Cattivo stato di conservazione, può risponderne anche l’addetto alla vendita

Condividi

Cassazione penale, sentenza n. 20937 del 27 maggio 2021 (udienza del 26 aprile 2021 – riferimenti normativi: articolo 5, lettera b, della legge 283/1962)

L’addetta alla vendita di prodotti alimentari che risultino in cattivo stato di conservazione risponde del reato di cui all’articolo 5, lettera b), della legge 283/1962, in concorso con il titolare dell’esercizio, purché tali condizioni di non conformità igienica siano da questa immediatamente percepibili.

Furono condannati per la fattispecie sopra indicata sia il titolare di una pescheria sia il soggetto preposto all’esercizio commerciale per avere detenuto per la vendita e la commercializzazione 47 chilogrammi di prodotti ittici già pronti per il consumo privi di numero di lotto, in tal modo impedendone la tracciabilità, data di confezionamento e di scadenza, senza nessuna procedura di congelamento e, pertanto, in cattivo stato di conservazione.
La Corte ha, innanzitutto, ripercorso sommariamente la giurisprudenza formatasi sull’interpretazione della suddetta fattispecie di reato, ribadendo che a fini di prova non occorre l’analisi di laboratorio di campioni della merce, essendo sufficiente la testimonianza dell’organo accertatore sulle condizioni (estrinseche) in cui il prodotto era stato verificato, inosservanti delle disposizioni che regolano la sua conformità igienica.
Fin qui nulla di nuovo. Ma il vero tema dell’impugnazione era piuttosto quello della responsabilità del semplice addetto alla vendita, negato dalla difesa sulla base della considerazione che, in quanto dipendente, sarebbe esonerato da qualsiasi onere di controllo rispetto alla merce venduta.
Effettivamente le denunce per questi reati sono dirette normalmente nei confronti del titolare dell’esercizio ovvero, nelle strutture organizzativamente complesse, nei confronti – per esempio – del direttore del supermercato o, al limite, del preposto allo specifico reparto in cui si è realizzata la violazione; e ciò sebbene in linea di principio anche il soggetto di rango gerarchico inferiore, coinvolto nella vendita, possa esserne ritenuto responsabile.
Peraltro, dall’esposizione del caso che ne fa la Cassazione non è ben chiaro il ruolo rivestito dall’imputata (diversa dal titolare dell’esercizio). Infatti, la si cita sia come “preposta all’esercizio commerciale” sia come “addetto alla vendita”. Ora, fa una certa differenza sul piano degli obblighi conformativi e delle eventuali responsabilità dirette essere il preposto all’esercizio, cioè in definitiva colui che lo gestisce (essendo altri il “titolare”), ovvero un semplice addetto a sbrigare l’attività di vendita minuta ai consumatori. E, infatti, mentre il primo ha senz’altro la responsabilità della conformità normativa, non altrettanto può dirsi del secondo (salvo casi particolari).
Probabilmente, nel caso oggetto del giudizio, al di là dell’uso di una terminologia duplice e perciò confusiva, non utile per estrarne un sicuro insegnamento di principio, l’imputata era proprio la preposta al settore vendite, sicché la conferma della sua responsabilità è pienamente condivisibile. Tuttavia, la condizione dell’evidenza della non conformità, richiesta dalla Cassazione per l’affermazione di responsabilità, si attaglierebbe maggiormente a quanto si può pretendere da un mero addetto allo smercio, mentre un preposto avrebbe oneri di controllo più penetranti.
In caso di frode in commercio la prassi ci consegna, invece, quasi un ribaltamento delle posizioni tra titolare dell’esercizio e personale dipendente, nel senso che è quest’ultimo il diretto bersaglio della denuncia dell’organo di vigilanza (per esempio, nel campo della tutela di prodotti DOP o IGP). Ciò si spiega con il fatto che alla richiesta di Prosciutto di Parma è il banconista colui che materialmente individua la merce tra i vari prodotti di salumeria in vendita e, se consapevolmente consegna un anonimo prosciutto nostrano al posto di quanto richiesto, risponde della frode.
Diversamente dalla vicenda presa in esame dalla Cassazione, dove la natura di reato contravvenzionale, punito anche a titolo di colpa, impegnava un obbligo quantomeno di vigilanza da parte del titolare o del preposto sulla conformità dei prodotti in vendita, in questo secondo caso la negligenza nel controllo sull’operato del banconista non determinerebbe la responsabilità di quei soggetti, poiché la frode in commercio è delitto doloso.
Pertanto, se l’addetto alla vendita consegna un prodotto al posto di un altro, non si può stabilire a priori se del fatto debbano rispondere anche altri. È possibile che la frode non sia un’autonoma iniziativa del banconista e sia, invece, l’attuazione di una “politica aziendale” di vertice, ma allora tale circostanza dovrà essere rigorosamente provata.

Edicola web

Ti potrebbero interessare