Campionamento e garanzie della difesa

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Cassazione penale, Sezione III, sentenza n. 15372 del 22 aprile 2010

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
-omissis-

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
F.V., nato a (OMISSIS);
avverso
l’ordinanza emessa il 24 aprile 2009 dal tribunale del riesame di
Lecce;
udita nella udienza in camera di consiglio del 10 febbraio 2010 la
relazione fatta dal Consigliere Dott. -omissis-;
udito il Pubblico Ministero
in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. -omissis-, che ha concluso
per il rigetto del ricorso;
udito il difensore avv.
-omissis-.

Svolgimento del processo

1. Con ordinanza
del 13.3.2009 il GIP del tribunale di Brindisi applicò a F.V., quale consigliere
di amministrazione della (OMISSIS) srl, la misura cautelare della custodia in
carcere in relazione ai reati di cui ai seguenti capi:
A) di cui al D.Lgs. 3
aprile 2006, n. 152, art. 260, comma 1, per avere, in concorso con C.P., quale
gestore di fatto della discarica di proprietà della (OMISSIS), con D.G.G., quale
addetto alla discarica stessa, con V.G., quale amministratore della (OMISSIS)
spa, con sede in (OMISSIS), e con Vi.An., quale responsabile commerciale di tale
società, al fine di trarne profitto, con più operazioni, con allestimento di
mezzi ed attività continuative organizzate, gestito abusivamente un traffico di
ingenti quantitativi di rifiuti tossico-nocivi per la presenza di benzene in
concentrazione superiore ai limiti per l’ammissibilità in una discarica di 2^
cat. di tipo B (falsamente indicati sui FIR anziché come rifiuti pericolosi come
rifiuti composti da rifiuti non pericolosi) e di rifiuti speciali pericolosi
(indicati sui FIR quali miscugli di rifiuti contenenti almeno un rifiuto
pericoloso) non abbandonagli in una discarica di quella categoria per la
concentrazione di benzene ed altri composti organici;
D) di cui al D.Lgs. 3
aprile 2006, n. 152, art. 260 per avere, in concorso con C.P., D.G.G., nonché
con B.G., quale operaio addetto alla discarica di (OMISSIS), e con M.A., quale
direttore tecnico della (OMISSIS) srl, compiuto analoghe condotte di traffico
illecito di ingenti quantitativi di rifiuti tossico-nocivi, per la presenza di
piombo, cadmio e mercurio in misura superiore ai limiti consentiti per la
discarica di (OMISSIS) (indicati sui FIR quali pitture e vernici di scarto
contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose);
G) al D.Lgs. 3
aprile 2006, n. 152, art. 260 per avere, in concorso con C.P., D.G.G., B.G., e
con G.D., quale amministratore della (OMISSIS) srl, compiuto analoghe condotte
di traffico illecito di ingenti quantitativi di rifiuti tossico-nocivi, per la
presenza di cadmio, selene, rame e benzene in misura superiore ai limiti
consentiti per la discarica di Formica (indicati sui FIR quali miscugli di
rifiuti contenenti almeno un rifiuto pericoloso);
I) al D.Lgs. 3 aprile 2006,
n. 152, art. 260 per avere, in concorso con C.P., D.G.G., e con N.F., quale
amministratore della (OMISSIS) srl, compiuto analoghe condotte di traffico
illecito di ingenti quantitativi di rifiuti tossico-nocivi, per la presenza di
cadmio, selene, rame e piombo in misura superiore ai limiti consentiti per la
discarica di (OMISSIS) (indicati sui FIR quali imballaggi contenenti residui di
sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze);
P) agli artt. 319 e 321
c.p. per avere conferito e fatto conferire a L.P.S., chimico componente del
comitato tecnico della provincia di (OMISSIS), incarichi professionali in cambio
di atti contrari ai doveri d’ufficio, e precisamente di pareri favorevoli alle
istanze della (OMISSIS) srl di autorizzazione all’adeguamento della discarica ed
alla realizzazione di una piattaforma per lo stoccaggio definitivo di rifiuti
non pericolosi 2. Il tribunale del riesame di Lecce, con l’ordinanza in
epigrafe, dispose la sostituzione della misura coercitiva applicata con quella
degli arresti domiciliari. Osservò tra l’altro il tribunale:
che la discarica
sita in contrada (OMISSIS), gestita dalla soc. (OMISSIS), di cui il F. era
consigliere delegato, era una discarica di seconda categoria tipo B, in cui sono
abbancabili i rifiuti speciali e quelli pericolosi perché tossico nocivi, purché
non superino certe concentrazioni di alcune sostanze. che, a seguito di una
segnalazione e di accertamenti effettuati il 2.8.2006 su rifiuti provenienti da
tale srl (OMISSIS), era iniziata una intensa attività investigativa mediante
intercettazioni telefoniche ed acquisizione di documentazione da cui risultava
il conferimento nella discarica di (OMISSIS) di rifiuti ivi non abbancabili
mediante la contraffazione dei formulari di accompagnamento. che fra le società
che effettuavano illeciti conferimenti di rifiuti pericolosi e tossico nocivi
mediante contraffazione dei formulari era stata individuata la (OMISSIS) srl.
che il 7.12.2006 il Corpo forestale dello Stato aveva effettuato un sopralluogo
nella discarica (OMISSIS), mentre le intercettazioni telefoniche in atto avevano
permesso di accertare un tentativo dei responsabili della discarica ( C., D.G. e
F.) di sottrarre al controllo i camion con i rifiuti della (OMISSIS), i cui
autisti vennero avvertiti che non avrebbero potuto scaricare nella discarica e
furono tenuti lontani da essa: tre camion furono fatti parcheggiare in una
stazione di servizio di (OMISSIS), per farli poi scaricare in seguito senza la
presenza dei forestali, mentre un autocarro fu addirittura fatto ritornare in
sede. che solo l’11.12.2006 il F. autorizzò il C. a ricevere i camion, ma poi il
giorno successivo il C. rifiutò loro l’ingresso. che però nel frattempo
l’11.12.2006 i tre camion parcheggiati nella area di servizio di (OMISSIS) (e di
cui si era parlato nelle intercettazioni telefoniche) vennero individuati dai
carabinieri che si erano fatti accompagnare dai tecnici dell’Arpa, i quali
prelevarono i campioni dei rifiuti, mentre i camion furono poi dal V. fatti
rientrare in sede. che i risultati delle analisi di tali campioni avevano
dimostrato che la tipologia dei rifiuti era diversa da quella risultante dalla
documentazione di accompagnamento perché il valore degli oli minerali era
superiore allo 0,1%, sicché i rifiuti andavano qualificati come tossici e nocivi
oppure come rifiuti pericolosi con concentrazione di oli minerali superiore allo
0,1%, ossia rifiuti che non potevano essere smaltiti nella discarica di
(OMISSIS). che da una intercettazione telefonica del 9.1.2007 tra V. G. e il C.
era risultato che, a seguito dei controlli della forestale, il F. aveva
momentaneamente sospeso l’attività della discarica. che nel corso delle indagini
era stata individuata fra i fornitori di rifiuti anche la (OMISSIS) srl di M.A.,
ed il 23.3.2007 fu sottoposto a controllo ed a prelevamento di campioni un
camion di rifiuti provenienti da questa ditta. che, infatti, dalle
intercettazioni telefoniche era risultato che il C. aveva ordinato al palista B.
di stendere immediatamente il carico, il che avrebbe portato a mescolare rifiuti
con quelli già presenti e quindi ad impedirne un eventuale campionamento, ed era
altresi’ risultato che il F., a sua volta informato, si era mostrato
preoccupato. che dalle intercettazioni telefoniche era emersa l’abitualità dei
conferimenti illeciti nella discarica da parte della (OMISSIS). che le analisi
dell’Arpa avevano accertato che si trattava di rifiuti tossico nocivi non
smaltibili in una discarica di seconda categoria di tipo B. che analoghi fatti
erano intervenuti con i conferimenti della srl (OMISSIS) il cui carico era stato
sottoposto a prelievi il 17.10.2007 e le cui analisi avevano dimostrato che si
trattava di rifiuti tossico nocivi con alto concentrato di idrocarburi, non
smaltibili in quella discarica. che sempre il 17.10.2007 era stato campionato
anche un carico di rifiuti provenienti dalla (OMISSIS) srl, le cui analisi
avevano evidenziato che si trattava di rifiuti tossico nocivi per l’alta
concentrazione di idrocarburi, non smaltibili in quella discarica. che si era
trattato non già di operazioni isolate ma di tutta una serie di smaltimenti di
rifiuti che sia il C. sia il F. avevano cercato di sottrarre ad eventuali
controlli, dando disposizioni per un immediato scarico e copertura ed
informandosi dei turni di servizio del personale del corpo forestale. che erano
evidenti sia l’abusività della gestione sia il fine di profitto. che era
infondata l’eccezione secondo cui, essendo il F. indagato, l’attività di
prelievo e di analisi avrebbe dovuto rispettare le procedure di cui all’art. 220
c.p.p., perché nella specie trovava applicazione l’art. 223 c.p.p. e perché non
erano stati violati i diritti della difesa, posto che le modalità dei prelievi e
l’avvenuto prelievo erano noti a tutte le parti, le quali avrebbero potuto
avvalersi di propri consulenti. che, in relazione ai rifiuti della soc.
(OMISSIS), era già stato osservato che, quanto alla regolarità delle procedure
di campionamento, il Gip non aveva avuto disponibilità dei relativi verbali al
momento di emissione della misura, ma dalla documentazione successivamente
inviata si evinceva che i campioni erano rappresentativi dei miscugli di
rifiuti, e che le modalità di prelievo erano in linea con le previsioni del
manuale IRSA-CNR relativo ai metodi analitici per i fanghi. che dalla
documentazione di accompagnamento risultava che il produttore dei rifiuti era la
società (OMISSIS), tuttavia della presunta violazione dell’art. 223 disp. att.
c.p.p. poteva dolersi solo V.G., legale rappresentante della società, e non
anche Vi.An., che era solo il direttore commerciale. che comunque l’attività di
campionamento e di analisi dei rifiuti aveva natura amministrativa e quindi non
doveva rispettare le norme del codice di rito, e l’unica garanzia prevista era
quella di cui all’art. 223 c.p.p.. che comunque l’avviso dell’inizio delle
operazioni di analisi ai sensi dell’art. 223 disp. att. c.p.p. non era
necessario perché il prelievo dell’11.12.2006 era avvenuto alla presenza degli
autisti degli autocarri, dipendenti della (OMISSIS) srl, e l’avviso che le
analisi sarebbero state compiute il giorno successivo era stato dato oralmente a
detti autisti, sicché era idoneo a raggiungere il suo scopo. che infatti doveva
ritenersi che l’avviso era stato regolarmente dato alla parte interessata per il
tramite degli autisti dipendenti dalla (OMISSIS) srl, che effettuava il
trasporto per conto della soc. (OMISSIS) sulla base di un regolare contratto,
sicché l’avviso doveva ritenersi rivolto non solo al titolare della ditta da cui
dipendevano gli autisti, ma anche alla società committente. che d’altra parte,
dalle intercettazioni telefoniche che erano sempre in atto risultava che i V.
erano stati subito messi al corrente dell’avvenuto prelievo dal titolare della
ditta di autotrasporti Ve.La., che aveva loro inviato via fax anche una copia
dei verbali, e che V.G. era anche venuto a conoscenza che le analisi si
sarebbero svolte il giorno successivo, tanto da mettersi in contatto col proprio
consulente con il quale avevano poi deciso di non essere presenti perché
l’avviso non era stato dato anche a loro. che quanto ai criteri seguiti
nell’analisi, questa era stata effettuata dall’Arpa, e cioé da un organo
regionale assistito da un principio di affidabilità. che peraltro i metodi
seguiti erano irrilevanti per l’inequivocabile esito delle analisi in chiave
accusatoria qualunque fosse il metodo adottato e comunque perché, anche qualora
si facesse a meno delle analisi, vi sarebbero gravi indizi di colpevolezza
derivanti dal contenuto delle intercettazioni telefoniche, che dimostravano come
il F. temesse i controlli, tanto da rivolgersi a compiacenti agenti della
forestale e della polizia provinciale e da avere corrotto un chimico del
comitato tecnico provinciale al fine di alterare la certificazione chimica. che
non aveva valore di prova la CT di parte che attribuiva alla discarica la
qualifica super, che non proveniva nemmeno dal successivo richiesto adeguamento,
dato che questo fu concesso solo ai fini della chiusura e con una pronuncia del
Tar. che dalle intercettazioni telefoniche, incrociate con i servizi di
osservazione e con i risultati delle analisi emergevano gravi indizi di
colpevolezza per i reati ipotizzati, commessi attraverso una organizzazione che
coinvolgeva tutta la struttura societaria al fine di effettuare, con ingiusto
profitto, traffico illecito di rifiuti conferiti nella discarica, non
autorizzata per lo smaltimento di materiale con presenza di elementi sopra i
limiti tabellari. che vi erano gravi indizi di colpevolezza anche per il reato
di corruzione del L.P., il quale, pur avendo avuto incarichi professionali dal
F., aveva accettato la nomina di componente del comitato tecnico provinciale,
continuando ad effettuare analisi per il F. e nello stesso tempo aveva informato
il F. sull’andamento dei lavori del comitato che doveva dare il parere
sull’adeguamento della discarica di (OMISSIS) per lo stoccaggio di rifiuti non
pericolosi; ed aveva espresso parere favorevole sul potenziamento della
discarica. che era quindi configurarle il reato di corruzione sia perché il L.
P. aveva violato l’obbligo di segretezza delle riunioni; sia perché si era
inserito illecitamente nella formazione della volontà dell’organo a vantaggio
del F.; sia perché aveva fatto ottenere a questi il parere favorevole sulle
pratiche per il potenziamento, anche alterando i risultati delle relative
analisi;
sia perché in sostanza aveva asservito la funzione pubblica agli
interessi del privato. che peraltro per lo stesso reato di corruzione era
intervenuta sentenza di patteggiamento relativamente al L.P.. che sussisteva
l’esigenza di impedire la reiterazione del reato ed il pericolo di inquinamento
probatorio.
3. Il F. propone ricorso per cassazione deducendo:
1)
inosservanza dell’art. 220 disp. att. c.p.p. anche in relazione agli artt. 360 e
369 bis c.p.p., artt. 178 e 191 c.p.p.; inosservanza ed erronea applicazione del
D.M. 3 agosto 2005, allegato 3, punto 2;
mancanza o manifesta illogicità
della motivazione.
Lamenta che il tribunale del riesame ha erroneamente
rigettato l’eccezione della difesa di inutilizzabilità, nullità ed
inattendibilità delle procedure di campionamento e delle analisi dei
rifiuti.
La difesa aveva infatti eccepito che all’epoca dei prelievi il F.
era già persona sottoposta alle indagini, tanto che era soggetto alle
intercettazioni telefoniche.
Quindi doveva trovare applicazione l’art. 220
disp. att. c.p.p..
Il tribunale, pur dando atto che il F. era persona
sottoposta ad indagini fin dall’agosto 2006, ha rigettato l’eccezione con
motivazione apodittica, meramente apparente e per di più relativa al coimputato
V.G., senza spiegare le ragioni per le quali tale motivazione varrebbe anche per
il F..
In realtà al momento del sopralluogo e del prelievo già erano in corso
le indagini preliminari mediante intercettazioni telefoniche e nell’ambito di
tali indagini, che non avevano alcuna connotazione amministrativa, furono
appunto individuati, grazie alle intercettazioni, gli autocarri stazionati a
(OMISSIS).
Con le stesse modalità e sempre grazie alle intercettazioni
telefoniche furono svolti anche gli altri controlli, prelievi ed analisi
inerenti le altre tre società.
Si tratta quindi di attività, eseguite nei
confronti di persone già indagate e necessarie per assicurare le fonti di
prova.
Le stesse dovevano dunque essere compiute col rispetto delle procedure
e delle garanzie difensive a norma dell’art. 220 disp. att. c.p.p..
Pertanto
la polizia giudiziaria avrebbe dovuto sequestrare i mezzi, avvisare il PM. e
procedere a formale accertamento tecnico avvisando gli indagati delle facoltà di
cui agli artt. 360 e 359 bis c.p.p. prima di procedere al prelievo dei campioni
ed alle analisi.
L’omissione di tali garanzie costituisce causa di
inutilizzabilità e comunque di nullità delle operazioni compiute in violazione
di legge.
Ricorda poi che la difesa aveva anche eccepito che, come risultava
dagli stessi rapporti Arpa, erano stati usati erroneamente metodi di
campionamento differenti e per due analisi quelli relativi ai rifiuti omogenei,
mentre nella specie si trattava di miscugli e quindi di rifiuti
disomogenei.
La violazione della norma tecnica aveva irrimediabilmente
inficiato la rappresentatività del campione e reso inutilizzabili ed
inattendibili i risultati delle analisi.
Aggiunge che in presenza di
accertamenti tanto approssimativi e cosi’ esigui, l’ipotesi che tutti i
conferimenti provenienti dalle medesime aziende fossero ugualmente illegittimi,
con conseguente fumus del reato di traffico illecito ipotizzato, costituisce una
mera congettura sfornita di riscontro logico e di sufficienti indizi.
Sul
punto l’ordinanza impugnata é del tutto silente.
Anzi afferma che le modalità
del prelievo sono conformi al manuale IRSA-CNR, senza avvedersi che proprio per
questo non corrispondono alla norma tecnica.
La presunzione che i risultati
sarebbero esatti perché l’Arpa é un ente regionale e perché le analisi hanno
avuto esito accusatorio, é poi apodittica ed inquietante, oltretutto in
conflitto con la minima entità dei parametri considerati dall’Arpa.
2)
inosservanza ed erronea applicazione del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 260
in relazione all’art. 273 c.p.p.;
mancanza, contraddittorietà o manifesta
illogicità della motivazione. Osserva che il tribunale del riesame ha affermato
che, a prescindere dal risultato delle analisi, il delitto ipotizzato sarebbe
fondato su una serie di rilevanti dati investigativi.
In realtà, però, la
stessa ordinanza impugnata afferma in seguito che la prova del traffico illecito
si ricaverebbe dalle intercettazioni telefoniche incrociate con i servizi di
osservazione e con i rilievi chimici eseguiti sui camion, e da importanza
decisiva al superamento dei limiti per alcune sostanze.
In assenza di tali
superamenti, il sospetto di una attività illecita deducibile da alcune
telefonate, nessuna delle quali peraltro riferibile al F., é privo di qualsiasi
conferma.
La motivazione della ordinanza impugnata é sul punto
contraddittoria e manifestamente illogica mentre é anche graficamente assente su
tutti i profili evidenziati dalla difesa nei motivi di riesame.
Il F. infatti
non aveva nessun interesse a consentire un illegittimo smaltimento nella
discarica di (OMISSIS) perché all’epoca era direttore di altri impianti di
smaltimento e trattamento di rifiuti anche pericolosi e tossico nocivi, facendo
utilizzare i quali avrebbe percepito anche un vantaggio personale.
Al
contrario non era ipotizzarle uno scopo di accaparrarsi clienti per la discarica
di (OMISSIS), stante la notoria enorme superiorità della domanda rispetto
all’offerta.
La disposizione di respingere i carichi e di chiudere l’impianto
non era determinata dal desiderio di evitare i controlli per carichi
illegittimi, bensi’ da un atteggiamento di prudenza in vista del rinnovo delle
autorizzazioni, osteggiate dalla provincia.
Il tribunale del riesame ha poi
omesso di esaminare la rassegna di intercettazioni riportate nell’istanza di
riesame e dalle quali emerge l’assenza di qualsiasi condotta illecita da parte
sua.
Il tribunale invero si é limitato ad affermare apoditticamente e
genericamente che dalle conversazioni emergeva la preoccupazione del F., senza
però fare riferimento al contenuto di una sola conversazione.
In ogni caso, é
manifestamente illogico ritenere che la preoccupazione possa tradursi in grave
indizio di colpevolezza del reato di traffico illecito di rifiuti addirittura
anche in assenza di qualsiasi verifica analitica.
Rileva anche che non é mai
stato neppure ipotizzato che vi fosse una rivelazione di notizie di ufficio per
evitare i controlli o che l’accordo col L.P. fosse diretto ad alterare la
certificazione chimica.
3) inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 319
c.p. in relazione all’art. 273 c.p.; mancanza, contraddittorietà o manifesta
illogicità della motivazione.
Osserva che non vi erano gravi indizi sulla
sussistenza di un accordo corruttivo col L.P..
Le intercettazioni attestano
solo che il L.P., in ragione dei rapporti professionali instaurati anni prima,
teneva informato il F. dell’iter amministrativo relativo all’impianto di
(OMISSIS), ma senza subire sollecitazioni o pressioni sulle decisioni da
assumere all’interno del Comitato Tecnico e senza chiedere o ottenere alcuna
contropartita.
Del resto la mancanza di un rapporto sinallagmatico era
provata dalla stessa condotta di entrambi gli indagati.
Il tribunale del
riesame ha risposto ai rilievi critici della difesa con una motivazione
apparente e contraddittoria, oltre che fondata su una erronea interpretazione
della fattispecie di cui all’art. 319 c.p..
La difesa infatti aveva
evidenziato che il rapporto col L.P. era sorto fin dal 2001, molto prima
dell’assunzione dell’incarico pubblico, e che nessuno degli incarichi
specificati nel capo P) della imputazione si era mai concretizzato.
Non
esiste nessun atto di retribuzione indebita che si ponesse in correlazione
immediata o mediata con le attività del Comitato tecnico.
In mancanza di una
retribuzione non dovuta e di un atto contrario ai doveri di ufficio il delitto
non può essere integrato da una eventuale violazione del dovere di astensione o
di riservatezza.
L’ordinanza impugnata fa riferimento a presunte
falsificazioni di analisi presentate al Comitato tecnico, ossia ad una accusa
totalmente nuova, estranea alle imputazioni cautelari ad alla ordinanza
coercitiva, e quindi illegittima, non potendo il tribunale del riesame di sua
iniziativa porre a base della decisione un fatto diverso.
Peraltro si tratta
di circostanze inesistenti ed in contrasto con la stessa ordinanza
cautelare.
Né poteva essere utilizzata una sentenza di patteggiamento
oltretutto intervenuta tra terzi.
Osserva infine che, in via di mera ipotesi,
la fattispecie astrattamente configurabile sarebbe quella della corruzione
impropria, con conseguente illegittimità della custodia cautelare.
4)
inosservanza degli artt. 274 e 275 c.p.p.; mancanza, contraddittorietà o
manifesta illogicità della motivazione in ordine alle esigenze
cautelari.
L’ordinanza impugnata invero motiva sulla base di un pericolo di
inquinamento probatorio né attuale né concreto ed inoltre riferito genericamente
ad indagini relative a nuove ipotetiche e mai contestate ipotesi di reato, in
violazione dell’art. 274 c.p.p..
Il provvedimento impugnato si limita poi ad
enfatizzare la gravità dei fatti ed una sorte di attitudine professionale a
delinquere per giustificare il pericolo di recidivanza.
Lo stesso tribunale
peraltro ha sostituito la custodia in carcere con gli arresti domiciliari, senza
però considerare che anche gli arresti domiciliari non erano giustificati in
considerazione della risalente chiusura dell’impianto e della definitiva
cessione di ogni incarico gestionale del ricorrente.

Motivi della
decisione
4. Il primo motivo é fondato.
L’indagato aveva eccepito
preliminarmente la inutilizzabilità, la nullità e comunque l’inattendibilità
delle procedure di campionamento e di analisi dei rifiuti, ed in particolare la
violazione delle procedure sia dell’art. 223 disp. att. c.p.p. sia soprattutto
dell’art. 220 disp. att. c.p.p..
L’ordinanza impugnata ha ritenuto infondata
l’eccezione di violazione dell’art. 220 disp. att. c.p.p., limitandosi ad
osservare che nella specie “trova applicazione il disposto del seguente art. 223
che rinvia espressamente all’art. 230 c.p.p., il quale consente all’indagato la
nomina di consulenti di parte”.
La ragione dell’inapplicabilità delle norme
di cui all’art. 220 disp. att. c.p.p. é stata ravvisata dal tribunale del
riesame nel fatto che “l’attività di campionamento e di analisi dei rifiuti
posta in essere dai tecnici dell’ARPA aveva natura amministrativa, dunque
svincolata dall’osservanza delle norme previste dal codice di rito a tutela del
diritto di difesa degli indagati e degli imputati per le attività di P.G.,
l’unica garanzia richiesta per tale attività ispettiva era effettivamente quella
contemplata dal citato art. 223 disp. att. c.p.p., che impone il preavviso
all’interessato del giorno, dell’ora e del luogo in cui le analisi verranno
effettuate”.
Ha quindi affermato il tribunale del riesame che “nel caso di
specie le facoltà previste dalla legge non sembrano essere state violate, posto
che le modalità con cui i prelievi sono stati eseguiti e la conoscenza
dell’avvenuto prelievo per l’indagine chimica erano noti alle parti, che ben
avrebbero potuto avvalersi di consulenti propri per i fini di legge”.
Si
tratta di motivazione erronea (oltre che generica).
Ed invero, l’attività di
campionamento e di analisi ha si’, almeno normalmente, natura amministrativa, ma
sempre purché sia svolta dagli organi di polizia e di controllo nell’ambito
della loro normale attività amministrativa di vigilanza e di ispezione, ossia
quando sia diretta soltanto ad accertare la regolarità della attività e non sia
ancora emersa nessuna notizia di reato.
E tuttavia, proprio perché anche
dallo svolgimento di tali verifiche amministrative potrebbero emergere indizi di
reato, il legislatore (in conformità con le indicazioni della Corte
costituzionale) con l’art. 223 delle disposizioni di coordinamento del c.p.p. ha
previsto alcune garanzie difensive nei confronti dei soggetti interessati
proprio per l’eventualità che a seguito delle analisi emergano per costoro
indizi di reato.
Le previsioni e le garanzie di cui all’art. 223 cit.
riguardano dunque i prelievi e le analisi inerenti alle attività amministrative,
ossia appunto alla normale attività di vigilanza e di ispezione.
Dagli stessi
dunque bisogna distinguere nettamente le analisi ed i prelievi inerenti non ad
una attività amministrativa, bensi’ ad una attività di polizia giudiziaria
nell’ambito di una indagine preliminare, per i quali devono invece trovare
applicazione le norme dell’art. 220 disp. coord. c.p.p., in base al quale
“quando nel corso di attività ispettive o di vigilanza previste da leggi o
decreti emergono indizi di reato, gli atti necessari per assicurare le fonti di
prova e raccogliere quant’altro possa servire per l’applicazione della legge
penale sono compiuti con l’osservanza delle disposizioni del codice”.
Nel
caso quindi di attività di polizia giudiziaria svolta nell’ambito di una
indagine preliminare, devono operare “le norme di garanzia della difesa previste
dal codice di rito, anche laddove emergano indizi di reato nel corso di
un’attività amministrativa che in tal caso non può definirsi extra-processum”
(Sez. 3^, 14.5.2002, n. 23369, Scarpa, m. 221627).
In altre parole,
l’attività di prelievo e di analisi ha “natura amministrativa … sempre che
essa non venga eseguita su disposizione del magistrato o non esista già un
soggetto determinato, indiziabile di reati: solo in tal caso trovano
applicazione le garanzie difensive previste dall’art. 220 disp. att. c.p.p.,
mentre, vertendosi in attività amministrativa, é applicabile l’art. 223 disp.
att. cit.” (Sez. 3^, 16.10.1998, n. 12390, Fecchio, m. 212374).
D’altra
parte, secondo la giurisprudenza di questa Suprema Corte, il presupposto per
l’operatività dell’art. 220 disp. att. c.p.p., e dunque per il sorgere
dell’obbligo di osservare le disposizioni del codice di procedura penale per
assicurare le fonti di prova e raccogliere quant’altro possa servire ai fini
dell’applicazione della legge penale, é costituito dalla “sussistenza della mera
possibilità di attribuire comunque rilevanza penale al fatto che emerge
dall’inchiesta amministrativa e nel momento in cui emerge, a prescindere dalla
circostanza che esso possa essere riferito ad una persona determinata” (Sez.
Un., 28.11.2004, n. 45477, Raineri, m.
220291; Sez. 2^, 13.12.2005, n. 2601,
Cacace, m. 233330).
Nel caso in esame la stessa ordinanza impugnata ricorda
che le indagini preliminari erano iniziate fin dal 2.8.2006 nei confronti di una
serie di soggetti in relazione alla attività della discarica di (OMISSIS), tanto
che nei confronti di detti soggetti, tra i quali l’odierno ricorrente, era stata
avviata “un’intensa attività di intercettazioni telefoniche … unitamente ai
servizi di riscontro ed alla acquisizione di copiosa documentazione”.
Risulta
quindi che all’epoca dei prelievi il F. aveva già acquistato la qualità di
persona sottoposta alle indagini, tanto da essere sottoposto, insieme agli altri
indagati, ad intercettazione telefonica, e da essere iscritto nel registro delle
notizia di reato.
In ogni caso, non può dubitarsi che, quando il giorno
7.12.2006 il corpo forestale fece il sopralluogo nella discarica di (OMISSIS) e
quando l’11.12.2006 i carabinieri individuarono gli autocarri ed i tecnici
dell’Arpa eseguirono i prelievi, erano già in corso le indagini preliminari,
iniziate sin dal precedente mese di agosto, e sussistevano sicuramente, come
peraltro afferma la stessa ordinanza impugnata, gli “indizi di reato” di cui
parla l’art. 220 cit..
Del resto, sempre dalla ordinanza impugnata, emerge
anche che la localizzazione dei camion e la decisione di effettuare i
campionamenti ed i prelievi venne fatta, per cosi’ dire, in diretta ed a colpo
sicuro perché i camion erano stati individuati e localizzati proprio sulla base
delle intercettazioni telefoniche che venivano contemporaneamente eseguite nei
confronti degli indagati.
Ed infatti i carabinieri si recarono nella stazione
di servizio dove i camion erano parcheggiati facendosi già accompagnare dai
tecnici dell’Arpa per prelevare i campioni.
Con analoghe modalità si sono
svolti anche i controlli, i prelievi e le analisi inerenti a (OMISSIS) (capo D),
a (OMISSIS) (capo G) e ad (OMISSIS) di N.F. (capo I), disposti ed effettuati
nell’ambito delle medesime indagini preliminari e sempre in costanza delle
intercettazioni telefoniche sulle utenze degli indagati, e segnatamente di
F.V..
Non é quindi discutibile che tutte queste attività, eseguite nei
confronti di persone già indagate e proprio al fine di assicurare le fonti di
prova e raccogliere quant’altro potesse servire per l’applicazione della legge
penale, costituivano vera e propria attività di polizia giudiziaria nel corso
delle indagini preliminari, e non mera attività amministrativa, e che avrebbero
pertanto dovuto svolgersi a norma dell’art. 220 disp. att. c.p.p., ossia con
l’osservanza delle disposizioni del codice di procedura penale e delle
conseguenti procedure e garanzie difensive.
La polizia giudiziaria avrebbe
quindi dovuto procedere al sequestro dei mezzi, notiziare il pubblico ministero,
seguire le procedure di cui all’art. 360 c.p.p., qualora gli accertamenti
tecnici fossero non ripetibili, ossia avessero ad oggetto cose o luoghi il cui
stato era soggetto a modificazione, avvisare gli indagati delle facoltà di cui
agli artt. 360 e 369 bis, fra cui quella di nominare un difensore e propri
consulenti prima di procedere al prelievo ed all’analisi dei
campioni.
D’altra parte, per i motivi che saranno di seguito indicati, deve
ritenersi che nella specie il tribunale del riesame abbia implicitamente
ritenuto che si trattava di accertamenti non ripetibili, ossia su elementi e
sostanze deteriorabili o soggetti a modificazione.
Il fatto che siano state
violate le disposizioni del codice di procedura e le garanzie difensive previste
dal codice stesso per assicurare le fonti di prova e raccogliere elementi utili
alle indagini comporta che i risultati delle analisi in tal modo ottenuti non
possono assumere efficacia probatoria e, quindi, non sono utilizzabili (cfr.
Sez. 3^, 18.11.2008, n, 6881/09, Ceragioli, m.
242523).
D’altra parte,
quand’anche si volesse – peraltro discutibilmente, trattandosi di prove
illegittimamente acquisite in violazione dei divieti stabiliti dal codice di
rito – parlare in termini di nullità, nella specie dovrebbe affermarsi la
nullità di tutta la attività di campionamento e di analisi dei rifiuti, senza
che rilevi la questione se si tratti di nullità assoluta o relativa, dal momento
che essa é stata tempestivamente eccepita con il primo atto difensivo.
5.
Può, per completezza, anche osservarsi che nella specie non sono state osservate
nemmeno le norme dettate dall’art. 223 disp. att. c.p.p. per le attività di
campionamento ed analisi aventi mera natura amministrativa.
Va ricordato che
l’art. 223 cit. prevede due distinte procedure, quella di cui al primo comma,
qualora si tratti di analisi di campioni per i quali non é prevista la
revisione, e quella di cui al comma 2, per l’ipotesi di analisi per le quali é
prevista la revisione.
Nella specie non risulta espressamente dalla ordinanza
impugnata se per le analisi in questione era o meno prevista la revisione, ossia
se le stesse avevano o meno ad oggetto cose modificabili o
deteriorabili.
Peraltro, ripetutamente nella ordinanza impugnata si afferma
che dovevano trovare applicazione le norme di cui all’art. 223 cit., comma 1 le
quali però nella specie sarebbero state osservate.
Deve quindi ritenersi che
il tribunale del riesame abbia implicitamente accertato in fatto che le analisi
avevano ad oggetto elementi deperibili o modificabili, giacché altrimenti non
avrebbero alcun senso le ripetute affermazioni che erano state rispettate le
norme di cui all’art. 223, comma 1, ed in particolare l’obbligo di avvisare
l’interessato dell’effettuazione delle prime analisi.
L’art. 223, comma 1,
invero, dispone che, a cura dell’organo procedente, deve essere dato, anche
oralmente, avviso agli interessati del giorno, dell’ora e del luogo dove le
analisi verranno effettuate.
Nella specie é pacifico – per quanto concerne i
rifiuti della società (OMISSIS) – che l’avviso che le analisi si sarebbero
svolte a Bari il giorno successivo venne dato oralmente soltanto agli autisti
dei camion, i quali peraltro non erano dipendenti nemmeno della società mittente
bensi’ di una distinta società di autotrasporti.
É;;; evidente la assoluta
insufficienza di tale avviso, dal momento che l’art. 223 prescrive che l’avviso
sia dato agli interessati, i quali nella specie erano tutti individuabili ed
individuati in quanto già sottoposti alle indagini preliminari ed alle
intercettazioni telefoniche.
L’ordinanza impugnata ha ritenuto invece
sufficiente l’avviso agli autisti per il motivo che, pur essendo questi
dipendenti dalla (OMISSIS) srl e non della (OMISSIS) Spa, tra le due società era
stato stipulato un contratto per il trasporto dei rifiuti da conferire alla
discarica di (OMISSIS), sicché “il preavviso devesi ritenere rivolto, per il
tramite degli autisti che hanno presenziato ai rilievi, non solo al titolare
della loro ditta, ma anche al committente (OMISSIS), cui quel trasporto era
riconducibile e che era legata alla (OMISSIS) dagli accordi negoziali intercorsi
tra le due società”.
Si tratta di motivazione meramente apparente nonché
manifestamente illogica sotto diversi profili.
L’art. 223 dispone che
l’avviso del giorno, dell’ora e del luogo dove le analisi verranno effettuate
deve essere dato all’interessato, ossia al soggetto nei cui confronti potrebbero
sorgere indizi di reato in conseguenza dei risultati delle analisi.
Tale
soggetto, ovviamente, non é l’autista dipendente della società di
autotrasporti.
Nella specie, del resto, gli interessati ai quali doveva
essere dato l’avviso erano stati già individuati attraverso le intercettazioni
telefoniche, ed erano i diversi soggetti indagati, a vario titolo connessi con
la società (OMISSIS) o con la società (OMISSIS).
In secondo luogo, non é
spiegato per quale ragione potesse presumersi che un avviso di analisi per
l’indomani dato ai dipendenti della società di autotrasporti fosse stato portato
a conoscenza anche del mittente e del destinatario e comunque che costoro
fossero stati avvisati tempestivamente ed integralmente, anche sul luogo e
sull’ora.
In terzo luogo, ammettendo pure che l’avviso dato all’autista
potesse ritenersi rivolto non solo al titolare della ditta di trasporto ma anche
alla committente (OMISSIS), perché legata alla prima da un contratto di
trasporto, non si vede come potrebbe ritenersi – per quel che specificamente
riguarda il presente ricorso – che l’avviso fosse rivolto altresi’ al gestore
della discarica alla quale i rifiuti erano destinati, ed in particolare al F.,
il quale, da un lato, non era legato da alcun vincolo contrattuale con la
società di trasporto e, da un altro lato, era sicuramente un soggetto
interessato alle analisi, risultando già sottoposto alle intercettazioni ed alle
indagini preliminari.
L’ordinanza impugnata, peraltro, afferma anche che
l’avviso agli interessati sarebbe stato superfluo perché dalle intercettazioni
telefoniche in corso emergeva che il giorno stesso V.G. era stato messo a
conoscenza dal titolare della ditta di autotrasporti dell’avvenuto prelievo e
della fissazione delle analisi, tanto che si era messo in contatto con il
consulente prof. La. sulla possibilità ed opportunità che questi presenziasse
alle analisi.
Anche questa motivazione é erronea oltre che manifestamente
illogica.
Innanzitutto, essa in ogni caso non riguarda l’attuale ricorrente
(all’epoca già indagato) F. né la società (OMISSIS), bensi’ solo il supposto
concorrente V..
In ogni modo, la conoscenza comunque avuta aliunde del luogo
e dell’ora delle analisi non può sostituite l’avviso ufficiale che deve essere
dato, anche oralmente ed in modo informale, ma sempre “a cura dell’organo
procedente”.
Solo questo avviso ufficiale, invero, é in grado di mettere
legalmente l’interessato in condizione di esercitare i suoi diritti di difesa ed
in particolare l’onere di essere presente alle analisi e quindi di far ricadere
su di lui le conseguenze della mancata presenza.
Conoscenze avute in altro
modo e per via indiretta non possono dare la certezza che la mancata presenza
sia dovuta ad una decisione consapevole dell’interessato e ad una sua rinuncia
ad esercitare in questa fase le garanzie difensive, invece che, ad esempio, alla
convinzione che, in mancanza di avviso ufficiale, non fosse sorto il diritto o
l’onere di partecipare alle analisi.
Nella specie, del resto, proprio dalla
intercettazione della telefonata intercorsa quel giorno tra V.G. ed il prof.
La., il cui contenuto é riportato testualmente dalla ordinanza impugnata, sembra
emergere che i due ritennero opportuno non presenziare alla analisi proprio
perché erano convinti che, in mancanza di una avviso fatto alla (OMISSIS), non
avevano il diritto e l’onere di presentarsi.
Anche qualora fosse applicabile
l’art. 223 e non invece l’art. 220 disp. att. c.p.p. dovrebbe dunque ritenersi
che i risultati delle analisi, a causa del mancato avviso agli interessati –
nella specie al F. – sarebbero inutilizzabili (cfr. Sez. 6^, 5.11.1992, n. 592,
Urzi; Sez. 6^, 8.10.1993, n. 189, Meini; Sez. 3^, 4.3.1993, n. 2581, Terenziani,
m. 193378; Sez. 3^, 21 febbraio 1994, n. 5310, Elena; Sez. 3^, 20.11.2002, n.
1068/03, Manzolillo; Sez. F., 3 agosto 2006, Paolillo), sia perché si
tratterebbe di prove raccolte in violazione del divieto di effettuare le analisi
di cui all’art. 223 cit., comma 1 senza avere dato previamente avviso
all’interessato, sia perché del medesimo art. 223, il comma 3 dispone che, se
non sia stata seguita la procedura ivi prevista, i verbali delle analisi non
possono essere raccolti nel fascicolo del dibattimento e sono, quindi,
inutilizzabili.
In ogni caso, anche volendo ritenere che l’omesso avviso
all’interessato determini non la inutilizzabilità dei risultati ma la nullità
della procedura di analisi (Sez. 3^, 13.11.1997, n. 10209, Serva; Sez. 3^,
15.3.2000, n. 5207, Murri) nella specie dovrebbe comunque dichiararsi tale
nullità, dal momento che essa é stata tempestivamente eccepita con il primo atto
difensivo.
6. É;;; opportuno anche rilevare che il mancato rispetto delle
procedure e garanzie difensive previste dal codice sembra avere anche
determinato risultati la cui attendibilità non é stata accertata con congrua ed
adeguata motivazione, tanto che l’ordinanza impugnata, quand’anche i risultati
delle analisi fossero utilizzabili, dovrebbe comunque essere annullata sul
punto.
La violazione delle garanzie difensive ha innanzitutto inciso sulle
modalità di selezione e di prelievo dei campioni.
La difesa aveva eccepito
che l’Arpa aveva erroneamente utilizzato il metodo di campionamento IRSA-CNR per
i rifiuti di G. ed (OMISSIS), e per i rifiuti di V. e (OMISSIS) il metodo c.d.
“casuale” della norma UNI, che riguarda i “metodi analitici per fanghi”, ossia
rifiuti omogenei, mentre i carichi in questione erano costituiti da miscugli di
rifiuti di diverso genere e provenienza, e quindi da rifiuti disomogenei (tanti
che negli stessi rapporti dell’Arpa i campioni sono descritti come “miscugli di
rifiuti”).
Ora, ai sensi del D.M. dell’ambiente e della tutela del territorio
2 agosto 2005 (Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in
discarica), punto 2, allegato 3, “il campionamento dei rifiuti ai fini della
loro caratterizzazione chimico-fisica deve essere effettuato in modo tale da
ottenere un campione rappresentativo secondo i criteri, le procedure, i metodi e
gli standard di cui alla norma UNI 10802 “Rifiuti liquidi, granulari, pastosi e
fanghi – Campionamento manuale e preparazione ed analisi degli eluati”.
La
difesa aveva eccepito che tale norma tecnica era stata violata, il che aveva
inficiato la rappresentatività dei campioni e quindi l’attendibilità dei
risultati delle analisi. Sul punto l’ordinanza impugnata é in sostanza mancante
di motivazione, in quanto si é limitata ad affermare – riferendosi peraltro ai
soli rifiuti del V., e non anche agli altri, per parte dei quali era stato
comunque usato un metodo diverso – che “le modalità di prelievo sono del tutto
in linea con le previsioni del manuale IRSA-CNR”, senza spiegare le ragioni di
questa ritenuta conformità e soprattutto senza spiegare perché doveva ritenersi
corretto l’utilizzazione del metodo di campionamento IRSA-CNR, quando il citato
D.M. 2 agosto 2005 prescrive il metodo UNI 10802 (e comunque senza spiegare
perché erano stati usati metodi diversi per i rifiuti provenienti dai diversi
mittenti).
La difesa aveva altresi’ specificamente eccepito che i risultati
delle analisi – svolte peraltro senza che l’indagato fosse stato messo in
condizione di assistervi – erano inattendibili e comunque non significativi,
anche per la minima entità dei parametri considerati dall’Arpa al fine della
classificazione dei rifiuti in questione come tossico-nocivi, come tali non
abbancabili nella discarica in questione.
L’ordinanza impugnata ha respinto
l’eccezione per il motivo che l’Arpa é “un organo regionale assistito da un
principio di affidabilità circa i metodi applicati” e che “l’inequivocabile
esito degli stessi in chiave accusatoria” resterebbe intatto “qualunque fosse il
criterio adottato”.
Si tratta di motivazione del tutto apodittica e che anzi
lascia perplessi per la sua inconsistenza, non potendosi evidentemente ritenere,
a fronte delle specifiche contestazioni del ricorrente, che i risultati di
analisi effettuate senza l’avviso e senza la presenza degli indagati siano
attendibili solo perché compiute da “un organo regionale” e perché avevano dato
esito “in chiave accusatoria”. 7.1. É;;; fondato anche il secondo motivo.
Il
tribunale del riesame ha infatti affermato che, anche a prescindere dai
risultati delle analisi, il delitto ipotizzato sarebbe “fondato su una serie di
dati investigativi talmente rilevanti che resterebbe comunque a fini cautelari
anche qualora dei prelievi si facesse a meno”.
Invero, secondo l’ordinanza
impugnata, il “costrutto accusatorio” si fonda anche sulle intercettazioni
telefoniche dalle quali risulta che l’indagato temeva i controlli al punto tale
da informarsi sui possibili orari degli stessi nonché sulla circostanza che
l’indagato aveva “un preciso accordo corruttivo con un chimico del comitato
tecnico provinciale teso proprio ad alterare la certificazione chimica,
ottenendo che essa fosse informata a criteri di compatibilità della natura dei
rifiuti con le autorizzazioni della discarica, attività che non avrebbe avuto
ragioni d’essere se non vi fosse stata una precisa volontà di alterare le regole
del gioco per i propri scopi”.
Il tribunale del riesame ritiene in
conclusione che “l’esistenza indiscutibile di un’attività illecita totalmente
sovrapposta a quella professionale lecita fino ad esautorarne i contenuti,
assorbendone totalmente la struttura” sarebbe dimostrata “in sostanza, dalla
lettura dei dialoghi intercettati, incrociati con gli esiti dei sevizi di
osservazione (oltre che con i rilievi chimici eseguiti sui camion di
rifiuti)”.
In particolare, secondo l’ordinanza impugnata, erano ravvisabili
gravi indizi di traffico illecito di ingenti quantità di rifiuti perché gli
stessi erano “conferiti in discarica non autorizzata per lo smaltimento di
materiale tossico con presenza di piombo, cadmio e mercurio al di sopra dei
limiti tabellari”.
La motivazione é, ancor prima che generica (rispondendo
alla specificità delle contestazioni difensive con la ripetizione di una serie
di frasi ad effetto ma prive di agganci ad elementi concreti), manifestamente
contraddittoria ed illogica.
Da un lato, infatti, l’ordinanza impugnata
afferma che gravi indizi di colpevolezza del reato di traffico illecito di
ingenti quantitativi di rifiuti si ricaverebbero dalle sole intercettazioni
telefoniche.
Immediatamente dopo, però, afferma in sostanza che i dialoghi
intercettati non sarebbero sufficienti da soli ma incrociandoli con gli esiti
dei servizi di osservazione (esiti che peraltro non vengono nemmeno indicati e
valutati) e soprattutto con i risultati delle analisi chimiche sui rifiuti e con
l’accordo corruttivo tra il F. e il L.P. per fare alterare la certificazione
chimica dei rifiuti.
La stessa ordinanza impugnata, quindi, immediatamente
dopo averla affermata, riconosce che non vi é una sufficienza delle
intercettazioni telefoniche di per se stesse considerate, ma che occorre che le
stesse siano valutate unitamente agli esiti delle analisi ed alla corruzione del
L.P..
Pertanto, affermata la inutilizzabilità dei risultati delle analisi (e
comunque accertata la totale mancanza di motivazione sulla loro attendibilità)
viene conseguentemente meno anche la motivazione sui gravi indizi di
colpevolezza.
L’ordinanza impugnata peraltro é apodittica e manifestamente
illogica anche in ordine alla utilizzazione del presunto accordo corruttivo del
L.P. come elemento indiziario del reato di traffico illecito di rifiuti.
Ed
invero l’affermazione che la corruzione era finalizzata a far certificare
falsamente dal L.P. la compatibilità dei rifiuti con la qualifica della
discarica, non solo é priva di qualsiasi motivazione ma é in contrasto con lo
stesso capo di imputazione, dal quale risulta che al L.P. é stato contestato di
avere, quale componente del comitato tecnico provinciale, espresso parere
favorevole sulla domanda di adeguamento della discarica e sulla domanda di
autorizzazione alla realizzazione di una piattaforma per il trattamento, la
valorizzazione e lo stoccaggio definitivo di rifiuti non pericolosi, mentre non
gli é stato contestato di avere alterato la certificazione chimica per fare
apparire i rifiuti conferiti compatibili con le autorizzazioni della
discarica.
7.2. Per quanto concerne poi in particolare le intercettazioni
telefoniche, la motivazione dell’ordinanza impugnata é generica sulla
circostanza che dai contenuti di tali intercettazioni emergerebbero nei
confronti dell’attuale ricorrente gravi indizi sulla sussistenza del reato
ipotizzato, tali da giustificare un provvedimento restrittivo della libertà
personale.
L’ordinanza impugnata si dilunga nel riportare tutta una serie di
brani di conversazioni di diversi soggetti dalle quali possono semmai emergere
dei semplici indizi sulla possibile esistenza di un qualche reato, indizi che
sicuramente giustificavano un approfondimento investigativo, ed in particolare
dei sequestri e degli accertamenti tecnici.
L’ordinanza però non spiega
perché tali dialoghi costituissero anche gravi indizi di colpevolezza con
specifico riferimento all’ipotizzato reato di traffico illecito di ingenti
quantitativi di rifiuti.
In particolare, manca una adeguata e congrua
motivazione sulle ragioni per le quali sono state respinte le eccezioni
difensive secondo le quali le preoccupazioni per i possibili controlli da parte
del corpo forestale erano dettate non dalla consapevolezza che i carichi
contenevano rifiuti non abbancabili nella discarica ma da ragioni di altro
genere, quali ad esempio l’ostilità delle autorità provinciali al rinnovo della
autorizzazione o il desiderio di una estrema cautela tanto da chiudere
l’impianto fino al rinnovo della autorizzazione.
L’ordinanza impugnata sul
punto si é limitata ad affermare genericamente che l’eccezione difensiva sulla
mancanza di consapevolezza di una illiceità dei rifiuti conferiti “non trova
riscontro in atti”, senza peraltro specificare da quali intercettazioni
telefoniche e da quali conversazioni del F. (o che a questi facessero
riferimento) si ricaverebbero gravi indizi sulla sussistenza di detta
consapevolezza.
Del resto, non era l’indagato che doveva indicare da quali
atti risultava la sua mancanza di consapevolezza della illiceità dei rifiuti,
bensi’ era l’accusa che doveva specificare da quali conversazioni si evinceva
questa consapevolezza.
Inoltre, la difesa aveva, da un lato, indicato alcune
specifiche intercettazioni dal cui contenuto si sarebbe dovuto evincere la
mancanza di consapevolezza della illiceità dei rifiuti ed una diversa ragione
del desiderio di evitare i controlli, e, dall’altro lato, aveva svolto una serie
di argomentazioni al fine di dimostrare che il F. non aveva alcun interesse
concreto a consentire un illegittimo smaltimento di rifiuti presso la discarica
di Brindisi.
Sul rigetto di questi profili la pur lunga ordinanza impugnata
non contiene una specifica motivazione.
7.3. In ogni modo, non é stato
adeguatamente spiegato perché dalle preoccupazioni per i controlli sui carichi e
dal respingimento di alcuni carichi possano emergere gravi indizi di
colpevolezza del reato ipotizzato, anche in assenza di qualsiasi verifica
analitica.
Il che era tanto più necessario in quanto, secondo l’ordinanza
impugnata, i rifiuti della (OMISSIS) contenuti nei tre camion controllati dai
carabinieri nella stazione di servizio di (OMISSIS) l’11.12.2006 (gli unici per
i quali l’ordinanza indica le specifiche ragioni della non conferibilità) non
erano abbancabili in discarica perché il valore degli oli minerali era superiore
alla 0,1% e perché vi era la presenza di benzene.
Non viene invero indicato
da quali specifici passi delle conversazioni intercettate sarebbe desumibile il
superamento dei limiti tabellari o la presenza di sostanze non consentite in
relazione al conferimento in discarica di una ingente quantità di rifiuti.
8.
Ritiene il Collegio che sia invece infondato il terzo motivo, perché l’ordinanza
impugnata contiene una congrua ed adeguata motivazione sulla sussistenza, allo
stato, di gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di cui all’art. 319
c.p., in concorso con L.P.S..
Ha invero osservato il tribunale del riesame
che dalle intercettazioni telefoniche poteva ricavarsi che il F. aveva
continuato, anche dopo che il L.P. era stato nominato membro del comitato
tecnico provinciale, ad assegnargli e a fargli assegnare da altri diversi
incarichi professionali, ritenuti incompatibili con la sua carica pubblica, in
cambio del suo appoggio al fine della approvazione del progetto di adeguamento
della discarica allo stoccaggio di rifiuti non pericolosi (adeguamento sul quale
la provincia aveva espresso parere sfavorevole, anche se poi il Tar aveva
accolto il ricorso) nonché al piano di potenziamento della discarica
stessa.
Il L.P., in particolare, non aveva rispettato il suo dovere di
segretezza sui lavori del comitato provinciale e, invece di astenersi, aveva
partecipato alla deliberazione che aveva espresso parere favorevole alla
richiesta di adeguamento della discarica di (OMISSIS).
9. Per quanto concerne
il quarto motivo, con il quale si contesta la sussistenza in concreto delle
esigenze cautelari, va rilevato che il motivo stesso resta assorbito in ordine
al reato di traffico illecito di ingenti quantitativo di rifiuti, a seguito
dell’annullamento con rinvio della ordinanza impugnata sul punto della presenza
di gravi indizi sulla sussistenza di tale reato.
Può fin d’ora però rilevarsi
che é erronea, oltre che apodittica e manifestamente illogica, l’affermazione
della “necessità di salvaguardare il pericolo di inquinamento probatorio in
ragione della necessità di ulteriori approfondimenti per verificare i rapporti
esistenti fra la discarica in oggetto e i soggetti appartenenti alle
Istituzioni, accertamento che appare particolarmente delicato anche in
considerazione della possibilità che vengano contestate anche ulteriori condotte
illecite”.
Ed invero:
a) non sono specificate le ragioni di un concreto
pericolo di inquinamento probatorio né la natura delle prove che sarebbero
compromesse;
b) si fa riferimento ad un pericolo meramente potenziale e ad
una finalità puramente esplorativa circa l’individuazione di ulteriori ipotetici
reati che non vengono nemmeno specificati;
c) ci si riferisce ad ipotetiche e
mai contestate nuove e diverse ipotesi di reato, in violazione del disposto
dell’art. 271 c.p.p., lett. a).
D’altra parte, nemmeno si tiene conto della
circostanza che i reati ipotizzati sono stati contestati come commessi al più
fino al novembre 2007, mentre il provvedimento restrittivo della libertà
personale é stato emesso il 13.3.2009, senza che siano stati nemmeno indicati
elementi da cui possano dedursi gravi indizi di ulteriori reati commessi
successivamente.
La motivazione é anche manifestamente contraddittoria ed
illogica laddove dapprima afferma che i fatti in esame sono estremamente
allarmanti ed evidenziano “un’intensità del dolo di portata massima, tale da far
presumere che, in regime cautelare meno afflittivo, il prevenuto non esiterebbe
a porre in essere condotte analoghe” e subito dopo invece, in considerazione
della totale incensuratezza e dell’età dell’indagato, ritiene sufficienti gli
arresti domiciliari ad evitare il pericolo di recidivanza.
Va poi rilevato
che, ai fini della misura cautelare, sono irrilevanti i gravi indizi di
colpevolezza del reato di cui all’art. 319 c.p., dal momento che la misura
restrittiva non é stata dalla ordinanza impugnata motivata in alcun modo con
riferimento al detto reato di corruzione.
Il giudice del merito ha quindi
ritenuto che, in relazione a tale reato, non sussiste pericolo di inquinamento
probatorio né, come é evidente, pericolo di recidivanza.
10. In conclusione,
l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al tribunale di Lecce per
nuovo giudizio.
Gli altri motivi restano assorbiti.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione annulla l’ordinanza impugnata con
rinvio al tribunale di Lecce.

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