Carenze igenico-sanitarie nella conservazione dei cibi

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Cassazione penale, Sezione III, sentenza n. 12000 del 25 marzo 2011 (udienza del 2 febbraio 2011)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
-omissis-

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
C.S., nato a (OMISSIS);
imputato L.
n. 283 del 1962, art. 5, lett. b;
avverso la sentenza del Tribunale
Monocratico di Termini Imprese in data 20.1.10 Sentita la relazione del cons.
Guicla Mulliri;
Sentito il P.M., nella persona del P.G. dott. IZZO Gioacchino
che ha chiesto una declaratoria di inammissibilità del
ricorso.

Svolgimento del processo – Motivi della
decisione

1. Provvedimento impugnato e motivi del ricorso –
L’odierno ricorrente è stato ritenuto responsabile di violazione alla legge
sugli alimenti per avere detenuto in cattivo stato di conservazione (in quanto
contenute in due gabbie realizzate con sbarre di ferro, con presenza di tracce
di ruggine in locali inidonei insudiciati da polvere ed escrementi di volatili)
167 forme di ricotta salata destinate alla vendita. Contro la sentenza del
Tribunale l’imputato ha proposto appello, convertito in ricorso stante la non
esperibilità di quella forma di impugnazione avverso sentenze irrogatrici di
sola pena pecuniaria.
Nell’atto di impugnazione in questione si deduce:
1)
non essere stata raggiunta la prova che il C. fosse l’effettivo proprietario del
prodotto. Ed infatti, è stato acclarato in giudizio che esistevano due aziende
distinte intestate, separatamente ai fratelli C.. L’odierno ricorrente è stato
incriminato solo perchè rintracciato sul posto e non sussisteva, invece, neanche
la prova che egli detenesse quelle forme di ricotta in custodia o, ancor meno
che il prodotto rinvenuto nella Stalla fosse destinato alla vendita (al
contrario, visto che erano nella stalla e non nel caseificio, ben potevano
essere stati accantonati per esser e poi destinati ai rifiuti).
In ogni caso,
si fa notare che le analisi eseguite sul prodotto ne hanno escluso qualsivoglia
nocività.
Il ricorrente conclude invocando l’annullamento della sentenza
impugnata.
2. Motivi della decisione – Il ricorso è manifestamente infondato
e, come tale inammissibile.
La ragione basilare di tale decisione risiede
nella constatazione che gli argomenti difensivi, come appena riassunti, si
risolvono in un implicito invito a questa S.C. ad operare una rivisitazione dei
fatti per trame conclusioni differenti da quelle raggiunte dal Tribunale.
In
realtà, una volta che il giudice del merito abbia fornito una spiegazione
plausibile della propria analisi probatoria l’esame del giudice di legittimità
non può andare oltre il controllo della chiave interpretativa essendo preclusa
“la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da
contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa
lettura, sia pure anch’essa logica, dei dati processuali o una diversa
ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o
attendibilità delle fonti di prova” (ex multis Sez. 1, 27.9.07, Formis, Rv.
237863; Sez. 2 11.1.07, Messina, Rv. 235716).
Diversamente, verrebbe
inevitabilmente invasa l’area degli apprezzamenti riservati al giudice di
merito.
Orbene, non vi è dubbio che, nel caso in esame, il G.O.T., sia pure
sinteticamente, abbia dato conto, in modo logico e basandosi sulle emergenze
processuali, delle ragioni del proprio convincimento di colpevolezza nei
confronti dell’odierno ricorrente.
Ed infatti, dalla informativa dei CC. del
NAS sono risultate inequivocabilmente (anche attraverso il fascicolo fotografico
ad essa allegato) le carenze igienico sanitarie nelle quali erano custodite le
forme di ricotta ma anche la riferibilità al ricorrente dei locali ove esse
erano custodite (deponendo in tal senso le dichiarazioni del maresciallo T., dei
CC. Nas (OMISSIS), e le emergenze fattuali meglio descritte nel verbale di
sequestro).
A tale stregua, è un fuor d’opera, sia, sollecitare ipotesi
alternative circa le ragioni della presenza delle forme di ricotta sui luoghi –
nel senso che avrebbero potuto non essere destinate alla vendita ma, semmai al
macero – dal momento che si tratta in ogni caso di mera esercitazione assertiva
e teorica, sia, opinare circa l’assenza di alterazioni nel prodotto – come
risultante da un certificato di laboratorio depositato dalla difesa – perchè, ai
fini della configurabilità della contravvenzione prevista dalla L. 30 aprile
1962, n. 283, art. 5, lett. b, non è necessario che il cattivo stato di
conservazione si riferisca alle caratteristiche intrinseche delle sostanze
alimentari, “ma è sufficiente che esso concerna le modalità estrinseche con cui
si realizza, le quali devono uniformarsi alle prescrizioni normative, se
sussistenti, ovvero, in caso contrario, a regole di comune esperienza” (S.U.,
19.12.01, Butti, Rv. 220716).
Alla presente declaratoria di inammissibilità,
segue, per legge (art. 616 c.p.p.), la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali ed al versamento, a favore della Cassa delle Ammende,
della somma di Euro 1.000.

P.Q.M.

Visto l’art. 615 e ss. c.p.p., dichiara inammissibile il ricorso e
condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento
alla Cassa delle Ammende della somma di 1.000 Euro.

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