Campionamenti e garanzie della difesa

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Cassazione penale, sentenza n. 15372 del 10 febbraio 2010 (riferimenti normativi: articolo 220, norme di coordinamento, codice procedura penale)

I campionamenti effettuati in occasione di attività amministrativa di
ispezione e vigilanza non richiedono il rispetto delle garanzie della difesa,
che invece sono dovute in caso di attività di polizia
giudiziaria.

Le disposizioni settoriali che disciplinano l’attività
di campionamento appartengono alla sfera amministrativa dell’esercizio dei
compiti di ispezione e vigilanza sugli alimenti. Per questo motivo esse non
prevedono modalità concertate di contraddittorio con l’interessato in chiave di
tutela dei diritti di difesa. Si è infatti ancora al di fuori di un procedimento
penale. Ciò nonostante, affinché il risultato delle analisi conseguite al
campionamento possa transitare nel processo ed essere in esso utilizzato,
occorre un coordinamento con le norme del codice di procedura penale. Tale norma
di coordinamento si rinviene nell’art. 220 delle disposizioni di attuazione e
coordinamento del suddetto codice. Tale articolo stabilisce che, quando nel
corso delle attività ispettive o di vigilanza emergano “indizi di reato”,
l’attività deve proseguire nel rispetto delle regole della procedura penale,
comprese le garanzie difensive. Quando si presenti questa situazione indiziaria
è questione tecnica su cui non possiamo intrattenerci. Basterà semplificare
dicendo che si ha indizio di reato, a questo fine, quando si possa fondatamente
– cioè in base a specifici elementi di fatto – affermare che un reato è stato
commesso. In altri termini, non basta qualunque sospetto, occorrendo qualcosa di
più tangibile che, però, può essere problematico o comunque controvertibile
stabilire nel caso concreto.
La distinzione è molto importante perché, ove
l’attività ispettiva sia proseguita con le modalità amministrative nonostante
l’emersione di un reato, i risultati conseguiti – in termini di campionamenti,
analisi ecc. – potranno essere vanificati nel procedimento penale.
La
sentenza in commento (che ha riguardato la materia dei rifiuti) ha precisato che
sicuramente devono essere riconosciute le garanzie difensive se i campionamenti
avvengono nell’ambito di un procedimento penale già avviato (possiamo precisare:
se esiste già un indiziato ben identificato, non quando l’autore del reato non
sia ancora stato individuato). Da questo punto di vista non viene aggiunto nulla
al dibattito su quali siano gli indizi di reato che fanno scattare l’obbligo di
contraddittorio, ma giustamente richiama l’attenzione sul fatto – peraltro ovvio
– che quando si opera fin dall’origine come polizia giudiziaria non possono
essere pretermesse determinate regole di condotta procedurale a tutela dei
diritti della difesa.

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