La responsabilità per i reati commessi nell’esercizio di un’attività d’impresa svolta da una società articolata in plurime unità territoriali autonome, ciascuna affidata ad un soggetto qualificato ed investito di mansioni direttive, va individuata all’interno della singola struttura aziendale, senza che sia necessariamente richiesta la prova dell’esistenza di un’apposita delega in forma scritta.
Quest’altra decisione si collega alla precedente quanto al tema della responsabilità di soggetti che hanno compiti direttivi. In questo caso, però, la Corte perviene ad una conclusione diversa e annulla la sentenza di merito perché ritenuta carente sul piano motivazionale, rinviando a un nuovo giudizio.
Il caso era quello della condanna in appello – ai sensi dell’articolo 5, lettera d), della legge 283/1962 con irrogazione dell’ammenda di 1.800 euro ciascuno per avere distribuito per la somministrazione in una mensa di scuola primaria un biscotto contenente una calamita, quindi un corpo estraneo – di due dipendenti della società che aveva in appalto il servizio mensa, nelle qualità rispettivamente, il primo, di operatore del settore alimentare (Osa) quale responsabile operativo di area con la mansione di gestire le “fasi del ciclo produttivo provvedendo all’uopo al controllo dell’esecuzione del piano di lavoro assegnato ai propri collaboratori, assicurandosi che gli stessi attuino e rispettino le disposizioni organizzative e tecniche predisposte”, e, la seconda, di responsabile del servizio di ristorazione del centro cottura con mansione di “controllo dei prodotti alimentari, sia sotto il profilo igienico-sanitario”, sia quanto “alla verifica della salubrità dei prodotti, fornendo anche tutte le necessarie istruzioni operative al personale affinché venisse mantenuto un comportamento igienico come previsto dalle vigenti disposizioni ed eseguendo la necessaria attività di controllo”. La difesa contestava nel ricorso l’attribuzione ai due di una responsabilità oggettiva, non avendo gli stessi partecipato alla preparazione dell’alimento non conforme, che era invece opera esclusiva del cuoco.
La Corte premette che i soggetti apicali non personalmente coinvolti nelle materiali attività oggetto d’imputazione sono chiamati a rispondere penalmente della non conformità del prodotto qualora abbiano colposamente trascurato di impartire le opportune disposizioni idonee a garantire la sicurezza alimentare o quando tali istruzioni siano state impartite per verificarne l’adempimento.
Delinea, poi, il quadro di riferimento normativo, richiamando l’articolo 3, comma 1, del regolamento (CE) 178/2002, che individua nell’Osa la “persona fisica o giuridica responsabile di garantire il rispetto delle disposizioni della legislazione alimentare nell’impresa alimentare posta sotto il suo controllo”, e l’articolo 17, comma 1, del medesimo regolamento, secondo cui «spetta agli operatori del settore alimentare e dei mangimi garantire che nelle imprese da essi controllate gli alimenti o i mangimi soddisfino le disposizioni della legislazione alimentare inerenti alle loro attività in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione e verificare che tali disposizioni siano soddisfatte».
In fatto era stato accertato che in fase di preparazione della pasta frolla era caduta nell’impasto una calamita, poi rinvenuta in un biscotto, che l’operatore aveva utilizzato per fermare un foglio da consultare durante l’attività. Inoltre, si era appurato che un sistema analogo era adottato negli uffici della società per bloccare dei fogli su lavagnette magnetiche. La sentenza di merito ne aveva tratto argomento per fondare la responsabilità degli imputati per negligenza, avendo trascurato di assicurarsi, attraverso opportune verifiche, che corpi estranei non finissero negli alimenti.
La Corte non è d’accordo e per buone ragioni. Infatti, i giudici di merito non avevano spiegato, se non in maniera del tutto apparente, in cosa consistesse concretamente l’addebito di colpa, cioè quale specifica condotta, esigibile dagli imputati, avrebbe evitato l’evento, tanto più che nel Piano di Autocontrollo era espressamente vietato l’uso di calamite nei locali di cottura. In particolare, non era stato accertato “se i dipendenti ne fossero stati informati, se si trattasse di disposizione di fatto ordinariamente rispettata o violata, se fossero previsti, e di fatto attuati, controlli per verificarne il rispetto”. Solo rispondendo affermativamente a tali interrogativi si sarebbe potuto ascrivere una responsabilità agli imputati.
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Calamita nel biscotto di una mensa scolastica, annullata la sentenza di condanna
Cassazione penale, sentenza n. 21252 del 1° giugno 2022 (udienza del 7 aprile 2022 – riferimenti normativi: articolo 5 della legge 283/1962; articoli 3 e 17 del regolamento (CE) 178/2002)
La responsabilità per i reati commessi nell’esercizio di un’attività d’impresa svolta da una società articolata in plurime unità territoriali autonome, ciascuna affidata ad un soggetto qualificato ed investito di mansioni direttive, va individuata all’interno della singola struttura aziendale, senza che sia necessariamente richiesta la prova dell’esistenza di un’apposita delega in forma scritta.
Quest’altra decisione si collega alla precedente quanto al tema della responsabilità di soggetti che hanno compiti direttivi. In questo caso, però, la Corte perviene ad una conclusione diversa e annulla la sentenza di merito perché ritenuta carente sul piano motivazionale, rinviando a un nuovo giudizio.
Il caso era quello della condanna in appello – ai sensi dell’articolo 5, lettera d), della legge 283/1962 con irrogazione dell’ammenda di 1.800 euro ciascuno per avere distribuito per la somministrazione in una mensa di scuola primaria un biscotto contenente una calamita, quindi un corpo estraneo – di due dipendenti della società che aveva in appalto il servizio mensa, nelle qualità rispettivamente, il primo, di operatore del settore alimentare (Osa) quale responsabile operativo di area con la mansione di gestire le “fasi del ciclo produttivo provvedendo all’uopo al controllo dell’esecuzione del piano di lavoro assegnato ai propri collaboratori, assicurandosi che gli stessi attuino e rispettino le disposizioni organizzative e tecniche predisposte”, e, la seconda, di responsabile del servizio di ristorazione del centro cottura con mansione di “controllo dei prodotti alimentari, sia sotto il profilo igienico-sanitario”, sia quanto “alla verifica della salubrità dei prodotti, fornendo anche tutte le necessarie istruzioni operative al personale affinché venisse mantenuto un comportamento igienico come previsto dalle vigenti disposizioni ed eseguendo la necessaria attività di controllo”. La difesa contestava nel ricorso l’attribuzione ai due di una responsabilità oggettiva, non avendo gli stessi partecipato alla preparazione dell’alimento non conforme, che era invece opera esclusiva del cuoco.
La Corte premette che i soggetti apicali non personalmente coinvolti nelle materiali attività oggetto d’imputazione sono chiamati a rispondere penalmente della non conformità del prodotto qualora abbiano colposamente trascurato di impartire le opportune disposizioni idonee a garantire la sicurezza alimentare o quando tali istruzioni siano state impartite per verificarne l’adempimento.
Delinea, poi, il quadro di riferimento normativo, richiamando l’articolo 3, comma 1, del regolamento (CE) 178/2002, che individua nell’Osa la “persona fisica o giuridica responsabile di garantire il rispetto delle disposizioni della legislazione alimentare nell’impresa alimentare posta sotto il suo controllo”, e l’articolo 17, comma 1, del medesimo regolamento, secondo cui «spetta agli operatori del settore alimentare e dei mangimi garantire che nelle imprese da essi controllate gli alimenti o i mangimi soddisfino le disposizioni della legislazione alimentare inerenti alle loro attività in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione e verificare che tali disposizioni siano soddisfatte».
In fatto era stato accertato che in fase di preparazione della pasta frolla era caduta nell’impasto una calamita, poi rinvenuta in un biscotto, che l’operatore aveva utilizzato per fermare un foglio da consultare durante l’attività. Inoltre, si era appurato che un sistema analogo era adottato negli uffici della società per bloccare dei fogli su lavagnette magnetiche. La sentenza di merito ne aveva tratto argomento per fondare la responsabilità degli imputati per negligenza, avendo trascurato di assicurarsi, attraverso opportune verifiche, che corpi estranei non finissero negli alimenti.
La Corte non è d’accordo e per buone ragioni. Infatti, i giudici di merito non avevano spiegato, se non in maniera del tutto apparente, in cosa consistesse concretamente l’addebito di colpa, cioè quale specifica condotta, esigibile dagli imputati, avrebbe evitato l’evento, tanto più che nel Piano di Autocontrollo era espressamente vietato l’uso di calamite nei locali di cottura. In particolare, non era stato accertato “se i dipendenti ne fossero stati informati, se si trattasse di disposizione di fatto ordinariamente rispettata o violata, se fossero previsti, e di fatto attuati, controlli per verificarne il rispetto”. Solo rispondendo affermativamente a tali interrogativi si sarebbe potuto ascrivere una responsabilità agli imputati.
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