L’articolo 1 del regolamento (CE) 2073/2005, letto in combinato disposto con l’articolo 14, paragrafo 8, del regolamento (CE) 178/2002, deve essere interpretato nel senso che l’autorità competente di uno Stato membro può trattare come categoria a rischio, ai sensi dell’articolo 14, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) 178/2002, la categoria di alimenti costituita da carne fresca di pollame in cui siano stati rilevati microorganismi patogeni diversi dai sierotipi di Salmonella previsti all’allegato I, capitolo 1, riga 1.28, del regolamento (CE) 2073/2005.
Siamo nuovamente di fronte a una situazione analoga alla precedente, in quanto il tipo di contaminazione riscontrata nell’alimento non è prevista dal regolamento (CE) 2073/2005, ma ciononostante l’autorità competente (questa volta lituana) ha ritenuto di potere adottare sia un provvedimento sanzionatorio che un provvedimento cautelare. In particolare, a seguito di una notifica di allarme rapido per presenza di Salmonella Kentucky in carne fresca di pollame importata dalla Polonia da un’azienda nazionale, l’autorità di controllo riscontrava in un primo tempo la presenza di tale sierotipo Kentucky e successivamente di Salmonella Infantis, infliggendo nel primo caso una (modestissima) multa e nel secondo ingiungendo all’importatore di cessare l’immissione sul mercato di tali partite di carne nonché di ritirare e distruggere quella già commercializzata. Anche in tale occasione il privato si è rivolto al Tribunale amministrativo, impugnando i suddetti provvedimenti con l’argomentazione che i sierotipi del patogeno riscontrati non sono tra quelli di cui tratta il regolamento (CE) 2073/2005 (che disciplina soltanto i casi di Salmonella Enteritidis e Salmonella Typhimurium). Il giudice adito ha, pertanto, rinviato pregiudizialmente alla Corte di Giustizia di fornire l’esatta interpretazione della normativa eurounitaria. Orbene, la strada seguita dalla Corte è analoga a quella della sentenza nella causa 51/21 di cui sopra.
Ha rilevato, infatti, in primo luogo che l’articolo 1 del regolamento (CE) 2073/2005 autorizza l’autorità competente non solo a verificare il rispetto dei criteri microbiologici ivi stabiliti, ma anche a «procedere a ulteriori campionamenti e analisi per la rilevazione e la misura della presenza di altri microrganismi, delle loro tossine o dei loro metaboliti, o come verifica dei processi, per i prodotti alimentari sospetti, o nel contesto dell’analisi del rischio». Ha aggiunto che, secondo i principi di massima tutela della salute dei consumatori, come ribaditi dalla Commissione europea, l’articolo 14 del regolamento (CE) 178/2002 vieta l’immissione in commercio di qualsiasi alimento a rischio, vale a dire dannoso per la salute o inadatto al consumo umano, e che la qualificazione di un alimento come sicuro secondo specifiche disposizioni del diritto dell’Unione riguardanti la sicurezza alimentare, come quelle del regolamento (CE) 2073/2005, vale solo «in relazione agli aspetti disciplinati dalle medesime».
La conclusione è stata che l’articolo 14 citato «consente quindi alle autorità nazionali competenti di adottare provvedimenti appropriati per imporre restrizioni all’immissione sul mercato o per disporre il ritiro dal mercato degli alimenti che, nonostante la loro conformità a specifiche disposizioni del diritto dell’Unione loro applicabili, danno a tali autorità motivi oggettivi di sospettare che tali alimenti sono a rischio». Si afferma, viceversa, che non si può ricavare dal regolamento (CE) 2073/2005 l’inibizione per l’autorità competente di valutare a rischio alimenti anche se conformi al suo contenuto. Spetterà al giudice nazionale, seguendo l’interpretazione della Corte, stabilire se nel caso concreto l’autorità di controllo aveva motivo di sospettare il rischio dovuto alla contaminazione accertata.
Ancora qualche osservazione di complemento. Da penalista ci si può interrogare se il dettato della Corte di Giustizia abbia o meno ricadute sull’accertamento di eventuali reati: in altri termini, se la conformità del prodotto ai requisiti stabiliti dal regolamento (CE) 2073/2005 valga o meno ad esonerare automaticamente l’OSA per la (diversa) contaminazione riscontrata. Infatti, un conto è affermare – come fa la Corte – che l’autorità competente può in una simile situazione adottare provvedimenti imperativi per garantire la sicurezza alimentare, altro è farne derivare, se del caso, una responsabilità penale (ai sensi dell’articolo 5 della legge 283/1962 ovvero dell’articolo 444 del codice penale).
La risposta potrebbe essere negativa, invocando il principio di tassatività del diritto penale: se un fatto non è espressamente previsto da una disposizione incriminatrice, questa non può essere applicata per analogia. E in effetti tale conclusione appare corretta rispetto alla lettera c) dell’articolo 5, che richiede il superamento dei limiti di carica stabiliti dalla normativa extrapenale. E allora, dal momento che solo per Salmonella Enteritidis e Salmonella Typhimurium il regolamento (CE) 2073/2005 stabilisce che devono essere assenti in 25 g di prodotto, questa ipotesi di reato non (può) ricorre(re).
Tale ragionamento non esclude, però, che la presenza di Salmonella Kentucky e/o di Salmonella Infantis (come di qualsiasi altro sierotipo della specie) vada a integrare una diversa fattispecie di reato. A tal fine, sovvengono la lettera d) dell’articolo 5 citato sotto il profilo della “nocività” ovvero l’articolo 444 del codice penale (nella forma colposa) se l’alimento ne risulta concretamente pericoloso per la salute pubblica. Ovviamente, spetterà al giudice accertare se ricorrono le condizioni di incriminazione del fatto, ma ciò che importa sottolineare è che egli non sarà vincolato (in negativo) dalla mera conformità del prodotto agli indici microbiologici del regolamento (CE) 2073/2005 (le medesime considerazioni sono estensibili al caso della sentenza C-51/21).
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Carne fresca di pollame contaminata da Salmonella Kentucky e Infantis: va trattata come un alimento a rischio
Corte di Giustizia dell’Unione Europea, sentenza del 28 aprile 2022, causa C-89/21 (riferimenti normativi: regolamenti (CE) 2073/2005 e (CE) 178/2002)
L’articolo 1 del regolamento (CE) 2073/2005, letto in combinato disposto con l’articolo 14, paragrafo 8, del regolamento (CE) 178/2002, deve essere interpretato nel senso che l’autorità competente di uno Stato membro può trattare come categoria a rischio, ai sensi dell’articolo 14, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) 178/2002, la categoria di alimenti costituita da carne fresca di pollame in cui siano stati rilevati microorganismi patogeni diversi dai sierotipi di Salmonella previsti all’allegato I, capitolo 1, riga 1.28, del regolamento (CE) 2073/2005.
Siamo nuovamente di fronte a una situazione analoga alla precedente, in quanto il tipo di contaminazione riscontrata nell’alimento non è prevista dal regolamento (CE) 2073/2005, ma ciononostante l’autorità competente (questa volta lituana) ha ritenuto di potere adottare sia un provvedimento sanzionatorio che un provvedimento cautelare. In particolare, a seguito di una notifica di allarme rapido per presenza di Salmonella Kentucky in carne fresca di pollame importata dalla Polonia da un’azienda nazionale, l’autorità di controllo riscontrava in un primo tempo la presenza di tale sierotipo Kentucky e successivamente di Salmonella Infantis, infliggendo nel primo caso una (modestissima) multa e nel secondo ingiungendo all’importatore di cessare l’immissione sul mercato di tali partite di carne nonché di ritirare e distruggere quella già commercializzata. Anche in tale occasione il privato si è rivolto al Tribunale amministrativo, impugnando i suddetti provvedimenti con l’argomentazione che i sierotipi del patogeno riscontrati non sono tra quelli di cui tratta il regolamento (CE) 2073/2005 (che disciplina soltanto i casi di Salmonella Enteritidis e Salmonella Typhimurium). Il giudice adito ha, pertanto, rinviato pregiudizialmente alla Corte di Giustizia di fornire l’esatta interpretazione della normativa eurounitaria. Orbene, la strada seguita dalla Corte è analoga a quella della sentenza nella causa 51/21 di cui sopra.
Ha rilevato, infatti, in primo luogo che l’articolo 1 del regolamento (CE) 2073/2005 autorizza l’autorità competente non solo a verificare il rispetto dei criteri microbiologici ivi stabiliti, ma anche a «procedere a ulteriori campionamenti e analisi per la rilevazione e la misura della presenza di altri microrganismi, delle loro tossine o dei loro metaboliti, o come verifica dei processi, per i prodotti alimentari sospetti, o nel contesto dell’analisi del rischio». Ha aggiunto che, secondo i principi di massima tutela della salute dei consumatori, come ribaditi dalla Commissione europea, l’articolo 14 del regolamento (CE) 178/2002 vieta l’immissione in commercio di qualsiasi alimento a rischio, vale a dire dannoso per la salute o inadatto al consumo umano, e che la qualificazione di un alimento come sicuro secondo specifiche disposizioni del diritto dell’Unione riguardanti la sicurezza alimentare, come quelle del regolamento (CE) 2073/2005, vale solo «in relazione agli aspetti disciplinati dalle medesime».
La conclusione è stata che l’articolo 14 citato «consente quindi alle autorità nazionali competenti di adottare provvedimenti appropriati per imporre restrizioni all’immissione sul mercato o per disporre il ritiro dal mercato degli alimenti che, nonostante la loro conformità a specifiche disposizioni del diritto dell’Unione loro applicabili, danno a tali autorità motivi oggettivi di sospettare che tali alimenti sono a rischio». Si afferma, viceversa, che non si può ricavare dal regolamento (CE) 2073/2005 l’inibizione per l’autorità competente di valutare a rischio alimenti anche se conformi al suo contenuto. Spetterà al giudice nazionale, seguendo l’interpretazione della Corte, stabilire se nel caso concreto l’autorità di controllo aveva motivo di sospettare il rischio dovuto alla contaminazione accertata.
Ancora qualche osservazione di complemento. Da penalista ci si può interrogare se il dettato della Corte di Giustizia abbia o meno ricadute sull’accertamento di eventuali reati: in altri termini, se la conformità del prodotto ai requisiti stabiliti dal regolamento (CE) 2073/2005 valga o meno ad esonerare automaticamente l’OSA per la (diversa) contaminazione riscontrata. Infatti, un conto è affermare – come fa la Corte – che l’autorità competente può in una simile situazione adottare provvedimenti imperativi per garantire la sicurezza alimentare, altro è farne derivare, se del caso, una responsabilità penale (ai sensi dell’articolo 5 della legge 283/1962 ovvero dell’articolo 444 del codice penale).
La risposta potrebbe essere negativa, invocando il principio di tassatività del diritto penale: se un fatto non è espressamente previsto da una disposizione incriminatrice, questa non può essere applicata per analogia. E in effetti tale conclusione appare corretta rispetto alla lettera c) dell’articolo 5, che richiede il superamento dei limiti di carica stabiliti dalla normativa extrapenale. E allora, dal momento che solo per Salmonella Enteritidis e Salmonella Typhimurium il regolamento (CE) 2073/2005 stabilisce che devono essere assenti in 25 g di prodotto, questa ipotesi di reato non (può) ricorre(re).
Tale ragionamento non esclude, però, che la presenza di Salmonella Kentucky e/o di Salmonella Infantis (come di qualsiasi altro sierotipo della specie) vada a integrare una diversa fattispecie di reato. A tal fine, sovvengono la lettera d) dell’articolo 5 citato sotto il profilo della “nocività” ovvero l’articolo 444 del codice penale (nella forma colposa) se l’alimento ne risulta concretamente pericoloso per la salute pubblica. Ovviamente, spetterà al giudice accertare se ricorrono le condizioni di incriminazione del fatto, ma ciò che importa sottolineare è che egli non sarà vincolato (in negativo) dalla mera conformità del prodotto agli indici microbiologici del regolamento (CE) 2073/2005 (le medesime considerazioni sono estensibili al caso della sentenza C-51/21).
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