Coloranti non autorizzati nella confezione di sostanze alimentari

Condividi

Cassazione penale, Sezione III, sentenza n. 01331 del 04 febbraio 2000 (udienza del 14 ottobre 1999 – riferimenti normativi: articolo 5, lettera g), della legge 283/1962

L’uso di coloranti non autorizzati nella confezione di sostanze
alimentari è punito ai sensi dell’art. 5 lett. g della legge 30 aprile 1962, n.
283 atteso che, a seguito delle modifiche intervenute con la legge 19 febbraio
1992, n. 142, art. 57, è venuta meno la categoria dei coloranti, naturali o
artificiali, che vanno pertanto compresi nella nozione di additivi chimici”.
Fino
all’intervento abrogativo operato dall’art. 57 L. 142/92 in attuazione di
direttive comunitarie la disciplina dei coloranti era autonoma rispetto a quella
della omologa, ma distinta, categoria degli additivi sia a livello della legge
283/62 sia nell’ambito del suo regolamento di esecuzione (DPR 327/80). Infatti,
i primi erano presi in considerazione dagli artt. 5 lett. f) e 10 L. 283/62,
nonché dagli artt. 54-57 DPR 327/80, mentre dei secondi si occupavano (e si
occupano) l’art. 5 lett. g) L. 283/62 e gli artt. 58-63 del regolamento.
La
sentenza in commento deduce correttamente dalla norma di derivazione comunitaria
non la soppressione pura e semplice della categoria dei coloranti, nel senso di
una liberalizzazione della loro disciplina e della sottrazione delle
trasgressioni che li riguardano al campo penale, ma l’espansione della categoria
generale degli additivi, che in tal modo viene a ricomprendere anche i
coloranti. Se ne ha conferma, qualora ve ne fosse stato bisogno, nel decreto del
Ministero della Sanità 27.2.1996 n. 209 (come modificato dal D.M. 30.4.1998 n.
250), che ha ridisegnato sul piano tecnico l’intera materia.
Così, sotto il
titolo „Disposizioni generali riguardanti i coloranti, gli edulcoranti e gli
additivi diversi dai coloranti e dagli edulcoranti”, si afferma che: „Per
additivo alimentare si intende qualsiasi sostanza, normalmente non consumata
come alimento in quanto tale e non utilizzata come ingrediente tipico degli
alimenti, indipendentemente dal fatto di avere un valore nutritivo, aggiunta
intenzionalmente ai prodotti alimentari per un fine tecnologico nelle fasi di
produzione, di trasformazione, di preparazione, di trattamento, di imballaggio,
di trasporto o immagazzinamento degli alimenti, che si possa ragionevolmente
presumere diventi, essa stessa o i suoi derivati, un componente di tali alimenti
direttamente o indirettamente” (art. 1 D.M. 209/96).
Mentre sotto il titolo
dedicato alle „Disposizioni specifiche” si enuncia che: „I coloranti sono
sostanze che conferiscono un colore ad un alimento o che ne restituiscono la
colorazione originaria, ed includono componenti naturali dei prodotti alimentari
e altri elementi di origine naturale, normalmente non consumati come alimenti né
usati come ingredienti tipici degli alimenti” (art. 5 D.M. 209/96).
Essendo i
coloranti, e più in generale gli additivi, sostanze estranee aggiunte
all’alimento si è sempre imposta sia a livello comunitario che nazionale una
particolare prudenza nel loro uso. Vale la pena di ricordare che nella direttiva
comunitaria generale sugli additivi 89/107/Cee si dispone (allegato II) che
possono essere autorizzati solo gli additivi dotati delle seguenti
caratteristiche: – che siano necessari da un punto di vista
tecnologico-produttivo (o altrimenti detto: se è dimostrabile un vantaggio per
il consumatore) e l’obiettivo desiderato non sia raggiungibile in altro modo; –
che non presentino un pericolo per la salute; – che non traggano in inganno il
consumatore (per esempio è espressamente vietato l’uso di additivi per
mascherare la difettosità del prodotto).
È per questo motivo che anche la
legislazione interna ha da sempre adottato il criterio della c.d. „lista
positiva” degli additivi, in virtù del quale solo ciò che è espressamente
autorizzato è ammesso, mentre ciò che non è oggetto di previsione è vietato, in
modo da limitare l’impiego di tali sostanze solo a determinati alimenti e solo
entro determinati dosaggi.
Tanta attenzione e diffidenza verso gli additivi si
giustifica anche in considerazione del fenomeno dell’intolleranza dell’organismo
umano alle sostanze estranee e dei possibili effetti di accumulo, quest’ultimo
legato alle abitudini alimentari della popolazione (con differenze anche marcate
a seconda dell’area geografica di insistenza di quella popolazione). Per la
verità il citato D.M. 209/96, attuativo delle direttive Ce 94/34, 94/35, 94/36,
95/2 e 95/31, ha impresso una significativa svolta liberalizzatrice alla
materia, ampliando i casi di impiego di additivi utilizzabili nelle varie
sostanze alimentari. A titolo di esempio, si può ricordare che i coloranti, che
peraltro non svolgono una funzione tecnologica vera e propria, vengono ora
ammessi nella maggior parte dei prodotti, mentre in precedenza lo erano assai
limitatamente. L’anidride solforosa e i solfiti, che possono essere piegati a
una funzione frodatoria del consumatore (per mascherare la freschezza del
prodotto ravvivandone la colorazione), sono ormai consentiti nelle salsicce;
così come l’EDTA è autorizzato nelle conserve di crostacei e molluschi. In altri
casi è stata innalzata la dose massima consentita oppure è stata sostituita dal
dosaggio „quanto basta”.
È stata estesa ai prodotti destinati a una
alimentazione particolare la stessa disciplina prevista per i prodotti di uso
comune (almeno per certe categorie di additivi). Viene messo in crisi anche il
collaudato criterio della „lista positiva” in quanto per i coloranti il D.M.
209/96 stabilisce anche, in negativo, i prodotti per i quali la colorazione non
è ammessa, sicché negli altri prodotti essa, salvi ulteriori casi vietati, è
consentita; e così ancora l’art. 15 D.M. cit. autorizza l’uso di specifici
additivi indiscriminatamente per tutti i prodotti alimentari, salvi alcuni
divieti espressi.
Proprio perché il consumatore è ormai da tempo avvertito dei
problemi di sicurezza per la salute che l’uso di coloranti può comportare, la
concorrenza tra produttori si gioca anche sull’enfatizzazione della loro assenza
dai propri prodotti. Non si può non convenire, in linea di principio, che una
siffatta etichettatura del prodotto costituisca una legittima informazione al
consumatore su che cosa acquista. La giurisprudenza ha, però, in più occasioni
stigmatizzato l’uso ingannevole che di una tale informativa può essere fatto,
anche se di per sé non mendace, ravvisando la violazione dell’art. 13 L. 283/62
(ora depenalizzato a seguito del D.Lgs. 507/99).
Così, ha sostenuto integrare la
suddetta fattispecie l’offerta in vendita di bottiglie di succo di frutta sulle
quali appaia la dicitura „senza coloranti”, ancorché corrispondente al vero; in
quanto tale aggiunta, senza alcuna ulteriore precisazione, tende illecitamente a
rappresentare il proprio prodotto come migliore e più salutare rispetto ad altri
prodotti del tutto analoghi e dotati delle medesime caratteristiche (Cass.
21.6.1983, Cantarelli).
E analogamente la cassazione ha deciso in un caso di
commercializzazione di pane all’olio di oliva confezionato riportante in
etichetta la dicitura „senza coloranti”, in quanto è idonea a far ritenere,
contrariamente al vero, che prodotti similari contengano solitamente coloranti
artificiali (Cass. 21.5.1985, Magnani).
Nell’ambito della giurisprudenza
specifica sui coloranti, per vero piuttosto scarsa, possiamo ancora segnalare
che è stata ritenuta la violazione dell’art. 516 c.p. (vendita come genuine di
sostanze alimentari non genuine) in un caso di commercializzazione di olio di
soia a cui erano stati aggiunti coloranti – E420 e E453 – non consentiti (Cass.
13.5.1986, Sforza).

Edicola web

Ti potrebbero interessare