Risponde del reato di cui all’art. 5, lett. d), legge 283/1962 il responsabile di reparto di un supermercato che metta in vendita confezioni di pasta invase da insetti.
La sentenza in commento consente di approfondire plurimi temi di interesse: la nozione di “parassita”, la responsabilità del rivenditore per vizi del prodotto anche se confezionato, i criteri di imputazione della colpa per omesso controllo della conformità del prodotto, l’identificazione del responsabile del reato alimentare nelle strutture di notevoli dimensioni.
Innanzitutto, conviene esporre il caso. A seguito di ispezione dell’autorità di vigilanza presso un supermercato veniva riscontrata la commercializzazione sugli scaffali di vendita di 32 confezioni di pasta invase da insetti (coleotteri). Il responsabile della violazione era individuato nel caporeparto, che veniva condannato ai sensi dell’art. 5, lett. d), l. 283/1962, che tra le altre ipotesi contempla la messa in vendita di prodotti alimentari invasi da parassiti.
L’imputato contestava che la presenza di insetti potesse essere ricondotta a tale fattispecie; pretendeva di avere effettuato tutti i controlli necessari sul prodotto; lamentava che il tribunale non avesse motivato la mancata applicazione della esimente di cui all’art. 19 della l. 283/1962, che esclude la responsabilità del mero rivenditore per vizi intrinseci del prodotto, se la confezione è rimasta integra.
La prima questione coinvolge il significato da attribuire al termine “parassita”.
La Corte spiega che nelle intenzioni della norma esso non va interpretato in senso strettamente letterale, come riferito a quegli organismi che ne parassitano un altro. In realtà, il termine va riferito a qualunque organismo estraneo e non funzionale alle caratteristiche organolettiche dell’alimento. Esistono, infatti, una serie di alimenti (per esempio svariati tipi di formaggi) in cui sono presenti microorganismi che conferiscono al prodotto la sua tipicità qualitativa. Ma quando lo “intruso” non svolge tale specifica funzione, esso va considerato come un corpo estraneo e dunque un “parassita” nel senso lato inteso dall’art. 5.
Si può aggiungere che in passato si è dubitato che la presenza di una o poche unità di parassiti possa integrare il reato, poiché la disposizione parla di “invasione” di parassiti. Per contro, l’espressione non va intesa in senso estensivo, come moltitudine di parassiti, come equivalente di contaminazione, che può essere più o meno intensa, ma è ugualmente rilevante.
Quanto al fatto che la non conformità igienica riguardasse dei prodotti confezionati, è ben vero che il citato art. 19 esclude la responsabilità del commerciante, ma non quando egli “sia a conoscenza della violazione”. Lo scopo della disposizione è quello di evitare che il commerciante risponda per responsabilità oggettiva (senza colpa) per le non conformità del prodotto confezionato i cui vizi egli non è in grado di riconoscere, perché occulti. Si è, però, al di fuori di questo “ombrello protettivo” quando il difetto è visibile, sicché il rivenditore può, e perciò deve, evitare di commercializzare il prodotto irregolare, altrimenti ne risponde penalmente. Nel nostro caso risulta che l’infestazione fosse ben visibile all’interno delle confezioni già da due metri di distanza.
L’imputato sosteneva, però, di non avere alcuna colpa dell’accaduto. La Corte ribatte che era compito del responsabile di reparto dare al personale istruzioni adeguate affinché non venissero posti in vendita prodotti visibilmente irregolari. Evidentemente, quindi, queste istruzioni erano mancate o, nel caso che fossero state impartite, era allora mancata la necessaria vigilanza del preposto affinché fossero rispettate.
Si badi che qui come in casi analoghi la Corte non afferma, né lo potrebbe, che il fatto stesso che l’evento vietato si sia verificato dimostra la colpa dell’imputato, per effetto di un automatismo che sarebbe inammissibile. Al contrario, i giudici si sforzano in maniera ampia e convincente di spiegare quali siano i profili di negligenza in cui è incorso ex ante il preposto.
Così, sebbene si dovesse ritenere che la contaminazione era avvenuta a monte già in fase di produzione, viene valorizzato il fatto che il fenomeno riscontrato non poteva considerarsi un evento eccezionale, specialmente in considerazione che, essendo estate, si sarebbe dovuto antivedere che i fattori climatici avrebbero potuto favorire la proliferazione degli insetti attraverso la schiusa delle uova. Resta così dimostrato che l’imputato avrebbe dovuto monitorare o far monitorare adeguatamente i prodotti messi in vendita (il che, per inciso, è quanto normalmente si fa e si deve fare in un supermercato, il cui Piano di Autocontrollo dovrebbe regolare tempi e modalità del monitoraggio).
Quanto all’attribuzione della responsabilità a carico del preposto al reparto in cui erano vendute le confezioni irregolari, si tratta di una identificazione corretta. Nelle strutture di medio-grandi dimensioni rientra inevitabilmente nell’organizzazione aziendale di stabilire le competenze in relazione a settori di attività. Per esempio, in un supermercato ci sarà un preposto al reparto macelleria, un altro al reparto pescheria, al reparto gastronomia e così di seguito. Ciascuno di costoro normalmente risponde delle violazioni afferenti al settore di propria competenza, anche se più spesso sotto il profilo dell’omesso controllo dell’attività dei sottoposti che di azioni commissive proprie.
In responsabilità può certo incorrere anche il direttore del supermercato, quando per esempio non abbia applicato o fatto applicare adeguatamente il piano di autocontrollo o non abbia scelto (se nelle sue attribuzioni) un preposto competente o non abbia vigilato adeguatamente sulla attività di quest’ultimo, sempre che tali carenze siano riconducibili causalmente alla violazione accertata.
In questo procedimento vi è un grande assente: il produttore/confezionatore della pasta contaminata. Infatti, è direttamente e prioritariamente riferibile a questi l’irregolarità del prodotto. Dalla sentenza non si comprende se contro tale soggetto si sia proceduto separatamente, come è in realtà probabile anche per ragioni di competenza territoriale, posto che il reato del produttore si realizza dove questi ha lo stabilimento (spesso non coincidente con il luogo di vendita al dettaglio).
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Commercializzazione di pasta invasa da insetti, il responsabile e’ il caporeparto
Cassazione penale, sentenza n. 17084 del 26 aprile 2016 (riferimento normativo: art. 5, lett. d, l. 283/1962)
Risponde del reato di cui all’art. 5, lett. d), legge 283/1962 il responsabile di reparto di un supermercato che metta in vendita confezioni di pasta invase da insetti.
La sentenza in commento consente di approfondire plurimi temi di interesse: la nozione di “parassita”, la responsabilità del rivenditore per vizi del prodotto anche se confezionato, i criteri di imputazione della colpa per omesso controllo della conformità del prodotto, l’identificazione del responsabile del reato alimentare nelle strutture di notevoli dimensioni.
Innanzitutto, conviene esporre il caso. A seguito di ispezione dell’autorità di vigilanza presso un supermercato veniva riscontrata la commercializzazione sugli scaffali di vendita di 32 confezioni di pasta invase da insetti (coleotteri). Il responsabile della violazione era individuato nel caporeparto, che veniva condannato ai sensi dell’art. 5, lett. d), l. 283/1962, che tra le altre ipotesi contempla la messa in vendita di prodotti alimentari invasi da parassiti.
L’imputato contestava che la presenza di insetti potesse essere ricondotta a tale fattispecie; pretendeva di avere effettuato tutti i controlli necessari sul prodotto; lamentava che il tribunale non avesse motivato la mancata applicazione della esimente di cui all’art. 19 della l. 283/1962, che esclude la responsabilità del mero rivenditore per vizi intrinseci del prodotto, se la confezione è rimasta integra.
La prima questione coinvolge il significato da attribuire al termine “parassita”.
La Corte spiega che nelle intenzioni della norma esso non va interpretato in senso strettamente letterale, come riferito a quegli organismi che ne parassitano un altro. In realtà, il termine va riferito a qualunque organismo estraneo e non funzionale alle caratteristiche organolettiche dell’alimento. Esistono, infatti, una serie di alimenti (per esempio svariati tipi di formaggi) in cui sono presenti microorganismi che conferiscono al prodotto la sua tipicità qualitativa. Ma quando lo “intruso” non svolge tale specifica funzione, esso va considerato come un corpo estraneo e dunque un “parassita” nel senso lato inteso dall’art. 5.
Si può aggiungere che in passato si è dubitato che la presenza di una o poche unità di parassiti possa integrare il reato, poiché la disposizione parla di “invasione” di parassiti. Per contro, l’espressione non va intesa in senso estensivo, come moltitudine di parassiti, come equivalente di contaminazione, che può essere più o meno intensa, ma è ugualmente rilevante.
Quanto al fatto che la non conformità igienica riguardasse dei prodotti confezionati, è ben vero che il citato art. 19 esclude la responsabilità del commerciante, ma non quando egli “sia a conoscenza della violazione”. Lo scopo della disposizione è quello di evitare che il commerciante risponda per responsabilità oggettiva (senza colpa) per le non conformità del prodotto confezionato i cui vizi egli non è in grado di riconoscere, perché occulti. Si è, però, al di fuori di questo “ombrello protettivo” quando il difetto è visibile, sicché il rivenditore può, e perciò deve, evitare di commercializzare il prodotto irregolare, altrimenti ne risponde penalmente. Nel nostro caso risulta che l’infestazione fosse ben visibile all’interno delle confezioni già da due metri di distanza.
L’imputato sosteneva, però, di non avere alcuna colpa dell’accaduto. La Corte ribatte che era compito del responsabile di reparto dare al personale istruzioni adeguate affinché non venissero posti in vendita prodotti visibilmente irregolari. Evidentemente, quindi, queste istruzioni erano mancate o, nel caso che fossero state impartite, era allora mancata la necessaria vigilanza del preposto affinché fossero rispettate.
Si badi che qui come in casi analoghi la Corte non afferma, né lo potrebbe, che il fatto stesso che l’evento vietato si sia verificato dimostra la colpa dell’imputato, per effetto di un automatismo che sarebbe inammissibile. Al contrario, i giudici si sforzano in maniera ampia e convincente di spiegare quali siano i profili di negligenza in cui è incorso ex ante il preposto.
Così, sebbene si dovesse ritenere che la contaminazione era avvenuta a monte già in fase di produzione, viene valorizzato il fatto che il fenomeno riscontrato non poteva considerarsi un evento eccezionale, specialmente in considerazione che, essendo estate, si sarebbe dovuto antivedere che i fattori climatici avrebbero potuto favorire la proliferazione degli insetti attraverso la schiusa delle uova. Resta così dimostrato che l’imputato avrebbe dovuto monitorare o far monitorare adeguatamente i prodotti messi in vendita (il che, per inciso, è quanto normalmente si fa e si deve fare in un supermercato, il cui Piano di Autocontrollo dovrebbe regolare tempi e modalità del monitoraggio).
Quanto all’attribuzione della responsabilità a carico del preposto al reparto in cui erano vendute le confezioni irregolari, si tratta di una identificazione corretta. Nelle strutture di medio-grandi dimensioni rientra inevitabilmente nell’organizzazione aziendale di stabilire le competenze in relazione a settori di attività. Per esempio, in un supermercato ci sarà un preposto al reparto macelleria, un altro al reparto pescheria, al reparto gastronomia e così di seguito. Ciascuno di costoro normalmente risponde delle violazioni afferenti al settore di propria competenza, anche se più spesso sotto il profilo dell’omesso controllo dell’attività dei sottoposti che di azioni commissive proprie.
In responsabilità può certo incorrere anche il direttore del supermercato, quando per esempio non abbia applicato o fatto applicare adeguatamente il piano di autocontrollo o non abbia scelto (se nelle sue attribuzioni) un preposto competente o non abbia vigilato adeguatamente sulla attività di quest’ultimo, sempre che tali carenze siano riconducibili causalmente alla violazione accertata.
In questo procedimento vi è un grande assente: il produttore/confezionatore della pasta contaminata. Infatti, è direttamente e prioritariamente riferibile a questi l’irregolarità del prodotto. Dalla sentenza non si comprende se contro tale soggetto si sia proceduto separatamente, come è in realtà probabile anche per ragioni di competenza territoriale, posto che il reato del produttore si realizza dove questi ha lo stabilimento (spesso non coincidente con il luogo di vendita al dettaglio).
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