Integra il reato di
detenzione di prodotti alimentari in cattivo stato di conservazione (art. 5,
comma primo, lett. b), L. 30 aprile 1962, n. 283) anche il congelamento del
prodotto effettuato in maniera inappropriata, in quanto il cattivo stato di
conservazione è riferibile non soltanto alle caratteristiche intrinseche del
prodotto alimentare, ma anche alle modalità estrinseche con cui si realizza.
(Nella specie, la modalità di conservazione inappropriata era consistita nel
congelamento “ordinario” di un quantitativo di carne, modalità ritenuta
rischiosa in quanto, tecnicamente, l’unico procedimento idoneo a conservare la
carne nel tempo, alternativo alla surgelazione, è il congelamento mediante
ricorso ad abbattitori di temperature).
È una vecchia
questione – e una pratica diffusa – quella della illiceità o meno del
congelamento di alimenti freschi con attrezzature inidonee a garantire la totale
igienicità dell’operazione, alla quale peraltro la Cassazione ha dato sempre la
medesima risposta, analoga a quella di quest’ultima pronuncia.
La conclusione
si spiega con la allargata portata punitiva dell’art. 5, lett. b), della legge
283 del 1962, articolo che punisce la produzione, la commercializzazione e la
detenzione per la vendita o la somministrazione di sostanze alimentari in
“cattivo stato di conservazione”. Tale condizione non consiste in un vizio
intrinseco del prodotto, ma al contrario in un difetto estrinseco, inerente
quindi le “modalità di conservazione”. Esemplificando, rientrano nella categoria
la detenzione di merce a temperatura non conforme, l’esposizione di bottiglie di
acqua minerale ai raggi del sole, lo stivaggio del prodotto in locali sporchi
ecc.
In tutti questi casi sussiste il reato, poiché la norma di riferimento
citata mira a garantire la completa igienicità del prodotto alimentare, evitando
che esso venga a trovarsi in condizioni da cui derivi anche solo il rischio di
comprometterla.
Nel caso di specie il gestore di un esercizio artigianale di
pizzeria da asporto era stato condannato in primo grado e aveva proposto
impugnazione, sostenendo che nessun pericolo né reale né potenziale era derivato
dalla condotta tenuta (congelamento di carne fresca con frigo a pozzetto).
La
Corte ha obiettato che il congelamento eseguito in tal modo è un procedimento
rischioso, in quanto richiede 7-8 ore per il suo completamento, tempo troppo
lungo per avere la certezza che sia scongiurato il rischio che si innestino
processi putrefattivi, specie nel caso della carne. Ha ricordato che, viceversa,
la scienza e l’esperienza insegnano che la perfetta conservazione del prodotto
può avvenire solo per mezzo di surgelazione o di congelamento con l’utilizzo di
abbattitori di temperatura che assicurano il congelamento in tempi
brevissimi.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza
pubblica
Dott. DE MAIO Guido – Presidente – del 11/03/2010
Dott. TERESI
Alfredo – Consigliere – SENTENZA
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria – Consigliere –
N. 519
Dott. FRANCO Amedeo – Consigliere – REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA
Santi – Consigliere – N. 35751/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Greco Fernando, nato a Novoli il
3/5/66, ivi res.te in Piazza Margherita, n. 16;
Avverso la sentenza resa dal
Tribunale di Lecce, sezione distaccata di Campi Salentina, in data
19/3/09;
Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
Udita la relazione
svolta in udienza dal Consigliere Dr. Santi Gazzara;
Udito il Pubblico
Ministero in persona del sostituto Procuratore Generale, Dott. Passacantando
Guglielmo, il quale ha concluso per l’annullamento con rinvio limitatamente al
diniego delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena;
con rigetto nel resto.
Osserva:
Svolgimento del processo
Il Tribunale di Lecce, sezione
distaccata di Campi Salentina, con sentenza del 19/3/09 ha dichiarato Greco
Fernando colpevole del reato di cui alla L. n. 283 del 1962, art. 5, lett. b),
perché quale responsabile di un esercizio artigianale di pizzeria d’asporto,
deteneva all’interno di esso prodotti alimentari di varia natura in cattivo
stato di conservazione, all’interno di un banco congelatore frigo a pozzo,
congelati abusivamente e contenuti in buste di plastica, in promiscuità con
altri alimenti surgelati preconfezionati, condannandolo alla pena di Euro
3.500,00 di ammenda. Il prevenuto a mezzo del proprio difensore, ha proposto
appello avverso detta pronuncia che la Corte di Appello di Lecce, qualificato il
gravame come ricorso, ha trasmesso a questa Corte. Con l’atto di impugnazione si
rileva la insussistenza di una offesa penalmente rilevante, ne’ reale, ne’
potenziale, nella condotta contestata al prevenuto; la istruttoria
dibattimentale non ha permesso di rilevare che la merce fosse in stato di
putrefazione e il congelamento, effettuato in maniera inappropriata, avrebbe
potuto determinare nell’alimento la perdita del suo sapore ottimale e, talora,
anche, parte delle capacità nutritive; cosa diversa è l’avaria o la
nocività.
La pena, in ogni caso, andava fissata nella misura minima edittale,
ed è illegittimo il diniego della concessione della sospensione condizionale
della pena.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato per quanto di ragione.
Con la impugnazione
la difesa del prevenuto censura la pronuncia de qua per inosservanza ed erronea
applicazione della legge penale in relazione alla L. n. 283 del 1962, art. 5,
lett. b) sotto il profilo della insussistenza dell’offesa giuridicamente
rilevante, ne’ reale, nè potenziale. Il giudice di merito fonda il convincimento
della condanna sulla esclusiva scorta del rinvenimento degli alimenti di cui al
capo di imputazione in banco congelatore a pozzo, deducendone la pericolosità
presunta del nocumento alla salute, in difetto, però, di prova della inidoneità
della struttura refrigerante, nonché della compromissione delle carni sotto un
profilo nutrizionale, ne’ soprattutto della destinazione alla
somministrazione.
La configurabilità della contravvenzione prevede la
distribuzione per il consumo di sostanze alimentari in cattivo stato di
conservazione, riferibile o alle caratteristiche intrinseche delle stesse o alle
modalità estrinseche con cui si realizza, che dovranno uniformarsi alle
prescrizioni normative, se sussistenti. Peraltro, la istruttoria non ha permesso
di evincere che la carne fosse in stato di putrefazione, mentre il congelamento
del prodotto, effettuato in maniera inappropriata, avrebbe potuto determinare
solo l’effetto di far perdere all’alimento il suo sapore ottimale ed
eventualmente parte delle capacità nutritive.
Sul punto in ricorso è
infondato.
Orbene, si osserva che ai fini della configurabilità del reato di
cui alla L. n. 283 del 1962, art. 5, lett. b), che vieta l’impiego nella
produzione di alimenti, la vendita, la detenzione per la vendita, la
somministrazione, o comunque la distribuzione per il consumo, di sostanze
alimentari in cattivo stato di conservazione, non è necessario che quest’ultimo
si riferisca alle caratteristiche intrinseche di dette sostanze, ma è
sufficiente che esso concerna le modalità estrinseche con cui si realizza, le
quali devono uniformarsi alle previsioni normative, se sussistenti, ovvero, in
caso contrario, a regole di comune esperienza (Cass. S.U. 9/1/02, n. 443), senza
che rilevi, per la concretizzazione dell’illecito contravvenzionale, la
produzione di un danno alla salute (Cass. 2/9/04, n. 35828).
Il giudice di
merito ha evidenziato, con richiamo alle emergenze istruttorie, che il teste
Pietra Gaetano ha, con profusione di particolari, in forza della sua specifica
competenza nel settore, esaustivamente spiegato come il congelamento ordinario
sì a una modalità di conservazione rischiosa, in quanto, richiedendo almeno
sette-otto ore per giungere a compimento, non garantisce che non si innestino
procedimenti putrefattivi o comunque di alterazione, anche della carica
batterica, del prodotto alimentare, con conseguente rischio di danno per la
salute del consumatore: rischio particolarmente elevato per le carni, essendo
queste tra i prodotti alimentari maggiormente soggette a putrefazione.
Lo
stesso teste ha, quindi, ricordato come scienza ed esperienza insegnino che
l’unico procedimento idoneo a conservare nel tempo le carni, alternativo a
quello della surgelazione, sia il congelamento mediante ricorso ad abbattiteli
di temperature, che in tempi brevissimi assicurano il completo congelamento del
prodotto alimentare e, quindi, la sua perfetta conservazione. Appaiono evidenti,
quindi, la concretizzazione, nella specie, del reato di cui alla imputazione e
la corretta affermazione di responsabilità dell’imputato.
Fondata, di contro,
si palesa la censura con la quale la difesa del ricorrente contesta la manifesta
illogicità della motivazione in ordine alla invocata riduzione della pena ed
alla concessione del beneficio della sospensione condizionale, rilevato che il
giudice di merito non può rigettare le istanze de quibus, ritenendo elemento
inibente la circostanza che il prevenuto abbia avanzato opposizione al decreto
penale di condanna, in quanto il Greco, in tal modo ha esercitato legittimamente
un diritto ex lege riconosciutogli, e di certo non ha posto in essere una
condotta configurante “un comportamento di ribellione all’ordinamento ed alle
sue giuste sanzioni”, come affermato dal Tribunale.
Ne consegue che, ferma
restando la ritenuta responsabilità dell’imputato, quanto al reato ascrittogli,
la sentenza impugnata va annullata con rinvio limitatamente alla determinazione
della pena ed alla concedibilità del beneficio di cui all’art. 163 c.p., punti
sui quali il giudice ad quem è chiamato a pronunciarsi con adeguata
motivazione.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione annulla la sentenza
impugnata, con rinvio al Tribunale di Lecce, limitatamente alla determinazione
della pena ed alla concedibilità dei benefici.
Rigetta nel resto.
Home » Carne fresca e congelamento: se le attrezzature non sono idonee è reato
Carne fresca e congelamento: se le attrezzature non sono idonee è reato
Cassazione penale, Sezione III, sentenza n. 15094 del 20 aprile 2010 (udienza del 11 marzo 2010)
Integra il reato di
detenzione di prodotti alimentari in cattivo stato di conservazione (art. 5,
comma primo, lett. b), L. 30 aprile 1962, n. 283) anche il congelamento del
prodotto effettuato in maniera inappropriata, in quanto il cattivo stato di
conservazione è riferibile non soltanto alle caratteristiche intrinseche del
prodotto alimentare, ma anche alle modalità estrinseche con cui si realizza.
(Nella specie, la modalità di conservazione inappropriata era consistita nel
congelamento “ordinario” di un quantitativo di carne, modalità ritenuta
rischiosa in quanto, tecnicamente, l’unico procedimento idoneo a conservare la
carne nel tempo, alternativo alla surgelazione, è il congelamento mediante
ricorso ad abbattitori di temperature).
È una vecchia
questione – e una pratica diffusa – quella della illiceità o meno del
congelamento di alimenti freschi con attrezzature inidonee a garantire la totale
igienicità dell’operazione, alla quale peraltro la Cassazione ha dato sempre la
medesima risposta, analoga a quella di quest’ultima pronuncia.
La conclusione
si spiega con la allargata portata punitiva dell’art. 5, lett. b), della legge
283 del 1962, articolo che punisce la produzione, la commercializzazione e la
detenzione per la vendita o la somministrazione di sostanze alimentari in
“cattivo stato di conservazione”. Tale condizione non consiste in un vizio
intrinseco del prodotto, ma al contrario in un difetto estrinseco, inerente
quindi le “modalità di conservazione”. Esemplificando, rientrano nella categoria
la detenzione di merce a temperatura non conforme, l’esposizione di bottiglie di
acqua minerale ai raggi del sole, lo stivaggio del prodotto in locali sporchi
ecc.
In tutti questi casi sussiste il reato, poiché la norma di riferimento
citata mira a garantire la completa igienicità del prodotto alimentare, evitando
che esso venga a trovarsi in condizioni da cui derivi anche solo il rischio di
comprometterla.
Nel caso di specie il gestore di un esercizio artigianale di
pizzeria da asporto era stato condannato in primo grado e aveva proposto
impugnazione, sostenendo che nessun pericolo né reale né potenziale era derivato
dalla condotta tenuta (congelamento di carne fresca con frigo a pozzetto).
La
Corte ha obiettato che il congelamento eseguito in tal modo è un procedimento
rischioso, in quanto richiede 7-8 ore per il suo completamento, tempo troppo
lungo per avere la certezza che sia scongiurato il rischio che si innestino
processi putrefattivi, specie nel caso della carne. Ha ricordato che, viceversa,
la scienza e l’esperienza insegnano che la perfetta conservazione del prodotto
può avvenire solo per mezzo di surgelazione o di congelamento con l’utilizzo di
abbattitori di temperatura che assicurano il congelamento in tempi
brevissimi.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza
pubblica
Dott. DE MAIO Guido – Presidente – del 11/03/2010
Dott. TERESI
Alfredo – Consigliere – SENTENZA
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria – Consigliere –
N. 519
Dott. FRANCO Amedeo – Consigliere – REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA
Santi – Consigliere – N. 35751/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Greco Fernando, nato a Novoli il
3/5/66, ivi res.te in Piazza Margherita, n. 16;
Avverso la sentenza resa dal
Tribunale di Lecce, sezione distaccata di Campi Salentina, in data
19/3/09;
Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
Udita la relazione
svolta in udienza dal Consigliere Dr. Santi Gazzara;
Udito il Pubblico
Ministero in persona del sostituto Procuratore Generale, Dott. Passacantando
Guglielmo, il quale ha concluso per l’annullamento con rinvio limitatamente al
diniego delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena;
con rigetto nel resto.
Osserva:
Svolgimento del processo
Il Tribunale di Lecce, sezione
distaccata di Campi Salentina, con sentenza del 19/3/09 ha dichiarato Greco
Fernando colpevole del reato di cui alla L. n. 283 del 1962, art. 5, lett. b),
perché quale responsabile di un esercizio artigianale di pizzeria d’asporto,
deteneva all’interno di esso prodotti alimentari di varia natura in cattivo
stato di conservazione, all’interno di un banco congelatore frigo a pozzo,
congelati abusivamente e contenuti in buste di plastica, in promiscuità con
altri alimenti surgelati preconfezionati, condannandolo alla pena di Euro
3.500,00 di ammenda. Il prevenuto a mezzo del proprio difensore, ha proposto
appello avverso detta pronuncia che la Corte di Appello di Lecce, qualificato il
gravame come ricorso, ha trasmesso a questa Corte. Con l’atto di impugnazione si
rileva la insussistenza di una offesa penalmente rilevante, ne’ reale, ne’
potenziale, nella condotta contestata al prevenuto; la istruttoria
dibattimentale non ha permesso di rilevare che la merce fosse in stato di
putrefazione e il congelamento, effettuato in maniera inappropriata, avrebbe
potuto determinare nell’alimento la perdita del suo sapore ottimale e, talora,
anche, parte delle capacità nutritive; cosa diversa è l’avaria o la
nocività.
La pena, in ogni caso, andava fissata nella misura minima edittale,
ed è illegittimo il diniego della concessione della sospensione condizionale
della pena.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato per quanto di ragione.
Con la impugnazione
la difesa del prevenuto censura la pronuncia de qua per inosservanza ed erronea
applicazione della legge penale in relazione alla L. n. 283 del 1962, art. 5,
lett. b) sotto il profilo della insussistenza dell’offesa giuridicamente
rilevante, ne’ reale, nè potenziale. Il giudice di merito fonda il convincimento
della condanna sulla esclusiva scorta del rinvenimento degli alimenti di cui al
capo di imputazione in banco congelatore a pozzo, deducendone la pericolosità
presunta del nocumento alla salute, in difetto, però, di prova della inidoneità
della struttura refrigerante, nonché della compromissione delle carni sotto un
profilo nutrizionale, ne’ soprattutto della destinazione alla
somministrazione.
La configurabilità della contravvenzione prevede la
distribuzione per il consumo di sostanze alimentari in cattivo stato di
conservazione, riferibile o alle caratteristiche intrinseche delle stesse o alle
modalità estrinseche con cui si realizza, che dovranno uniformarsi alle
prescrizioni normative, se sussistenti. Peraltro, la istruttoria non ha permesso
di evincere che la carne fosse in stato di putrefazione, mentre il congelamento
del prodotto, effettuato in maniera inappropriata, avrebbe potuto determinare
solo l’effetto di far perdere all’alimento il suo sapore ottimale ed
eventualmente parte delle capacità nutritive.
Sul punto in ricorso è
infondato.
Orbene, si osserva che ai fini della configurabilità del reato di
cui alla L. n. 283 del 1962, art. 5, lett. b), che vieta l’impiego nella
produzione di alimenti, la vendita, la detenzione per la vendita, la
somministrazione, o comunque la distribuzione per il consumo, di sostanze
alimentari in cattivo stato di conservazione, non è necessario che quest’ultimo
si riferisca alle caratteristiche intrinseche di dette sostanze, ma è
sufficiente che esso concerna le modalità estrinseche con cui si realizza, le
quali devono uniformarsi alle previsioni normative, se sussistenti, ovvero, in
caso contrario, a regole di comune esperienza (Cass. S.U. 9/1/02, n. 443), senza
che rilevi, per la concretizzazione dell’illecito contravvenzionale, la
produzione di un danno alla salute (Cass. 2/9/04, n. 35828).
Il giudice di
merito ha evidenziato, con richiamo alle emergenze istruttorie, che il teste
Pietra Gaetano ha, con profusione di particolari, in forza della sua specifica
competenza nel settore, esaustivamente spiegato come il congelamento ordinario
sì a una modalità di conservazione rischiosa, in quanto, richiedendo almeno
sette-otto ore per giungere a compimento, non garantisce che non si innestino
procedimenti putrefattivi o comunque di alterazione, anche della carica
batterica, del prodotto alimentare, con conseguente rischio di danno per la
salute del consumatore: rischio particolarmente elevato per le carni, essendo
queste tra i prodotti alimentari maggiormente soggette a putrefazione.
Lo
stesso teste ha, quindi, ricordato come scienza ed esperienza insegnino che
l’unico procedimento idoneo a conservare nel tempo le carni, alternativo a
quello della surgelazione, sia il congelamento mediante ricorso ad abbattiteli
di temperature, che in tempi brevissimi assicurano il completo congelamento del
prodotto alimentare e, quindi, la sua perfetta conservazione. Appaiono evidenti,
quindi, la concretizzazione, nella specie, del reato di cui alla imputazione e
la corretta affermazione di responsabilità dell’imputato.
Fondata, di contro,
si palesa la censura con la quale la difesa del ricorrente contesta la manifesta
illogicità della motivazione in ordine alla invocata riduzione della pena ed
alla concessione del beneficio della sospensione condizionale, rilevato che il
giudice di merito non può rigettare le istanze de quibus, ritenendo elemento
inibente la circostanza che il prevenuto abbia avanzato opposizione al decreto
penale di condanna, in quanto il Greco, in tal modo ha esercitato legittimamente
un diritto ex lege riconosciutogli, e di certo non ha posto in essere una
condotta configurante “un comportamento di ribellione all’ordinamento ed alle
sue giuste sanzioni”, come affermato dal Tribunale.
Ne consegue che, ferma
restando la ritenuta responsabilità dell’imputato, quanto al reato ascrittogli,
la sentenza impugnata va annullata con rinvio limitatamente alla determinazione
della pena ed alla concedibilità del beneficio di cui all’art. 163 c.p., punti
sui quali il giudice ad quem è chiamato a pronunciarsi con adeguata
motivazione.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione annulla la sentenza
impugnata, con rinvio al Tribunale di Lecce, limitatamente alla determinazione
della pena ed alla concedibilità dei benefici.
Rigetta nel resto.
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