Ai fini della sussistenza del reato di cui all’art. 5 lett. b) L 30 aprile 1962,
n. 283, il „cattivo stato di conservazione” ricorre quando vi siano irregolari
modalità di conservazione delle sostanze alimentari, mentre resta irrilevante
stabilire se, nonostante tale trattamento, le sostanze siano ancora genuine o
sane. Se l’espressione suddetta si riferisse al prodotto in sé ed alla concreta
compromissione delle sue qualità originarie, la citata disposizione non avrebbe
alcuno spazio di operatività, a fronte delle lettere a), c) e d) dello stesso
art. 5, le quali, nell’arco che va dalla privazione degli elementi nutritivi
all’alterazione degli stessi, abbracciano tutti gli aspetti oggettivamente
rilevabili di degenerazione delle caratteristiche intrinseche degli
alimenti.
La decisione delle sezioni unite penali della Cassazione – ossia
del più autorevole consesso nella interpretazione della legge penale – torna su
di una questione che, per la verità, era ancora dibattuta più sul piano teorico
che delle applicazioni pratiche, essendosi ormai consolidato da tempo un
indirizzo nettamente prevalente e favorevole alla interpretazione fatta
nuovamente propria dalla sentenza in esame.
Il punto controverso è il
significato da attribuire alla espressione, effettivamente equivoca, relativa
alle sostanze alimentari “in cattivo stato di conservazione”. Infatti, si sono
contese il campo due opposte spiegazioni: 1) quella, minoritaria, secondo cui
per aversi il reato di cui all’art. 5, lett. b, L. 283/1962 occorrerebbe la
prova di una modificazione negativa intrinseca del prodotto; 2) l’altra, secondo
cui è invece sufficiente che siano antigieniche le modalità estrinseche di
conservazione dell’alimento.
È evidente che la differenza non è di poco
conto, in quanto seguendo la prima impostazione sarebbero di regola necessarie
delle analisi di laboratorio che certifichino la situazione assunta come
illecita; mentre nel secondo caso risulta sufficiente il rinvenimento del
prodotto in condizioni (esterne) potenzialmente pericolose per la sua salubrità.
In quest’ottica la sentenza esemplifica i casi dello scatolame bombato o
arrugginito, di involucri protettivi forati (con il conseguente rischio di
contaminazione del contenuto), dell’esposizione prolungata ai raggi solari di
vino e olio (ma altre sentenze hanno fatto riferimento a bottiglie di acqua
minerale) o a temperature diverse da quelle prescritte o alla potata di insetti
e così via.
Da tempo, viceversa, si è escluso – sebbene la giurisprudenza
tradizionale fosse originariamente orientata in quel senso – che la messa in
vendita di prodotti con data di scadenza superata costituisca reato, in quanto
si è affermato che tale condotta integra soltanto la violazione amministrativa
di cui al D.Lgs. 109/1992 in materia di etichettatura dei prodotti alimentari,
anche perché l’indicazione della durabilità dell’alimento non attiene al suo
“stato di conservazione”, ma è soltanto una comunicazione informativa per il
consumatore.
Si badi, però, che non si versa nella la mera ipotesi di messa
in vendita del prodotto scaduto, ma di fraudolenta manipolazione della scadenza
per allungare artatamente la shelf-life del prodotto il fatto è punibile secondo
la giurisprudenza come frode in commercio (art. 515 c.p.), poiché tale condotta
è idonea a ingannare il consumatore su uno degli aspetti qualitativi
dell’alimento, ossia la sua freschezza o addirittura la sua stessa
consumabilità. Le ragioni che hanno indotto le sezioni unite a intendere lo
stato di conservazione nel senso che si è visto possono sintetizzarsi come
segue, ricordando che esse sono sostanzialmente riprese da altra precedente
sentenza (Timpanaro) sempre a sezioni unite del 1995.
Innanzi tutto, si è
osservato che il termine “stato di conservazione” è ambiguo, perché esso può
riferirsi sia a ciò che è intrinsecamente il prodotto sia a come viene
conservato. Pertanto, l’argomento puramente letterale non aiuta a risolvere il
quesito. Viceversa, deve essere valorizzata la circostanza che l’ipotesi della
lettera b) dell’art. 5 opera in un contesto normativo in cui già altre
disposizioni dell’art. 5 (le lett. a, c, e d) si occupano a vario titolo delle
condizioni e qualità intrinseche dell’alimento (variazione della composizione
naturale, alimento privo delle caratteristiche nutritive sue proprie, cariche
microbiche, alterazione, insudiciamento, invasione di parassiti, alimenti
comunque nocivi), sicché non residuerebbe alcuno spazio applicativo per la
lettera b) se essa dovesse operare sul loro medesimo piano. Diventa, dunque,
inevitabile attribuire allo stato di conservazione un significato estrinseco
rispetto al prodotto, appunto come “modalità” di conservazione.
La tesi
contraria cercava argomenti a sostegno proponendo di guardare per la lettera b)
a caratteristiche diverse da quelle contemplate dalle altre voci dell’art. 5,
come per esempio fragranza, morbidezza, consistenza, odore, sapore, sapidità,
retrogusto; tutte suscettibili di essere compromesse dall’invecchiamento del
prodotto o da altri fattori.
Ma la sentenza in parola ha giustamente
osservato che se queste caratteristiche dovessero alludere a personali opzioni o
gusti del consumatore assumerebbero connotazioni troppo vaghe e indeterminate,
confliggenti con il principio di tassatività delle fattispecie penali. Se poi
tali caratteristiche si volessero fondare su basi scientifiche esse finirebbero
per non distinguersi da quelle disciplinate dalle altre lettere dell’art. 5,
come abbiamo visto. Un altro punto sviluppato dalla sentenza – che in parte
rettifica le conclusioni a cui era pervenuta la decisione del 1995 – riguarda la
tipologia delle prescrizioni di conservazione la cui violazione costituisce
reato. Infatti, chi stabilisce che un determinato alimento deve essere
conservato in un certo modo per evitare anche solo il rischio di contaminazione,
di proliferazione batterica ecc. (senza, peraltro, che sia necessario che tale
rischio si concretizzi realmente)?
La sentenza Timpanaro aveva messo in
guardia dal pretendere che la violazione potesse radicarsi in soggetivistiche
concezioni igieniche degli organi di vigilanza o del giudice, prive di basi
normative; e ciò proprio per rispetto di quel principio di certezza del diritto
e di determinatezza delle fattispecie penali di cui si faceva prima cenno. Così,
per esempio, se esiste una norma che impone la conservazione di un alimento a
una specifica temperatura (v. art. 31, d.p.r. 327/1980), la mancata osservanza
di tale precetto è sanzionata penalmente. Ma dove non esista una precisa
disposizione di tal genere, si diceva, questa non può essere “inventata”
dall’interprete.
Ebbene, è su questo punto che la nuova pronuncia della
Cassazione apporta quella che essa ritiene non una rettifica della precedente
decisione, quanto piuttosto una sua messa a registro, un chiarimento.
Viene,
infatti, notato che il termine adottato dal legislatore – “cattivo stato di
conservazione” – può legittimamente attingere il suo significato anche da
“regole di comune esperienza, usi e prassi, espressione della cultura
tradizionale”, poiché si tratta di una “nozione aperta di facile comprensione
che rimanda anche a concetti generalmente condivisi dalla
collettività”.
Deve, però, pur sempre trattarsi di regole – vuoi strettamente
normative vuoi scientifiche o consuetudinarie – di carattere igienico-sanitario
e non, quindi, afferenti ad altre caratteristiche come la qualità, la
durabilità, l’origine del prodotto ecc. Si è anche aggiunto che la regola di
comune esperienza deve comunque cedere alla norma di legge, se esistente e in
contrasto con la prima.
Un altro aspetto interessante della sentenza attiene
più da vicino al caso concreto esaminato e alla distribuzione di responsabilità
tra più soggetti coinvolti. Il reato era stato, infatti, ascritto sia al cuoco
sia al direttore della mensa dove venivano detenute per la somministrazione
delle teglie contenenti cibi già cotti posizionate all’aria senza copertura e a
temperatura ambiente, il che appunto integrava il cattivo stato di
conservazione. Come si vede la responsabilità è stata riconosciuta non solo in
capo a chi direttamente e materialmente aveva tenuto la condotta vietata (il
cuoco), ma anche a carico di colui che avrebbe dovuto sorvegliare la correttezza
del comportamento del sottoposto. Né il direttore di mensa aveva dimostrato che
le dimensioni dell’azienda fossero tali da impedirgli un più penetrante
controllo rispetto a quello effettivamente esercitato o che egli avesse delegato
validamente ad altri i compiti di vigilanza.
Home » Cattivo stato di conservazione degli alimenti
Cattivo stato di conservazione degli alimenti
Cassazione penale, Sezioni Unite, sentenza n. 40 del 19 dicembre 2001 (riferimenti normativi: art. 5, lett. b, legge 283/1962)
Ai fini della sussistenza del reato di cui all’art. 5 lett. b) L 30 aprile 1962,
n. 283, il „cattivo stato di conservazione” ricorre quando vi siano irregolari
modalità di conservazione delle sostanze alimentari, mentre resta irrilevante
stabilire se, nonostante tale trattamento, le sostanze siano ancora genuine o
sane. Se l’espressione suddetta si riferisse al prodotto in sé ed alla concreta
compromissione delle sue qualità originarie, la citata disposizione non avrebbe
alcuno spazio di operatività, a fronte delle lettere a), c) e d) dello stesso
art. 5, le quali, nell’arco che va dalla privazione degli elementi nutritivi
all’alterazione degli stessi, abbracciano tutti gli aspetti oggettivamente
rilevabili di degenerazione delle caratteristiche intrinseche degli
alimenti.
La decisione delle sezioni unite penali della Cassazione – ossia
del più autorevole consesso nella interpretazione della legge penale – torna su
di una questione che, per la verità, era ancora dibattuta più sul piano teorico
che delle applicazioni pratiche, essendosi ormai consolidato da tempo un
indirizzo nettamente prevalente e favorevole alla interpretazione fatta
nuovamente propria dalla sentenza in esame.
Il punto controverso è il
significato da attribuire alla espressione, effettivamente equivoca, relativa
alle sostanze alimentari “in cattivo stato di conservazione”. Infatti, si sono
contese il campo due opposte spiegazioni: 1) quella, minoritaria, secondo cui
per aversi il reato di cui all’art. 5, lett. b, L. 283/1962 occorrerebbe la
prova di una modificazione negativa intrinseca del prodotto; 2) l’altra, secondo
cui è invece sufficiente che siano antigieniche le modalità estrinseche di
conservazione dell’alimento.
È evidente che la differenza non è di poco
conto, in quanto seguendo la prima impostazione sarebbero di regola necessarie
delle analisi di laboratorio che certifichino la situazione assunta come
illecita; mentre nel secondo caso risulta sufficiente il rinvenimento del
prodotto in condizioni (esterne) potenzialmente pericolose per la sua salubrità.
In quest’ottica la sentenza esemplifica i casi dello scatolame bombato o
arrugginito, di involucri protettivi forati (con il conseguente rischio di
contaminazione del contenuto), dell’esposizione prolungata ai raggi solari di
vino e olio (ma altre sentenze hanno fatto riferimento a bottiglie di acqua
minerale) o a temperature diverse da quelle prescritte o alla potata di insetti
e così via.
Da tempo, viceversa, si è escluso – sebbene la giurisprudenza
tradizionale fosse originariamente orientata in quel senso – che la messa in
vendita di prodotti con data di scadenza superata costituisca reato, in quanto
si è affermato che tale condotta integra soltanto la violazione amministrativa
di cui al D.Lgs. 109/1992 in materia di etichettatura dei prodotti alimentari,
anche perché l’indicazione della durabilità dell’alimento non attiene al suo
“stato di conservazione”, ma è soltanto una comunicazione informativa per il
consumatore.
Si badi, però, che non si versa nella la mera ipotesi di messa
in vendita del prodotto scaduto, ma di fraudolenta manipolazione della scadenza
per allungare artatamente la shelf-life del prodotto il fatto è punibile secondo
la giurisprudenza come frode in commercio (art. 515 c.p.), poiché tale condotta
è idonea a ingannare il consumatore su uno degli aspetti qualitativi
dell’alimento, ossia la sua freschezza o addirittura la sua stessa
consumabilità. Le ragioni che hanno indotto le sezioni unite a intendere lo
stato di conservazione nel senso che si è visto possono sintetizzarsi come
segue, ricordando che esse sono sostanzialmente riprese da altra precedente
sentenza (Timpanaro) sempre a sezioni unite del 1995.
Innanzi tutto, si è
osservato che il termine “stato di conservazione” è ambiguo, perché esso può
riferirsi sia a ciò che è intrinsecamente il prodotto sia a come viene
conservato. Pertanto, l’argomento puramente letterale non aiuta a risolvere il
quesito. Viceversa, deve essere valorizzata la circostanza che l’ipotesi della
lettera b) dell’art. 5 opera in un contesto normativo in cui già altre
disposizioni dell’art. 5 (le lett. a, c, e d) si occupano a vario titolo delle
condizioni e qualità intrinseche dell’alimento (variazione della composizione
naturale, alimento privo delle caratteristiche nutritive sue proprie, cariche
microbiche, alterazione, insudiciamento, invasione di parassiti, alimenti
comunque nocivi), sicché non residuerebbe alcuno spazio applicativo per la
lettera b) se essa dovesse operare sul loro medesimo piano. Diventa, dunque,
inevitabile attribuire allo stato di conservazione un significato estrinseco
rispetto al prodotto, appunto come “modalità” di conservazione.
La tesi
contraria cercava argomenti a sostegno proponendo di guardare per la lettera b)
a caratteristiche diverse da quelle contemplate dalle altre voci dell’art. 5,
come per esempio fragranza, morbidezza, consistenza, odore, sapore, sapidità,
retrogusto; tutte suscettibili di essere compromesse dall’invecchiamento del
prodotto o da altri fattori.
Ma la sentenza in parola ha giustamente
osservato che se queste caratteristiche dovessero alludere a personali opzioni o
gusti del consumatore assumerebbero connotazioni troppo vaghe e indeterminate,
confliggenti con il principio di tassatività delle fattispecie penali. Se poi
tali caratteristiche si volessero fondare su basi scientifiche esse finirebbero
per non distinguersi da quelle disciplinate dalle altre lettere dell’art. 5,
come abbiamo visto. Un altro punto sviluppato dalla sentenza – che in parte
rettifica le conclusioni a cui era pervenuta la decisione del 1995 – riguarda la
tipologia delle prescrizioni di conservazione la cui violazione costituisce
reato. Infatti, chi stabilisce che un determinato alimento deve essere
conservato in un certo modo per evitare anche solo il rischio di contaminazione,
di proliferazione batterica ecc. (senza, peraltro, che sia necessario che tale
rischio si concretizzi realmente)?
La sentenza Timpanaro aveva messo in
guardia dal pretendere che la violazione potesse radicarsi in soggetivistiche
concezioni igieniche degli organi di vigilanza o del giudice, prive di basi
normative; e ciò proprio per rispetto di quel principio di certezza del diritto
e di determinatezza delle fattispecie penali di cui si faceva prima cenno. Così,
per esempio, se esiste una norma che impone la conservazione di un alimento a
una specifica temperatura (v. art. 31, d.p.r. 327/1980), la mancata osservanza
di tale precetto è sanzionata penalmente. Ma dove non esista una precisa
disposizione di tal genere, si diceva, questa non può essere “inventata”
dall’interprete.
Ebbene, è su questo punto che la nuova pronuncia della
Cassazione apporta quella che essa ritiene non una rettifica della precedente
decisione, quanto piuttosto una sua messa a registro, un chiarimento.
Viene,
infatti, notato che il termine adottato dal legislatore – “cattivo stato di
conservazione” – può legittimamente attingere il suo significato anche da
“regole di comune esperienza, usi e prassi, espressione della cultura
tradizionale”, poiché si tratta di una “nozione aperta di facile comprensione
che rimanda anche a concetti generalmente condivisi dalla
collettività”.
Deve, però, pur sempre trattarsi di regole – vuoi strettamente
normative vuoi scientifiche o consuetudinarie – di carattere igienico-sanitario
e non, quindi, afferenti ad altre caratteristiche come la qualità, la
durabilità, l’origine del prodotto ecc. Si è anche aggiunto che la regola di
comune esperienza deve comunque cedere alla norma di legge, se esistente e in
contrasto con la prima.
Un altro aspetto interessante della sentenza attiene
più da vicino al caso concreto esaminato e alla distribuzione di responsabilità
tra più soggetti coinvolti. Il reato era stato, infatti, ascritto sia al cuoco
sia al direttore della mensa dove venivano detenute per la somministrazione
delle teglie contenenti cibi già cotti posizionate all’aria senza copertura e a
temperatura ambiente, il che appunto integrava il cattivo stato di
conservazione. Come si vede la responsabilità è stata riconosciuta non solo in
capo a chi direttamente e materialmente aveva tenuto la condotta vietata (il
cuoco), ma anche a carico di colui che avrebbe dovuto sorvegliare la correttezza
del comportamento del sottoposto. Né il direttore di mensa aveva dimostrato che
le dimensioni dell’azienda fossero tali da impedirgli un più penetrante
controllo rispetto a quello effettivamente esercitato o che egli avesse delegato
validamente ad altri i compiti di vigilanza.
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