La vendita di carne di agnello risultata giallognola e maleodorante può
integrare la violazione dell’art. 444 del c.p. a condizione che venga provata la
sua pericolosità concreta per la salute pubblica al momento della
commercializzazione, nonché il dolo del soggetto a cui il reato è
attribuito.
Un consumatore si recava in un supermercato di Telese e
acquistava una vaschetta preconfezionata contenente delle fette di carne di
agnello su indicazione del macellaio del reparto. Tornato a casa nel suo paese,
diverso da quello in cui aveva fatto la spesa, aveva riposto la vaschetta in
frigo. Quando l’aveva tirata fuori il giorno seguente per cucinarla si era
accorto che le fettine più nascoste apparivano andate a male. Denunciava così il
fatto ai Carabinieri, a cui consegnava la carne avariata e lo scontrino a
comprova dell’acquisto.
Il rappresentante legale della società che gestiva il
supermercato, avente sede a Benevento, veniva rinviato a giudizio per violazione
dell’art. 516 del codice penale (vendita di sostanze alimentari non genuine come
genuine) e dell’art. 5 della l. 283/1962. L’imputato veniva poi condannato per
art. 444 del codice penale (vendita di sostanze alimentari nocive), mentre
l’art. 5 risultava prescritto.
Ebbene, ci si consenta di dire che la vicenda,
nel modo in cui è stata trattata, non doveva andare avanti e tanto meno arrivare
fino in Cassazione. Innanzitutto, era senz’altro errata l’originaria imputazione
ai sensi dell’art. 516 del codice penale (c.p.), che si riferisce ad altre
ipotesi (per esempio alimenti con additivi non consentiti). Ma la svista fu in
qualche modo emendata dal giudice, ipotizzando la violazione dell’art. 444 del
c.p. Anche qui, però, non si è centrata la questione della qualificazione
giuridica del fatto, cioè in quale norma andava incasellata la fattispecie.
Infatti, in linea di principio la vendita di carne avariata può rientrarvi, ma
alla condizione – come poi giustamente evidenziato dalla Corte di Cassazione –
che sia dimostrata la pericolosità dell’alimento, ossia la sua concreta
attitudine ad arrecare danno alla salute. In altri termini, questa situazione di
pericolo non ricorre per il solo fatto in sé che l’alimento sia avariato (come
era nel caso di specie). Quando tale ultima situazione ricorra, il fatto viene
normalmente qualificato ai sensi dell’art. 5, lett. d) della l. 283/1962. È solo
in presenza della prova della pericolosità della sostanza che si trascende nel
ben più grave delitto dell’art. 444 del c.p. Ora, questa prova mancava
totalmente. È vero che, come ricorda la Cassazione, non occorre necessariamente
una perizia (anche se in casi del genere sarà la regola), ma bisogna però che il
giudice motivi adeguatamente sul pericolo e lo tragga, perciò, da validi e
convincenti elementi di valutazione. Nel nostro caso questo procedimento
dimostrativo è completamente mancato.
Dice poi la Cassazione che il reato
ipotizzato ha carattere doloso, e anche il dolo va provato, cioè va provato che
l’autore del fatto sia stato consapevole della pericolosità dell’alimento o,
almeno, che abbia dovuto fondatamente supporlo in ragione, per esempio, delle
condizioni di conservazione. Nessuna prova in tal senso era stata fornita
dall’accusa. Per la verità un tentativo era stato fatto nella sentenza,
appellandosi al fatto che il macellaio aveva indirizzato il consumatore
all’acquisto del prodotto confezionato, dichiarando che non era possibile
tagliare la carne sul momento. In ciò era stato ravvisato un artificio che,
secondo i giudici, dava conto del dolo. Errore doppio.
La Corte ha avuto,
infatti, buon gioco a osservare, da una parte, che il ragionamento era illogico
e includente e, dall’altra, che riguardava il macellaio, che però non era
imputato(!).
La verità è che, come si diceva, il procedimento era viziato fin
dall’inizio, perché fin da allora vi erano elementi tali da sconsigliare, a
nostro avviso, di procedere oltre, anziché chiedere l’archiviazione. La
Cassazione ha giustamente osservato che non si poteva affermare con certezza che
la carne fosse avariata già al momento della vendita.
E, infatti:
• il
consumatore aveva dichiarato che al momento dell’acquisto la carne appariva in
buono stato;
• la carne non era stata immediatamente messa in frigo, in
quanto l’acquirente abitava in un paese diverso da quello dove si trovava il
supermercato;
• non era noto se la vaschetta fosse stata ricoverata in frigo
subito all’arrivo o magari più tardi;
• il consumatore si era accorto che la
carne era avariata solo il giorno successivo all’acquisto.
In altri
termini, non poteva escludersi che la carne si fosse ammalorata a causa di
cattive modalità di conservazione imputabili direttamente al consumatore.
Per
non dire, poi, della incongruenza di avere mandato a giudizio non il macellaio
(eventualmente), ma l’amministratore della società, che aveva sede in altra
città, non risultando per nulla che questi fosse stato presente nel reparto
carni del supermercato al momento della vendita. Insomma, come poteva avere
responsabilità questo soggetto per un fatto che, al massimo, consisteva nella
cattiva conservazione di una specifica vaschetta di carne detenuta in luogo al
di fuori del suo diretto controllo (tanto più che i controlli effettuati su
altra merce analoga esistente nell’esercizio)?
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
-omissis-
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
B.A., nato a (OMISSIS);
avverso la
sentenza emessa il 30 aprile 2009 dalla corte d’appello di Napoli;
udita
nella pubblica udienza del 22 dicembre 2010 la relazione fatta dal Consigliere
Dott. FRANCO Amedeo;
udito il Pubblico Ministero in persona Sostituto
Procuratore Generale Dott. PASSACANTANDO Guglielmo, che ha concluso per il
rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo
B.A.
venne tratto a giudizio per rispondere dei reati di cui; a) all’art. 516 c.p.
per avere, quale legale rappresentante di un supermercato, posto in vendita
carne di agnello debitamente confezionata con cellophane in evidente stato di
putrefazione; b) del reato di cui alla L. 30 aprile 1962, n. 283, art. 5.
Il
giudice del tribunale di Benevento, sezione distaccata di Guardia Sanframondi,
con sentenza 20.11.2006 qualificò il fatto di cui al capo A) come reato di cui
all’art. 444 c.p. e dichiarò l’imputato responsabile di tale reato nonchè di
parie di quello sub B).
La corte d’appello di Napoli, con la sentenza in
epigrafe, dichiarò estinto il reato sub B) e confermò nel resto la sentenza di
primo grado.
L’imputato propone ricorso per cassazione deducendo:
1)
inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 444 c.p. perchè non è stata
accertata la presenza degli elementi necessari alla integrazione del detto
reato, e in particolare l’attitudine dell’alimento ad arrecare nocumento alla
salute pubblica già al momento della vendita ed il dolo del venditore. La corte
d’appello ha omesso di rispondere agli specifici motivi di appello sul punto
effettuando solo un generico rinvio alla sentenza di primo grado.
2)
mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione sia in
ordine alla sussistenza degli elementi essenziali del reato sia in ordine alla
valutazione della attendibilità delle dichiarazioni rese dalla parte offesa
assunta come testimone. Anche sul punto la corte d’appello ha omesso di
esaminare gli specifici motivi di appello.
3) mancata assunzione di prove
decisive, consistenti nella acquisizione degli originali dell’etichetta, nella
nomina di un perito e nella nuova escussione della parte
offesa.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato
essendo la sentenza impugnata viziata sia da carenza e manifesta illogicità
della motivazione sia da errori di diritto.
La vicenda, così come risulta
dalle sentenze dei giudici del merito, è la seguente. Il (OMISSIS), alle ore
18.45, la sig. D.L. G., residente a Guardia Sanframondi, denunciò ai carabinieri
che la sera del giorno precedente, (OMISSIS), si era recata nel supermercato
(OMISSIS) chiedendo di acquistare della carne di agnello tagliata al momento. Il
macellaio le disse però che ciò non era possibile e la invitò a servirsi dallo
scomparto del preconfezionato. La donna quindi prelevò una vaschetta
preconfezionata e cellofanata di carne di agnello. Tornata a casa, mise la
vaschetta nel frigo e, apertala il giorno seguente verso le ore 14, constatò
che, mentre le fettine superiori erano normali, per quelle poste in fondo della
vaschetta la carne era maleodorante, giallognola e avariata. La D.L. consegnò ai
carabinieri la vaschetta aperta con la carne ed uno scontrino del supermercato
emesso il (OMISSIS) alle ore 12.41, da cui risultava l’acquisto di carne, ma non
l’etichetta con la data di confezionamento, la natura del prodotto ed il lotto
di produzione. I vigili sanitari in seguito ispezionarono il supermercato e
sequestrarono vari tipi di carne, ma i controlli e le analisi dettero esito
negativo.
Il pubblico ministero ha quindi proceduto non nei confronti del
macellaio al quale la donna si era rivolta, ma contro il legale rappresentante
della società proprietaria del supermercato (OMISSIS), ossia della srl ESSEBI
Supermercati con sede in Benevento. E’ stato contestato ed è stato ritenuto il
delitto di commercio di sostanze nocive di cui all’art. 444 c.p..
Ora,
secondo la giurisprudenza di questa Suprema Corte, “Il commercio di sostanze
alimentari nocive configura, a norma dell’art. 444 c.p., un reato di pericolo,
per la sussistenza del quale è necessario che gli alimenti di cui si vuoi fare
commercio abbiano attitudine ad arrecare nocumento alla salute pubblica. Tale
attitudine non può essere meramente ipotetica, occorrendo, invece, un pericolo
concreto i cui estremi, specificamente individuati, debbono dare ragione
dell’affermazione di responsabilità. La pericolosità, per essere dimostrata, non
abbisogna necessariamente di indagini peritali, poichè il giudice di merito può
ricavarla da qualsiasi mezzo di prova e dalla comune esperienza” (Sez. 1,
23.9.2004, n. 41106, Molendino, m. 229746; conf. Sez. 1, 17.1.2007, n. 3532,
Valastro, m.
235904); “In tema di commercio, detenzione o distribuzione per
il consumo di sostanze destinate alla alimentazione, il bene giuridico tutelato
dalle fattispecie previste dall’art. 444 c.p. e art. 452 c.p., comma 2, è
costituito dalla “salute pubblica”, che viene salvaguardata anche attraverso la
previsione normativa di un delitto inquadrabile nella categoria dei reati c.d.
“di pericolo concreto”, per la cui esistenza è necessario che le sostanze
alimentari abbiano effettiva idoneità a porre in pericolo la salute dei
consumatori, pur non essendo richiesto che il nocumento si sia già verificato o
debba necessariamente verificarsi. Ne deriva che la pericolosità delle sostanze
non può essere valutata astrattamente, cioè come situazione meramente ipotetica,
ma deve essere accertata specificamente a mezzo di adeguati strumenti probatoria
(Sez. 1, 16.10.1996, n. 1367, Grimandi, m. 207707); “Il delitto di cui all’art.
444 c.p. va inquadrato nella categoria dei reati di pericolo concreto, nel senso
che le sostanze alimentari abbiano idoneità ad esporre effettivamente a pericolo
la salute pubblica; la pericolosità degli alimenti – cioè la possibilità che da
essi derivi pregiudizio al bene tutelato dalla norma – non può, dunque, essere
valutata astrattamente come situazione meramente ipotetica, sibbene deve essere
fatta sulla base di accertamento tramite gli strumenti probatori adeguati alle
singole sostanze alimentari collegate a sospetto” (Sez. 1, 13.5.1992, n. 6930,
Turatta, m.
190585).
Trattandosi poi di delitto occorre il dolo. Al
proposito, la giurisprudenza ha affermato che “L’elemento soggettivo del delitto
di cui all’art. 444 c.p. è costituito dal dolo generico, ravvisabile nella
volontarietà del commercio di sostanze alimentari nocive, conoscendone la loro
pericolosità per la salute pubblica” (Sez. 1, 16.10.1996, n. 1367, Grimandi, m.
207709); e che “Il dolo necessario ad integrare la fattispecie criminosa di cui
all’art. 444 c.p. consiste nella consapevolezza del pericolo che si può creare
con la vendita del prodotto; per l’affermazione di colpevolezza non occorre
invece che l’agente abbia posto in vendita le sostanze alimentari con la
certezza del loro carattere dannoso” (Sez. 1, 18.11.1966, n. 1423, Milone, m.
103537).
In sostanza, il delitto di commercio di sostanze alimentari nocive
presuppone, quanto all’elemento oggettivo, che le sostanze di cui si vuole fare
commercio abbiano attitudine ad arrecare nocumento alla salute pubblica. Tale
attitudine non deve consistere in un pericolo meramente ipotetico, essendo
necessario un pericolo concreto, che deve sussistere al momento della cessione
in vendita.
L’elemento soggettivo del delitto è costituito dal dolo generico,
ravvisabile nella volontarietà del commercio di sostanze alimentari nocive,
conoscendone la loro pericolosità per la salute pubblica.
Ai fini della
configurazione del delitto deve quindi sussistere ed essere provata la
pericolosità della sostanza alimentare di cui si vuole far commercio (in
qualsiasi momento precedente o contestuale alla cessione del bene), la
consapevolezza del pericolo e la volontarietà del commercio.
Nel caso in
esame, dunque, per la integrazione del reato occorre accertare che l’agnello
acquistato dalla sig.ra D.L. nel supermercato di (OMISSIS) alle ore 12.41, già
al momento della vendita (cioè della consegna del bene all’acquirente) fosse in
concreto nocivo per la salute e che l’imputato (che è il legale rappresentante
della Essebi Supermercati srl e che non risulta essere stato presente alla
vendita) fosse a conoscenza della noci vita, ossia della concreta potenzialità
nociva del prodotto.
Ora, la sentenza impugnata, innanzitutto manca di
motivazione sull’esistenza dell’elemento oggettivo, ossia sulla prova che
l’agnello fosse già ammalorato, e quindi pericoloso, al momento della cessione
del bene. E’ infetti necessario che la merce posta in vendita sia potenzialmente
nociva già al momento della vendita (o anche prima se detenuta per la vendita) a
nulla rilevando che lo diventi in seguito per cause successive ed estranee alla
volontà del soggetto attivo del reato. La pericolosità deve poi essere concreta
ed oggetto di specifico accertamento. Sul punto la sentenza impugnata contiene
una motivazione meramente apodittica, che, tra l’altro, non da conto del fatto
che la denunciante aveva dichiarato che, al momento dell’acquisto, le fettine
apparivano buone e che solo il giorno dopo, quando aprì la confezione di
cellophane, sentì un cattivo odore. La sentenza ha poi omesso di valutare per
quanto tempo la vaschetta, acquistata a (OMISSIS), era stata tenuta in macchina
prima di essere riposta in frigo a Guardia Sanframondi, dal momento che lo
scontrino prodotto indica le ore 12.41 e che la teste mise la carne nel frigo
solo quando tornò a casa (non si capisce bene, dalle sentenze di merito, se nel
pomeriggio o la sera dello stesso giorno).
La sentenza impugnata ha anche
omesso di considerare sia che i vigili sanitari successivamente prelevarono
campioni di carni rosse e bianche e che le analisi dettero esito negativo, sia
che il veterinario della AUSL ha dichiarato in dibattimento che la carne di
agnello, se ben conservata, non poteva raggiungere il grado di putrefazione che
aveva la carne in questione e se conservata in frigorifero non si poteva
alterare in un solo giorno, mentre se conservata a venti gradi si poteva
alterare anche in 24 ore. Tutti questi elementi, specificamente evidenziati con
l’atto di appello, non sono stati presi in considerazione e valutati dalla corte
d’appello che ha omesso di motivare sul punto, limitandosi a richiamare la
motivazione del giudice di primo grado, che aveva apoditticamente affermato che
la carne era già adulterata al momento della vendita.
Per quanto poi concerne
la sussistenza dell’elemento soggettivo, la corte d’appello lo ha desunto dagli
artifici che sarebbero stati posti in essere dal macellaio all’atto della
vendita della carne adulterata inducendo la denunciante (che aveva chiesto carne
tagliata al momento) ad acquistare il prodotto preconfezionato. La motivazione è
sia apodittica sia manifestamente illogica. Innanzitutto, risulta dalle stesse
sentenze di merito che la denunciante aveva dichiarato che il macellaio addetto
al supermercato le aveva risposto che non era possibile tagliare la carne e le
aveva indicato il banco dei preconfezionati. Ora, non è spiegato perchè in tale
risposta dovrebbe individuarsi addirittura un artificio diretto ad indurre la
teste ad acquistare carne avariata (senza peraltro nemmeno ipotizzare che tutte
le confezioni contenessero carne avariata o che fosse stato lo stesso macellaio
a scegliere e consegnare proprio la confezione avariata). Nè, d’altro lato, è
spiegato in che cosa sarebbero consistiti gli artifici al di là della
indicazione dello scomparto dei preconfezionati. In ogni modo, la motivazione è
anche manifestamente illogica ed inconferente perchè il comportamento che si
ipotizza artificioso ed induttivo e quindi l’elemento psicologico vengono
riferiti al macellaio che si trovava nel supermercato e che rispose alla D.L.,
mentre in questo processo è stato imputato e condannato non il macellaio ma il
legale rappresentante della società proprietaria del supermercato che ha sede
legale a Benevento e che nemmeno si assume che si trovasse nel supermercato al
momento del fatto. La corte d’appello probabilmente ha confuso con una
contravvenzione in materia alimentare, mentre, essendo stato contestato il
delitto di cui all’art. 444 c.p., occorreva provare la sussistenza del dolo e
della consapevolezza della pericolosità in concreto della carne prima della
vendita in capo all’imputato B.A., legale rappresentante della società. Su
questo elemento del reato la motivazione manca completamente, perchè la stessa
si riferisce esclusivamente al macellaio, mentre non sono state indicate le
ragioni per le quali il B. sarebbe stato consapevole dello stato di
adulterazione del prodotto in vendita e della sua pericolosità in concreto o
comunque perchè avrebbe concorso nell’induzione e nell’artificio posto in essere
dal macellaio.
Va ancora aggiunto che la sentenza impugnata ha anche omesso
di esaminare e motivare sulle specifiche eccezioni sollevate con l’atto di
appello, quali l’attendibilità della denunciante e le contraddizioni nel suo
racconto, la non corrispondenza tra orario dichiarato e quello risultante dallo
scontrino, le modalità di conservazione, la scarsa valenza probatoria del solo
scontrino, la mancanza dell’etichetta con l’indicazione della natura del
prodotto, della data di confezionamento e del lotto di produzione.
La
sentenza impugnata deve dunque essere annullata con rinvio per nuovo esame ad
altra sezione della corte d’appello di Napoli.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione annulla la sentenza impugnata con
rinvio ad altra sezione della corte d’appello di Napoli.
Home » Certezza della prova sulla pericolosità della merce
Certezza della prova sulla pericolosità della merce
Cassazione penale, Sezione III, sentenza n. 11500 del 22 marzo 2011 (riferimenti normativi: art. 444 del c.p.)
La vendita di carne di agnello risultata giallognola e maleodorante può
integrare la violazione dell’art. 444 del c.p. a condizione che venga provata la
sua pericolosità concreta per la salute pubblica al momento della
commercializzazione, nonché il dolo del soggetto a cui il reato è
attribuito.
Un consumatore si recava in un supermercato di Telese e
acquistava una vaschetta preconfezionata contenente delle fette di carne di
agnello su indicazione del macellaio del reparto. Tornato a casa nel suo paese,
diverso da quello in cui aveva fatto la spesa, aveva riposto la vaschetta in
frigo. Quando l’aveva tirata fuori il giorno seguente per cucinarla si era
accorto che le fettine più nascoste apparivano andate a male. Denunciava così il
fatto ai Carabinieri, a cui consegnava la carne avariata e lo scontrino a
comprova dell’acquisto.
Il rappresentante legale della società che gestiva il
supermercato, avente sede a Benevento, veniva rinviato a giudizio per violazione
dell’art. 516 del codice penale (vendita di sostanze alimentari non genuine come
genuine) e dell’art. 5 della l. 283/1962. L’imputato veniva poi condannato per
art. 444 del codice penale (vendita di sostanze alimentari nocive), mentre
l’art. 5 risultava prescritto.
Ebbene, ci si consenta di dire che la vicenda,
nel modo in cui è stata trattata, non doveva andare avanti e tanto meno arrivare
fino in Cassazione. Innanzitutto, era senz’altro errata l’originaria imputazione
ai sensi dell’art. 516 del codice penale (c.p.), che si riferisce ad altre
ipotesi (per esempio alimenti con additivi non consentiti). Ma la svista fu in
qualche modo emendata dal giudice, ipotizzando la violazione dell’art. 444 del
c.p. Anche qui, però, non si è centrata la questione della qualificazione
giuridica del fatto, cioè in quale norma andava incasellata la fattispecie.
Infatti, in linea di principio la vendita di carne avariata può rientrarvi, ma
alla condizione – come poi giustamente evidenziato dalla Corte di Cassazione –
che sia dimostrata la pericolosità dell’alimento, ossia la sua concreta
attitudine ad arrecare danno alla salute. In altri termini, questa situazione di
pericolo non ricorre per il solo fatto in sé che l’alimento sia avariato (come
era nel caso di specie). Quando tale ultima situazione ricorra, il fatto viene
normalmente qualificato ai sensi dell’art. 5, lett. d) della l. 283/1962. È solo
in presenza della prova della pericolosità della sostanza che si trascende nel
ben più grave delitto dell’art. 444 del c.p. Ora, questa prova mancava
totalmente. È vero che, come ricorda la Cassazione, non occorre necessariamente
una perizia (anche se in casi del genere sarà la regola), ma bisogna però che il
giudice motivi adeguatamente sul pericolo e lo tragga, perciò, da validi e
convincenti elementi di valutazione. Nel nostro caso questo procedimento
dimostrativo è completamente mancato.
Dice poi la Cassazione che il reato
ipotizzato ha carattere doloso, e anche il dolo va provato, cioè va provato che
l’autore del fatto sia stato consapevole della pericolosità dell’alimento o,
almeno, che abbia dovuto fondatamente supporlo in ragione, per esempio, delle
condizioni di conservazione. Nessuna prova in tal senso era stata fornita
dall’accusa. Per la verità un tentativo era stato fatto nella sentenza,
appellandosi al fatto che il macellaio aveva indirizzato il consumatore
all’acquisto del prodotto confezionato, dichiarando che non era possibile
tagliare la carne sul momento. In ciò era stato ravvisato un artificio che,
secondo i giudici, dava conto del dolo. Errore doppio.
La Corte ha avuto,
infatti, buon gioco a osservare, da una parte, che il ragionamento era illogico
e includente e, dall’altra, che riguardava il macellaio, che però non era
imputato(!).
La verità è che, come si diceva, il procedimento era viziato fin
dall’inizio, perché fin da allora vi erano elementi tali da sconsigliare, a
nostro avviso, di procedere oltre, anziché chiedere l’archiviazione. La
Cassazione ha giustamente osservato che non si poteva affermare con certezza che
la carne fosse avariata già al momento della vendita.
E, infatti:
• il
consumatore aveva dichiarato che al momento dell’acquisto la carne appariva in
buono stato;
• la carne non era stata immediatamente messa in frigo, in
quanto l’acquirente abitava in un paese diverso da quello dove si trovava il
supermercato;
• non era noto se la vaschetta fosse stata ricoverata in frigo
subito all’arrivo o magari più tardi;
• il consumatore si era accorto che la
carne era avariata solo il giorno successivo all’acquisto.
In altri
termini, non poteva escludersi che la carne si fosse ammalorata a causa di
cattive modalità di conservazione imputabili direttamente al consumatore.
Per
non dire, poi, della incongruenza di avere mandato a giudizio non il macellaio
(eventualmente), ma l’amministratore della società, che aveva sede in altra
città, non risultando per nulla che questi fosse stato presente nel reparto
carni del supermercato al momento della vendita. Insomma, come poteva avere
responsabilità questo soggetto per un fatto che, al massimo, consisteva nella
cattiva conservazione di una specifica vaschetta di carne detenuta in luogo al
di fuori del suo diretto controllo (tanto più che i controlli effettuati su
altra merce analoga esistente nell’esercizio)?
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
-omissis-
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
B.A., nato a (OMISSIS);
avverso la
sentenza emessa il 30 aprile 2009 dalla corte d’appello di Napoli;
udita
nella pubblica udienza del 22 dicembre 2010 la relazione fatta dal Consigliere
Dott. FRANCO Amedeo;
udito il Pubblico Ministero in persona Sostituto
Procuratore Generale Dott. PASSACANTANDO Guglielmo, che ha concluso per il
rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo
B.A.
venne tratto a giudizio per rispondere dei reati di cui; a) all’art. 516 c.p.
per avere, quale legale rappresentante di un supermercato, posto in vendita
carne di agnello debitamente confezionata con cellophane in evidente stato di
putrefazione; b) del reato di cui alla L. 30 aprile 1962, n. 283, art. 5.
Il
giudice del tribunale di Benevento, sezione distaccata di Guardia Sanframondi,
con sentenza 20.11.2006 qualificò il fatto di cui al capo A) come reato di cui
all’art. 444 c.p. e dichiarò l’imputato responsabile di tale reato nonchè di
parie di quello sub B).
La corte d’appello di Napoli, con la sentenza in
epigrafe, dichiarò estinto il reato sub B) e confermò nel resto la sentenza di
primo grado.
L’imputato propone ricorso per cassazione deducendo:
1)
inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 444 c.p. perchè non è stata
accertata la presenza degli elementi necessari alla integrazione del detto
reato, e in particolare l’attitudine dell’alimento ad arrecare nocumento alla
salute pubblica già al momento della vendita ed il dolo del venditore. La corte
d’appello ha omesso di rispondere agli specifici motivi di appello sul punto
effettuando solo un generico rinvio alla sentenza di primo grado.
2)
mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione sia in
ordine alla sussistenza degli elementi essenziali del reato sia in ordine alla
valutazione della attendibilità delle dichiarazioni rese dalla parte offesa
assunta come testimone. Anche sul punto la corte d’appello ha omesso di
esaminare gli specifici motivi di appello.
3) mancata assunzione di prove
decisive, consistenti nella acquisizione degli originali dell’etichetta, nella
nomina di un perito e nella nuova escussione della parte
offesa.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato
essendo la sentenza impugnata viziata sia da carenza e manifesta illogicità
della motivazione sia da errori di diritto.
La vicenda, così come risulta
dalle sentenze dei giudici del merito, è la seguente. Il (OMISSIS), alle ore
18.45, la sig. D.L. G., residente a Guardia Sanframondi, denunciò ai carabinieri
che la sera del giorno precedente, (OMISSIS), si era recata nel supermercato
(OMISSIS) chiedendo di acquistare della carne di agnello tagliata al momento. Il
macellaio le disse però che ciò non era possibile e la invitò a servirsi dallo
scomparto del preconfezionato. La donna quindi prelevò una vaschetta
preconfezionata e cellofanata di carne di agnello. Tornata a casa, mise la
vaschetta nel frigo e, apertala il giorno seguente verso le ore 14, constatò
che, mentre le fettine superiori erano normali, per quelle poste in fondo della
vaschetta la carne era maleodorante, giallognola e avariata. La D.L. consegnò ai
carabinieri la vaschetta aperta con la carne ed uno scontrino del supermercato
emesso il (OMISSIS) alle ore 12.41, da cui risultava l’acquisto di carne, ma non
l’etichetta con la data di confezionamento, la natura del prodotto ed il lotto
di produzione. I vigili sanitari in seguito ispezionarono il supermercato e
sequestrarono vari tipi di carne, ma i controlli e le analisi dettero esito
negativo.
Il pubblico ministero ha quindi proceduto non nei confronti del
macellaio al quale la donna si era rivolta, ma contro il legale rappresentante
della società proprietaria del supermercato (OMISSIS), ossia della srl ESSEBI
Supermercati con sede in Benevento. E’ stato contestato ed è stato ritenuto il
delitto di commercio di sostanze nocive di cui all’art. 444 c.p..
Ora,
secondo la giurisprudenza di questa Suprema Corte, “Il commercio di sostanze
alimentari nocive configura, a norma dell’art. 444 c.p., un reato di pericolo,
per la sussistenza del quale è necessario che gli alimenti di cui si vuoi fare
commercio abbiano attitudine ad arrecare nocumento alla salute pubblica. Tale
attitudine non può essere meramente ipotetica, occorrendo, invece, un pericolo
concreto i cui estremi, specificamente individuati, debbono dare ragione
dell’affermazione di responsabilità. La pericolosità, per essere dimostrata, non
abbisogna necessariamente di indagini peritali, poichè il giudice di merito può
ricavarla da qualsiasi mezzo di prova e dalla comune esperienza” (Sez. 1,
23.9.2004, n. 41106, Molendino, m. 229746; conf. Sez. 1, 17.1.2007, n. 3532,
Valastro, m.
235904); “In tema di commercio, detenzione o distribuzione per
il consumo di sostanze destinate alla alimentazione, il bene giuridico tutelato
dalle fattispecie previste dall’art. 444 c.p. e art. 452 c.p., comma 2, è
costituito dalla “salute pubblica”, che viene salvaguardata anche attraverso la
previsione normativa di un delitto inquadrabile nella categoria dei reati c.d.
“di pericolo concreto”, per la cui esistenza è necessario che le sostanze
alimentari abbiano effettiva idoneità a porre in pericolo la salute dei
consumatori, pur non essendo richiesto che il nocumento si sia già verificato o
debba necessariamente verificarsi. Ne deriva che la pericolosità delle sostanze
non può essere valutata astrattamente, cioè come situazione meramente ipotetica,
ma deve essere accertata specificamente a mezzo di adeguati strumenti probatoria
(Sez. 1, 16.10.1996, n. 1367, Grimandi, m. 207707); “Il delitto di cui all’art.
444 c.p. va inquadrato nella categoria dei reati di pericolo concreto, nel senso
che le sostanze alimentari abbiano idoneità ad esporre effettivamente a pericolo
la salute pubblica; la pericolosità degli alimenti – cioè la possibilità che da
essi derivi pregiudizio al bene tutelato dalla norma – non può, dunque, essere
valutata astrattamente come situazione meramente ipotetica, sibbene deve essere
fatta sulla base di accertamento tramite gli strumenti probatori adeguati alle
singole sostanze alimentari collegate a sospetto” (Sez. 1, 13.5.1992, n. 6930,
Turatta, m.
190585).
Trattandosi poi di delitto occorre il dolo. Al
proposito, la giurisprudenza ha affermato che “L’elemento soggettivo del delitto
di cui all’art. 444 c.p. è costituito dal dolo generico, ravvisabile nella
volontarietà del commercio di sostanze alimentari nocive, conoscendone la loro
pericolosità per la salute pubblica” (Sez. 1, 16.10.1996, n. 1367, Grimandi, m.
207709); e che “Il dolo necessario ad integrare la fattispecie criminosa di cui
all’art. 444 c.p. consiste nella consapevolezza del pericolo che si può creare
con la vendita del prodotto; per l’affermazione di colpevolezza non occorre
invece che l’agente abbia posto in vendita le sostanze alimentari con la
certezza del loro carattere dannoso” (Sez. 1, 18.11.1966, n. 1423, Milone, m.
103537).
In sostanza, il delitto di commercio di sostanze alimentari nocive
presuppone, quanto all’elemento oggettivo, che le sostanze di cui si vuole fare
commercio abbiano attitudine ad arrecare nocumento alla salute pubblica. Tale
attitudine non deve consistere in un pericolo meramente ipotetico, essendo
necessario un pericolo concreto, che deve sussistere al momento della cessione
in vendita.
L’elemento soggettivo del delitto è costituito dal dolo generico,
ravvisabile nella volontarietà del commercio di sostanze alimentari nocive,
conoscendone la loro pericolosità per la salute pubblica.
Ai fini della
configurazione del delitto deve quindi sussistere ed essere provata la
pericolosità della sostanza alimentare di cui si vuole far commercio (in
qualsiasi momento precedente o contestuale alla cessione del bene), la
consapevolezza del pericolo e la volontarietà del commercio.
Nel caso in
esame, dunque, per la integrazione del reato occorre accertare che l’agnello
acquistato dalla sig.ra D.L. nel supermercato di (OMISSIS) alle ore 12.41, già
al momento della vendita (cioè della consegna del bene all’acquirente) fosse in
concreto nocivo per la salute e che l’imputato (che è il legale rappresentante
della Essebi Supermercati srl e che non risulta essere stato presente alla
vendita) fosse a conoscenza della noci vita, ossia della concreta potenzialità
nociva del prodotto.
Ora, la sentenza impugnata, innanzitutto manca di
motivazione sull’esistenza dell’elemento oggettivo, ossia sulla prova che
l’agnello fosse già ammalorato, e quindi pericoloso, al momento della cessione
del bene. E’ infetti necessario che la merce posta in vendita sia potenzialmente
nociva già al momento della vendita (o anche prima se detenuta per la vendita) a
nulla rilevando che lo diventi in seguito per cause successive ed estranee alla
volontà del soggetto attivo del reato. La pericolosità deve poi essere concreta
ed oggetto di specifico accertamento. Sul punto la sentenza impugnata contiene
una motivazione meramente apodittica, che, tra l’altro, non da conto del fatto
che la denunciante aveva dichiarato che, al momento dell’acquisto, le fettine
apparivano buone e che solo il giorno dopo, quando aprì la confezione di
cellophane, sentì un cattivo odore. La sentenza ha poi omesso di valutare per
quanto tempo la vaschetta, acquistata a (OMISSIS), era stata tenuta in macchina
prima di essere riposta in frigo a Guardia Sanframondi, dal momento che lo
scontrino prodotto indica le ore 12.41 e che la teste mise la carne nel frigo
solo quando tornò a casa (non si capisce bene, dalle sentenze di merito, se nel
pomeriggio o la sera dello stesso giorno).
La sentenza impugnata ha anche
omesso di considerare sia che i vigili sanitari successivamente prelevarono
campioni di carni rosse e bianche e che le analisi dettero esito negativo, sia
che il veterinario della AUSL ha dichiarato in dibattimento che la carne di
agnello, se ben conservata, non poteva raggiungere il grado di putrefazione che
aveva la carne in questione e se conservata in frigorifero non si poteva
alterare in un solo giorno, mentre se conservata a venti gradi si poteva
alterare anche in 24 ore. Tutti questi elementi, specificamente evidenziati con
l’atto di appello, non sono stati presi in considerazione e valutati dalla corte
d’appello che ha omesso di motivare sul punto, limitandosi a richiamare la
motivazione del giudice di primo grado, che aveva apoditticamente affermato che
la carne era già adulterata al momento della vendita.
Per quanto poi concerne
la sussistenza dell’elemento soggettivo, la corte d’appello lo ha desunto dagli
artifici che sarebbero stati posti in essere dal macellaio all’atto della
vendita della carne adulterata inducendo la denunciante (che aveva chiesto carne
tagliata al momento) ad acquistare il prodotto preconfezionato. La motivazione è
sia apodittica sia manifestamente illogica. Innanzitutto, risulta dalle stesse
sentenze di merito che la denunciante aveva dichiarato che il macellaio addetto
al supermercato le aveva risposto che non era possibile tagliare la carne e le
aveva indicato il banco dei preconfezionati. Ora, non è spiegato perchè in tale
risposta dovrebbe individuarsi addirittura un artificio diretto ad indurre la
teste ad acquistare carne avariata (senza peraltro nemmeno ipotizzare che tutte
le confezioni contenessero carne avariata o che fosse stato lo stesso macellaio
a scegliere e consegnare proprio la confezione avariata). Nè, d’altro lato, è
spiegato in che cosa sarebbero consistiti gli artifici al di là della
indicazione dello scomparto dei preconfezionati. In ogni modo, la motivazione è
anche manifestamente illogica ed inconferente perchè il comportamento che si
ipotizza artificioso ed induttivo e quindi l’elemento psicologico vengono
riferiti al macellaio che si trovava nel supermercato e che rispose alla D.L.,
mentre in questo processo è stato imputato e condannato non il macellaio ma il
legale rappresentante della società proprietaria del supermercato che ha sede
legale a Benevento e che nemmeno si assume che si trovasse nel supermercato al
momento del fatto. La corte d’appello probabilmente ha confuso con una
contravvenzione in materia alimentare, mentre, essendo stato contestato il
delitto di cui all’art. 444 c.p., occorreva provare la sussistenza del dolo e
della consapevolezza della pericolosità in concreto della carne prima della
vendita in capo all’imputato B.A., legale rappresentante della società. Su
questo elemento del reato la motivazione manca completamente, perchè la stessa
si riferisce esclusivamente al macellaio, mentre non sono state indicate le
ragioni per le quali il B. sarebbe stato consapevole dello stato di
adulterazione del prodotto in vendita e della sua pericolosità in concreto o
comunque perchè avrebbe concorso nell’induzione e nell’artificio posto in essere
dal macellaio.
Va ancora aggiunto che la sentenza impugnata ha anche omesso
di esaminare e motivare sulle specifiche eccezioni sollevate con l’atto di
appello, quali l’attendibilità della denunciante e le contraddizioni nel suo
racconto, la non corrispondenza tra orario dichiarato e quello risultante dallo
scontrino, le modalità di conservazione, la scarsa valenza probatoria del solo
scontrino, la mancanza dell’etichetta con l’indicazione della natura del
prodotto, della data di confezionamento e del lotto di produzione.
La
sentenza impugnata deve dunque essere annullata con rinvio per nuovo esame ad
altra sezione della corte d’appello di Napoli.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione annulla la sentenza impugnata con
rinvio ad altra sezione della corte d’appello di Napoli.
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