Coltura di varietà transgeniche

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Tar Lazio Roma, Sezione II ter, sentenza n. 5532 del 21 giugno 2011

La sentenza del TAR Lazio pone la distinzione tra competenza comunitaria e
statale in materia di autorizzazione alla coltivazione di varietà transgeniche
emanato dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda
Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5641 del 2010, proposto
da:
Azienda Agricola Dalla Libera Silvano, in persona del legale rapp.te
p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Gabriele Pirocchi, con domicilio eletto
presso lo studio dello stesso, in Roma, via Salaria n.
280;
contro
Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, in persona del
Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato,
domiciliato per legge presso gli uffici, in Roma, via dei Portoghesi n.
12;
Ministero della Salute ed Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare, in persona dei rispettivi Ministri p.t., non costituitisi
in giudizio;
Regione Friuli-Venezia Giulia, in persona del Presidente p.t.,
rappresentato e difeso dagli avv. Michela Del neri e Daniela Iuri, con domicilio
eletto presso lo studio dell’avv. Daniela Iuri, in Roma, piazza Colonna n.
355;
e con l’intervento di
ad adiuvandum:
Confagricoltura Lombardia, in
persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Francesco
Fasani, con domicilio ex lege presso la segreteria della sezione, in Roma, alla
via Flaminia n. 189;
per l’annullamento
– del decreto del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali del 19 marzo 2010, con il quale è
stata rigettata l’istanza di autorizzazione per la messa in coltura di varietà
di mais transgenico;
– di tutti gli atti prodromici, connessi e
consequenziali, ivi compresa la relazione della Regione Friuli-Venezia Giulia n.
18586 del 15.3.2010, nonché il parere reso dalla Commissione per i prodotti
sementieri geneticamente modificati in data 18.3.2010;
Visti il ricorso e i
relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero
delle politiche agricole e forestali e della Regione Friuli-Venezia
Giulia;
Visto l’atto di intervento della Confagricoltura Lombardia;
Viste
le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore
nell’udienza pubblica del giorno 24 gennaio 2011 il cons. Maria Cristina
Quiligotti e uditi per le parti i difensori come specificato nel
verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto
segue.

FATTO

Con la sentenza del Consiglio di Stato
n. 183/2010 del 19.1.2010 è stato accolto l’appello proposto dalla società
ricorrente avverso la sentenza del TAR Lazio-Roma, sez. II ter, n. 2893/2008 ed
è stato annullato il provvedimento del Ministero delle politiche agricole e
forestali (d’ora in poi soltanto MIPAAF) del 18.4.2007, con il quale era stato
ritenuto di non potersi procedere all’istruttoria sulla richiesta di rilascio
dell’autorizzazione per la messa a coltura di varietà transgeniche in attesa
dell’adozione dei piani di coesistenza di competenza regionale, ordinandosi al
MIPAAF di procedere alla conclusione del procedimento nei sensi di cui in
motivazione nel termine dei 90 giorni dalla notifica della decisione.
Il
MIPAF ha avviato il relativo procedimento, acquisendo il parere della
Commissione per i prodotti sementieri geneticamente modificati in data
18.3.2010, e lo ha concluso con l’adozione del decreto del 19.3.2010, con il
quale ha respinto l’istanza a suo tempo avanzata dalla ricorrente per la messa
in coltura di varietà di mais transgenico.
Con il ricorso di cui in epigrafe,
la ricorrente ha impugnato il detto decreto ministeriale deducendone
l’illegittimità per i seguenti motivi di censura:
1. Violazione dell’articolo
21 septies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e violazione ed elusione del
giudicato.
Con la richiamata decisione del C.d.S. n. 183/2010 sarebbe stato
sancito il diritto della ricorrente ad ottenere dal MIPAAF il decreto di
autorizzazione richiesto con la conseguenza che si avrebbe un’elusione del
giudicato per la riaffermazione del principio della necessaria previa adozione
dei piani di coesistenza e per la mancata adozione dei piani in via sostitutiva
da parte del ministero ai sensi dell’articolo 117, comma 5, della Costituzione
(nonché dell’articolo 8 della legge n. 131 del 2003 e dell’articolo 11, comma 8,
della legge n. 11 del 2005).
L’adozione del decreto impugnato, in quanto di
reiezione della detta domanda, sarebbe, pertanto, in contrasto con il giudicato
intervenuto sulla specifica questione.
Sul MIPAAF sarebbe gravato, infatti,
l’obbligo del rilascio dell’autorizzazione richiesta, semmai integrata con i
protocolli di coltura che garantiscano la coesistenza con altre forme di
coltivazione, adottati in sostituzione delle regioni non adempienti.

Peraltro sarebbe inammissibile il diniego di rilascio adottato sulla base
del parere negativo della regione, atteso che il procedimento in questione
sarebbe di competenza esclusivamente statale; inoltre la richiamata nota
regionale non sarebbe mai stata approvata da parte della giunta regionale e
pertanto sarebbe priva di valore e, comunque, sarebbe basata su di una
motivazione del tutto apodittica e sarebbe incentrata esclusivamente sugli
aspetti ambientali che dovrebbero essere ritenuti, in realtà, estranei alla
questione relativa ai piani di coesistenza delle colture.
2. Violazione e
falsa applicazione degli articoli 97 e 120 della Costituzione, della legge n. 5
del 2005, dell’articolo 1, comma 2, del D. Lgs. n. 212 del 2001 e dell’articolo
8 della legge n. 131 del 2003 ed eccesso di potere per sviamento ed illogicità
manifesta.
Il parere della commissione sarebbe illegittimo in quanto basato
su profili concernenti la coesistenza che, tuttavia, non rientrerebbe negli
ambiti di sua competenza atteso che la stessa dovrebbe esclusivamente verificare
se l’OGM sia o meno iscritto nel catalogo comune.
Peraltro da parte della
commissione sarebbe stato effettuato un recepimento acritico del parere della
regione, senza il previo svolgimento di un’adeguata istruttoria
tecnico-scientifica avente ad oggetto la fondatezza delle deduzioni articolate
da parte della regione.
Né, inoltre, il ministero si sarebbe attivato per
azionare l’apposito procedimento finalizzato all’adozione dei richiamati piani
di coesistenza in sostituzione delle regioni inadempienti.
3. Violazione
della raccomandazione 556/2003, della direttiva n. 18/01/CE, della legge n. 5
del 2005 ed eccesso di potere per sviamento.
Il Ministero avrebbe:
– non
tenuto nella debita considerazione la distinzione tra gli aspetti ambientali (di
esclusiva competenza comunitaria e già valutati in quella sede) e gli aspetti
economici (di competenza statale) della coesistenza ( al riguardo vedasi la
racc. 23.7.2003, n. 556/03, par. 1.2);
– violato il principio della pari
dignità delle colture e della libertà di scelta ai sensi della legge n. 5 del
2005;
– violato l’art. 23 della direttiva 18/01/CE relativamente alla
clausola di salvaguardia in quanto la stessa sarebbe stata sostanzialmente
reintrodotta in modo indiretto, senza tuttavia la previa effettuazione di studi
scientifici alla base;
– non notificato l’impugnato decreto agli organi della
Commissione (da valutarsi in quanto adottato in deroga agli obblighi di
armonizzazione).
4- Violazione e falsa applicazione della direttiva n.
18/01/CE e della direttiva n. 98/34/CE, nonché dell’articolo 95, par. 5, del
trattato CE e dell’articolo 10 della Costituzione ed eccesso di potere per
sviamento.
Il decreto è, altresì, illegittimo in quanto non è stato
notificato agli organi della Commissione europea e, conseguentemente, gli organi
comunitari non hanno potuto svolgere l’esame delle dette disposizioni nazionali
adottate in deroga agli obblighi di armonizzazione di cui al richiamato par. 6
dell’articolo 95 del trattato CE.
5- Violazione dell’articolo 3, commi 1, 3 e
4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell’articolo 7, comma 2, del
regolamento CE n. 1830/2003 del parlamento europeo e del Consiglio del 22
settembre 2003 ed eccesso di potere per illogicità manifesta, errore nei
presupposti e contraddittorietà.
È stata, inoltre, depositata una relazione
tecnica che contesta punto per punto le osservazioni della Regione dando atto
dello stato della ricerca sul punto e delle esperienze relative allo stesso tipo
di mais in altri stati e proponendo un progetto di coesistenza tra coltivazioni
con i relativi accorgimenti.
E’ intervenuta in giudizio ad adiuvandum, con
atto depositato in data 13.8.2010, la Confagricoltura Lombardia, la quale ha
argomentatamene sostenuto le censure della ricorrente, insistendo per
l’accoglimento del ricorso.
La Regione autonoma Friuli Venezia-Giulia si è
costituita in giudizio con comparsa di mera forma in data 12.7.2010 depositando
documentazione: con la successiva memoria difensiva del 13.7.2010, previa
ricostruzione del quadro normativo nella materia, ha diffusamente controdedotto
alle censure avversarie, chiedendo il rigetto del ricorso.
Il Ministero delle
politiche agricole, alimentari e forestali si è costituito in giudizio con
comparsa di mera forma in data 30.6.2010 ed ha depositato documentazione
concernente la vicenda in data 6.7.2010.
La Regione, con la memoria
illustrativa del 27.8.2010, ha insistito per il rigetto del ricorso.
La
ricorrente ha depositato documentazione in data 9.12.2010 e memoria conclusiva
in data 21.12.2010, con la quale ha insistito per l’accoglimento del
ricorso.
Alla pubblica udienza del 24.1.2010 il ricorso è stato trattenuto in
decisione alla presenza degli avvocati delle parti come da separato verbale di
causa.

DIRITTO

Il Ministero delle politiche agricole,
alimentari e forestali (d’ora in poi soltanto MIPAAF), con il decreto del
19.3.2010, ha respinto la richiesta di messa in coltura di ibridi di mais
geneticamente modificati MON 810, presentata dalla società ricorrente con la
nota del 14.8.2006, sulla base del parere della Commissione per i prodotti
sementieri geneticamente modificati (di cui al D. lgs. n. 212 del 2001),
formulato nella seduta del 18.3.2010, nonché del parere della Regione Friuli
Venezia-Giulia di cui alla nota prot. n. 18586 del 15.3.2010.
Si premette, in
ordine alla questione che interessa, che il contenzioso tra le parti va avanti
dal 2007 e sulla vicenda sono intervenute decisioni sia del giudice di primo
grado che del giudice di appello.
In particolare, con la sentenza del TAR
Lazio, sez. II ter, n. 2893/2008, relativa ad una controversia avente ad oggetto
il silenzio dell’amministrazione ai sensi dell’articolo 21 bis della legge n.
1034 del 1971, è stato dichiarato inammissibile – per la mancata notificazione
del ricorso ad almeno un controinteressato, dovendosi intendere per tali le
regioni alle quali è stato imputato di non avere provveduto all’adozione dei
piani di coesistenza – il ricorso presentato dalla ricorrente avverso la nota
del MIPAAF, con la quale è stato comunicato di non potersi procedere
all’istruttoria della richiesta di cui sopra, nelle more dell’adozione, da parte
delle regioni, dei piani di coesistenza (come previsto dalla circolare MIPAAF
del 31.3.2006); la detta sentenza è stata riformata dalla sentenza del C.d.S. n.
183/2010 del 19.1.2010 che – avendo superato la questione preliminare
dell’ammissibilità del ricorso di primo grado nel senso dell’insussistenza dei
relativi presupposti, per non potere essere le regioni considerate
controinteressate, trattandosi di un procedimento autorizzatorio di competenza
esclusivamente statale – è entrata nel merito, e, dopo avere dedotto che “non è
dunque contestato che la richiesta di autorizzazione è in astratto accoglibile”,
ha puntualmente rilevato che “il rilascio dell’autorizzazione non può essere
condizionato alla previa adozione dei piani di coesistenza”, con la conseguenza
che, nell’attesa dell’adozione di questi, l’obbligo di istruzione e conclusione
dei relativi procedimenti istruttori non viene meno.
Con la successiva
sentenza del TAR Lazio, sez. II ter, n. 2378/2010 – resa a conclusione del
giudizio proposto avverso la nota n. 7805 del 30/7/08 del MIPAAF avente ad
oggetto le condizioni per l’iscrizione nel registro nazionale delle varietà di
specie agrarie e la messa in coltura degli ibridi di mais geneticamente
modificati – è stato ribadito che il procedimento di cui trattasi è di esclusiva
competenza statale e che l’inerzia delle regioni nell’adozione dei piani di cui
in precedenza non legittima l’amministrazione statale ad arrestare i
procedimenti di autorizzazione, poiché, operando in tale direzione, “lo Stato
Italiano si esporrebbe a responsabilità sul piano comunitario, rendendo di fatto
inapplicabile nell’ordinamento nazionale quello che è un principio imposto dal
diritto comunitario”.
In particolare è stato rilevato come “dal punto di
vista normativo, può osservarsi in sintesi che la normativa comunitaria in
materia di OGM (in particolare, la Dir. CE 2001/18/CE sull’emissione
nell’ambiente e l’immissione in commercio), da un lato, ha inteso regolare ogni
aspetto incidente sulla loro circolazione, condizionandola ad un’ampia
valutazione ambientale e sanitaria, dall’altro, ha lasciato agli Stati membri la
facoltà di “adottare tutte le misure opportune per evitare la presenza
involontaria di OGM in altri prodotti” lasciando intendere che, fra quelle
misure, vi sono anche le regole tecniche agronomiche volte ad evitare la
commistione del materiale genetico tra le diverse colture.
La normativa
comunitaria, in altre parole, lascia alla legislazione degli Stati membri la
possibilità di adottare ogni misura preventiva in grado di evitare commistioni
fra prodotti individuando le modalità più idonee in grado di far convivere tra
loro le tre “filiere”.
Per concludere sul punto, mentre la normativa
comunitaria si occupa di tutelare l’ambiente, la vita e la salute di uomini,
animali e piante, lo stesso legislatore europeo lascia invece alla normativa
interna la possibilità di adottare le misure più opportune per limitare gli
effetti economici connessi alle potenzialità diffusive degli OGM e, quindi, non
compromettere la biodiversità dell’ambiente naturale in modo da garantire la
libertà di iniziativa economica, il diritto di scelta dei consumatori e la
qualità e la tipicità della produzione agroalimentare nazionale.”.
Inoltre
“la sentenza della Corte Costituzionale n. 116/2006 … , nel dichiarare
l’illegittimità degli artt. 3, 4, 6, commi 1 e 2, 7 e 8 del D.L. n. 279/2004, ha
comunque “salvato” gli artt. 1 e 2 dove è sancito il principio di coesistenza
tra le colture.” e “ha quindi fatto salvo il principio di coesistenza,
stabilendo che le diverse colture (tra cui gli OGM) siano praticate senza
reciprocamente compromettersi, in modo da tutelare le peculiarità e le
specificità produttive di ciascuna e in modo da evitare commistioni tra sementi
e senza pregiudizi per le attività agricole preesistenti (che non debbono
trovarsi costrette a modificare o adeguare le loro tecniche di coltivazione e
allevamento), assicurando agli agricoltori, agli operatori e ai consumatori la
possibilità di scelta attraverso la separazione delle rispettive filiere.”.
E
“In questo quadro”, si è concluso sul punto, “le modalità di attuazione del
principio di coesistenza, proprio in ragione dei fini a cui è ispirato, sono
rimesse alla competenza delle singole Regioni.”.
In via ulteriormente
preliminare devono essere affrontate le eccezioni di inammissibilità del ricorso
formulate negli scritti difensivi delle amministrazioni resistenti.
Con una
prima eccezione è stata dedotta l’inammissibilità del ricorso per difetto di un
interesse concreto ed attuale alla decisione nel merito dello stesso, attinendo
la vicenda di cui trattasi alla domanda di messa a coltura relativa all’anno
2007.
La indicata eccezione è, tuttavia, infondata e deve essere respinta: ed
infatti, sebbene risulti in atti che la ricorrente abbia già provveduto alla
presentazione di una analoga domanda per l’anno 2010, tuttavia, ciò che rileva
ai dedotti fini è che la ricorrente ha ripetutamente ribadito il proprio
interesse ricollegandolo alla domanda di risarcimento dei danni conseguenti
all’illegittimità dell’impugnato provvedimento; questa appare indubbiamente una
circostanza dirimente ai fini che interessano, indipendentemente
dall’intervenuta presentazione o meno della detta domanda
risarcitoria.
Peraltro non può trascurarsi che, comunque, le motivazioni
addotte da parte dell’amministrazione ministeriale sono tali e di tale
consistenza da determinare un impedimento sostanzialmente permanente
all’adozione dell’autorizzazione richiesta dalla società ricorrente e,
conseguentemente, i suoi effetti sono destinati a riverberarsi anche sulla
futura attività concernente le diverse e successive annualità di semina.
Con
una seconda eccezione preliminare è stata dedotta l’inammissibilità
dell’impugnazione del parere della regione in quanto atto facoltativo e non
vincolante e pertanto privo di un’autonoma capacità lesiva della sfera giuridica
della società ricorrente.
Anche la predetta eccezione appare destituita di
fondamento laddove si consideri che l’impugnato provvedimento di diniego è stato
dichiaratamente adottato anche sulla base del richiamato parere che, comunque, è
stato oggetto di valutazione e considerazione da parte della apposita
Commissione; sebbene, pertanto, la relazione non contenga indicazioni o
direttive di carattere operativo nei confronti del ministero, è indubbio che,
tuttavia, le argomentazioni e le conclusioni ivi contenute abbiano influenzato
l’operato dell’amministrazione, di tal che lo stesso è venuto a sostanziarsi
quale atto essenziale del procedimento stesso.
Peraltro le regioni, sulla
base di quanto in precedenza riportato allo stato della giurisprudenza nella
materia, sono competenti all’adozione delle linee guida in materia di
coesistenza e, quindi, dei piani di coesistenza.
La ricorrente ha impugnato
il detto decreto deducendone l’illegittimità, con un primo motivo di censura,
per violazione ed elusione del giudicato formatosi sulla sentenza del C.d.S.,
sez. VI, n. 183/2010 del 19.1.2010, con la quale sarebbe asseritamente stato
“espressamente ordinato al MIPAAF di assentire l’autorizzazionerichiesta”,
semmai integrata dai protocolli di coltura che garantirebbero la coesistenza con
altre forme di coltura.
Il motivo non appare fondato.
E, infatti, la
richiamata sentenza, nella parte dispositiva, ordina all’amministrazione di
procedere alla conclusione del procedimento “nei sensi e nei termini di cui in
motivazione”; nella parte motiva, tuttavia, non entra espressamente nel merito
della fondatezza della richiesta di parte ricorrente sotto tutti i relativi
profili.
Si ritiene, pertanto, che il contenuto conformativo della decisione
consista nel solo obbligo di procedere alla conclusione del procedimento con
l’adozione di un provvedimento espresso, sia esso di accoglimento ovvero di
reiezione della richiesta della ricorrente.
Sempre in via preliminare si
rileva come appaia opportuno soprassedere dall’esame degli sviluppi concernenti
la questione degli OGM verificati negli ultimi mesi in sede comunitaria; da un
lato, infatti, le iniziative assunte non si sono allo stato concretizzate in
provvedimenti puntuali e specifici di immediata e diretta applicazione nel
nostro ordinamento e, dall’altro, comunque, la situazione non sembra ancora
essere addivenuta ad una definitiva sistemazione in quella sede.
Il ricorso è
fondato nel merito per le assorbenti considerazioni che seguono.
Come già in
precedenza ricordato, è stato riconosciuto definitivamente in sede
giurisdizionale che il procedimento di cui trattasi è di competenza
esclusivamente statale e che l’amministrazione ministeriale, in caso di inerzia
da parte delle regioni nell’adozione dei piani di coesistenza, debba attivare i
propri poteri sostitutivi previsti dalla vigente normativa in materia di
attuazione degli obblighi comunitari gravanti sulle regioni e non possa,
pertanto, rifiutarsi di provvedere in caso di persistente inerzia di queste
ultime.
E’ stato, altresì, riconosciuto che, comunque, in quella sede, non
possono essere presi in considerazione aspetti di carattere ambientale e
socio-sanitario anche se riferiti in modo specifico al peculiare contesto
territoriale di riferimento (essendo i detti aspetti di esclusiva competenza
comunitaria in sede di autorizzazione della singola varietà transgenica), avendo
ad oggetto i richiamati piani di coesistenza esclusivamente il profilo economico
della coesistenza (connesso alla commistione tra le diverse tipologie di
colture) ed essendo gli stessi finalizzati essenzialmente a garantire l’assenza
del rischio che si verifichi una presenza involontaria di OGM in altri prodotti
coltivati in aree limitrofe (assicurando, attraverso adeguate tecniche agricole,
agli operatori della filiera e, conclusivamente, ai consumatori la possibilità
effettiva di scelta tra prodotti convenzionali, biologici e
transgenici).
L’amministrazione, invece, non ha seguito l’indicato iter di
legge necessario ad ovviare alla mancata adozione da parte della Conferenza
delle Linee guide generali sulla coesistenza ed ha tuttavia deliberato
sull’istanza della ricorrente adottando come sostanziale punto di riferimento,
sebbene indiretto in quanto assorbito dal parere della competente Commissione,
proprio la relazione della regione interessata (prevalentemente incentrata sugli
aspetti ambientali e socio-sanitari), con la conseguenza che, nella sostanza, è
stato negato il diritto alla scelta tra le diverse tipologie di coltura,
escludendo in fatto proprio la coltura transgenica.
Partendo dalla
considerazione che si trattava di un problema complesso e di difficile
soluzione, si è arrivati ad affermare che non vi sono certezze sulla garanzia
della coesistenza tra le diverse tipologie delle colture e che questa, attese le
specifiche caratteristiche del territorio, non può essere garantita.
L’avere
acquisito il previo parere della regione direttamente interessata non appare
lesivo di per sé delle prerogative statali nella materia; sebbene infatti il
procedimento di cui trattasi sia di esclusiva competenza statale come più volte
ricordato, tuttavia le coltivazioni vengono ad incidere in modo diretto ed
immediato sul territorio regionale e sono, pertanto, proprio le regioni a
disporre delle informazioni più approfondite ed aggiornate in merito alle
caratteristiche del territorio nel quale si intende effettuare la coltivazione
degli OGM.
Ne consegue che l’avere coinvolto, in sede consultiva, la regione
ai fini dell’acquisizione dei dati conoscitivi necessari, nell’ambito
dell’istruttoria conseguente alla presentazione dell’istanza di rilascio
dell’autorizzazione di cui trattasi, non determina di per sé l’illegittimità del
decreto adottato a conclusione del procedimento stesso; e ciò, a maggiore
ragione in quanto le valutazioni ivi contenute non avevano valore definitivo ma
avrebbero appunto dovuto esclusivamente costituire un arricchimento della
predetta fase istruttoria, fornendo elementi utili per l’adozione del
provvedimento conclusivo.
Il richiamato parere non costituisce nemmeno un
vero e proprio piano di coesistenza, essendo ancora mancata, per volontà propria
delle regioni nel loro complesso, l’adozione delle presupposte linee guide
generali; tuttavia, in concreto, lo stesso ha avuto una rilevanza dirimente ai
fini dell’adozione dell’impugnato decreto in quanto fatto proprio nel suo intero
complesso da parte della Commissione.
Il decreto è stato, pertanto, adottato
in sostanza sulla base quasi esclusiva del richiamato parere che la regione ha
rilasciato, previa richiesta dell’amministrazione, ma non avendo previamente
provveduto alla delineazione del piano di coesistenza che, invece, rientrava
nella sua esclusiva e precipua competenza.
In tal modo si è pervenuti al
diniego di rilascio della richiesta autorizzazione sulla base di un parere
espresso proprio da uno dei soggetti cui è direttamente ed immediatamente
imputabile la situazione di stallo istituzionale che si è venuta a creare in
conseguenza della volontà da questi manifestata chiaramente di non volere
adempiere agli obblighi di natura comunitaria gravanti sugli
stessi.
Peraltro, alla base del richiamato parere, sono state addotte
motivazioni non pienamente congruenti con l’ambito esclusivo di competenza della
regione, come in precedenza delineato, ed incentrato esclusivamente sulla
coesistenza economica delle diverse colture.
Per le considerazione che
precedono, pertanto, il ricorso deve essere accolto siccome fondato nel
merito.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo
che segue.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sez. II ter,
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie
e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Condanna
l’amministrazione statale resistente al pagamento in favore della ricorrente
delle spese del presente giudizio che si liquidano in complessivi euro 2.000,00
oltre Iva e CPA.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità
amministrativa.

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