La messa in vendita di carne trita di bovino e di salsiccia con presenza di solfiti integra il reato di cui all’articolo 516 del codice penale.
Non può essere riconosciuta la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto (articolo 131 bis del codice penale) nel caso di messa in vendita di carne trita di bovino e di salsiccia con presenza di solfiti in ragione della nocività della condotta posta in essere – a prescindere dall’accertamento di un concreto pericolo per la salute pubblica – avente ad oggetto ben due diversi prodotti e per quantitativi di solfiti non trascurabili, a fronte di una fattispecie penale che non prevede la nocività quale elemento costitutivo.
A seguito di accertamento della presenza di solfiti, additivo vietato nel prodotto, in carne tritata di bovino e salsiccia di Bra messa in vendita in una macelleria a conduzione familiare, il titolare dell’esercizio era rinviato a giudizio sia per la violazione dell’articolo 516 codice penale, trattandosi di alimenti non genuini, sia per la violazione dell’articolo 440 codice penale, essendo, secondo l’accusa, gli alimenti adulterati in modo da renderli pericolosi per la salute pubblica. Il tribunale assolveva, però, l’imputato da entrambi i reati perché il fatto non sussiste.
Non si conosce la motivazione della sentenza ma, mentre è plausibile l’assoluzione per il secondo reato se non era dimostrata la concreta pericolosità della condotta, lascia perplessi il proscioglimento per il primo, che sicuramente è integrato per effetto della presenza nel prodotto dell’additivo vietato. E, infatti, in appello la decisione era riformata, con conseguente condanna per il (solo) reato di cui all’articolo 516 del codice penale, peraltro con irrogazione della pena detentiva, cosa non molto consueta. Il difensore ricorre in Cassazione, sostenendo tra l’altro che i solfiti non erano stati aggiunti di proposito, ma provenivano dal vino bianco, in cui erano lecitamente presenti, utilizzato nella preparazione della salsiccia.
La Corte non affronta il tema, controverso in giurisprudenza, se si possa ammettere la presenza di un additivo vietato in un alimento qualora esso non sia stato deliberatamente aggiunto, ma vi si ritrovi “naturalmente” perché presente in un ingrediente in cui ne è legittimo l’impiego. Respinge, invece, il motivo di ricorso, sostenendo che l’ipotesi formulata dalla difesa era congetturale. Anzi, pare soggiungere che la presenza di solfiti nella carne tritata deponeva logicamente nel senso che la provenienza dell’additivo non era ascrivibile al vino (che semmai sarebbe stato utilizzato nella salsiccia, non nella tritata).
Va sottolineata la conferma della decisione di appello dove ha escluso l’applicazione della causa di non punibilità di cui all’articolo 131 bis del codice penale. Si è marcata a tal fine la nocività dell’additivo presente nei prodotti commercializzati, la pluralità degli stessi e il quantitativo non irrilevante di solfiti.
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Carne trita di bovino e salsiccia con solfiti, respinta la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto
Cassazione penale, sentenza n. 18369 del 10 maggio 2024 (udienza del 12 gennaio 2024 – riferimenti normativi: articoli 131 bis e 516 del codice penale)
La messa in vendita di carne trita di bovino e di salsiccia con presenza di solfiti integra il reato di cui all’articolo 516 del codice penale.
Non può essere riconosciuta la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto (articolo 131 bis del codice penale) nel caso di messa in vendita di carne trita di bovino e di salsiccia con presenza di solfiti in ragione della nocività della condotta posta in essere – a prescindere dall’accertamento di un concreto pericolo per la salute pubblica – avente ad oggetto ben due diversi prodotti e per quantitativi di solfiti non trascurabili, a fronte di una fattispecie penale che non prevede la nocività quale elemento costitutivo.
A seguito di accertamento della presenza di solfiti, additivo vietato nel prodotto, in carne tritata di bovino e salsiccia di Bra messa in vendita in una macelleria a conduzione familiare, il titolare dell’esercizio era rinviato a giudizio sia per la violazione dell’articolo 516 codice penale, trattandosi di alimenti non genuini, sia per la violazione dell’articolo 440 codice penale, essendo, secondo l’accusa, gli alimenti adulterati in modo da renderli pericolosi per la salute pubblica. Il tribunale assolveva, però, l’imputato da entrambi i reati perché il fatto non sussiste.
Non si conosce la motivazione della sentenza ma, mentre è plausibile l’assoluzione per il secondo reato se non era dimostrata la concreta pericolosità della condotta, lascia perplessi il proscioglimento per il primo, che sicuramente è integrato per effetto della presenza nel prodotto dell’additivo vietato. E, infatti, in appello la decisione era riformata, con conseguente condanna per il (solo) reato di cui all’articolo 516 del codice penale, peraltro con irrogazione della pena detentiva, cosa non molto consueta. Il difensore ricorre in Cassazione, sostenendo tra l’altro che i solfiti non erano stati aggiunti di proposito, ma provenivano dal vino bianco, in cui erano lecitamente presenti, utilizzato nella preparazione della salsiccia.
La Corte non affronta il tema, controverso in giurisprudenza, se si possa ammettere la presenza di un additivo vietato in un alimento qualora esso non sia stato deliberatamente aggiunto, ma vi si ritrovi “naturalmente” perché presente in un ingrediente in cui ne è legittimo l’impiego. Respinge, invece, il motivo di ricorso, sostenendo che l’ipotesi formulata dalla difesa era congetturale. Anzi, pare soggiungere che la presenza di solfiti nella carne tritata deponeva logicamente nel senso che la provenienza dell’additivo non era ascrivibile al vino (che semmai sarebbe stato utilizzato nella salsiccia, non nella tritata).
Va sottolineata la conferma della decisione di appello dove ha escluso l’applicazione della causa di non punibilità di cui all’articolo 131 bis del codice penale. Si è marcata a tal fine la nocività dell’additivo presente nei prodotti commercializzati, la pluralità degli stessi e il quantitativo non irrilevante di solfiti.
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