Campionamento irregolare e impugnazione della sentenza

Condividi

Cassazione penale, sentenza n. 12522 del 5 aprile 2022 (udienza del 18 gennaio 2022 – riferimenti normativi: articolo 5, lettera a), della legge 283/1962; articoli 515 e 516 del codice penale)

Il giudice di merito deve sempre fornire adeguata spiegazione delle ragioni per cui non accoglie il motivo di impugnazione inerente all’irregolarità del campionamento di prodotti alimentari e l’eventuale influenza di essa sull’affidabilità del risultato dell’analisi di laboratorio. In caso contrario, la sentenza deve essere annullata con rinvio.

Il caso giunto al vaglio della Cassazione riguarda una cospicua partita di olio contraffatto (15.120 bottiglie aventi la capacità di 1 litro ciascuna) destinata all’esportazione negli Stati Uniti. In particolare, a seguito di campionamento in azienda e del successivo esito analitico, era stato accertato che l’olio dichiarato in etichetta quale extravergine di oliva era in realtà olio di semi di soia e anzi non era conforme neppure come olio di semi. Era, pertanto, stata citata in giudizio e poi condannata alla pena di sei mesi di reclusione la rappresentante legale della società che aveva imbottigliato il prodotto per i reati di cui all’articolo 5, lettera a), della legge 283/1962, e degli articoli 515 e 516 del codice penale.
Fin dal giudizio di merito la difesa aveva eccepito l’irregolarità del campionamento, che non avrebbe rispettato le modalità stabilite dalla normativa tecnica, ma la Corte d’Appello aveva liquidato sbrigativamente la questione. Investitane dai motivi di ricorso, la Cassazione ha, invece, censurato la mancanza di adeguata motivazione della sentenza impugnata. Infatti, la corte di merito avrebbe dovuto spiegare – cosa che non aveva fatto – il fondamento del proprio giudizio di correttezza del prelievo e prima ancora verificare se il campionamento era davvero irregolare nonché, in caso positivo, elucidare se l’irregolarità riscontrata aveva o meno inficiato il risultato analitico. La Cassazione ha perciò annullato la sentenza con rinvio.
Il tema del campionamento e delle analisi di laboratorio è sempre di stretta attualità in materia di produzione/commercializzazione di alimenti, in quanto spesso è necessario ricorrervi per accertare eventuali non conformità qualitative. Sul piano processuale, cioè dell’utilizzo in un procedimento del risultato analitico, possiamo notare che anche in questa vicenda la Cassazione ha seguito (implicitamente) il consolidato orientamento secondo cui eventuali irregolarità nel campionamento (o nell’esecuzione delle analisi) non determinano la nullità né automaticamente l’inutilizzabilità del referto analitico, ma possono riverberarsi sulla affidabilità della prova da esso rappresentata. Ecco perché la Cassazione ha rimesso gli atti al giudice di merito per compiere ed esplicitare le pertinenti valutazioni.
Le regole tecniche di campionamento sono talvolta dettate per garantire che il campione non venga alterato a seguito dell’operazione stessa di prelievo. Si pensi alla necessità dell’utilizzo di strumenti sterili o della conservazione a idonea temperatura del campione nella previsione di analisi microbiologiche. In altri casi le regole tecniche hanno piuttosto lo scopo di assicurare la rappresentatività del campione, ossia che la frazione di prodotto prelevata sia statisticamente significativa della massa a cui appartiene.
La Cassazione ha osservato che “le modalità di prelievo a campione debbono avere ad oggetto n. 3 prelievi elementari effettuati, trattandosi di imballaggio con capienza uguale ad 1 litro, su 6 imballaggi consecutivi. In ordine alla regolarità di tali operazioni di prelevamento dei campioni da esaminare la Corte di merito, pur specificamente compulsata in sede di gravame, nulla ha ritenuto di rispondere”. Di qui, appunto, la censura, sicuramente corretta sul piano procedurale. Tuttavia crediamo di poter commentare che quella specifica modalità di campionamento sembra avere esclusivamente la funzione statistico-rappresentativa del campione rispetto all’intera partita del prodotto, senza avere però alcuna incidenza sull’affidabilità dell’esito analitico. Infatti, quand’anche risultasse che la regola campionaria non sia stata rispettata, ciò non potrebbe mai smentire il fatto che nei campioni analizzati vi era olio di semi e non extravergine di oliva. In altre parole, potrebbe mettersi in dubbio che il risultato ottenuto sul campione sia automaticamente estensibile a tutta la partita, ma la contraffazione sarebbe comunque provata, almeno per la parte campionata.

Edicola web

Ti potrebbero interessare