Il mancato rispetto del patto di non concorrenza relativo all’utilizzo di un
portale web per la vendita on line di bevande, rivolgendosi alla medesima
clientela della controparte, non costituisce concorrenza sleale ma inadempimento
contrattuale. Non può essere, pertanto, invocata alcuna inibitoria della
condotta della controparte.
Tra la società ABR sas e la società G. sas era stato concluso un contratto in virtù del quale quest’ultima si impegnava a utilizzare il servizio di vendita on line di bevande (vino e liquori) gestito dalla prima, senza potere a propria volta proporre i propri prodotti ai medesimi distributori (esercenti di locali pubblici, ristoratori ecc.) aderenti al circuito della ABR. In cambio ABR otteneva una provvigione (come procacciatore d’affari). ABR aveva adito il giudice dichiarando di avere scoperto che da una certa data la G. sas aveva cominciato a vendere direttamente i propri prodotti, senza più passare attraverso l’intermediazione della ABR, ma sfruttando la medesima clientela. Ad aggravare la situazione si aggiungeva, secondo il ricorrente, il sospetto che l’elenco dei clienti aderenti al servizio gestito da ABR fosse stato carpito da una dipendente infedele di quest’ultima e ceduto all’altra società, che aveva a sua volta assunto la predetta. Si chiedeva, pertanto, di inibire alla G. sas di continuare nella condotta denunciata, invocando la violazione dell’art. 2598 cod. civ., posto a tutela dell’imprenditore contro la concorrenza sleale.
I giudici torinesi hanno osservato che, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, il contratto tra le parti non si era risolto, ma si era rinnovato tacitamente secondo una certa clausola contrattuale. Pertanto, era impropria la richiesta formulata ai sensi dell’art. 2598 cod. civ., che presuppone che tra le parti in causa non esista un rapporto contrattuale. Al contrario, l’asserito mancato rispetto del “patto di non concorrenza” (esistente in capo a G. sas) poteva fondare il diverso titolo di responsabilità contrattuale di quest’ultima (che, però, non era stato dedotto in giudizio).
Neppure risultava in alcun modo provato che la G. sas avesse ricevuto l’elenco della clientela della ABR in maniera fraudolenta, poiché proprio il fatto che il servizio reso da ABR consisteva nel mettere in contatto il venditore G. sas con l’acquirente, aveva indubbiamente permesso a G. sas di venire (legittimamente) a conoscenza della clientela contattata da ABR.
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Concorrenza sleale o inadempimento contrattuale
Tribunale di Torino, ordinanza del 13 marzo 2009 (riferimenti normativi: art. 2598, cod. civ.)
Il mancato rispetto del patto di non concorrenza relativo all’utilizzo di un
portale web per la vendita on line di bevande, rivolgendosi alla medesima
clientela della controparte, non costituisce concorrenza sleale ma inadempimento
contrattuale. Non può essere, pertanto, invocata alcuna inibitoria della
condotta della controparte.
Tra la società ABR sas e la società G. sas era stato concluso un contratto in virtù del quale quest’ultima si impegnava a utilizzare il servizio di vendita on line di bevande (vino e liquori) gestito dalla prima, senza potere a propria volta proporre i propri prodotti ai medesimi distributori (esercenti di locali pubblici, ristoratori ecc.) aderenti al circuito della ABR. In cambio ABR otteneva una provvigione (come procacciatore d’affari). ABR aveva adito il giudice dichiarando di avere scoperto che da una certa data la G. sas aveva cominciato a vendere direttamente i propri prodotti, senza più passare attraverso l’intermediazione della ABR, ma sfruttando la medesima clientela. Ad aggravare la situazione si aggiungeva, secondo il ricorrente, il sospetto che l’elenco dei clienti aderenti al servizio gestito da ABR fosse stato carpito da una dipendente infedele di quest’ultima e ceduto all’altra società, che aveva a sua volta assunto la predetta. Si chiedeva, pertanto, di inibire alla G. sas di continuare nella condotta denunciata, invocando la violazione dell’art. 2598 cod. civ., posto a tutela dell’imprenditore contro la concorrenza sleale.
I giudici torinesi hanno osservato che, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, il contratto tra le parti non si era risolto, ma si era rinnovato tacitamente secondo una certa clausola contrattuale. Pertanto, era impropria la richiesta formulata ai sensi dell’art. 2598 cod. civ., che presuppone che tra le parti in causa non esista un rapporto contrattuale. Al contrario, l’asserito mancato rispetto del “patto di non concorrenza” (esistente in capo a G. sas) poteva fondare il diverso titolo di responsabilità contrattuale di quest’ultima (che, però, non era stato dedotto in giudizio).
Neppure risultava in alcun modo provato che la G. sas avesse ricevuto l’elenco della clientela della ABR in maniera fraudolenta, poiché proprio il fatto che il servizio reso da ABR consisteva nel mettere in contatto il venditore G. sas con l’acquirente, aveva indubbiamente permesso a G. sas di venire (legittimamente) a conoscenza della clientela contattata da ABR.
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