In caso di commissione dei reati di associazione per delinquere e di frode commerciale in ambito societario, sussiste la responsabilità dell’ente, ai sensi del decreto legislativo 231/2001, in assenza di un modello di organizzazione e gestione volto a evitare che reati di tale tipo siano commessi da parte degli organi apicali.
La corposa sentenza del tribunale toscano ha illustrato gli intrecci di un’ampia frode organizzata nel settore oleario. In sintesi, si è accertato che un gruppo di persone si era associato per gestire l’importazione, la manipolazione e la commercializzazione di oli di varia provenienza extranazionale, anche lampanti, non edibili, deodorati, raffinati, poi “opportunamente” miscelati e spacciati per oli extravergini, privi delle caratteristiche legali di acidità e di tenore di perossidi, anche etichettati come “100% italiano”. I reati contestati spaziavano dall’associazione per delinquere alla frode in commercio, al contrabbando, al falso documentale, unitamente ad ulteriori reati di minore interesse in questa sede.
Riconosciuta la responsabilità degli amministratori della società attraverso la quale i reati erano stati perpetrati, ne è seguita la condanna dell’ente stesso ai sensi del decreto legislativo 231/2001, in particolare per effetto degli articoli 24 ter e 25 bis.1, introdotti con la legge 99 del 2009.
La responsabilità della società si è fondata sulla mancata adozione di un modello di organizzazione e gestione (Mog) idoneo ed efficace nel prevenire i reati poi commessi dagli amministratori. È peraltro ovvio che se un determinato veicolo giuridico è piegato congenitamente alla commissione di reati, nessun Mog sarà redatto oppure questo non sarà altro che un pezzo di carta inerte a modo di “foglia di fico”.
Interessante è, piuttosto, la conclusione del tribunale a proposito del profitto confiscabile in capo alla società. Si premette che, secondo la giurisprudenza, nel caso di responsabilità dell’ente il profitto confiscabile è quello ricavato in via immediata e diretta dalla commissione del reato. Si aggiunge che, per conseguenza, non poteva essere confiscato l’intero ammontare degli introiti derivanti dalla vendita degli oli “taroccati”. Ciò in quanto gli acquirenti, pur non avendo ricevuto quanto pattuito (olio extravergine di oliva), avevano comunque conseguito prodotti dotati di un qualche valore di mercato, sebbene inferiore a quanto pagato.
Il profitto confiscabile è stato così determinato, in prima battuta, in base ai conteggi sui prezzi medi effettuati dalla Guardia di Finanza, quale differenza tra il valore reale dei prodotti venduti e il prezzo pagato dagli acquirenti truffati. Successivamente si sono scorporate le imposte pagate sulle vendite, pervenendo all’ammontare definitivo del profitto illecito confiscabile.
Home » Associazione per delinquere e frode commerciale in ambito societario, in assenza di Mog è responsabile anche la società
Associazione per delinquere e frode commerciale in ambito societario, in assenza di Mog è responsabile anche la società
Tribunale di Siena, sentenza n. 173 del 19 maggio 2017 (riferimenti normativi: articoli 24 ter e 25 bis.1 del decreto legislativo 231/2001)
In caso di commissione dei reati di associazione per delinquere e di frode commerciale in ambito societario, sussiste la responsabilità dell’ente, ai sensi del decreto legislativo 231/2001, in assenza di un modello di organizzazione e gestione volto a evitare che reati di tale tipo siano commessi da parte degli organi apicali.
La corposa sentenza del tribunale toscano ha illustrato gli intrecci di un’ampia frode organizzata nel settore oleario. In sintesi, si è accertato che un gruppo di persone si era associato per gestire l’importazione, la manipolazione e la commercializzazione di oli di varia provenienza extranazionale, anche lampanti, non edibili, deodorati, raffinati, poi “opportunamente” miscelati e spacciati per oli extravergini, privi delle caratteristiche legali di acidità e di tenore di perossidi, anche etichettati come “100% italiano”. I reati contestati spaziavano dall’associazione per delinquere alla frode in commercio, al contrabbando, al falso documentale, unitamente ad ulteriori reati di minore interesse in questa sede.
Riconosciuta la responsabilità degli amministratori della società attraverso la quale i reati erano stati perpetrati, ne è seguita la condanna dell’ente stesso ai sensi del decreto legislativo 231/2001, in particolare per effetto degli articoli 24 ter e 25 bis.1, introdotti con la legge 99 del 2009.
La responsabilità della società si è fondata sulla mancata adozione di un modello di organizzazione e gestione (Mog) idoneo ed efficace nel prevenire i reati poi commessi dagli amministratori. È peraltro ovvio che se un determinato veicolo giuridico è piegato congenitamente alla commissione di reati, nessun Mog sarà redatto oppure questo non sarà altro che un pezzo di carta inerte a modo di “foglia di fico”.
Interessante è, piuttosto, la conclusione del tribunale a proposito del profitto confiscabile in capo alla società. Si premette che, secondo la giurisprudenza, nel caso di responsabilità dell’ente il profitto confiscabile è quello ricavato in via immediata e diretta dalla commissione del reato. Si aggiunge che, per conseguenza, non poteva essere confiscato l’intero ammontare degli introiti derivanti dalla vendita degli oli “taroccati”. Ciò in quanto gli acquirenti, pur non avendo ricevuto quanto pattuito (olio extravergine di oliva), avevano comunque conseguito prodotti dotati di un qualche valore di mercato, sebbene inferiore a quanto pagato.
Il profitto confiscabile è stato così determinato, in prima battuta, in base ai conteggi sui prezzi medi effettuati dalla Guardia di Finanza, quale differenza tra il valore reale dei prodotti venduti e il prezzo pagato dagli acquirenti truffati. Successivamente si sono scorporate le imposte pagate sulle vendite, pervenendo all’ammontare definitivo del profitto illecito confiscabile.
Edicola web
Ti potrebbero interessare
Il paradosso della plastica riciclata
Salumi di tipo ‘comune’: aggiornata la disciplina italiana
Più shelf life con i composti bioattivi
Ancora sul disegno di legge ‘Lollobrigida’