Chi somministra un alimento contaminato da batteri risponde di gravi reati penali

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Cassazione penale, sentenza n. 36345 del 6 ottobre 2005 (riferimenti normativi: artt. 444, 452, cod. pen.)

Quando vengono somministrati alimenti pericolosi per la salute pubblica,
in quanto contaminati da batteri che abbiano provocato una intossicazione
alimentare, non si configura il reato di cui all’art. 5 della legge n. 283 del
1962, ma il più grave delitto di cui all’art. 444 cod. pen., quantomeno nella
sua forma colposa di cui all’art. 452 cod. pen.

In occasione di una
cena scolastica presso un ristorante-pizzeria erano state somministrate alla
scolaresca pietanze a base, tra l’altro, di arrosto di manzo. L’assunzione del
cibo aveva provocato una intossicazione diffusa con numerosi episodi di crampi e
diarrea. A seguito delle indagini svolte la causa del fenomeno era stata
individuata nella presenza di un germe patogeno presente nella carne, che ne era
stata contaminata per effetto dell’utilizzo di attrezzature non igienicamente
idonee.
Va subito detto che le indagini in casi del genere si presentano il
più delle volte assai delicate e complicate.
Un primo aspetto di difficoltà
deriva dalla circostanza che gli effetti della ingestione di cibi contaminati si
manifestano in genere, a seconda del tipo di germe responsabile della
tossinfezione, a una distanza che varia da qualche ora a qualche giorno dalla
ingestione: in ogni caso spesso dopo troppo tempo per poter “raccogliere le
prove del crimine”. Infatti, quando scatta la denuncia è probabile che,
perlopiù, siano stati già eliminati tra i rifiuti gli avanzi di alimento che
sarebbero utili per la effettuazione di analisi di laboratorio.
Senza
considerare, poi, fenomeni di turismo gastronomico, che comportano che i sintomi
della intossicazione si manifestino non solo dopo del tempo, ma anche in zone
geografiche più o meno distanti dal luogo di somministrazione, con conseguenze
ulteriormente pregiudizievoli per una esatta ricostruzione delle cause del
fatto.
Quando non sia stato possibile recuperare avanzi degli alimenti
ingeriti nel pasto sospetto si può ancora ricorrere all’analisi microbiologica
di reperti biologici umani per la individuazione della precisa patogenesi. Ma
quando difetta anche questo strumento di verifica si brancola abbastanza nel
buio, specie dal punto di vista della prova giudiziaria.
Peraltro, anche in
queste condizioni di oggettiva difficoltà per gli investigatori non mancano
alternative – certo più laboriose – per pervenire a una delimitazione
indiziariamente persuasiva del fatto.
Così, sarà quasi sempre possibile
pervenire dal punto di vista clinico – sulla base della sintomatologia
manifestata dal consumatore/paziente – a una diagnosi non solo della malattia
contratta, ma anche delle probabili cause della stessa, soprattutto quando, nei
casi di tossinfezione collettiva, determinati sintomi si presentino
ripetitivamente. I risultati così raggiunti potranno utilmente essere incrociati
con la lista delle vivande consumate nell’occasione, in modo da riuscire a
tracciare l’identikit del maggiore sospettato (maionese o crema avariate, carni
o formaggi contaminati ecc.).
Sarà poi anche indispensabile che gli organi di
controllo coinvolti nelle indagini effettuino nei termini più brevi e più
approfonditi una verifica presso l’esercizio incriminato delle condizioni
igienico-sanitarie dei locali, delle attrezzature, delle modalità di
conservazione delle derrate, della validità e messa in opera del piano di
autocontrollo ecc. Anche da questi esiti, che saranno rappresentati in buona
parte da risultanze di laboratorio, si potranno trarre elementi utili al fine di
circoscrivere, e dimostrare in giudizio ove esistente, la responsabilità
dell’esercente.
Come si vede anche soltanto da questa sommaria esposizione i
problemi investigativi da affrontare in un qualsiasi caso di tossinfezione
alimentare, specie se coinvolge – come ormai sempre più spesso avviene – un
pubblico più o meno vasto, sono davvero piuttosto complessi. Eppure, agendo con
tempestività, in profondità ed estensione, magari con la complicità anche di un
po’ di fortuna (come quando si recupera il cibo che ha causato
l’intossicazione), si è in grado di raggiungere risultati processualmente
soddisfacenti per la ricostruzione della verità storica e la tutela dei
consumatori.
Una accurata investigazione in questi casi si rende doppiamente
necessaria.
Da una parte si tratta di episodi che, per il numero di persone
coinvolte (talvolta anche centinaia) destano allarme sociale, specie quando ne
restino toccati dei bambini (come avvenuto anche nel caso della sentenza in
commento). Dall’altra i reati che restano integrati sono gravemente sanzionati e
pretendono il massimo di attenzione sul piano ricostruttivo della vicenda.
In
proposito ricordiamo che tra i reati alimentari dobbiamo distinguere due grandi
categorie: quella dei reati contravvenzionali previsti dagli artt. 5 e 6 l.
283/1962 e quella dei delitti puniti dal codice penale in base agli artt. 440
ss.
I primi riguardano ipotesi varie di irregolarità igienico-sanitaria
(cattivo stato di conservazione, superamento dei limiti di carica microbica,
stato di alterazione, uso di additivi o antiparassitari in casi non consentiti)
che si esauriscono, per così dire, in sè senza creare alcun ulteriore pericolo
per la salute. Si tratta di situazioni che vengono sanzionate in applicazione,
potremmo dire oggi, del principio di precauzione: non sono ancora pericolose ma
potrebbero diventarlo, e allora è meglio vietarle sin da subito.
Diverso il
caso dei reati del codice penale. Questi sono inseriti tra quelli a tutela della
pubblica incolumità contro il pericolo di danni alla salute.
Si è, dunque, in
una fase più avanzata del rischio sanitario. Qui si è ormai superata la soglia
della mera non conformità igienico-sanitaria per assurgere a una vera occasione
di pericolo concreto (come lo denomina la giurisprudenza) per la salute dei
consumatori.
In altri termini, l’alimento diventa portatore di un pericolo
effettivo di danno (malattia) per chi lo ingerisca, anche se non è necessario –
per integrare il reato – che il danno si verifichi realmente. Un esempio potrà
chiarire l’enunciazione.
Un alimento contaminato da salmonella o Listeria
monocytogenes è idoneo di per sè a provocare danni alla salute (tralasciamo per
comodità illustrativa il problema del rilievo che può avere la quantità di
carica). Pertanto, chi lo detenga per la vendita o la somministrazione risponde
del reato di cui all’art. 444 cod. pen. (commercio di sostanze alimentari
nocive), a prescindere dalla circostanza che esso venga effettivamente
acquistato o ingerito da alcuno. Se poi l’alimento viene realmente consumato e
taluno ne ritrae conseguenze lesive della salute (come avvenuto nel nostro caso:
diarrea e crampi) si aggiungerà l’ulteriore reato di lesioni (art. 590 doc.
pen.), con le relative conseguenze risarcitorie (di tipo civilistico) per il
danno subito.
Ma qual è il principio di diritto enunciato dalla sentenza? È
squisitamente tecnico e perciò non riteniamo di dovercisi soffermare. Comunque,
la sentenza ribadisce un insegnamento ampiamente consolidato secondo il quale
quando ricorre, come nella fattispecie, il più grave reato di cui all’art. 444
cod. pen. (anche nella sua versione colposa: art. 452) quello meno grave
dell’art. 5 l. 283/1962 (che pure potrebbe essere astrattamente configurabile)
resta “assorbito” nel primo e non spiega ulteriori effetti
sanzionatori.

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