Ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 5, lett.
d), l. 283/1962 deve considerarsi “sudicia” ogni sostanza alimentare che
contenga internamente corpi estranei che ne alterino la purezza o l’igienicità
(il reato è stato ritenuto in una vicenda in cui è stata accertata la presenza
di un corpo estraneo, quale un pezzo di garza, all’interno di una confezione di
pollo preconfezionato).
Il precetto della norma citata sopra – la cui violazione viene
sanzionata ancora oggi penalmente ai sensi dell’art. 6, l. 283/1962 – vieta, tra
l’altro, la commercializzazione di sostanze alimentari insudiciate. Per la
sussistenza del reato non occorre altro che l’accertamento dell’insudiciamento,
senza necessità di altra prova, non in particolare la dimostrazione che il
prodotto sia effettivamente pericoloso o addirittura dannoso per la salute.
Pertanto, non vi è necessità di procedere ad analisi di laboratorio che
certifichino un particolare inquinamento batterico. Naturalmente, qualora le
analisi vengano comunque effettuate e forniscano indicazioni in merito alla
presenza di germi patogeni, scatterà la più grave violazione dell’art. 444 del
codice penale per la immissione in commercio di alimento pericoloso per la
salute pubblica. A proposito dell'”insudiciamento” si può dire che esso consiste
in qualsiasi contaminazione dell’alimento ad opera di sostanze estranee. Il
termine istintivamente allude all’alimento “sporco”.
Si è sostenuto che non ricorre questa fattispecie allorché
l’insudiciamento riguardi l’involucro esteriore dell’alimento, senza arrivare a
intaccare il prodotto come tale, oppure riguardi il suo contenitore o
imballaggio. In tale prospettiva la Cassazione ha escluso il reato, nonostante
il diverso avviso dei giudici di merito, in un caso di trasporto di panini
riposti in contenitori che si trovavano in cattive condizioni igieniche,
nonostante che il prodotto fosse avvolto in confezioni bucherellate tali da
favorire il trapasso di germi, smog, polveri (Cass. 15.6.2000, Campitello).
Bisogna, però, precisare che se appare corretta la determinazione dei limiti
della fattispecie di insudiciamento in questi termini – nel senso che
l’insudiciamento, come è stato detto, deve essere effettivo e non solo
potenziale -, altrettanto andrebbe riconosciuta in casi del genere la
ricorrenza, quantomeno, della violazione dell’art. 5, lett. b), l. 283/1962,
relativamente alla commercializzazione di alimenti in cattivo stato di
conservazione. Infatti, la giurisprudenza è consolidata nell’ammettere che il
“cattivo stato di conservazione” non riguardi l’intrinseco del prodotto ma le
modalità di conservazione, e dunque piuttosto le condizioni igieniche del
contenitore o dell’ambiente in cui esso è conservato. Un fenomeno peculiare di
insudiciamento è quello preso in esame dalla decisione in commento, ossia la
presenza di corpi estranei all’interno del prodotto. La casistica è varia:
frammenti di vetro o metallo o plastica, sassolini (per esempio nel riso o nella
pasta a causa della non perfetta mondatura della materia prima) ecc.. Si è in
sostanza in presenza di una contaminazione fisica e non batteriologica o chimica
(considerate da altre fattispecie di reato).
La presenza dei corpi estranei può diventare concretamente
pericolosa nel caso di masticazione o di ingestione dell’alimento. Così il
repentino e vigoroso schiacciamento tra i denti di un pezzo di metallo o di una
pietruzza può provocarne la rottura o la lesione, mentre l’ingestione di
frammenti di vetro potrebbe perfino ledere organi interni. Si può allora
prospettare accanto alla violazione penale anche una responsabilità civile del
produttore (in genere non del mero rivenditore poiché si tratterà di solito di
merce confezionata) per danni. È in proposito evocabile non solo l’art. 2043 del
codice civile – che costituisce la norma base della responsabilità per danni –
ma anche il D.P.R. 224/1988, che assiste il consumatore nelle vicende di danni
da “prodotto difettoso”. Si tratta di normativa più favorevole per il
consumatore rispetto a quella del codice civile, in quanto il danneggiato dovrà
provare il danno subìto, il difetto del prodotto e il nesso causale tra difetto
e danno, ma non anche la colpa del produttore, come invece pretenderebbe l’art.
2043 c.c.. Si versa, infatti, in ipotesi di responsabilità oggettiva per danno.
D’altra parte il prodotto si considera difettoso quando non offre la sicurezza
che si può legittimamente attendere tenuto conto di tutte le circostanze.
Ora, negli esempi che abbiamo prospettato (presenza di corpi
estranei nell’alimento) è ben facile provare che il prodotto era difettoso
proprio in virtù della presenza di quei corpi estranei che non avrebbero dovuto
esserci e contaminare l’alimento. D’altra parte la conseguente rottura di denti
o la lesione di organi si prospetta in chiaro nesso causale con la masticazione
o l’ingestione dell’alimento difettoso.
Home » Commercializzazione di sostanze alimentari insudiciate
Commercializzazione di sostanze alimentari insudiciate
Cassazione penale, sentenza n. 29935 del 1° agosto 2002 (riferimenti normativi: art. 5, lett. d, legge 283/1962)
Ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 5, lett.
d), l. 283/1962 deve considerarsi “sudicia” ogni sostanza alimentare che
contenga internamente corpi estranei che ne alterino la purezza o l’igienicità
(il reato è stato ritenuto in una vicenda in cui è stata accertata la presenza
di un corpo estraneo, quale un pezzo di garza, all’interno di una confezione di
pollo preconfezionato).
Il precetto della norma citata sopra – la cui violazione viene
sanzionata ancora oggi penalmente ai sensi dell’art. 6, l. 283/1962 – vieta, tra
l’altro, la commercializzazione di sostanze alimentari insudiciate. Per la
sussistenza del reato non occorre altro che l’accertamento dell’insudiciamento,
senza necessità di altra prova, non in particolare la dimostrazione che il
prodotto sia effettivamente pericoloso o addirittura dannoso per la salute.
Pertanto, non vi è necessità di procedere ad analisi di laboratorio che
certifichino un particolare inquinamento batterico. Naturalmente, qualora le
analisi vengano comunque effettuate e forniscano indicazioni in merito alla
presenza di germi patogeni, scatterà la più grave violazione dell’art. 444 del
codice penale per la immissione in commercio di alimento pericoloso per la
salute pubblica. A proposito dell'”insudiciamento” si può dire che esso consiste
in qualsiasi contaminazione dell’alimento ad opera di sostanze estranee. Il
termine istintivamente allude all’alimento “sporco”.
Si è sostenuto che non ricorre questa fattispecie allorché
l’insudiciamento riguardi l’involucro esteriore dell’alimento, senza arrivare a
intaccare il prodotto come tale, oppure riguardi il suo contenitore o
imballaggio. In tale prospettiva la Cassazione ha escluso il reato, nonostante
il diverso avviso dei giudici di merito, in un caso di trasporto di panini
riposti in contenitori che si trovavano in cattive condizioni igieniche,
nonostante che il prodotto fosse avvolto in confezioni bucherellate tali da
favorire il trapasso di germi, smog, polveri (Cass. 15.6.2000, Campitello).
Bisogna, però, precisare che se appare corretta la determinazione dei limiti
della fattispecie di insudiciamento in questi termini – nel senso che
l’insudiciamento, come è stato detto, deve essere effettivo e non solo
potenziale -, altrettanto andrebbe riconosciuta in casi del genere la
ricorrenza, quantomeno, della violazione dell’art. 5, lett. b), l. 283/1962,
relativamente alla commercializzazione di alimenti in cattivo stato di
conservazione. Infatti, la giurisprudenza è consolidata nell’ammettere che il
“cattivo stato di conservazione” non riguardi l’intrinseco del prodotto ma le
modalità di conservazione, e dunque piuttosto le condizioni igieniche del
contenitore o dell’ambiente in cui esso è conservato. Un fenomeno peculiare di
insudiciamento è quello preso in esame dalla decisione in commento, ossia la
presenza di corpi estranei all’interno del prodotto. La casistica è varia:
frammenti di vetro o metallo o plastica, sassolini (per esempio nel riso o nella
pasta a causa della non perfetta mondatura della materia prima) ecc.. Si è in
sostanza in presenza di una contaminazione fisica e non batteriologica o chimica
(considerate da altre fattispecie di reato).
La presenza dei corpi estranei può diventare concretamente
pericolosa nel caso di masticazione o di ingestione dell’alimento. Così il
repentino e vigoroso schiacciamento tra i denti di un pezzo di metallo o di una
pietruzza può provocarne la rottura o la lesione, mentre l’ingestione di
frammenti di vetro potrebbe perfino ledere organi interni. Si può allora
prospettare accanto alla violazione penale anche una responsabilità civile del
produttore (in genere non del mero rivenditore poiché si tratterà di solito di
merce confezionata) per danni. È in proposito evocabile non solo l’art. 2043 del
codice civile – che costituisce la norma base della responsabilità per danni –
ma anche il D.P.R. 224/1988, che assiste il consumatore nelle vicende di danni
da “prodotto difettoso”. Si tratta di normativa più favorevole per il
consumatore rispetto a quella del codice civile, in quanto il danneggiato dovrà
provare il danno subìto, il difetto del prodotto e il nesso causale tra difetto
e danno, ma non anche la colpa del produttore, come invece pretenderebbe l’art.
2043 c.c.. Si versa, infatti, in ipotesi di responsabilità oggettiva per danno.
D’altra parte il prodotto si considera difettoso quando non offre la sicurezza
che si può legittimamente attendere tenuto conto di tutte le circostanze.
Ora, negli esempi che abbiamo prospettato (presenza di corpi
estranei nell’alimento) è ben facile provare che il prodotto era difettoso
proprio in virtù della presenza di quei corpi estranei che non avrebbero dovuto
esserci e contaminare l’alimento. D’altra parte la conseguente rottura di denti
o la lesione di organi si prospetta in chiaro nesso causale con la masticazione
o l’ingestione dell’alimento difettoso.
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