Commercializzazione di calamite simili ad un alimento: è reato

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Cassazione penale, sentenza n. 381 dell’8 gennaio 2019 (udienza dell’11 luglio 2018 – riferimenti normativi: articoli 1 e 5 del decreto legislativo 73/1992)

L’immissione sul mercato di calamite che per le loro caratteristiche estrinseche possono essere confuse con prodotti alimentari integra il reato di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 73/1992.

Con questa pronuncia torniamo al tema dell’ingannevolezza, trattata dalla decisione di cui sopra. In questo caso si tratta di prodotti non alimentari, ma che sono confondibili con essi. Del resto, l’articolo 517 del codice penale può avere ad oggetto anche gli alimenti, ma riguarda più in generale qualsiasi prodotto industriale con segni mendaci.
Nel caso delle sostanze alimentari, la legislazione tiene distinti i due piani della frode e della protezione della salute o sicurezza del consumatore. Si tratta di due “beni giuridici” autonomi, che possono anche – ma non necessariamente – trovarsi congiunti in concrete situazioni. La fabbricazione/commercializzazione di un prodotto oggetto di sofisticazione, o comunque presentato come diverso da quello che è in realtà, è punita come condotta fraudolenta, senza necessità che presenti caratteristiche intrinseche che lo rendano anche pericoloso per la salute (articolo 515 del codice penale). D’altra parte, un alimento può essere a rischio in caso di consumo senza che rappresenti anche il frutto di una frode alimentare (articolo 444 del codice penale). Vi sono, però, casi in cui i due attentati agli interessi del consumatore si trovano riuniti in un unico prodotto, tale per cui la sofisticazione che esso ha subito è pure idonea a renderlo pericoloso (articolo 440 del codice penale).
Nel caso del decreto legislativo 73/1992, i due profili dell’ingannevolezza e del rischio per la salute o sicurezza devono procedere accoppiati affinché il reato sia integrato. Ciò perché il pericolo non è dovuto alle caratteristiche intrinseche del prodotto (come nel caso delle sostanze alimentari), ma dal fatto che, non essendo alimenti, la loro pericolosità è dovuta al rischio di ingestione, apparendo esteriormente come tali. Tra l’altro, qui non si potrebbe parlare di frode in senso proprio, poiché non vi è l’intenzione (che comunque non è primaria o prevalente) di frodare il consumatore. Piuttosto, l’ingannevolezza deriva dall’aspetto che il prodotto assume come tale. Nello stesso tempo non è l’ingannevolezza in sé che viene punita, ma il fatto che essa può generare confusione con un prodotto alimentare, dato l’uso che di quest’ultimo si fa.
Ricordiamo che l’articolo 1 del decreto legislativo 73/1992 vieta l’immissione sul mercato «di prodotti che avendo un aspetto diverso da quello che sono in realtà, compromettono la sicurezza o la salute dei consumatori. 2. Tali prodotti sono quelli che, pur non essendo prodotti alimentari, hanno forma, odore, aspetto, imballaggio, etichettatura, volume o dimensioni tali da far prevedere che i consumatori, soprattutto i bambini, li possano confondere con prodotti alimentari e pertanto li portino alla bocca, li succhino o li ingeriscano con conseguente rischio di soffocamento, intossicazione, perforazione od ostruzione del tubo digerente».
La sentenza in commento ha così riguardato il caso di 7.800 calamite raffiguranti prodotti alimentari di varie tipologie che per forma, odore, aspetto, imballaggio, etichettatura, volume o dimensioni erano tali da apparire come prodotti alimentari, così da determinare il rischio che fossero ingeriti con pericolo per la salute dei consumatori. La sintetica motivazione non indulge al dettaglio, ma possiamo pensare per esempio a una calamita che abbia la forma, le dimensioni e la colorazione di una caramella, mentre al contrario, in linea di massima, non dovrebbe rientrare nella fattispecie criminosa il caso di una calamita di pochi centimetri che raffiguri una banana, che nella realtà ha dimensioni molto maggiori. D’altra parte, nella valutazione di confondibilità che il giudice è chiamato a compiere nell’applicabilità della norma, se va presa in considerazione la confondibilità del prodotto anche per l’adulto, il giudizio richiede uno spettro più ampio di assimilabilità apparente all’alimento quando destinatario del prodotto possa essere un bambino.

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