Carni macellate, se il bollo manca o è illegibile

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Cassazione civile, Sezione II, sentenza n. 26404 del 16 dicembre 2009 (riferimenti normativi: art. 20 del d.lgs. 1994)

Integra la violazione amministrativa dell’art. 20, d.lgs. 286/1994 il
detenere per il commercio carni macellate prive di bolli sanitari o con bolli
sanitari illeggibili, in quanto scopo della bollatura sanitaria è la
tracciabilità del prodotto. Sono soggette a bollatura sanitarie anche le
“corate”.

La Regione Toscana emetteva ordinanza-ingiunzione al
pagamento della somma di € 5.169 per violazione del d.lgs. 286/1994, contenente
le norme igieniche per la macellazione delle carni, per mancanza del bollo
sanitario su alcune teste e corate bovine, riscontrata a seguito di ispezione
dell’organo di vigilanza presso un deposito. Il ricorso presentato dalla
cooperativa sanzionata veniva respinto dal Tribunale di Pistoia e
successivamente contro la sentenza era interposta impugnazione davanti alla
Corte di Cassazione.
Il primo motivo del ricorso opponeva che la bollatura,
quantunque ritenuta illeggibile dal veterinario ispettore, era comunque presente
sulle carni, per cui la condotta non poteva essere sanzionata. Inoltre, vi
sarebbe stato un errore nella indicazione della disposizione asseritamente
violata, cosa che non avrebbe permesso il pieno esercizio del diritto di
difesa.
La Corte ha risposto che l’illeggibilità dei bolli sanitari va
equiparata alla loro assenza. In questo si sente l’eco di quella giurisprudenza
in materia di etichettatura dei prodotti alimentari preconfezionati che ritiene
non rispettato il relativo obbligo nel caso di diciture illeggibili, per esempio
perché troppo piccole. In quel caso, peraltro, la funzione della etichettatura –
quella cioè di trasmettere al consumatore una serie di informazioni essenziali
sul prodotto in modo da consentirgli una scelta oculata – è diversa da quella
della bollatura delle carni, che consente agli organi sanitari di effettuare i
controlli.
I giudici romani hanno aggiunto che la bollatura è tassativa e non
può essere sostituita da modalità asseritamente equipollenti, come – a dire
della difesa – i cartellini di identificazione sulle pezzature di carne o le
bolle di accompagnamento, che hanno il mero scopo di attestare la provenienza
delle carni, mentre la bollatura adempie alla più pregnante finalità di
consentire la tracciabilità del prodotto.
Quanto all’errore nella indicazione
della norma violata nel verbale di accertamento, esso non è idoneo a inficiare
la validità dell’ordinanza-ingiunzione, allorché questa riporti esattamente
l’indicazione normativa e risulti che l’errore non ha recato pregiudizio alla
possibilità di difendersi.
Ulteriore motivo di impugnazione era sollevato con
riguardo al fatto che i visceri non sarebbero soggetti a bollatura. La Corte ha
spiegato che ai sensi dell’art. 4, d.lgs. 286/1994, tutte le parti dell’animale
macellato sono soggette a bollatura. Infatti, le “corate” detenute nel deposito
ispezionato sono da ricondurre alla nozione generale di “carni” di cui all’art.
20 del decreto citato e comunque rientrano quantomeno nel concetto di
“frattaglie”, per le quali ugualmente è prevista la bollatura.
Non poteva,
inoltre, essere rivendicata alcuna buona fede da parte del legale rappresentante
della cooperativa, fondata secondo la difesa su di un involontario disguido
derivante dalla prassi di sottoporre a lavaggio teste e corate. I giudici hanno
obiettato seccamente che la cooperativa non doveva accettare in restituzione le
carni inviate dal macello in quelle condizioni, il che automaticamente la
metteva in violazione di legge. D’altra parte, la bollatura delle carni deve
avvenire quando esse sono destinate alla commercializzazione, ma non occorre che
le carni siano state effettivamente commercializzate prima di poter elevare la
contravvenzione, come sosteneva la difesa.
Ricordiamo che il d.lgs. 286/1994
è stato abrogato dal d.lgs. 6 novembre 2007, n. 193, il quale contempla all’art.
6 comma 10 una sanzione amministrativa da € 3.000 a € 18.000 per ogni lotto nel
caso di omessa bollatura delle carni, bollatura ora disciplinata dal reg. CE
854/2004.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
-omissis-

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 5572-2005 proposto da:
GPS SRL in persona del
Presidente e legale rappresentante pro tempore Sig. P.A. anche in proprio,
elettivamente domiciliati in …, presso lo studio dell’avvocato -omissis-,
rappresentati e difesi dall’avvocato -omissis-;
– ricorrenti

contro
-omissis-, in persona del Presidente della Giunta Regionale,
elettivamente domiciliato in …, presso lo studio dell’avvocato -omissis-, che
lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato -omissis-;

controricorrente –
avverso la sentenza n. 170/2004 della SEDE DISTACCATA DI
TRIBUNALE di -omissis-, depositata il 30/11/2004;
udita la relazione della
causa svolta nella pubblica udienza del 17/11/2009 dal Consigliere Dott.
-omissis-;
udito l’Avvocato -omissis-, con delega depositata in udienza
dell’Avvocato omissis-difensore dei ricorrenti che ha chiesto l’accoglimento del
ricorso;
udito l’Avvocato -omissis-, con delega depositata in udienza
dell’Avvocato -omissis-, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del
ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
omissis-che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Svolgimento
del processo

La srl G.P.S. ed i suo (OMISSIS) P.A. con separato
ricorso, proponevano autonome opposizioni avverso l’ordinanza ingiunzione n. n.
10217 del 2000, con la quale la regione Toscana aveva loro ingiunto il pagamento
in solido della somma di Euro 5.169,16 quale sanzione amministrativa per
violazione del D.Lgs. n. 286 del 1994, art. 4, lett. e) costituita dalla
riscontrata carenza del bollo sanitario su alcune teste e corate bovine,
provenienti da Consorzio (OMISSIS), rinvenute nel corso di un’ispezione presso
il deposito della stessa soc. GPS a r.l. in (OMISSIS). Gli opponenti chiedevano
dichiararsi la nullità o inefficacia dell’ingiunzione deducendo la nullità del
verbale di accertamento per errata contestazione della violazione de
qua;
l’inapplicabilità nella fattispecie in esame del D.Lgs. n. 287 del 1994,
art. 20, comma 2, lett. e); l’insussistenza della loro responsabilità per
carenza dell’elemento soggettivo.
L’adito Tribunale di Pistola – sez. distac.
di Monsummano Terme, riunite le opposizioni, nella contumacia della Regione
Toscana, con la sentenza n. 170/04 deposita in data 30.11.2004, le rigettava
entrambe.
Secondo il giudice doveva ritenersi legittimo il verbale di
accertamento e valida la contestazione dell’addebito in esso contenuta, anche se
fosse stata erronea la corrispondente norma violata; la riscontrata
illeggibilità, per scoloritura dell’inchiostro, dei timbri sanitari impressi
sulle carni doveva equipararsi alla mancanza totale degli stessi; sussisteva
inoltre l’elemento psicologico della violazione, non essendo configurabile in
proposito il caso fortuito o l’errore incolpevole, in quanto gli opponenti
avevano accettato la restituzione delle carni provenienti dal macello di
(OMISSIS), per metterle in lavorazione, nonostante le bollature si presentassero
illeggibili.
Avverso la suddetta pronuncia gli esponenti propongono ricorso
per cassazione sulla base di 2 mezzi, illustrati da successiva memoria ex art.
378 c.p.c.; resiste con controricorso la Regione Toscana.

Motivi della decisione

Con il 1^ motivo i
ricorrenti denunziano la violazione o falsa applicazione di norme di diritto,
deducendo la nullità del verbale di accertamento per errata contestazione della
violazione de qua.
Infatti era stato contestata la violazione del D.Lgs. n.
286 del 1994, art. 4, lett. e) che riguardava invece la sola bollatura delle
carcasse e delle mezzene, laddove invece la bollatura delle frattaglie sarebbe
prevista dal medesimo art. 4, comma 3.
Il 1^ giudice aveva poi erroneamente
ritenuto che la citata violazione sussisteva per il solo fatto di immettere la
carne per i consumo umano a prescindere dal fatto che la carne stessa fosse o
meno commercializza in concreto. Non si trattava, d’altra parte, di carni di
dubbia provenienza, ma di un banale disguido che aveva prodotto la scoloritura
dell’inchiostro dei bolli, dovuto alla prassi in uso di sottoporre le teste e le
corate al lavaggio. La provenienza delle carni era peraltro attestata dalla
presenza di cartellini d’identificazione nonchè di bolle d’accompagnamento del
Macello.
La doglianza è priva di pregio.
Invero, come rilevato dal giudice
di merito, intanto non è ravvisabile alcun errore nell’ individuazione della
norma volata atteso che, i verbalizzanti hanno rinvenuto prive della bollatura
non solo le corate ma anche le teste bovine. Si legge infatti nel verbale in
questione che “… nella prima cella frigorifera de deposito erano presenti
teste bovine e corate bovine sprovviste di bollo attestante l’avvenuta visita
sanitaria e (sopra alcune lingue) tracce d’inchiostro riferibili probabilmente
ad una timbratura, ma assolutamente illeggibili”.
Peraltro, secondo questa
S.C., l’obbligo di contestazione prescritto dalla L. n. 689 de 1981, art. 14 a
tutela del diritto di difesa dei trasgressore, deve ritenersi osservato anche in
presenza, ne relativo verbale, di errori circa la individuazione della norma
applicabile, poi emendati con il provvedimento irrogativo della sanzione, ove
risulti che detti errori non abbiano in concreto implicato – come nel caso in
esame – un pregiudizio per il diritto di difesa dell’incolpato, in relazione
alle facoltà accordategli dagli artt. 16 e 18 della citata Legge (Cass. 11475
del 24/07/2003; Cass. n. 6621 del 18/07/1997; Cass. n. 11475 del 24/07/2003;
Cass. n. 10391 del 18/05/2005; Cass. 25929 del 29/11/2005).
Quanto
all’ulteriore censura si osserva che l’illecito amministrativo di cui trattasi
sussiste quando la carne dell’animale macellato, in base alle circostanze
obiettive de caso concreto (quali il tipo di animale macellato, il luogo della
macellazione, la natura dell’impianto di macellazione), sia suscettibile di
essere destinata al commercio ed al consumo umano, a prescindere dal fatto che,
nella specie, la carne sia stata o meno effettivamente
commercializzata.
(Cass. 13337 del 29/11/1999). Ora non v’è dubbio che la
carne che esce dai macelli, pur se non destinata di normalmente al consumatore
finale ma ad un successivo sezionamento o ad ulteriore lavorazione, dev’essere
in ogni caso provvista dei bollo CEE attestante l’avvenuta visita sanitaria e la
salubrità del prodotto. Lo scopo della normativa in esame è infatti quello di
garantire la tracciabilità del prodotto successivamente commercializzato e la
conoscenza delle informazioni relative alla sua provenienza.
D’altra parte –
come ha correttamente osservato il primo giudice – la presenza di eventuali
“cartellini” di identificazione sulle pezzature di carne e le stesse “bolle di
accompagnamento”, data la loro diversa e specifica funzione di attestare la
provenienza delle carni, non sollevano il macello dall’obbligo di provvedere
alla bollatura sanitaria di tali prodotti, che come s’è visto ha scopo e
funzione diversa.
Passando all’esame del 2^ motivo, con esso i ricorrenti
denunziano la violazione o falsa applicazione di norme di legge e insufficiente
o contraddittoria motivazione; deducono che i “visceri” non sarebbero soggetti a
bollatura e sostengono che il giudice in prime cure avrebbe confuso “la
bollatura del Macello CEE con quella del laboratorio di sezionamento”;
contestano l’affermazione del tribunale secondo cui l’illeggibilità dei timbri
equivarrebbe a totale mancanza di timbri, ciò che non sarebbe condivisibile, per
lo meno sotto il profilo dell’elemento soggettivo della violazione. Al riguardo
i ricorrenti ritengono che si debba in ogni caso escludere la loro
responsabilità in quanto alla GPS non poteva essere addebitata alcuna
responsabilità per rilleggibilità dei timbri perchè determinata da caso fortuito
o da errore incolpevole e comunque, in quanto la bollatura della carne era stata
effettuata dal Macello di (OMISSIS).
Le suddette censure sono prive di
fondamento. Invero ai sensi del D.Lgs. n. 286 cit., art. 4 tutte le parti
dell’animale macellato (viscere ad altre parti comprese) devono essere provviste
di bollo sanitario, non essendo rinvenibile un dato normativo che ne escluda
alcune parti delle carni. Dev’essere dunque condiviso l’opinione del tribunale
secondo cui “è pacifico che le corate (il termine indica pacificamente l’insieme
di cuore, polmoni e milza dell’animale macellato) rientrino sia nella generale
definizione di carni di cui all’art. 20, comma 1, lett. e), sia in quella di
frattaglie (il termine indica genericamente tutte le anteriora dell’animale) per
le quali l’art. 11 dell’allegato l al D.Lgs. n. 286 cit. prevede la bollatura
sanitaria come per le altre parti ricavate nei laboratori i sezionamento”.

può essere invocata infine la buona fede degli esponenti dovuta al “caso
fortuito” o errore incolpevole (e ciò anche con specifico riferimento alla
posizione Segale rappresentante) per rilleggibilità dei timbri che , tra l’altro
mancavano del tutto sulla maggior parte dei prodotti sezionati. Nella
fattispecie il tribunale ha correttamente specificato, quanto all’elemento
psicologico dell’infrazione, che ai ricorrenti non si contestava, in effetti, la
mancata timbratura delle carni, bensì l’immissione al consumo di carni
sprovviste di bollatura sanitaria, “condotta in relazione alla quale la piena
consapevolezza di commettere l’illecito è insita nello stesso fatto di aver
accettato la restituzione delle carni provenienti dal macello di (OMISSIS), per
metterle in lavorazione, nonostante le bollature si presentassero illeggibili”.
Infine, la prova dell’esistenza dell’errore incolpevole, costituendo un fatto
impeditivo della pretesa sanzionatrice, elidendo l’elemento soggettivo,
dev’essere fornita dal soggetto che l’invoca (Cass. n. 536 del 19.01.2000).
Conclusivamente il ricorso dev’essere rigettato.
Attesi i profili sostanziali
della fattispecie, con riguardo in specie, alla complessità delle questioni
trattate, si compensano le spese processuali.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e compensa le spese
processuali.

Così deciso in Roma, il 17 novembre 2009.
Depositato in
Cancelleria il 16 dicembre 2009

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