Commercializzazione del novellame

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Cassazione penale, Sezione III, sentenza n. 47871 del 22 dicembre 2011

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE
SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FERRUA
Giuliana – Presidente
Dott. FIALE Aldo – Consigliere
Dott. GRILLO Renato –
Consigliere
Dott. MARINI Luigi – est. Consigliere
Dott. ROSI Elisabetta –
Consigliere
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto
da:
F.C., nato a (OMISSIS);

Avverso la sentenza emessa in data 9 Febbraio 2010 dal Tribunale
di Locri, Sezione distaccata Di Siderno, che lo ha condannato alla pena di
350,00 Euro di ammenda in relazione al reato L. n. 963 del 1965, ex art. 15,
lett. c) e art. 24, comma 1, per avere abusivamente detenuto a fini di commercio
20 kg. di novellarne di sarda Fatto accertato il (OMISSIS);

Sentita la
relazione effettuata dal Consigliere Dott. Luigi Marini;
Udito il Pubblico
Ministero nella persona del Cons. Dott. Fraticelli Mario, che ha concluso per
l’annullamento senza rinvio per prescrizione

Con sentenza emessa in data
9 Febbraio 2010, il Tribunale di Locri, Sezione distaccata di SIDERNO, ha
condannato il Sig. F., privo di licenza per la vendita ambulante e privo di
autorizzazione alla vendita di novellarne, alla pena di 350,00 Euro di ammenda
in relazione al reato L. n. 963 del 1965, ex art. 15, lett. c) e art. 24, comma
1, per avere in data (OMISSIS) abusivamente detenuto a fini di commercio 20 kg.
di novellarne di sarda.
Avverso la decisione il Sig. F. ricorre personalmente
lamentando:

1. Errata applicazione dell’art. 58 della circolare consiliare P-
27060 del 19 dicembre 2005 in materia di tabelle con conseguente carenza di
competenza del giudice onorario che ha trattato materia ambientale;
2. Vizio
di motivazione per avere il Tribunale applicato la fattispecie non alla persona
che ha proceduto alla pesca del novellarne, bensì a persona che ha svolto
attività di vendita e che non è destinataria del divieto e della relativa
sanzione, come riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità (Sezione Terza
Penale, sentenza n. 43235 del 2002).

Motivi della decisione

La
Corte ritiene che il ricorso sia manifestamente infondato.
Destituito di
fondamento è il primo motivo di ricorso attinente il difetto di capacità del
giudice e la pretesa violazione del principio del giudice naturale ex art. 25
Cost..
Fin dalla sentenza della Sesta Sezione Penale, n.24077 del 2001, PM in
proc. Cossu e altri (rv 219536) la giurisprudenza ha affermato il principio che
la ripartizione degli affari all’interno dell’organo competente non conforme
alle regole tabellari non comporta la carenza di capacità del giudice e non
viola il principio costituzionale, a meno che non si sia in presenza di
un’assegnazione del processo effettuata “extra ordinem” e difettante di ogni
giustificazione.
Nello stesso senso si è espressa, da ultimo, la Seconda
Sezione penale con la sentenza n. 6505 del 2011, Puzio (rv 249450). Deve,
dunque, considerarsi evidente che l’assegnazione nel presente caso ad un giudice
incardinato presso il Tribunale, non rilevando a questo proposito che si tratti
di giudice onorario, non integra in alcun caso il vizio lamentato dal
ricorrente.
Quanto al secondo motivo, la Corte ricorda che la ormai costante
giurisprudenza di legittimità ha dato della fattispecie incriminatrice L. 14
luglio 1965, n. 963, ex art. 15, lett. c) e art. 24 una interpretazione conforme
alla disciplina dell’Unione Europea e previsto che la quota di tolleranza del
10% fissata dalla legge italiana sia incompatibile con il Regolamento CE, 17
giugno 1994, n. 1626, che fissa il divieto assoluto di pesca e di
commercializzazione del novellarne (per tutte, Terza Sezione Penale, sentenza n.
6872 del 2011, Trinca, rv 249535, che conferma plurime decisioni
precedenti).
La disapplicazione della norma interna che prevede una
percentuale di tolleranza e la piena applicazione dei principi stabiliti dalla
norma sovranazionale impedisce di limitare l’applicazione della fattispecie
incriminatrice ai soli soggetti che procedano all’attività di pesca e rende
sanzionarle anche la condotta di chi detenga il novellarne per la
vendita.
Sulla base delle considerazioni fin qui svolte il ricorso deve
essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai
sensi dell’art. 616 c.p.p., di sostenere le spese del procedimento.
Tenuto,
poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data del 13 giugno 2000,
n.186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato
presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determina in via
equitativa, di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese del presente giudizio, nonchè al versamento della somma di
Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.

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