La violazione amministrativa prevista dagli artt. 1, 5 e 8 L.
13 novembre 1960, n. 1407, concernente la commercializzazione come olio di oliva
di una miscela di oli diversi, concorre con il reato di cui all’art. 516 c.p.,
relativo alla vendita come genuine di sostanze che non lo sono, essendo diversi
gli interessi presidiati dalle norme in esame, giacché l’illecito penale è
inteso a presidiare il leale esercizio del commercio, mentre l’illecito
amministrativo è posto a tutela della salute pubblica.
La decisione sopra
riportata solo apparentemente si occupa di un aspetto che può sembrare, a tutta
prima, molto tecnico. In realtà, ben oltre alla specifica questione risolta –
dai fini risvolti giuridici – essa interessa operativamente imprenditori, organi
di vigilanza e autorità giudiziaria.
Del resto il fenomeno della
sofisticazione dell’olio di oliva (perlopiù nella forma dell’extravergine),
specie in alcune regioni a tradizionale vocazione agricola, assume dimensioni
estese e preoccupanti, con l’utilizzo di vere e proprie aziende clandestine
votate alla contraffazione di questa pregiata sostanza alimentare, vanto della
produzione agricola nazionale.
Spesso il prodotto sofisticato, ottenuto
normalmente da oli di semi di scarso pregio, e comunque incomparabilmente
inferiore rispetto a quanto suggerito dalla falsa denominazione di vendita,
all’aspetto esteriore si presenta conforme – in quanto camuffato con apposite
colorazione – e, magari, non sgradevole al gusto; sicché può accadere che
partite più o meno ingenti vengano smistate impunemente sul mercato prima che la
frode venga riconosciuta attraverso idonee analisi di laboratorio. Inoltre, una
volta accertata la commercializzazione di olio non genuino, è spesso difficile
non solo risalire agli autori dell’illecito, ma più ancora ai locali di
produzione, in modo da poterne stroncare il funzionamento illecito attraverso la
chiusura e, soprattutto, la confisca dei macchinari. E ciò, in quanto –
ovviamente – gli indirizzi riportati in etichetta sono fittizi.
Dal punto di
vista normativo occorre ricordare che l’art. 5, L. 1407/1960 (legge sulla
classificazione e la vendita degli oli d’oliva) vieta la vendita e la detenzione
per la vendita di oli privi delle caratteristiche merceologiche indicate
dall’art. 1 o con presenza di sostanze estranee o mischiati a oli di altra
natura (si tenga, peraltro, conto del fatto che le denominazioni di vendita sono
attualmente quelle fissate dall’art. 35 del Reg. CEE 136/66 come modificato da
Reg. CEE n. 1915/87). Il successivo art. 8 contiene la sanzione per la
violazione del precetto.
Ebbene, mentre in origine la sanzione aveva
carattere penale (reclusione e multa), a seguito della depenalizzazione in
materia alimentare attuata con il D.Lgs. 507/1999, l’illecito in parola si è
trasformato in amministrativo.
Fino al varo della depenalizzazione non si
dubitava che con la disposizione specifica della normativa sugli oli d’oliva
concorresse (cioè si applicasse congiuntamente) anche la norma generale di cui
l’art. 516 c.p., in quanto un olio sofisticato e non rispondente a quanto
dichiarato in etichetta è non genuino e rientra perfettamente nella violazione
del codice penale. Come pure poteva ritenersi concorrente, nel caso non di mera
esposizione per la vendita, ma di effettiva consegna del prodotto ai singoli
acquirenti, il delitto di frode in commercio ai sensi dell’art. 515 c.p.
Le
cose rischiavano di cambiare a seguito della depenalizzazione.
Bisogna,
infatti, avere presente il c.d. “principio di specialità” che, ai sensi
dell’art. 9, L. 689/1981, in presenza di due norme regolanti il medesimo
fenomeno, comporta l’applicazione della sola disposizione più specifica, che
potrebbe essere quella amministrativa e con quella penale.
Apparentemente è
proprio il caso che ci occupa, in quanto non è discutibile che rispetto alla
disciplina generale dell’art. 516 c.p. (che si applica a qualsiasi tipologia di
sostanza alimentare) o, ancor di più, dell’art. 515 c.p. (che riguarda qualsiasi
tipo di prodotto, anche non alimentare) la normativa della L. 1407/1960 ha
carattere di specialità, riferendosi ad uno specifico prodotto alimentare.
Questa soluzione potrebbe apparire obbligata anche in ragione del fatto che
mentre gli artt. 5, 6 e 12, L. 283/1962 prevalgono sempre su qualsiasi
convergente disposizione amministrativa in virtù della deroga al principio di
specialità fissata dal terzo comma del citato art. 9, L. 689/1981, niente del
genere è espressamente stabilito a proposito degli artt. 515 e 516 c.p.
Ben
s’intende, allora, che se davvero dovesse essere privilegiata in via esclusiva
l’operatività della L. 1407/1960, che prevede solo illeciti amministrativi, non
sarebbe solo questione dell’applicazione di una sanzione, per l’appunto,
amministrativa, anziché penale, ma ben oltre ne deriverebbe un diverso regime
procedimentale e l’esautoramento di quei mezzi di intervento cautelare e
repressivo, normalmente più incisivi, che si riconnettono alla commissione di un
reato. In realtà sia la giurisprudenza che la dottrina – per la verità, a me
pare, di regola senza approfondire più di tanto il ragionamento giuridico –
hanno sostenuto che non vi è prevalenza dell’illecito amministrativo, ma che
questo concorre con quello penale. La decisione in commento fa leva sulla
diversità degli interessi protetti dalle due norme, assegnando all’art. 516 c.p.
(ma lo stesso varrebbe per l’art. 515 c.p.) una funzione di tutela della lealtà
commerciale (il che è sicuramente vero), e attribuendo, viceversa, all’art. 8,
L. 1407/1960 il presidio della salute del consumatore (il che non pare
integralmente esatto, dal momento che anche la legge speciale ha, almeno in
parte, se non prevalentemente, uno scopo di carattere commerciale).
Se così
stanno le cose, poco cambia rispetto al passato: gli organi di vigilanza
dovranno continuare a trasmettere la notizia di reato alla Procura della
Repubblica e non potranno nemmeno procedere in via autonoma alla contestazione
dell’illecito amministrativo, poiché questo rimane “connesso” al procedimento
penale e dovrà essere, pertanto, il giudice penale ad applicare oltre alla pena
per il delitto anche la sanzione amministrativa. Un’ultima notazione riguarda i
soggetti responsabili.
Non vi è dubbio che a rispondere degli illeciti sarà
in primo luogo il produttore dell’olio sofisticato. Ma la responsabilità potrà
estendersi anche al commerciante. Qui occorre fare una distinzione. Infatti,
mentre i delitti di cui agli artt. 515 e 516 c.p. hanno carattere doloso – il
che significa che il commerciante deve conoscere l’irregolarità del prodotto
messo in vendita – l’illecito amministrativo è punibile anche a titolo di
semplice colpa, ossia per il caso che per imprudenza, negligenza o imperizia non
si sia accorto della sofisticazione. Quindi, per questo aspetto la buona fede
non lo esonera da responsabilità. Si può anche aggiungere che il dolo del
commerciante può essere provato anche in via indiziaria. Per esempio, quando
questi si sia rifornito sul mercato clandestino, acquistando senza fattura,
magari latte anonime, o a prezzo nettamente inferiore a quello di mercato per un
olio di oliva, si potrà ragionevolmente presumere che egli fosse a conoscenza
della irregolarità del prodotto, soggiacendo così alle sanzioni più gravi
previste dal codice penale.
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Commerciare come olio di oliva una miscela di olio diversi
Cassazione penale, sentenza n. 7318 del 14 febbraio 2000 (riferimenti normativi: articoli 1, 5 e 8 della legge 1407/1960; articolo 516 del codice penale)
La violazione amministrativa prevista dagli artt. 1, 5 e 8 L.
13 novembre 1960, n. 1407, concernente la commercializzazione come olio di oliva
di una miscela di oli diversi, concorre con il reato di cui all’art. 516 c.p.,
relativo alla vendita come genuine di sostanze che non lo sono, essendo diversi
gli interessi presidiati dalle norme in esame, giacché l’illecito penale è
inteso a presidiare il leale esercizio del commercio, mentre l’illecito
amministrativo è posto a tutela della salute pubblica.
La decisione sopra
riportata solo apparentemente si occupa di un aspetto che può sembrare, a tutta
prima, molto tecnico. In realtà, ben oltre alla specifica questione risolta –
dai fini risvolti giuridici – essa interessa operativamente imprenditori, organi
di vigilanza e autorità giudiziaria.
Del resto il fenomeno della
sofisticazione dell’olio di oliva (perlopiù nella forma dell’extravergine),
specie in alcune regioni a tradizionale vocazione agricola, assume dimensioni
estese e preoccupanti, con l’utilizzo di vere e proprie aziende clandestine
votate alla contraffazione di questa pregiata sostanza alimentare, vanto della
produzione agricola nazionale.
Spesso il prodotto sofisticato, ottenuto
normalmente da oli di semi di scarso pregio, e comunque incomparabilmente
inferiore rispetto a quanto suggerito dalla falsa denominazione di vendita,
all’aspetto esteriore si presenta conforme – in quanto camuffato con apposite
colorazione – e, magari, non sgradevole al gusto; sicché può accadere che
partite più o meno ingenti vengano smistate impunemente sul mercato prima che la
frode venga riconosciuta attraverso idonee analisi di laboratorio. Inoltre, una
volta accertata la commercializzazione di olio non genuino, è spesso difficile
non solo risalire agli autori dell’illecito, ma più ancora ai locali di
produzione, in modo da poterne stroncare il funzionamento illecito attraverso la
chiusura e, soprattutto, la confisca dei macchinari. E ciò, in quanto –
ovviamente – gli indirizzi riportati in etichetta sono fittizi.
Dal punto di
vista normativo occorre ricordare che l’art. 5, L. 1407/1960 (legge sulla
classificazione e la vendita degli oli d’oliva) vieta la vendita e la detenzione
per la vendita di oli privi delle caratteristiche merceologiche indicate
dall’art. 1 o con presenza di sostanze estranee o mischiati a oli di altra
natura (si tenga, peraltro, conto del fatto che le denominazioni di vendita sono
attualmente quelle fissate dall’art. 35 del Reg. CEE 136/66 come modificato da
Reg. CEE n. 1915/87). Il successivo art. 8 contiene la sanzione per la
violazione del precetto.
Ebbene, mentre in origine la sanzione aveva
carattere penale (reclusione e multa), a seguito della depenalizzazione in
materia alimentare attuata con il D.Lgs. 507/1999, l’illecito in parola si è
trasformato in amministrativo.
Fino al varo della depenalizzazione non si
dubitava che con la disposizione specifica della normativa sugli oli d’oliva
concorresse (cioè si applicasse congiuntamente) anche la norma generale di cui
l’art. 516 c.p., in quanto un olio sofisticato e non rispondente a quanto
dichiarato in etichetta è non genuino e rientra perfettamente nella violazione
del codice penale. Come pure poteva ritenersi concorrente, nel caso non di mera
esposizione per la vendita, ma di effettiva consegna del prodotto ai singoli
acquirenti, il delitto di frode in commercio ai sensi dell’art. 515 c.p.
Le
cose rischiavano di cambiare a seguito della depenalizzazione.
Bisogna,
infatti, avere presente il c.d. “principio di specialità” che, ai sensi
dell’art. 9, L. 689/1981, in presenza di due norme regolanti il medesimo
fenomeno, comporta l’applicazione della sola disposizione più specifica, che
potrebbe essere quella amministrativa e con quella penale.
Apparentemente è
proprio il caso che ci occupa, in quanto non è discutibile che rispetto alla
disciplina generale dell’art. 516 c.p. (che si applica a qualsiasi tipologia di
sostanza alimentare) o, ancor di più, dell’art. 515 c.p. (che riguarda qualsiasi
tipo di prodotto, anche non alimentare) la normativa della L. 1407/1960 ha
carattere di specialità, riferendosi ad uno specifico prodotto alimentare.
Questa soluzione potrebbe apparire obbligata anche in ragione del fatto che
mentre gli artt. 5, 6 e 12, L. 283/1962 prevalgono sempre su qualsiasi
convergente disposizione amministrativa in virtù della deroga al principio di
specialità fissata dal terzo comma del citato art. 9, L. 689/1981, niente del
genere è espressamente stabilito a proposito degli artt. 515 e 516 c.p.
Ben
s’intende, allora, che se davvero dovesse essere privilegiata in via esclusiva
l’operatività della L. 1407/1960, che prevede solo illeciti amministrativi, non
sarebbe solo questione dell’applicazione di una sanzione, per l’appunto,
amministrativa, anziché penale, ma ben oltre ne deriverebbe un diverso regime
procedimentale e l’esautoramento di quei mezzi di intervento cautelare e
repressivo, normalmente più incisivi, che si riconnettono alla commissione di un
reato. In realtà sia la giurisprudenza che la dottrina – per la verità, a me
pare, di regola senza approfondire più di tanto il ragionamento giuridico –
hanno sostenuto che non vi è prevalenza dell’illecito amministrativo, ma che
questo concorre con quello penale. La decisione in commento fa leva sulla
diversità degli interessi protetti dalle due norme, assegnando all’art. 516 c.p.
(ma lo stesso varrebbe per l’art. 515 c.p.) una funzione di tutela della lealtà
commerciale (il che è sicuramente vero), e attribuendo, viceversa, all’art. 8,
L. 1407/1960 il presidio della salute del consumatore (il che non pare
integralmente esatto, dal momento che anche la legge speciale ha, almeno in
parte, se non prevalentemente, uno scopo di carattere commerciale).
Se così
stanno le cose, poco cambia rispetto al passato: gli organi di vigilanza
dovranno continuare a trasmettere la notizia di reato alla Procura della
Repubblica e non potranno nemmeno procedere in via autonoma alla contestazione
dell’illecito amministrativo, poiché questo rimane “connesso” al procedimento
penale e dovrà essere, pertanto, il giudice penale ad applicare oltre alla pena
per il delitto anche la sanzione amministrativa. Un’ultima notazione riguarda i
soggetti responsabili.
Non vi è dubbio che a rispondere degli illeciti sarà
in primo luogo il produttore dell’olio sofisticato. Ma la responsabilità potrà
estendersi anche al commerciante. Qui occorre fare una distinzione. Infatti,
mentre i delitti di cui agli artt. 515 e 516 c.p. hanno carattere doloso – il
che significa che il commerciante deve conoscere l’irregolarità del prodotto
messo in vendita – l’illecito amministrativo è punibile anche a titolo di
semplice colpa, ossia per il caso che per imprudenza, negligenza o imperizia non
si sia accorto della sofisticazione. Quindi, per questo aspetto la buona fede
non lo esonera da responsabilità. Si può anche aggiungere che il dolo del
commerciante può essere provato anche in via indiziaria. Per esempio, quando
questi si sia rifornito sul mercato clandestino, acquistando senza fattura,
magari latte anonime, o a prezzo nettamente inferiore a quello di mercato per un
olio di oliva, si potrà ragionevolmente presumere che egli fosse a conoscenza
della irregolarità del prodotto, soggiacendo così alle sanzioni più gravi
previste dal codice penale.
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