Osserva la Corte che “per configurare il cattivo stato di conservazione del
prodotto alimentare è sufficiente che nelle modalità di conservazione non siano
osservate le prescrizioni igienico sanitarie dirette ad evitare che possa subire
alterazioni che incidano sulla genuinità e commestibilità, (sez. un. 9.1.2002 n.
443; sez. 3^, 10.6.2004 n. 26108; n. 27669 del 2001)”.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE
SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
-omissis-
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
B.G., n. a (OMISSIS);
avverso la
sentenza in data 7.6.2010 del Tribunale di Termini Imerese, con la quale venne
condannato alla pena di Euro 2.000,00 di ammenda, quale colpevole del reato di
cui alla L. n. 283 del 1962, art. 5, comma 1, lett. b);
Visti gli atti, la
sentenza denunziata ed il ricorso;
Udito in pubblica udienza la relazione del
Consigliere Dott. Alfredo Maria Lombardi;
Udito il P.M., in persona del Sost.
Procuratore Generale Dott. IZZO Gioacchino, che ha concluso per l’annullamento
con rinvio limitatamente al diniego del beneficio di cui all’art. 163
c.p.;
rigetto del ricorso nel resto.
Svolgimento del
processo
Con la sentenza impugnala il Tribunale di Termini Imerese
ha affermato la colpevolezza di B.G. in ordine al reato di cui alla L. n. 283
del 1962, art. 5, comma 1, lett. b), a lui ascritto perchè, quale titolare
dell’omonimo caseificio, deteneva per la successiva vendita prodotti caseari,
costituiti da 165 forme di tuma e primo sale e 39 forme di ricotta salata, in
cattivo stato di conservazione.
Il Tribunale ha accertato che gli indicati
prodotti caseari erano detenuti in un locale privo dei requisiti igienico
sanitari, nel quale risultavano riposti su ripiani in legno non idonei allo
scopo e intrisi di polvere e sporcizia.
Il giudice di merito ha ritenuto che
i predetti prodotti caseari erano in fase di stagionatura per la successiva
commercializzazione, mentre ha escluso che si trattasse di scarti di lavorazione
destinati allo smaltimento come rifiuti.
Il Tribunale ha, inoltre, escluso la
concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena
all’imputato, in considerazione della natura pecuniaria della pena inflitta e
dell’esistenza di un precedente penale per cui la reiterazione del beneficio si
sarebbe dovuta subordinare all’adempimento di uno degli obblighi previsti
dall’art. 165 c.p., comma 2.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso
l’imputato, che la denuncia per violazione di legge e manifesta illogicità della
motivazione.
Motivi della decisione
Con il primo
mezzo di annullamento il ricorrente, denunciando l’errata applicazione della
norma incriminatrice e vizi di motivazione della sentenza, ripropone le
deduzioni difensive dirette a dimostrare che i prodotti caseari di cui alla
contestazione erano destinati allo smaltimento come rifiuti e non alla
commercializzazione.
In sintesi, si osserva, a dimostrazione della buona fede
del B., che è stato lo stesso imputato a mostrare ai verbalizzanti il locale in
cui erano conservati gli scarti di lavorazione destinati allo smaltimento come
rifiuti, in quanto l’esistenza di tale locale altrimenti sarebbe sfuggita alla
visita di controllo, essendo ubicato in un edificio diverso da quello adibito a
caseificio. Il B. inoltre ha provato l’utilizzazione abituale di una ditta per
lo smaltimento degli scarti dei prodotti caseari e di avere contattato tale
ditta prima della visita di ispezione cui era stato sottoposto il caseificio. Le
dichiarazioni del verbalizzante, di cui si riportano alcune risposte, infine,
sono caratterizzate da incertezze e mancanza di ricordo, sicchè dalle stesse non
poteva desumersi la prova che gli scarti di lavorazione del formaggio rinvenuti
erano destinati alla commercializzazione.
Con il secondo mezzo di
annullamento si denuncia l’erronea applicazione della legge penale con
riferimento alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena.
Si deduce che le argomentazioni in base alle quali il giudice di merito ha
escluso la possibilità di concedere il beneficio all’imputato sono errate.
La
natura pecuniaria della pena, infatti, non è ostativa alla concessione del
beneficio e l’unico precedente da cui l’imputato risulta gravato è costituito da
una condanna per fattispecie ormai depenalizzata, risalente a circa venti anni
prima. Nè l’imputato aveva mai in precedenza usufruito della sospensione
condizionale della pena. Si osserva, infine, quanto al disposto dell’art. 165
c.p., comma 2, che il B. aveva già formulato richiesta alla Procura della
Repubblica ed ottenuto l’autorizzazione a poter distruggere t prodotti
sottoposti a sequestro. Il ricorso non è fondato.
Preliminarmente la Corte
osserva, pur non avendo tale questione di diritto formato oggetto di deduzione
da parte del ricorrente, che la L. 30 aprile 1962, art. 283 non è inclusa tra
quelle abrogate dalla L. n. 246 del 2005 e relativi decreti attuativi.
Questa
Suprema Corte, infatti, si è già pronunciata sul punto (sez. 3^, 19.1.2011 n.
9276, Facchi) osservando, in via principale ed assorbente, che detta legge
contiene norme modificative delle disposizioni del Testo Unico delle leggi
sanitarie approvato con R.D. n. 1265 del 1934 (codici e testi unici fatti
generalmente salvi dall’effetto abrogativo).
Tanto premesso in ordine alla
permanenza della fattispecie penale oggetto di imputazione, si osserva che il
primo motivo di gravame, che è al limite dell’ammissibilità, è prevalentemente
fondato su deduzioni di natura fattuale dirette a dimostrare che i prodotti
caseari di cui alla contestazione erano destinati allo smaltimento come rifiuti;
deduzioni in gran parte inammissibili in sede di legittimità.
Peraltro, tali
deduzioni sono state compiutamente esaminate dal giudice di merito, che le ha
disattese con motivazione adeguata ed immune da vizi logici.
In particolare,
la circostanza che i prodotti caseari, depositati nell’apposito locale in cui
vennero trovati, erano in fase di stagionatura è stata desunta dal fatto che i
formaggi e la ricotta erano stati salati e sottoposti ad attività di
manutenzione; che nel caseificio non è stato rinvenuto un altro locale adibito
alla stagionatura.
La sentenza ha, altresì, correttamente osservato in punto
di diritto, anche se non forma oggetto di contestazione, che per configurare il
cattivo stato di conservazione del prodotto alimentare è sufficiente che nelle
modalità di conservazione non siano osservate le prescrizioni igienico sanitarie
dirette ad evitare che possa subire alterazioni che incidano sulla genuinità e
commestibilità, (sez. un. 9.1.2002 n. 443; sez. 3^, 10.6.2004 n. 26108; n. 27669
del 2001).
Anche il secondo motivo di ricorso è infondato.
Emerge
dall’esame del verbale di udienza del dibattimento di primo grado che nelle
conclusioni rassegnate il difensore dell’imputato ha esclusivamente chiesto la
assoluzione del B..
La motivazione con la quale il giudice di merito ha
ritenuto di dover escludere la concessione del beneficio della sospensione
condizionale della pena, considerata, tra l’altro, la natura pecuniaria della
stessa, non può, pertanto, formare oggetto di censura in assenza di specifiche
deduzioni difensive nella sede dì merito sul punto.
Il ricorso, pertanto,
deve essere rigettato.
Ai sensi dell’art. 616 c.p.p. segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
LA CORTE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali.
Home » Cattivo stato di conservazione dei cibi e configurabilità del reato
Cattivo stato di conservazione dei cibi e configurabilità del reato
Cassazione penale, Sezione III, sentenza n. 18519 dell’11 maggio 2011 (udienza del 6 aprile 2011)
Osserva la Corte che “per configurare il cattivo stato di conservazione del
prodotto alimentare è sufficiente che nelle modalità di conservazione non siano
osservate le prescrizioni igienico sanitarie dirette ad evitare che possa subire
alterazioni che incidano sulla genuinità e commestibilità, (sez. un. 9.1.2002 n.
443; sez. 3^, 10.6.2004 n. 26108; n. 27669 del 2001)”.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE
SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
-omissis-
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
B.G., n. a (OMISSIS);
avverso la
sentenza in data 7.6.2010 del Tribunale di Termini Imerese, con la quale venne
condannato alla pena di Euro 2.000,00 di ammenda, quale colpevole del reato di
cui alla L. n. 283 del 1962, art. 5, comma 1, lett. b);
Visti gli atti, la
sentenza denunziata ed il ricorso;
Udito in pubblica udienza la relazione del
Consigliere Dott. Alfredo Maria Lombardi;
Udito il P.M., in persona del Sost.
Procuratore Generale Dott. IZZO Gioacchino, che ha concluso per l’annullamento
con rinvio limitatamente al diniego del beneficio di cui all’art. 163
c.p.;
rigetto del ricorso nel resto.
Svolgimento del
processo
Con la sentenza impugnala il Tribunale di Termini Imerese
ha affermato la colpevolezza di B.G. in ordine al reato di cui alla L. n. 283
del 1962, art. 5, comma 1, lett. b), a lui ascritto perchè, quale titolare
dell’omonimo caseificio, deteneva per la successiva vendita prodotti caseari,
costituiti da 165 forme di tuma e primo sale e 39 forme di ricotta salata, in
cattivo stato di conservazione.
Il Tribunale ha accertato che gli indicati
prodotti caseari erano detenuti in un locale privo dei requisiti igienico
sanitari, nel quale risultavano riposti su ripiani in legno non idonei allo
scopo e intrisi di polvere e sporcizia.
Il giudice di merito ha ritenuto che
i predetti prodotti caseari erano in fase di stagionatura per la successiva
commercializzazione, mentre ha escluso che si trattasse di scarti di lavorazione
destinati allo smaltimento come rifiuti.
Il Tribunale ha, inoltre, escluso la
concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena
all’imputato, in considerazione della natura pecuniaria della pena inflitta e
dell’esistenza di un precedente penale per cui la reiterazione del beneficio si
sarebbe dovuta subordinare all’adempimento di uno degli obblighi previsti
dall’art. 165 c.p., comma 2.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso
l’imputato, che la denuncia per violazione di legge e manifesta illogicità della
motivazione.
Motivi della decisione
Con il primo
mezzo di annullamento il ricorrente, denunciando l’errata applicazione della
norma incriminatrice e vizi di motivazione della sentenza, ripropone le
deduzioni difensive dirette a dimostrare che i prodotti caseari di cui alla
contestazione erano destinati allo smaltimento come rifiuti e non alla
commercializzazione.
In sintesi, si osserva, a dimostrazione della buona fede
del B., che è stato lo stesso imputato a mostrare ai verbalizzanti il locale in
cui erano conservati gli scarti di lavorazione destinati allo smaltimento come
rifiuti, in quanto l’esistenza di tale locale altrimenti sarebbe sfuggita alla
visita di controllo, essendo ubicato in un edificio diverso da quello adibito a
caseificio. Il B. inoltre ha provato l’utilizzazione abituale di una ditta per
lo smaltimento degli scarti dei prodotti caseari e di avere contattato tale
ditta prima della visita di ispezione cui era stato sottoposto il caseificio. Le
dichiarazioni del verbalizzante, di cui si riportano alcune risposte, infine,
sono caratterizzate da incertezze e mancanza di ricordo, sicchè dalle stesse non
poteva desumersi la prova che gli scarti di lavorazione del formaggio rinvenuti
erano destinati alla commercializzazione.
Con il secondo mezzo di
annullamento si denuncia l’erronea applicazione della legge penale con
riferimento alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena.
Si deduce che le argomentazioni in base alle quali il giudice di merito ha
escluso la possibilità di concedere il beneficio all’imputato sono errate.
La
natura pecuniaria della pena, infatti, non è ostativa alla concessione del
beneficio e l’unico precedente da cui l’imputato risulta gravato è costituito da
una condanna per fattispecie ormai depenalizzata, risalente a circa venti anni
prima. Nè l’imputato aveva mai in precedenza usufruito della sospensione
condizionale della pena. Si osserva, infine, quanto al disposto dell’art. 165
c.p., comma 2, che il B. aveva già formulato richiesta alla Procura della
Repubblica ed ottenuto l’autorizzazione a poter distruggere t prodotti
sottoposti a sequestro. Il ricorso non è fondato.
Preliminarmente la Corte
osserva, pur non avendo tale questione di diritto formato oggetto di deduzione
da parte del ricorrente, che la L. 30 aprile 1962, art. 283 non è inclusa tra
quelle abrogate dalla L. n. 246 del 2005 e relativi decreti attuativi.
Questa
Suprema Corte, infatti, si è già pronunciata sul punto (sez. 3^, 19.1.2011 n.
9276, Facchi) osservando, in via principale ed assorbente, che detta legge
contiene norme modificative delle disposizioni del Testo Unico delle leggi
sanitarie approvato con R.D. n. 1265 del 1934 (codici e testi unici fatti
generalmente salvi dall’effetto abrogativo).
Tanto premesso in ordine alla
permanenza della fattispecie penale oggetto di imputazione, si osserva che il
primo motivo di gravame, che è al limite dell’ammissibilità, è prevalentemente
fondato su deduzioni di natura fattuale dirette a dimostrare che i prodotti
caseari di cui alla contestazione erano destinati allo smaltimento come rifiuti;
deduzioni in gran parte inammissibili in sede di legittimità.
Peraltro, tali
deduzioni sono state compiutamente esaminate dal giudice di merito, che le ha
disattese con motivazione adeguata ed immune da vizi logici.
In particolare,
la circostanza che i prodotti caseari, depositati nell’apposito locale in cui
vennero trovati, erano in fase di stagionatura è stata desunta dal fatto che i
formaggi e la ricotta erano stati salati e sottoposti ad attività di
manutenzione; che nel caseificio non è stato rinvenuto un altro locale adibito
alla stagionatura.
La sentenza ha, altresì, correttamente osservato in punto
di diritto, anche se non forma oggetto di contestazione, che per configurare il
cattivo stato di conservazione del prodotto alimentare è sufficiente che nelle
modalità di conservazione non siano osservate le prescrizioni igienico sanitarie
dirette ad evitare che possa subire alterazioni che incidano sulla genuinità e
commestibilità, (sez. un. 9.1.2002 n. 443; sez. 3^, 10.6.2004 n. 26108; n. 27669
del 2001).
Anche il secondo motivo di ricorso è infondato.
Emerge
dall’esame del verbale di udienza del dibattimento di primo grado che nelle
conclusioni rassegnate il difensore dell’imputato ha esclusivamente chiesto la
assoluzione del B..
La motivazione con la quale il giudice di merito ha
ritenuto di dover escludere la concessione del beneficio della sospensione
condizionale della pena, considerata, tra l’altro, la natura pecuniaria della
stessa, non può, pertanto, formare oggetto di censura in assenza di specifiche
deduzioni difensive nella sede dì merito sul punto.
Il ricorso, pertanto,
deve essere rigettato.
Ai sensi dell’art. 616 c.p.p. segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
LA CORTE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali.
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