alle modalità di conservazione.
Il DPR 18 maggio
1982 n. 322, di attuazione in Italia della direttiva CEE n. 79/112 relativa ai
prodotti alimentarii destinati al consumatore finale e alla relativa pubblicità
(oltre che della direttiva CEE n. 77/94 relativa ai prodotti alimentari
destinati ad una alimentazione particolare), detta disposizioni circa la
etichettatura e la presentazione al pubblico dei prodotti alimentari.
L’etichettatura è
prevista (art. 1) per i prodotti in imballaggio preconfezionato, mentre per
quelli non preconfezionati, destinati alla commercializzazione al dettaglio, o
da vendersi, generalmente, previo frazionamento, cioé sfusi, la presentazione
al pubblico deve essere effettuata a mezzo di apposito “cartello”
(art. 13). L’art. 1, 3° c. lett. b) precisa che si intende per prodotto
alimentare in imballaggio preconfezionato, l’unità di vendita destinata ad
essere presentata come tale al consumatore finale, costituita da un prodotto
alimentare e dall’imballaggio in cui è stato confezionato prima di essere messo
in vendita, avvolta interamente o in parte da tale imballaggio, ma comunque in
modo che il contenuto non possa essere modificato senza che la confezione sia
aperta o alterata”. L’art. 3 specifica poi quali sono le indicazioni da
menzionare sulle etichette, tra cui (lett. d) “il termine minimo di
conservazione” e (lette) “le modalità di conservazione e
utilizzazione qualora sia necessaria l’adozione di particolari accorgimenti in
funzione della natura del prodotto”. A precisazione di tali indicazioni il
successivo art. 10 chiarisce che “il termine minimo di conservazione di un
prodotto alimentare e la data fino alla quale lo stesso conserva le sue
proprietà specifiche in adeguate condizioni di conservazione” (1° comma),
e che tale termine deve essere indicato con la menzione “da consumarsi
entro ….”, nel caso di prodotti alimentari deperibili dal punto di vista
microbiologico (2° c.), inoltre, e con evidente riferimento all’ipotesi di cui
all’art. 3 lett. e) che “qualora sia necessario adottare, in funzione
della natura del prodotto, particolari accorgimenti per garantire la
conservazione del prodotto stesso fino al termine di cui al primo comma …, le
indicazioni di cui al secondo comma sono completate dall’enunciazione delle
condizioni di conservazione, con particolare riferimento alla temperatura in
funzione della quale il periodo di validità è stato determinato”.
Per i prodotti
non preconfezionati, invece, l’art. 13 dispone che sull’apposito cartello (da
applicare ai recipienti che contengono i prodotti o nei comparti in cui questi
sono esposti) devono riportarsi le indicazioni di cui alle lettere a) e b) del
precedente art. 3, nonché qualora si tratti di prodotti alimentari deperibili
anche le indicazioni previste dalla lettera e) dello stesso articolo (non anche
perciò, quelle di cui alla lett. d).
Nel DPR n.
322/1982 non sono contenute invece disposizioni particolari in ordine al
preconfezionamento delle merci in imballaggi, ai fini della commercializzazione
al dettaglio dei prodotti (a tale destinazione fa cenno l’ultimo comma
dell’art. 12); non sono cioé precisati i casi in cui i prodotti devono essere
confezionati di imballaggi sigillati (nei modi indicati nell’art. 1, 3° c.
lett. b) e quelli in cui invece essi possono essere presentati per la vendita
sfusa, non preconfezionati, perché destinati ad essere frazionati secondo i
quantitativi richiesti dall’acquirente.
Non è comunque
prevista una vendita di imballaggi o involucri non sigillati, cioé quelli che
il ricorrente definisce vendita di prodotti “preincartati”, che
dovrebbe poi – a suo avviso – svolgersi secondo le prescrizioni dell’art. 13 e
non quelle degli art. 1, 3 e 10 sopra riportati.
Nel caso di
specie tuttavia risulta accertato in punto di fatto, e quindi insindacabilmente,
che al momento dell’accertamento operato dai vigili sanitari, le mozzarelle
erano avvolte in involucri di carta di pergamena ripiegata sui due lati e
sigillati con due bottoncini in metallo, tali da non consentire manomissioni o
intromissioni dall’esterno se non a seguito di apertura o alterazione
dell’imballaggio; e non si discute che tale tipo di preconfezionamento fosse
quello prescritto. In base agli accertamenti eseguiti in sede di contestazione
dell’infrazione, il Pretore ha pertanto ritenuto che si trattava di prodotto
preconfezionato in imballaggio sigillato e che le caratteristiche
dell’imballaggio consentivano di escludere che si trattava di involucri
protettivi predisposti a soli fini igienici o per comodità estemporanea, come assume
il ricorrente (involucri che peraltro sarebbero stati non regolamentari,
proprio per le richiamate finalità di igiene se da essi fosse stato possibile
estrarre le mozzarelle). La motivazione al riguardo è del tutto esauriente ed
ispirata all’esatto principio che, trattandosi di alimento che era stato
imballato dal produttore prima che era stato imballato dal produttore prima
della distribuzione per la vendita in confezioni che rispondevano ai requisiti
di cui alla lett. b), art. 1, 3° c. del DPR n. 322/1982, ad esso dovevano
applicarsi le disposizioni concernenti l’etichettatura prevista per tali
prodotti, pertanto, sulla base di simili accertamenti in fatto, non è possibile
discutere in astratto, delle modalità di presentazione che si dovrebbero osservare
per la vendita di prodotti non preconfezionati, ma preincartati, perché avvolti
in involucri apribili, posto che un simile tipo di preconfezionamento non è
previsto né consentito in legge e perché in punto di fatto mai potrebbe
applicarsi, come vorrebbe il ricorrente, la diversa disciplina dettata per la
vendita di prodotti sfusi una volta accertato che si trattava di prodotti
sigillati (e da ciò l’inutilità della prova offerta e giustamente non ammessa
dal Pretore). Risulta a questo punto chiaro che, trattandosi di prodotti
preconfezionati in imballaggi sigillati, in osservanza delle disposizioni di
cui all’art. 1 del DPR n. 322/1982, è pienamente applicabile la disciplina
contenuta nei successivi art. 3 (lett. d ed
e) e 10, dettati
per detto tipo di prodotti. Di conseguenza, essendo appunto stata contestata
l’infrazione di tali disposizioni, con riferimento a prodotto che il giudice
del merito ha qualificato, con statuizione che sul punto non è stata impugnata,
come “altamente deperibile” dal punto di vista microbiologico,
correttamente è stata ritenuta necessaria la indicazione sull’etichettatura –
secondo le prescrizioni di cui all’art. 3 lett. d) e 10, 1° e 2° c. – del
termine minimo di conservazione, con la menzione “da consumarsi entro
…..”, seguita dalla data di scadenza, nonché – in relazione al disposto
dello stesso art. 3, lett. e) e 10, 4° c. – l’indicazione delle modalità di
conservazione e di utilizzazione del prodotto, con particolare riferimento alla
temperatura in funzione della quale il periodo di validità è stato determinato.
Cadono, o restano
comunque assorbite, perciò le doglianze mosse dal ricorrente sub B), per
l’applicazione fatta dal Pretore del disposto dell’art. 10 a prodotti che non
potevano qualificarsi come preconfezionati e per la parificazione dei prodotti
preconfezionati a quelli non preconfezionati quando si tratti di prodotti
deperibili.
La prima,
infatti, cade perché proprio l’art. 10 (in relazione all’art. 3, lett. d ed e)
era la disposizione applicabile nel caso, qui in esame, di prodotto deperibile
preconfezionato in imballaggio sigillato. La seconda doglianza invece è da
ritenersi assorbita, in quanto l’affermazione contenuta nella sentenza
impugnata circa l’assoggettamento dei prodotti deperibili all’obbligo di enunciazione,
sull’etichetta o sul cartello, delle modalità di conservazione (con particolare
riferimento alla temperatura) e di utilizzazione, risulta fatta dal Pretore
solo “ad abundantiam”, al fine cioé di affermare che, anche volendo
considerare le mozzarelle oggetto della contestazione come prodotto non
preconfezionato a norma dell’art. 1, 3° c. lett. b del DPR n. 322/82,
ugualmente dovrebbero ritenersi applicabili, trattandosi comunque di prodotto
altamente deperibile, le disposizioni di cui all’art. 10 e 3; e in particolare
non solo quella di cui alla lett. e) ma anche quella di cui alla lette. d),
benché quest’ultima non sia richiamata nell’art. 13 per i prodotti non
preconfezionati, data l’inscindibilità tra le due prescrizioni relative al
termine di durata e alle modalità di conservazione, (confermata dalla non
inclusione di tale prodotto tra quelli che l’art. 10, 7° c. esonera
dall’indicazione del termine minimo di conservazione). Trattasi di
argomentazioni non necessarie, e perciò, insuscettibili a passare in cosa
giudicata, dal momento che ragione sufficiente del decidere era già quella che
fondava l’obbligo di indicare sulle etichette i dati di cui all’art. 10 e alle
lett. d) ed e) dell’art. 3 DPR n. 322/82 sul fatto che trattava di prodotti
deperibili in imballaggio preconfezionato.
Sono infine
infondate anche le censure sopra riportate sub C), in ordine alla inadeguatezza
della dicitura “conservare al freddo” per assolvere alla prescrizione
di cui all’art. 10, 4° c. DPR n. 322/1982 concernente le modalità di
conservazione. Si rileva infatti – di contro – che tale contestazione risulta
espressamente fatta assieme a quella relativa alla data di scadenza, dai
verbalizzanti prima e poi con l’ingiunzione opposta; e che la dicitura usata
era proprio quella suindicata e non quella, su cui si era offerta prova
testimoniale (giustamente considerata irrilevante), “conservare in
frigorifero”, comunque parimenti inidonea perché non indicava la
temperatura, né altre più precise e può adeguate modalità di conservazione
delle mozzarelle, tali da assicurarne la conservazione (senza privarle delle
caratteristiche di morbidezza).
Esattamente
perciò il Pretore ha ritenuto soggette alle prescrizioni di cui agli art. 10 e
3 lett. d) ed e) DPR n. 32/1982 le mozzarelle preconfezionate in involucri (di
carta pergamena) sigillati ai sensi dell’art. 1, 3° c. lett. b) (in modo cioé
che il contenuto non possa essere modificato senza che la confezione sia aperta
o alterata; nella specie, con bottoncini metallici) involucri sui quali, tra le
altre indicazioni di cui la citato art. 3, dovevano essere menzionate quelle
relative al termine minimo di conservazione (cioé la data fino alla quale le
mozzarelle conservano le loro proprietà specifiche in adeguate condizioni di
conservazione), mediante la dicitura, trattandosi di prodotti altamente
deperibili dal punto di vista microbiologico, “da consumarsi entro”,
nonché quelle relative alle modalità di conservazione, con particolare
riferimento alla temperatura in funzione della quale il periodo di validità
viene determinato, trattandosi di prodotto per il quale è necessaria l’adozione
di particolari accorgimenti.
Il ricorso va
perciò rigettato. Nulla sulle spese, poiché il Sindaco di Campli non ha svolto
attività difensiva in questa fase del giudizio.
P.Q.M.
La Corte, rigetta
il ricorso.
Nulla per le
spese.
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