Chusura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande senza autorizzazione

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T.A.R. Sicilia Palermo, Sezione III, sentenza n. 828 del 3 maggio 2011

In caso di somministrazione di alimenti e bevande in assenza
della prescritta autorizzazione l’Amministrazione non doveva dare nessuna
comunicazione di avvio del procedimento di chiusura dell’esercizio, e comunque,
il ricorrente risulta aver partecipato al relativo procedimento.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il
Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)

ha
pronunciato la presente

SENTENZA

ex artt. 60 e 74 cod. proc. amm.,
sul ricorso numero di
registro generale 690 del 2011, proposto da A.L., rappresentato e difeso
dall’Avv. Liliana Macheda, presso il cui studio, sito in Palermo, piazza Leoni,
n. 49, è elettivamente domiciliato;
contro
il Comune di Palermo, in
persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Calogero
Bosco, ed elettivamente domiciliato presso gli uffici dell’Avvocatura comunale,
siti in Palermo, piazza Marina, n. 39;
per l’annullamento:
dell’ordinanza
dirigenziale n. 417 del 27.12.2010, prot. n. 951688/8, notificata il giorno
3.1.2011, con la quale il Comune di Palermo ha determinato la cessazione
dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande svolta abusivamente
dalla ditta A.L. nell’esercizio sito in Palermo, corso dei Mille, n.
322;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Vista la domanda
incidentale di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato contenuta
nel medesimo ricorso;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di
Palermo;
Visti gli atti tutti della causa;
Visti gli artt. 55, 60 e 74
cod. proc. amm.;
Designato relatore il referendario dott. Giuseppe La
Greca;
Udito all’udienza camerale del 19 aprile 2011 l’Avv. G.nni Immordino,
su delega dell’avv. L. Macheda, per il ricorrente; nessuno presente per il
Comune di Palermo;
Accertata la completezza del contraddittorio e
dell’istruttoria;
Ritenuto che il ricorso possa essere deciso con sentenza in
forma semplificata, attesa la sua manifesta infondatezza;
Sentiti sul punto i
difensori delle parti costituite, come da verbale;

Svolgimento
del processo – Motivi della decisione

– che con il ricorso in
epigrafe viene impugnata la determinazione dirigenziale n 417/2010 con cui è
stata disposta la cessazione dell’attività abusiva di somministrazione di
alimenti e bevande svolta in Palermo, corso dei Mille, n. 322;
– che di tale
provvedimento il ricorrente ha chiesto l’annullamento, previa sospensione e
vinte le spese, deducendone l’illegittimità per violazione dell’art. 12 del d.
lgs. n. 480/1994, degli artt. 9 e 11 della l.r. n. 10/1991, dell’art. 23 della
l.r. n. 17/2004, nonché per eccesso di potere sotto diversi profili;
– che,
in via di estrema sintesi, viene lamentato a) il mancato accoglimento
dell’istanza di differimento dell’avvio del procedimento di chiusura
dell’esercizio, necessario, secondo quanto prospettato, per completare
l’integrazione documentale utile all’ottenimento del provvedimento
autorizzatorio (primo motivo); b) l’omessa comunicazione di avvio del
procedimento che, secondo quanto prospettato, avrebbe dovuto precedere
l’emanazione dell’impugnato provvedimento (secondo motivo);
– che il Comune
di Palermo, costituitosi in giudizio, non ha spiegato difese scritte;
– che,
quanto al primo motivo di ricorso, il provvedimento risulta immune dai vizi
denunziati, atteso che gli uffici del Comune di Palermo rispetto all’attività di
somministrazione di alimenti e bevande svolta in maniera dichiaratamente abusiva
nessun differimento del procedimento sanzionatorio avrebbero potuto concedere,
attività, questa, che per la sua natura non è stata sottratta al regime
autorizzatorio dall’art. 64 del d. lgs. n. 59/2010 (di recepimento della cd.
“direttiva servizi”);
– che quanto al secondo motivo, lo stesso si appalesa
del pari infondato, posto che in relazione alla fattispecie per cui è causa –
ossia la somministrazione di alimenti e bevande in assenza della prescritta
autorizzazione – nessuna comunicazione di avvio l’Amministrazione era tenuta ad
inviare e che, comunque, il ricorrente risulta aver partecipato al relativo
procedimento (cfr. nota del ricorrente del 16 agosto 2010 con cui si chiede il
differimento di cui sopra);
Ritenuto, al lume delle suesposte considerazioni
che il ricorso debba essere rigettato, con compensazione integrale delle spese e
degli onorari del giudizio tra le parti, in ragione degli specifici profili
della controversia.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione
terza, rigetta il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.

Ordina che la
presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa

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