Commercializzazione di cosce di prosciutto Dop sottoposte a trattamenti di disinfestanti: è illecito amministrativo

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Cassazione penale, sentenza n. 15117 del 12 aprile 2024 (riferimenti normativi: articoli 515 e 517-bis del Codice penale; articolo 6 del decreto legislativo 193 /2007)

La commercializzazione di cosce di prosciutto Dop “San Daniele” sottoposte in fase di stagionatura a trattamenti di disinfestanti nebulizzati nell’ambiente e sulle cosce non costituisce il delitto di frode in commercio né altro reato, ma esclusivamente la violazione dell’articolo 6, comma 5 del decreto legislativo 193/2007, sanzionata come illecito amministrativo.

Sentenza veramente “curiosa” questa della III Sezione penale della Cassazione, dato che è la sezione che ha competenza specifica in materia di reati che ledono la sicurezza alimentare e ne orienta i giudici di merito.
Il tribunale aveva assolto dai reati di cui agli articoli 515 e 517-bis del Codice penale perché il fatto non sussiste – e conseguentemente escluso la responsabilità amministrativa della società produttrice in relazione all’illecito di cui all’articolo 25-bis del decreto legislativo 231/2001 – il legale rappresentante e il direttore di un prosciuttificio a cui era contestato di aver messo o tentato di mettere in commercio prosciutti di “San Daniele” le cui cosce erano state conservate in ambienti di stagionatura dove erano stati nebulizzati insetticidi, in parte sulle cosce medesime. Infatti, le analisi di laboratorio eseguite sugli alimenti non avevano accertato alcuna contaminazione. Per il tribunale, quindi, non era stato violato il disciplinare, ma viceversa il regolamento (CE) 852/2004 sull’igiene dei prodotti alimentari. La decisione è stata impugnata dal pubblico ministero, che ha insistito per la configurabilità del reato di frode commerciale aggravata.
La Cassazione ha riconosciuto che la violazione del disciplinare comporta un mutamento delle caratteristiche tipiche che devono accompagnare un prodotto a denominazione d’origine protetta, ciò integrando la frode, ma ha osservato che nella specie i prosciutti erano conformi al disciplinare. È vero, soggiunge la Corte, che in astratto potevano ricorrere altri reati, come quello di cui all’articolo 440 del Codice penale ovvero all’articolo 5, lett. c) o d) della legge 283/1962 ove l’alimento fosse risultato alterato, circostanza che però non era stata dimostrata. Era, invece, stata violata una regola di igiene alimentare, sanzionata in via amministrativa ai sensi dell’articolo 6, comma 5 del decreto legislativo 193/2007, il quale, “salvo che il fatto costituisca reato”, punisce con la sanzione amministrativa pecuniaria «l’operatore del settore alimentare operante ai sensi dei regolamenti (CE) 852/2004 e 853/2004 a livello diverso da quello della produzione primaria che non rispetta i requisiti generali in materia di igiene di cui all’allegato II al regolamento (CE) 852/2004 e gli altri requisiti specifici previsti dal regolamento (CE) 853/2004».
I supremi giudici si dimenticano, però, che esiste anche la lettera b) dell’articolo 5 della legge 283/1962 per il caso di alimenti in cattivo stato di conservazione, situazione che per giurisprudenza costante ricorre proprio nel caso di inottemperanza a regole igienico-sanitarie. A puro titolo di esempio, ricordiamo che è stato ravvisato il suddetto reato:

• per “inosservanza delle cautele igieniche” (vedi la sentenza della Cassazione penale n. 2690/2019);
• per “olive stoccate in un’area esterna allo stabilimento di produzione, per l’inidoneità dell’area dal punto di vista igienico” (vedi la sentenza della Cassazione penale n. 14549/2020);
• per alimenti “collocati, all’interno di contenitori aperti, a diretto contatto con altri alimenti” (vedi la sentenza della Cassazione penale n. 46960/2018);
• a seguito di “esposizione, anche parziale di prodotti destinati al consumo umano alle condizioni atmosferiche esterne, tra cui l’impatto con i raggi solari” (vedi la sentenza della Cassazione penale n. 39037/2018).

Non è dubbio, pertanto, che se – come ammette la Corte – la diffusione di insetticidi nei locali dove stagionavano i prosciutti, o addirittura il loro spargimento sulle cosce, integrano l’inosservanza di una regola cautelare igienica a tutela della sicurezza alimentare, allora sussiste la contravvenzione di cui all’articolo 5, lettera b) della legge 283/1962.
Ora, è pur vero che il ricorso mirava a sovvertire l’esito assolutorio del primo grado in relazione a un reato diverso (articolo 515 del Codice penale), sicché la Corte era vincolata al motivo di impugnazione, e su questo piano la decisione è corretta, in mancanza di prova di specifica violazione del disciplinare. Ma avrebbe fatto meglio, allora, a non dilungarsi – inutilmente – oltre, finendo indirettamente con l’indurre un insegnamento erroneo.

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