Il rivenditore di prodotti ittici invasi da larve di Anisakis risponde della
violazione di cui all’art. 5, lett. d), della l. 283/62 anche se l’infestazione
non sia massiccia, poiché la sostanza alimentare risulta comunque alterata e
nociva a causa della presenza del parassita.
Il fenomeno
dell’invasione da larve di Anisakis nel pesce è allarmante sia per la repulsione
che desta nel consumatore che, aprendo l’esemplare, lo trovi infestato dai
parassiti, sia perché le larve sono in grado di trasmettere all’uomo delle
parassitosi che possono aggredire il bene della salute, tanto che i pubblici
ministeri hanno, talvolta, scelto di contestare il più grave reato di cui
all’art. 444 del Codice penale sotto il profilo della pericolosità della
sostanza alimentare. Una risalente circolare del ministero (allora denominato)
della Sanità aveva fornito dettagliate raccomandazioni volte a evitare la messa
in commercio di prodotti ittici così contaminanti, invitando alla eviscerazione
del pesce come modalità semplice ed efficace del pesce per verificarne
l’integrità e la conformità alimentare.
Come è noto, le circolari
ministeriali non sono altro, dal punto di vista giuridico, che istruzioni
amministrative, rivolte agli organi della pubblica amministrazione, che però la
giurisprudenza ha in più occasioni affermato avere delle ricadute almeno
indirette sull’individuazione della responsabilità di chi non le rispetta, non
tanto per la loro immediata e diretta cogenza nei confronti degli operatori
quanto perché contengono indicazioni tecniche la cui inosservanza costituisce in
colpa l’operatore, rendendolo perseguibile anche sul piano penale (come in
passato riconosciuto proprio in presenza di un caso analogo a questo). È infatti
noto che vi sono alcune specie ittiche che più frequentemente sono esposte a
contaminazione da larve di Anisakis, circostanza che non può essere ignorata da
chi, per mestiere, si dedica ad attività commerciali nel settore.
Nella
specie, gli ispettori veterinari dell’ASL avevano riscontrato la presenza di
Anisakis in code di rospo ed erano stati conseguentemente condannati ai sensi
della disposizione citata i titolari dell’attività nell’ambito della quale tali
prodotti erano stati commercializzati. Con il ricorso in Cassazione, la difesa
aveva contestato la correttezza della decisione, poiché non si poteva parlare di
vera e propria “infestazione” del pesce ad opera del parassita, considerato che
le larve erano state individuate soltanto in due pesci e comunque non poteva
dirsi che la contaminazione fosse massiva. Veniva, dunque, posta una questione
di interpretazione letterale della norma punitiva, in modo da suggerire
difensivamente che il caso accertato non potesse rientrare nella incastellatura
giuridica ritenuta valida dai giudici del merito. L’obiezione non è così
peregrina e banale come potrebbe sembrare, in quanto le disposizioni di diritto
penale, proprio perché sono in grado di incidere sulla libertà delle persone
attraverso la previsione di sanzioni anche detentive (come avviene per l’art. 5
della l. 283/62) sono di stretta interpretazione. In altri termini, esiste un
divieto di interpretazione analogica: se il caso concreto sottoposto al giudice
è solo “simile”, “analogo” a quello astrattamente previsto dalla norma, il
giudice non può applicarla.
La lettera d) dell’art. 5 vieta tra l’altro la
detenzione per la vendita e la commercializzazione di sostanze alimentari
“invase” da parassiti. L’espressione usata sembrerebbe alludere a una
infestazione massiccia, per cui non basterebbe la presenza di solo qualche
parassita per integrare il reato. In realtà, non è così. Infatti, il termine
utilizzato dal legislatore può essere correttamente inteso a prescindere da una
simile connotazione. Del resto, se così non fosse, sorgerebbe un diverso, ma ben
più allarmante, problema: quando si dovrebbe cominciare a parlare di
“invasione”? Quando i parassiti sono 5, 10 o 100? Sotto queste condizioni di
incertezza, la disposizione sarebbe tacciabile di avere un contenuto
indeterminato, che ne comporterebbe addirittura l’illegittimità costituzionale.
Ma, come si diceva, le cose non stanno in questi termini, poiché la parola
“invasione” non è necessariamente dotata di quel carattere connotativo
(equivalente a massiccia infestazione) che gli si vorrebbe attribuire, ma ha – o
almeno può legittimamente avere – un significato più generico e, per così dire,
quantitativamente neutro.
Peraltro, a ben vedere, la sentenza in oggetto
sembra scegliere una strada che porta alle medesime conclusioni, ma che elude la
problematica come l’abbiamo posta più sopra. Afferma, infatti, che: “anche
un’invasione non massiva di parassiti rende il pesce alterato e nocivo e,
quindi, integra la condotta materiale del contestato reato”. Si tratta di una
frase un po’ sibillina, poiché non è spiegato adeguatamente quale sia il
ragionamento seguito. Non si capisce, infatti, se la Cassazione intenda dire che
l’invasione c’è anche se la contaminazione non è massiva, ma comunque (cioè ad
abundantiam di argomentazione) l’alimento risulta alterato e nocivo, ovvero se
si vuol dire che se non è massiva non c’è “invasione”, però il reato è
ugualmente integrato perché il prodotto è alterato e nocivo. Se
l’interpretazione fosse quest’ultima non ci vedrebbe d’accordo. Ciò per la
ragione che le categorie della “alterazione” e della “nocività” sono ulteriori
rispetto a quella dell’invasione da parassiti e, in particolare, l’alterazione
non ci risulta che venga ricondotta a casi del genere, ma ad altri e diversi
come la carne putrefatta, l’olio utilizzato troppe volte per friggere o, più in
generale, ad alimenti “andati a male”. In ogni caso, da un punto di vista
sostanziale poco cambia: il reato c’era per effetto della presenza dei parassiti
e ciò è stato pienamente riconosciuto.
L’esame si sposta allora al profilo
dell’elemento soggettivo della colpa degli operatori e della esigibilità del
comportamento da tenere per evitare la commercializzazione di pesce contaminato.
Su questo aspetto la sentenza è perentoria, seguendo un orientamento ampiamente
consolidato in giurisprudenza a proposito dei prodotti sfusi: “Quanto al tipo di
controllo che radica la colpa, l’impugnata sentenza correttamente afferma che su
ogni operatore ittico grava l’obbligo di un accurato esame di ogni specie ittica
per assicurare la certa assenza di parassiti”. E se non si può pretendere –
continua la sentenza – un controllo che renda inutilizzabile il pesce per la
vendita, resta la possibilità di effettuare dei controlli a campione sulla
partita al fine di escludere la ragionevole possibilità della presenza dei
parassiti (che non sono visibili all’esterno) all’interno del prodotto.
Qui
si tocca, in effetti, un tema molto delicato, che attinge il rischio che
l’operatore si veda costretto, per esercitare il controllo, a “danneggiare” il
pesce, squartandolo. La Cassazione cerca – e, a nostro avviso, trova – un punto
di equilibrio tra due, spesso opposte, esigenze: da una parte, la necessità di
garantire comunque al consumatore un prodotto “conforme”, dall’altra, quello di
evitare danni impropri alla resa commerciale del prodotto. Ebbene, la soluzione
imposta agli operatori è quella di effettuare perlomeno dei controlli a
campione, che del resto non si può dire che “rovinino” la valenza commerciale
del pesce, consistendo essi soltanto nell’apertura della cavità celomatica, dove
di regola si nasconde il parassita.
Home » Anisakis, tossinfezioni e responsabilità del rivenditore
Anisakis, tossinfezioni e responsabilità del rivenditore
Cassazione penale, Sezione III, sentenza n. 2121 del 20 gennaio 2009 (riferimenti normativi: art. 5, lett. d, l. 283/62, l. 283/62)
Il rivenditore di prodotti ittici invasi da larve di Anisakis risponde della
violazione di cui all’art. 5, lett. d), della l. 283/62 anche se l’infestazione
non sia massiccia, poiché la sostanza alimentare risulta comunque alterata e
nociva a causa della presenza del parassita.
Il fenomeno
dell’invasione da larve di Anisakis nel pesce è allarmante sia per la repulsione
che desta nel consumatore che, aprendo l’esemplare, lo trovi infestato dai
parassiti, sia perché le larve sono in grado di trasmettere all’uomo delle
parassitosi che possono aggredire il bene della salute, tanto che i pubblici
ministeri hanno, talvolta, scelto di contestare il più grave reato di cui
all’art. 444 del Codice penale sotto il profilo della pericolosità della
sostanza alimentare. Una risalente circolare del ministero (allora denominato)
della Sanità aveva fornito dettagliate raccomandazioni volte a evitare la messa
in commercio di prodotti ittici così contaminanti, invitando alla eviscerazione
del pesce come modalità semplice ed efficace del pesce per verificarne
l’integrità e la conformità alimentare.
Come è noto, le circolari
ministeriali non sono altro, dal punto di vista giuridico, che istruzioni
amministrative, rivolte agli organi della pubblica amministrazione, che però la
giurisprudenza ha in più occasioni affermato avere delle ricadute almeno
indirette sull’individuazione della responsabilità di chi non le rispetta, non
tanto per la loro immediata e diretta cogenza nei confronti degli operatori
quanto perché contengono indicazioni tecniche la cui inosservanza costituisce in
colpa l’operatore, rendendolo perseguibile anche sul piano penale (come in
passato riconosciuto proprio in presenza di un caso analogo a questo). È infatti
noto che vi sono alcune specie ittiche che più frequentemente sono esposte a
contaminazione da larve di Anisakis, circostanza che non può essere ignorata da
chi, per mestiere, si dedica ad attività commerciali nel settore.
Nella
specie, gli ispettori veterinari dell’ASL avevano riscontrato la presenza di
Anisakis in code di rospo ed erano stati conseguentemente condannati ai sensi
della disposizione citata i titolari dell’attività nell’ambito della quale tali
prodotti erano stati commercializzati. Con il ricorso in Cassazione, la difesa
aveva contestato la correttezza della decisione, poiché non si poteva parlare di
vera e propria “infestazione” del pesce ad opera del parassita, considerato che
le larve erano state individuate soltanto in due pesci e comunque non poteva
dirsi che la contaminazione fosse massiva. Veniva, dunque, posta una questione
di interpretazione letterale della norma punitiva, in modo da suggerire
difensivamente che il caso accertato non potesse rientrare nella incastellatura
giuridica ritenuta valida dai giudici del merito. L’obiezione non è così
peregrina e banale come potrebbe sembrare, in quanto le disposizioni di diritto
penale, proprio perché sono in grado di incidere sulla libertà delle persone
attraverso la previsione di sanzioni anche detentive (come avviene per l’art. 5
della l. 283/62) sono di stretta interpretazione. In altri termini, esiste un
divieto di interpretazione analogica: se il caso concreto sottoposto al giudice
è solo “simile”, “analogo” a quello astrattamente previsto dalla norma, il
giudice non può applicarla.
La lettera d) dell’art. 5 vieta tra l’altro la
detenzione per la vendita e la commercializzazione di sostanze alimentari
“invase” da parassiti. L’espressione usata sembrerebbe alludere a una
infestazione massiccia, per cui non basterebbe la presenza di solo qualche
parassita per integrare il reato. In realtà, non è così. Infatti, il termine
utilizzato dal legislatore può essere correttamente inteso a prescindere da una
simile connotazione. Del resto, se così non fosse, sorgerebbe un diverso, ma ben
più allarmante, problema: quando si dovrebbe cominciare a parlare di
“invasione”? Quando i parassiti sono 5, 10 o 100? Sotto queste condizioni di
incertezza, la disposizione sarebbe tacciabile di avere un contenuto
indeterminato, che ne comporterebbe addirittura l’illegittimità costituzionale.
Ma, come si diceva, le cose non stanno in questi termini, poiché la parola
“invasione” non è necessariamente dotata di quel carattere connotativo
(equivalente a massiccia infestazione) che gli si vorrebbe attribuire, ma ha – o
almeno può legittimamente avere – un significato più generico e, per così dire,
quantitativamente neutro.
Peraltro, a ben vedere, la sentenza in oggetto
sembra scegliere una strada che porta alle medesime conclusioni, ma che elude la
problematica come l’abbiamo posta più sopra. Afferma, infatti, che: “anche
un’invasione non massiva di parassiti rende il pesce alterato e nocivo e,
quindi, integra la condotta materiale del contestato reato”. Si tratta di una
frase un po’ sibillina, poiché non è spiegato adeguatamente quale sia il
ragionamento seguito. Non si capisce, infatti, se la Cassazione intenda dire che
l’invasione c’è anche se la contaminazione non è massiva, ma comunque (cioè ad
abundantiam di argomentazione) l’alimento risulta alterato e nocivo, ovvero se
si vuol dire che se non è massiva non c’è “invasione”, però il reato è
ugualmente integrato perché il prodotto è alterato e nocivo. Se
l’interpretazione fosse quest’ultima non ci vedrebbe d’accordo. Ciò per la
ragione che le categorie della “alterazione” e della “nocività” sono ulteriori
rispetto a quella dell’invasione da parassiti e, in particolare, l’alterazione
non ci risulta che venga ricondotta a casi del genere, ma ad altri e diversi
come la carne putrefatta, l’olio utilizzato troppe volte per friggere o, più in
generale, ad alimenti “andati a male”. In ogni caso, da un punto di vista
sostanziale poco cambia: il reato c’era per effetto della presenza dei parassiti
e ciò è stato pienamente riconosciuto.
L’esame si sposta allora al profilo
dell’elemento soggettivo della colpa degli operatori e della esigibilità del
comportamento da tenere per evitare la commercializzazione di pesce contaminato.
Su questo aspetto la sentenza è perentoria, seguendo un orientamento ampiamente
consolidato in giurisprudenza a proposito dei prodotti sfusi: “Quanto al tipo di
controllo che radica la colpa, l’impugnata sentenza correttamente afferma che su
ogni operatore ittico grava l’obbligo di un accurato esame di ogni specie ittica
per assicurare la certa assenza di parassiti”. E se non si può pretendere –
continua la sentenza – un controllo che renda inutilizzabile il pesce per la
vendita, resta la possibilità di effettuare dei controlli a campione sulla
partita al fine di escludere la ragionevole possibilità della presenza dei
parassiti (che non sono visibili all’esterno) all’interno del prodotto.
Qui
si tocca, in effetti, un tema molto delicato, che attinge il rischio che
l’operatore si veda costretto, per esercitare il controllo, a “danneggiare” il
pesce, squartandolo. La Cassazione cerca – e, a nostro avviso, trova – un punto
di equilibrio tra due, spesso opposte, esigenze: da una parte, la necessità di
garantire comunque al consumatore un prodotto “conforme”, dall’altra, quello di
evitare danni impropri alla resa commerciale del prodotto. Ebbene, la soluzione
imposta agli operatori è quella di effettuare perlomeno dei controlli a
campione, che del resto non si può dire che “rovinino” la valenza commerciale
del pesce, consistendo essi soltanto nell’apertura della cavità celomatica, dove
di regola si nasconde il parassita.
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