Commercializzazione di pasta di fabbricazione turca ma con etichetta allusiva all’italianità del prodotto: è reato

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Cassazione penale, sentenza n. 25030 del 26 aprile 2017 (riferimenti normativi: art. 4, c. 49, della legge 350/2003; art. 517 del codice penale)

Costituisce reato ai sensi dell’art. 4, c. 49, della legge 350/2003 in relazione all’art. 517 del codice penale la commercializzazione di pasta di fabbricazione turca con indicazioni di etichettatura che menzionano con evidenza una località nazionale notoria per la produzione di pasta, essendo la reale origine estera riportata in etichetta in maniera scarsamente visibile.

L’articolo 4, comma 49, della legge 350/2003 nacque con il preciso scopo di tutelare il “Made in Italy” con riguardo a tutti i prodotti, compresi quelli alimentari. Fu stabilito il divieto, sotto pena dell’applicazione dell’articolo 517 del codice penale (vendita di prodotti con segni mendaci), dell’uso di indicazioni false o fallaci sull’origine italiana del prodotto. In particolare, fu vietato l’utilizzo della stampigliatura “Made in Italy” ovvero di segni o figure che alludano impropriamente all’italianità del prodotto, in realtà di origine estera. Si intese, poi, rafforzare la tutela dei prodotti nazionali con l’articolo 16, comma 4, della legge 166/2009, inibendo l’uso non corrispondente al vero della dicitura “100% Made in Italy” e simili.
Nell’interpretare la suddetta normativa la giurisprudenza ha affermato più volte che è legittimo etichettare il prodotto come “Made in Italy” anche quando lo stesso sia stato fabbricato all’estero, purché esso sia riconducibile al produttore italiano, che ne ha la responsabilità giuridica nel processo produttivo e nell’impiego delle materie prime. Ciò, però, non vale per i prodotti alimentari che, anche se non a denominazione protetta, mantengono una stretta correlazione con il territorio di origine della materia prima.
D’altra parte, dal momento che ai sensi della l. 350/2003 l’origine del prodotto si determina in base al codice doganale europeo, ne deriva che anche per i prodotti alimentari può legittimamente predicarsi l’origine italiana se l’ultima trasformazione sostanziale sia avvenuta nel nostro Paese, anche se la materia prima è di origine estera, salvo per quei prodotti per i quali l’Unione europea ha stabilito la rilevanza dell’origine territoriale della materia prima.
In proposito, si può ricordare il noto caso delle confezioni di macedonia di frutta e di prugne allo sciroppo etichettate “Made in Italy”, in relazione alle quali fu ipotizzato il reato di cui all’articolo 517 del codice penale in quanto parte della frutta (in quantità variabile, ma comunque non superiore al 30%) utilizzata per la macedonia e tutta quella utilizzata per le prugne allo sciroppo era di provenienza estera. In tale occasione, la Cassazione, richiamati gli allora vigenti articoli 23-24 del regolamento (CEE) 2913/92, osservò che nella specie non si trattava di frutta commercializzata così come raccolta, ma di merce alla cui produzione avevano contributo due o più Paesi, di cui l’Italia era quello in cui era avvenuta la trasformazione della frutta. Pertanto, l’etichettatura del prodotto doveva considerarsi conforme alla normativa vigente. Ragionando diversamente, proseguiva la Corte, non potrebbe fregiarsi dell’italianità la pasta di semola che, come è risaputo, viene prodotta anche con grano duro di provenienza estera, poi lavorato in Italia per ricavarne un prodotto nuovo qual è la pasta.
La normativa in questione non ha dato una buona prova e non ha raggiunto gli obiettivi di politica economico-commerciale che si prefiggeva per varie ragioni. In primo luogo, non è mai stata data attuazione al marchio “Made in Italy”. Inoltre, si incontrano problemi di coordinamento con la regolamentazione europea sulla libera circolazione delle merci (quando non si tratti di prodotti a denominazione protetta). Infine, la disciplina nazionale è poco chiara e genera dubbi interpretativi, tra l’altro per effetto dell’introduzione nel 2009 del comma 49-bis nell’articolo 4 citato, che ha previsto un illecito amministrativo – non più penale, quindi – nei casi di mera fallacia sull’origine, che è rimasta di rilevanza penale.
È in questo quadro variegato, per non dire incerto, che si colloca la recentissima sentenza in commento, intervenuta a seguito del sequestro di una partita di pasta alimentare di 2.700 colli riportante il marchio “Gragnano”, l’indicazione “Napoli-Italia-pasta grano duro prodotta e confezionata per – produced for – pastificio L. Garofalo S.p.A. – via dei Pastai 42 – Gragnano (a) Italy” e, a parte, “Made in Turkey”, etichettatura ritenuta menzognera in violazione della l. 350/2003 e dell’articolo 517 del codice penale (in proposito, va ricordato che costituisce fallace indicazione un’etichettatura allusiva all’italianità del prodotto anche quando venga riportata la sua reale origine estera).
Del caso si era già occupata nel 2016 la Cassazione, che aveva annullato l’ordinanza confermativa del sequestro da parte Tribunale di Genova, anche se non per i motivi addotti dal Procuratore generale. Questi aveva richiesto l’annullamento sia perché la merce doveva considerarsi in transito e, perciò, non poteva ricadere nell’ambito applicativo della l. 350/2003, sia perché il fatto poteva rientrare al massimo sotto il comma 49-bis come illecito amministrativo.
Il Tribunale confermò nuovamente il sequestro e la Cassazione è, pertanto, tornata a occuparsi della vicenda. Dopo un approfondito riepilogo della disciplina in materia e della giurisprudenza di riferimento, la Corte ha ribadito il principio secondo cui si è in presenza di “fallace indicazione” di origine, punibile ai sensi dell’articolo 517 del codice penale, quando le informazioni di etichettatura sono tali da ingenerare nel consumatore la convinzione che il prodotto sia di origine italiana ai sensi della normativa europea, a meno che l’origine estera non sia ben evidenziata. Applicando tale criterio al caso sottopostole, è stata confermata l’esistenza di un fumus di reato in quanto, mentre era graficamente enfatizzata l’evocazione dell’italianità della pasta, l’informazione relativa all’effettiva origine turca era relegata in posizione poco leggibile e apposta con inchiostro diverso e facilmente rimuovibile.
In proposito, conviene ricordare che in giurisprudenza è stato più volte affermato che l’etichettatura è menzognera pure quando riporta, oltre all’informazione allusiva e mendace, l’informazione veritiera, nel caso in cui quest’ultima sia difficilmente percepibile dal consumatore medio per la posizione in cui è inserita e/o per la dimensione dei caratteri utilizzati. Infatti, appartiene all’esperienza comune che il consumatore non presta la medesima attenzione a tutte le informazioni contenute in etichetta, ma si sofferma su quelle presentate come maggiormente visibili per dimensione, colori eccetera. La tutela dalle frodi non sarebbe, pertanto, realistica e completa se fosse consentito ingannare (di fatto) il consumatore solo perché da qualche parte sulla confezione è riportata in maniera capziosa l’informazione corretta.
Nel rigettare il ricorso, la Corte non ha neppure condiviso l’argomento secondo cui il reato non sussisterebbe perché la merce era soltanto in transito sul territorio nazionale verso una destinazione definitiva estera. Ha, infatti, osservato che vi era stata un’introduzione della merce in Italia almeno in via temporanea e che la commercializzazione era avvenuta in Italia da parte della ditta che aveva sede a Gragnano e aveva emesso la fattura di vendita al compratore francese.

 

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