Costituisce, tuttora, reato ai sensi dell’art. 6, L. 283/1962 la
detenzione per la vendita di antiparassitari senza la prescritta
autorizzazione.
Un tale, che gestiva un negozio di vendita per
mangimi, aveva acquistato e deteneva per venderli dei presidi sanitari senza la
necessaria autorizzazione ministeriale (ora stabilita dal D.P.R. 290/2001). Era
stato, perciò, condannato ai sensi dell’art. 6, L. 283/1962.
Il difensore
aveva proposto impugnazione sostenendo che la mera detenzione dei suddetti
prodotti non integrava ancora e di per sé il reato. A sua volta, il procuratore
generale sosteneva la tesi in diritto che il fatto non fosse più ascrivibile
come illecito penale a seguito della depenalizzazione occorsa con il D.Lgs.
507/1999. Infatti, secondo questo parere, il fatto rientrava nella applicazione
dell’art. 23, D.Lgs. 194/1995 che, per l’appunto, era stato trasformato da reato
in illecito amministrativo.
Partendo dalla contestazione di questa ipotesi
interpretativa, la Corte ha osservato che il decreto di depenalizzazione non ha
per nulla travolto, tra gli altri, l’art. 6 della legge del 1962, sicchè il
fatto ascritto all’imputato continua a essere punito come reato.
Quanto poi
alla considerazione sollevata dalla difesa che la norma incriminatrice punisce
la produzione, il commercio e la vendita di prodotti per l’agricoltura senza
autorizzazione del ministero della Salute, ma non la mera detenzione, come era
il caso in oggetto, i giudici hanno obiettato che la giurisprudenza aveva già da
tempo affermato che anche la detenzione a fini di vendita rientrava nell’ambito
applicativo del divieto e, per l’effetto, ha respinto il ricorso.
Svolgimento del processo
1. Con sentenza del 15.5.2003 il
Tribunale monocratico di Rieti ha dichiarato G.R. responsabile del reato di cui
alla L. n. 283 del 1962, art. 6, commi 1 e 3, per aver detenuto in commercio
senza autorizzazione numerosi presidi sanitari ad uso agricolo (antiparassitari,
anticrittogamici), in (OMISSIS) sino al (OMISSIS); e per l’effetto lo ha
condannato alla pena di Euro 3.000,00 di ammenda.
In sostanza il giudice ha
ritenuto integrato il reato, essendo stato accertato che il G., il quale gestiva
un negozio di vendita per mangimi, aveva acquistato e deteneva per venderli i
presidi sanitari de quibus, senza la necessaria autorizzazione.
2 – Il
difensore del G. ha proposto ricorso per Cassazione, deducendo quattro motivi a
sostegno.
In particolare lamenta:
2.1 – erronea applicazione della L. n.
283 del 1962, art. 6, giacchè questa norma punisce la produzione, il commercio e
la vendita di presidi sanitari non autorizzati, e non già la semplice
detenzione, come quella provata nel presente processo;
2.2 – mancanza o
manifesta illogicità di motivazione, laddove la sentenza impugnata asserisce, al
di là di qualsiasi risultanza probatoria, che il G. deteneva i presidi sanitari
de quibus in attesa di rivenderli;
2.3 – ancora mancanza o manifesta
illogicità di motivazione, laddove il giudice di merito ha negato le attenuanti
generiche in considerazione di precedenti penali “di vecchia data”;
2.4 –
ancora mancanza di motivazione in quanto il giudice non ha concesso il beneficio
della sospensione condizionale della pena.
Motivi della
decisione
3 – Va anzitutto disattesa la tesi sostenuta dal
Procuratore Generale in sede, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio della
sentenza impugnata per essere il fatto non più previsto come reato.
Al
riguardo va ricordato che:
– Il D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 194, art. 23
(attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di
prodotti fitosanitari) puniva con l’arresto o con l’ammenda chiunque immetteva
in commercio o poneva in vendita prodotti fitosanitari non autorizzati;
–
successivamente, il D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, art. 1, ha depenalizzato,
trasformandole in illeciti amministrativi, le violazioni previste come reato
dalle leggi indicate nell’elenco allegato allo stesso Decreto Legislativo, tra
cui è compreso il suddetto D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 194;
– il predetto art. 1
tuttavia fa espressamente eccezione alla depenalizzazione per i reati previsti
dal codice penale e dalla L. 30 aprile 1962, n. 283, articoli 5, 6 e 12 e
successive modificazioni e integrazioni;
– infine, per effetto della modifica
apportata alla L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 9 (principio di specialità) dal
del predetto D.Lgs. n. 507 del 1999, art. 95, in tema di concorso formale tra
reati e illeciti amministrativi, è stabilito che “ai fatti puniti dalla L. 30
aprile 1962, n. 283, articoli 5, 6 e 12 e successive modificazioni ed
integrazioni, si applicano soltanto le disposizioni penali, anche quando i fatti
stessi sono puniti con sanzioni amministrative previste da disposizioni speciali
in materia di produzione, commercio e igiene degli animali e delle
bevande”.
Ne risulta evidentemente che la norma incriminatrice di cui alla L.
n. 283 del 1962, art. 6, non è depenalizzata; e che va applicata in via
esclusiva nonostante la concorrenza della fattispecie di illecito amministrativo
prevista dal D.Lgs. n. 194 del 1995, art. 23, in relazione al D.Lgs. n. 507 del
1999, art. 1. 4 – Nel merito il ricorso è manifestamente infondato.
Come ha
già chiarito questa Corte, in tema di presidi sanitari per l’agricoltura “anche
il solo acquisto del prodotto, effettuato allo scopo di venderlo, è punibile
quando manchi l’autorizzazione ministeriale prevista dal D.P.R. 3 agosto 1968,
n. 1255, art. 10” (Sez. 3^, n. 4444 del 3.5.1966. P.M. in proc. Tirelli, rv.
204421).
Nel caso di specie è stato motivatamente accertato che il G. gestiva
un negozio per il commercio di mangimi e prodotti fitosanitari, nel quale
deteneva per la vendita numerose confezioni di presidi sanitari ad uso agricolo
(antiparassitari, anticrittogamici) senza essere munito della relativa
autorizzazione, prescritta ora dal D.P.R. 23 aprile 2001, n. 290, art. 9 (che ha
sostituito quella precedentemente prevista dal citato D.P.R. n. 1255 del 1968,
art. 10.
Vanno quindi disattesi i primi due motivi ricorso (nn. 2.1 e
2.2).
5 – Parimenti infondata è la terza censura (n. 2.3), giacchè il giudice
di merito, nell’esercizio del suo potere discrezionale, ha legittimamente negato
all’imputato le attenuanti generiche in considerazione dei precedenti penali di
cui era gravato. Anche se tali precedenti erano risalenti nel tempo, non è
censurabile in sede di legittimità la valutazione del giudice laddove ha
ritenuto questo dato temporale irrilevante al fine dell’applicazione della
diminuente di cui all’art. 62 bis c.p..
Quanto al beneficio della sospensione
condizionale della pena (di cui al n. 2.4 del ricorso), esso non era stato
richiesto dal difensore neppure in via subordinata, sicchè il giudice non era
tenuto a motivare specificamente al riguardo, essendo peraltro evidente che il
beneficio è stato implicitamente negato per la prognosi negativa derivante dai
precedenti penali.
6 – In conclusione, il ricorso è inammissibile. Consegue
ex art. 616 c.p.p., la condanna alle spese processuali nonchè alla sanzione
pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, non ricorrendo una ipotesi di
inammissibilità incolpevole ai sensi della sentenza n. 186/2000 della Corte
Costituzionale.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il
ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 500,00 a
favore della Cassa delle ammende.
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Antiparassitari, quando la detenzione è reato
Cassazione penale, Sezione III, sentenza n. 32528 del 7 aprile 2006 (riferimenti normativi: artt. 6, l. 283/1962; 23, D.Lgs. 194/1995; D.P.R. 290/2001).
Costituisce, tuttora, reato ai sensi dell’art. 6, L. 283/1962 la
detenzione per la vendita di antiparassitari senza la prescritta
autorizzazione.
Un tale, che gestiva un negozio di vendita per
mangimi, aveva acquistato e deteneva per venderli dei presidi sanitari senza la
necessaria autorizzazione ministeriale (ora stabilita dal D.P.R. 290/2001). Era
stato, perciò, condannato ai sensi dell’art. 6, L. 283/1962.
Il difensore
aveva proposto impugnazione sostenendo che la mera detenzione dei suddetti
prodotti non integrava ancora e di per sé il reato. A sua volta, il procuratore
generale sosteneva la tesi in diritto che il fatto non fosse più ascrivibile
come illecito penale a seguito della depenalizzazione occorsa con il D.Lgs.
507/1999. Infatti, secondo questo parere, il fatto rientrava nella applicazione
dell’art. 23, D.Lgs. 194/1995 che, per l’appunto, era stato trasformato da reato
in illecito amministrativo.
Partendo dalla contestazione di questa ipotesi
interpretativa, la Corte ha osservato che il decreto di depenalizzazione non ha
per nulla travolto, tra gli altri, l’art. 6 della legge del 1962, sicchè il
fatto ascritto all’imputato continua a essere punito come reato.
Quanto poi
alla considerazione sollevata dalla difesa che la norma incriminatrice punisce
la produzione, il commercio e la vendita di prodotti per l’agricoltura senza
autorizzazione del ministero della Salute, ma non la mera detenzione, come era
il caso in oggetto, i giudici hanno obiettato che la giurisprudenza aveva già da
tempo affermato che anche la detenzione a fini di vendita rientrava nell’ambito
applicativo del divieto e, per l’effetto, ha respinto il ricorso.
Svolgimento del processo
1. Con sentenza del 15.5.2003 il
Tribunale monocratico di Rieti ha dichiarato G.R. responsabile del reato di cui
alla L. n. 283 del 1962, art. 6, commi 1 e 3, per aver detenuto in commercio
senza autorizzazione numerosi presidi sanitari ad uso agricolo (antiparassitari,
anticrittogamici), in (OMISSIS) sino al (OMISSIS); e per l’effetto lo ha
condannato alla pena di Euro 3.000,00 di ammenda.
In sostanza il giudice ha
ritenuto integrato il reato, essendo stato accertato che il G., il quale gestiva
un negozio di vendita per mangimi, aveva acquistato e deteneva per venderli i
presidi sanitari de quibus, senza la necessaria autorizzazione.
2 – Il
difensore del G. ha proposto ricorso per Cassazione, deducendo quattro motivi a
sostegno.
In particolare lamenta:
2.1 – erronea applicazione della L. n.
283 del 1962, art. 6, giacchè questa norma punisce la produzione, il commercio e
la vendita di presidi sanitari non autorizzati, e non già la semplice
detenzione, come quella provata nel presente processo;
2.2 – mancanza o
manifesta illogicità di motivazione, laddove la sentenza impugnata asserisce, al
di là di qualsiasi risultanza probatoria, che il G. deteneva i presidi sanitari
de quibus in attesa di rivenderli;
2.3 – ancora mancanza o manifesta
illogicità di motivazione, laddove il giudice di merito ha negato le attenuanti
generiche in considerazione di precedenti penali “di vecchia data”;
2.4 –
ancora mancanza di motivazione in quanto il giudice non ha concesso il beneficio
della sospensione condizionale della pena.
Motivi della
decisione
3 – Va anzitutto disattesa la tesi sostenuta dal
Procuratore Generale in sede, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio della
sentenza impugnata per essere il fatto non più previsto come reato.
Al
riguardo va ricordato che:
– Il D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 194, art. 23
(attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di
prodotti fitosanitari) puniva con l’arresto o con l’ammenda chiunque immetteva
in commercio o poneva in vendita prodotti fitosanitari non autorizzati;
–
successivamente, il D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, art. 1, ha depenalizzato,
trasformandole in illeciti amministrativi, le violazioni previste come reato
dalle leggi indicate nell’elenco allegato allo stesso Decreto Legislativo, tra
cui è compreso il suddetto D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 194;
– il predetto art. 1
tuttavia fa espressamente eccezione alla depenalizzazione per i reati previsti
dal codice penale e dalla L. 30 aprile 1962, n. 283, articoli 5, 6 e 12 e
successive modificazioni e integrazioni;
– infine, per effetto della modifica
apportata alla L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 9 (principio di specialità) dal
del predetto D.Lgs. n. 507 del 1999, art. 95, in tema di concorso formale tra
reati e illeciti amministrativi, è stabilito che “ai fatti puniti dalla L. 30
aprile 1962, n. 283, articoli 5, 6 e 12 e successive modificazioni ed
integrazioni, si applicano soltanto le disposizioni penali, anche quando i fatti
stessi sono puniti con sanzioni amministrative previste da disposizioni speciali
in materia di produzione, commercio e igiene degli animali e delle
bevande”.
Ne risulta evidentemente che la norma incriminatrice di cui alla L.
n. 283 del 1962, art. 6, non è depenalizzata; e che va applicata in via
esclusiva nonostante la concorrenza della fattispecie di illecito amministrativo
prevista dal D.Lgs. n. 194 del 1995, art. 23, in relazione al D.Lgs. n. 507 del
1999, art. 1. 4 – Nel merito il ricorso è manifestamente infondato.
Come ha
già chiarito questa Corte, in tema di presidi sanitari per l’agricoltura “anche
il solo acquisto del prodotto, effettuato allo scopo di venderlo, è punibile
quando manchi l’autorizzazione ministeriale prevista dal D.P.R. 3 agosto 1968,
n. 1255, art. 10” (Sez. 3^, n. 4444 del 3.5.1966. P.M. in proc. Tirelli, rv.
204421).
Nel caso di specie è stato motivatamente accertato che il G. gestiva
un negozio per il commercio di mangimi e prodotti fitosanitari, nel quale
deteneva per la vendita numerose confezioni di presidi sanitari ad uso agricolo
(antiparassitari, anticrittogamici) senza essere munito della relativa
autorizzazione, prescritta ora dal D.P.R. 23 aprile 2001, n. 290, art. 9 (che ha
sostituito quella precedentemente prevista dal citato D.P.R. n. 1255 del 1968,
art. 10.
Vanno quindi disattesi i primi due motivi ricorso (nn. 2.1 e
2.2).
5 – Parimenti infondata è la terza censura (n. 2.3), giacchè il giudice
di merito, nell’esercizio del suo potere discrezionale, ha legittimamente negato
all’imputato le attenuanti generiche in considerazione dei precedenti penali di
cui era gravato. Anche se tali precedenti erano risalenti nel tempo, non è
censurabile in sede di legittimità la valutazione del giudice laddove ha
ritenuto questo dato temporale irrilevante al fine dell’applicazione della
diminuente di cui all’art. 62 bis c.p..
Quanto al beneficio della sospensione
condizionale della pena (di cui al n. 2.4 del ricorso), esso non era stato
richiesto dal difensore neppure in via subordinata, sicchè il giudice non era
tenuto a motivare specificamente al riguardo, essendo peraltro evidente che il
beneficio è stato implicitamente negato per la prognosi negativa derivante dai
precedenti penali.
6 – In conclusione, il ricorso è inammissibile. Consegue
ex art. 616 c.p.p., la condanna alle spese processuali nonchè alla sanzione
pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, non ricorrendo una ipotesi di
inammissibilità incolpevole ai sensi della sentenza n. 186/2000 della Corte
Costituzionale.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il
ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 500,00 a
favore della Cassa delle ammende.
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