Costituisce il reato di uso di marchio contraffatto e di messa in commercio di prodotti industriali con segni mendaci la condotta di chi commercializza prodotti alimentari recanti tale marchio, anche se destinati al mercato estero.
Due imprenditori sono stati condannati per avere commercializzato in territorio statunitense prodotti alimentari importati dall’Italia con marchi contraffatti, dotati di codici a barre corrispondenti ai segni distintivi autentici e non rispondenti alle certificazioni biologiche richieste dal mercato di destinazione (i reati sono successivamente risultati prescritti).
I marchi apposti ai prodotti erano in parte una riproduzione pedissequa di quelli autentici, in parte abusivamente imitativi e, perciò, comunque ingannevoli.
Costoro avevano commissionato ad aziende terze la produzione di confetture di frutta e la riproduzione di etichette riproducenti i marchi. Ai titolari di tali aziende erano contestati i medesimi reati nella prospettiva che essi fossero a conoscenza della frode, ma sono stati assolti per mancanza di prova in tal senso.
La sentenza, che si occupa lungamente di questioni di carattere processuale che qui non interessano, merita un cenno soltanto per la puntualizzazione relativa agli articoli 473 e 474 del codice penale, il primo riguardante la contraffazione di marchio registrato (nella specie, le etichette prodotte dallo stampatore) e il secondo l’uso di tale marchio contraffatto (nella specie, l’apposizione delle etichette alle confezioni). Si afferma, pertanto, che tali disposizioni incriminatrici mirano a proteggere gli interessi, di natura pubblicistica, del titolare del diritto della privativa industriale contro il pregiudizio che, attraverso la contraffazione, deriva alla riconoscibilità ed all’affidabilità dei prodotti contrassegnati, e, di riflesso, alla “fiducia” che in essi ripone il sistema economico nel suo complesso, nonché il singolo consumatore.
Non incide sull’integrazione del reato il fatto che il prodotto contraffatto – peraltro nella specie anche esposto in una fiera in territorio italiano – sia successivamente commercializzato all’estero.
Ricordiamo, sebbene la sentenza non si occupi espressamente di questo aspetto, che rientrano nella nozione di “prodotto industriale” di cui all’articolo 517 del codice penale anche i prodotti agricoli che abbiano subito una trasformazione in senso lato industriale.
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Commercializzazione di prodotti alimentari con marchi contraffatti
Cassazione penale, sentenza n. 26398 del 14 giugno 2019 (udienza del 5 aprile 2019 – riferimenti normativi: articoli 474 e 517 del codice penale)
Costituisce il reato di uso di marchio contraffatto e di messa in commercio di prodotti industriali con segni mendaci la condotta di chi commercializza prodotti alimentari recanti tale marchio, anche se destinati al mercato estero.
Due imprenditori sono stati condannati per avere commercializzato in territorio statunitense prodotti alimentari importati dall’Italia con marchi contraffatti, dotati di codici a barre corrispondenti ai segni distintivi autentici e non rispondenti alle certificazioni biologiche richieste dal mercato di destinazione (i reati sono successivamente risultati prescritti).
I marchi apposti ai prodotti erano in parte una riproduzione pedissequa di quelli autentici, in parte abusivamente imitativi e, perciò, comunque ingannevoli.
Costoro avevano commissionato ad aziende terze la produzione di confetture di frutta e la riproduzione di etichette riproducenti i marchi. Ai titolari di tali aziende erano contestati i medesimi reati nella prospettiva che essi fossero a conoscenza della frode, ma sono stati assolti per mancanza di prova in tal senso.
La sentenza, che si occupa lungamente di questioni di carattere processuale che qui non interessano, merita un cenno soltanto per la puntualizzazione relativa agli articoli 473 e 474 del codice penale, il primo riguardante la contraffazione di marchio registrato (nella specie, le etichette prodotte dallo stampatore) e il secondo l’uso di tale marchio contraffatto (nella specie, l’apposizione delle etichette alle confezioni). Si afferma, pertanto, che tali disposizioni incriminatrici mirano a proteggere gli interessi, di natura pubblicistica, del titolare del diritto della privativa industriale contro il pregiudizio che, attraverso la contraffazione, deriva alla riconoscibilità ed all’affidabilità dei prodotti contrassegnati, e, di riflesso, alla “fiducia” che in essi ripone il sistema economico nel suo complesso, nonché il singolo consumatore.
Non incide sull’integrazione del reato il fatto che il prodotto contraffatto – peraltro nella specie anche esposto in una fiera in territorio italiano – sia successivamente commercializzato all’estero.
Ricordiamo, sebbene la sentenza non si occupi espressamente di questo aspetto, che rientrano nella nozione di “prodotto industriale” di cui all’articolo 517 del codice penale anche i prodotti agricoli che abbiano subito una trasformazione in senso lato industriale.
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