Integra il reato di cui all’art. 5, lett. a), l. 283/1962 la detenzione per la vendita di un bovino con presenza di desametazone in quantità superiore al limite consentito.
Sono utilizzabili a fini di prova le prime analisi di laboratorio quando l’interessato, pur informato, non ne ha chiesto la revisione.
La sentenza si occupa di un caso di somministrazione di desametazone ad un animale d’azienda e della condanna dei responsabili dell’allevamento ai sensi dell’art. 5, lett. a), l. 283/1962.
Su questa Rivista già ci siamo occupati di casi analoghi. Converrà, perciò, ricapitolare molto in sintesi le questioni che il fatto presenta. Innanzitutto, va ricordato che per la giurisprudenza sono sostanze alimentari non solo quelle destinate immediatamente al consumo, come potrebbero essere le carni macellate dell’animale, ma anche quelle che potranno esserlo in un momento successivo, come avviene per l’animale in vita destinato alla macellazione e al consumo umano. In secondo luogo, le norme applicabili sono quelle penali dell’art. 5, lett. a), l. 283/1962 quando la sostanza rinvenuta non è provatamente pericolosa per la salute, ma comunque vietata di per sé o nel quantitativo riscontrato; oppure l’art. 440 c.p. quando venga utilizzata una sostanza idonea a cagionare danno alla salute. Ma non solo. Vengono in considerazione anche gli illeciti amministrativi di cui ai d.lgs. 146/2001 e 193/2006, che sono connessi ai reati citati ai sensi dell’art. 24, l. 689/1981. Spesso viene anche contestato il delitto di tentata frode in commercio.
Nel caso di specie è stato addebitato soltanto il reato di cui all’art. 5, ritenuto dimostrato sulla base delle analisi di laboratorio.
Come è noto, le analisi vengono effettuate in sede amministrativa, ma possono essere utilizzate nel processo penale se è rispettato il contraddittorio con l’interessato. Più precisamente, l’art. 223 disp. att. c.p.p. stabilisce che a tali condizioni i verbali delle analisi irripetibili e i verbali delle analisi di revisione entrano a far parte del fascicolo del dibattimento, il che vuol dire che costituiscono piena prova (salva naturalmente la valutazione da parte del giudice secondo il principio del libero convincimento).
Nel nostro caso si era in presenza di un’analisi ripetibile, che viene eseguita – proprio perché ripetibile – senza garanzie per la difesa, che vengono rimandate alla fase di revisione, se richiesta dall’interessato, che deve essere avvisato dell’esito della prima analisi (vedi art. 1, l. 283/1962). Nella specie, l’interessato non richiese la revisione.
La difesa propose ricorso in Cassazione eccependo l’inutilizzabilità del verbale di analisi, in quanto non era stata messa a disposizione dell’interessato l’aliquota ad esso destinata secondo la normativa. La Corte non ha risposto direttamente sul punto. Ha, però, obiettato che le (prime) analisi erano valide e utilizzabili perché l’imputato non aveva chiesto a tempo debito la revisione. A tal proposito, la sentenza ha richiamato l’art. 223 disp. att. c.p.p., che però a rigore non è appropriato.
Infatti, come si è detto, tale disposizione riguarda solo i verbali di analisi a cui l’interessato sia stato messo in grado di assistere. Ciò non era avvenuto nel caso di specie, poiché la revisione non era stata eseguita per inerzia della parte. D’altronde, il verbale delle prime analisi (non assistite dalla difesa) non può entrare nel fascicolo ai sensi dell’art. 223 citato. Ciò nonostante, la giurisprudenza è orientata ad ammettere che anche le prime analisi ripetibili possano fondare una condanna, in quanto non si può far dipendere dalla volontà dell’interessato l’esito del processo. In altri termini, se l’interessato non chiede la revisione, vuol dire che vi rinuncia e accetta le prime analisi.
Per la verità, a tenor di codice, le cose non sembrano stiano in questo modo. La ragione per la quale l’analisi non è stata effettuata con le garanzie difensive non rileva. Resta il fatto che quell’analisi come tale non è immediatamente utilizzabile in dibattimento perché vi osta proprio l’art. 223, che essendo norma di carattere speciale non può essere interpretata oltre i casi previsti.
Non per nulla il numero di aliquote ufficiali (4 o 5 a seconda dei casi) è tale da riservarne una all’autorità giudiziaria per eventuali perizie. Perciò, non è esatto che la rinuncia alla revisione pregiudicherebbe l’accertamento dei fatti se la prima analisi non potesse essere utilizzata. Infatti, il giudice potrebbe – e dovrebbe – disporre una perizia sull’aliquota residua. In tal caso, sarebbe la perizia la base dell’accertamento giudiziale e non l’analisi senza contraddittorio della difesa.
Home » Campioni non deteriorabili, il diritto di difesa e’ garantito dalla possibilità di richiedere le analisi di revisione
Campioni non deteriorabili, il diritto di difesa e’ garantito dalla possibilità di richiedere le analisi di revisione
Cassazione penale, sentenza n. 122 del 7 gennaio 2014 (art. 5, lett. a, l. 283/1962; art. 223 disp. att. c.p.p.)
Integra il reato di cui all’art. 5, lett. a), l. 283/1962 la detenzione per la vendita di un bovino con presenza di desametazone in quantità superiore al limite consentito.
Sono utilizzabili a fini di prova le prime analisi di laboratorio quando l’interessato, pur informato, non ne ha chiesto la revisione.
La sentenza si occupa di un caso di somministrazione di desametazone ad un animale d’azienda e della condanna dei responsabili dell’allevamento ai sensi dell’art. 5, lett. a), l. 283/1962.
Su questa Rivista già ci siamo occupati di casi analoghi. Converrà, perciò, ricapitolare molto in sintesi le questioni che il fatto presenta. Innanzitutto, va ricordato che per la giurisprudenza sono sostanze alimentari non solo quelle destinate immediatamente al consumo, come potrebbero essere le carni macellate dell’animale, ma anche quelle che potranno esserlo in un momento successivo, come avviene per l’animale in vita destinato alla macellazione e al consumo umano. In secondo luogo, le norme applicabili sono quelle penali dell’art. 5, lett. a), l. 283/1962 quando la sostanza rinvenuta non è provatamente pericolosa per la salute, ma comunque vietata di per sé o nel quantitativo riscontrato; oppure l’art. 440 c.p. quando venga utilizzata una sostanza idonea a cagionare danno alla salute. Ma non solo. Vengono in considerazione anche gli illeciti amministrativi di cui ai d.lgs. 146/2001 e 193/2006, che sono connessi ai reati citati ai sensi dell’art. 24, l. 689/1981. Spesso viene anche contestato il delitto di tentata frode in commercio.
Nel caso di specie è stato addebitato soltanto il reato di cui all’art. 5, ritenuto dimostrato sulla base delle analisi di laboratorio.
Come è noto, le analisi vengono effettuate in sede amministrativa, ma possono essere utilizzate nel processo penale se è rispettato il contraddittorio con l’interessato. Più precisamente, l’art. 223 disp. att. c.p.p. stabilisce che a tali condizioni i verbali delle analisi irripetibili e i verbali delle analisi di revisione entrano a far parte del fascicolo del dibattimento, il che vuol dire che costituiscono piena prova (salva naturalmente la valutazione da parte del giudice secondo il principio del libero convincimento).
Nel nostro caso si era in presenza di un’analisi ripetibile, che viene eseguita – proprio perché ripetibile – senza garanzie per la difesa, che vengono rimandate alla fase di revisione, se richiesta dall’interessato, che deve essere avvisato dell’esito della prima analisi (vedi art. 1, l. 283/1962). Nella specie, l’interessato non richiese la revisione.
La difesa propose ricorso in Cassazione eccependo l’inutilizzabilità del verbale di analisi, in quanto non era stata messa a disposizione dell’interessato l’aliquota ad esso destinata secondo la normativa. La Corte non ha risposto direttamente sul punto. Ha, però, obiettato che le (prime) analisi erano valide e utilizzabili perché l’imputato non aveva chiesto a tempo debito la revisione. A tal proposito, la sentenza ha richiamato l’art. 223 disp. att. c.p.p., che però a rigore non è appropriato.
Infatti, come si è detto, tale disposizione riguarda solo i verbali di analisi a cui l’interessato sia stato messo in grado di assistere. Ciò non era avvenuto nel caso di specie, poiché la revisione non era stata eseguita per inerzia della parte. D’altronde, il verbale delle prime analisi (non assistite dalla difesa) non può entrare nel fascicolo ai sensi dell’art. 223 citato. Ciò nonostante, la giurisprudenza è orientata ad ammettere che anche le prime analisi ripetibili possano fondare una condanna, in quanto non si può far dipendere dalla volontà dell’interessato l’esito del processo. In altri termini, se l’interessato non chiede la revisione, vuol dire che vi rinuncia e accetta le prime analisi.
Per la verità, a tenor di codice, le cose non sembrano stiano in questo modo. La ragione per la quale l’analisi non è stata effettuata con le garanzie difensive non rileva. Resta il fatto che quell’analisi come tale non è immediatamente utilizzabile in dibattimento perché vi osta proprio l’art. 223, che essendo norma di carattere speciale non può essere interpretata oltre i casi previsti.
Non per nulla il numero di aliquote ufficiali (4 o 5 a seconda dei casi) è tale da riservarne una all’autorità giudiziaria per eventuali perizie. Perciò, non è esatto che la rinuncia alla revisione pregiudicherebbe l’accertamento dei fatti se la prima analisi non potesse essere utilizzata. Infatti, il giudice potrebbe – e dovrebbe – disporre una perizia sull’aliquota residua. In tal caso, sarebbe la perizia la base dell’accertamento giudiziale e non l’analisi senza contraddittorio della difesa.
Edicola web
Ti potrebbero interessare
Normativa, la “controversa vita” del regio decreto legge 2033/1925
Il paradosso della plastica riciclata
Salumi di tipo ‘comune’: aggiornata la disciplina italiana
Più shelf life con i composti bioattivi