Un’attività organizzata da parte di più persone per la commissione di una pluralità indeterminata di reati di frode commerciale nel settore dell’olio di oliva è riconducibile al reato di associazione per delinquere.
La sentenza non presenta aspetti particolari, suscettibili di un commento approfondito, ma viene citata perché è rappresentativa di un fenomeno che va molto al di là dei casi di cui normalmente la giurisprudenza “alimentare” si occupa, che sono perlopiù episodi singoli, non ascrivibili a un tessuto propriamente criminale e tantomeno di criminalità organizzata, spesso segnati da colpa e non da dolo. Qui, invece, si assiste alla messa in opera di un’associazione per delinquere, con suddivisione dei compiti tra gli associati, finalizzata alla commissione di una serie indeterminata di frodi nella produzione e nel commercio di finto olio di oliva, confezionato in casolari fatiscenti e comunque in luoghi privi dei requisiti minimi sotto il profilo igienico-sanitario, con distribuzione sia nazionale che estera di ingenti quantitativi di olio extravergine di oliva sofisticato, poiché in realtà composto da olio di semi scadente colorato, attraverso la copertura di ditte e con marchi inesistenti. Le indagini avevano richiesto anche l’attivazione di intercettazioni telefoniche per disvelare le condotte delittuose e il ruolo dei vari partecipi al sodalizio criminoso.
Sul piano tecnico-giuridico, si può solo concludere che le violazioni degli articoli 440 e 442 del codice penale, in origine contestate, furono ritenute insussistenti fin dal giudizio di primo grado. Soluzione che appare inappuntabile, sulla base dei dati forniti dalla sentenza, poiché i due reati in questione presuppongono un effettivo pericolo per la salute pubblica delle sostanze alimentari adulterate, situazione che non si verifica per la pura e semplice mancanza di condizioni produttive igienicamente corrette.
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Attività organizzata per sofisticare olio extravergine: è associazione per delinquere
Cassazione penale, sentenza n. 47065 del 9 novembre 2016 (udienza del 21 settembre 2016 – riferimenti normativi: articoli 416 e 515 del codice penale)
Un’attività organizzata da parte di più persone per la commissione di una pluralità indeterminata di reati di frode commerciale nel settore dell’olio di oliva è riconducibile al reato di associazione per delinquere.
La sentenza non presenta aspetti particolari, suscettibili di un commento approfondito, ma viene citata perché è rappresentativa di un fenomeno che va molto al di là dei casi di cui normalmente la giurisprudenza “alimentare” si occupa, che sono perlopiù episodi singoli, non ascrivibili a un tessuto propriamente criminale e tantomeno di criminalità organizzata, spesso segnati da colpa e non da dolo. Qui, invece, si assiste alla messa in opera di un’associazione per delinquere, con suddivisione dei compiti tra gli associati, finalizzata alla commissione di una serie indeterminata di frodi nella produzione e nel commercio di finto olio di oliva, confezionato in casolari fatiscenti e comunque in luoghi privi dei requisiti minimi sotto il profilo igienico-sanitario, con distribuzione sia nazionale che estera di ingenti quantitativi di olio extravergine di oliva sofisticato, poiché in realtà composto da olio di semi scadente colorato, attraverso la copertura di ditte e con marchi inesistenti. Le indagini avevano richiesto anche l’attivazione di intercettazioni telefoniche per disvelare le condotte delittuose e il ruolo dei vari partecipi al sodalizio criminoso.
Sul piano tecnico-giuridico, si può solo concludere che le violazioni degli articoli 440 e 442 del codice penale, in origine contestate, furono ritenute insussistenti fin dal giudizio di primo grado. Soluzione che appare inappuntabile, sulla base dei dati forniti dalla sentenza, poiché i due reati in questione presuppongono un effettivo pericolo per la salute pubblica delle sostanze alimentari adulterate, situazione che non si verifica per la pura e semplice mancanza di condizioni produttive igienicamente corrette.
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