Anche la propoli grezza e’ una sostanza alimentare

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Cassazione penale, sezione III, sentenza n. 36506 del 10 settembre 2015, udienza del 19 novembre 2014 (riferimenti normativi: artt. 5, lett. h, e 6 della legge 283/1962)

Anche la propoli grezza rientra nella filiera alimentare
e come tale è sottoposta all’applicazione
della legge 283/1962, nonostante debba subire
un processo di trasformazione prima di essere
commercializzata.
Nell’ambito delle indagini penali, la polizia giudiziaria
può avvalersi per le analisi anche di laboratori
non ufficialmente accreditati, salva la valutazione
della loro attendibilità.
Il mancato avviso della facoltà di richiedere la revisione
delle analisi è surrogato da ogni atto
equipollente, anche giudiziario.

Presso un esercizio commerciale venivano prelevati
dall’organo di vigilanza alcuni campioni di un
prodotto denominato “soluzione di propoli idroalcolica”,
che risultava non conforme per presenza
(vietata) di fitofarmaci. In base alla documentazione
si risaliva al produttore/venditore, che a sua
volta aveva acquistato la propoli grezza da un apicoltore.
Tutti e tre questi soggetti – commerciante,
produttore, apicoltore – venivano rinviati a
giudizio per rispondere del reato di cui agli artt. 5,
lett. h), e 6 della legge 283/1962, in quanto garanti
della sicurezza alimentare del prodotto.
Il commerciante, che non era mero rivenditore di
prodotto confezionato, veniva assolto sul rilievo
che nell’acquistare il prodotto si era fatto rilasciare
dal produttore un attestato sull’assenza di
sostanze inquinanti “a dimostrazione da parte
sua di tutte le cautele per assicurare la genuinità
e non contaminazione del prodotto”. Tale conclusione
si discosta da quella giurisprudenza che
in passato ha ritenuto simili certificazioni non
idonee ad esonerare da responsabilità, poiché
ciascuno dei soggetti che entrano nella filiera alimentare
è tenuto a compiere tutto il necessario
a garantire la conformità del prodotto.
La difesa del produttore, che aveva lavorato la
propoli grezza con una soluzione idroalcolica, rivedendola
poi sotto forma di integratore, si incentrava
su questioni di ordine processuale molto ricorrenti
nella casistica giudiziaria. Veniva, in primo
luogo, contestato che le analisi erano state effettuate
presso un laboratorio non accreditato in base
alla normativa vigente. Si sosteneva che tale
modo di procedere aveva inficiato le analisi sia sul
piano giuridico, rendendole inutilizzabili, sia sul
piano tecnico, in quanto un laboratorio privo della
certificazione dei requisiti tecnici richiesti per l’accreditamento
non dava garanzia del risultato sul
piano scientifico. La difesa opponeva, inoltre, che
l’imputato non era stato messo in grado di richiedere
la revisione, posto che nessun avviso relativo
alle analisi gli era stato recapitato.
A questi motivi di impugnazione la Cassazione
ha risposto con il ben noto argomento che la necessità
dell’accreditamento del laboratorio riguarda
le sole analisi che si svolgono in ambito
amministrativo, mentre in pendenza di indagini
in corso la polizia giudiziaria non è astretta da
tale vincolo, potendo scegliere il laboratorio che preferisce, salva la valutazione dell’attendibilità
del risultato, che però spetta al giudice di merito
e che la Cassazione non può sindacare. Nella specie,
il Corpo forestale dello Stato (Cfs) era stato
delegato dal Pubblico ministero (Pm) nell’ambito
di un procedimento già aperto.
Il ragionamento è in sé corretto. Temo, però, che
possa entrare in contraddizione, quantomeno logica,
con la sua premessa. La domanda da porsi
è: come sono stati ottenuti i campioni di prodotto
da analizzare? Dalla sentenza si evince che il campionamento
fu effettuato “come se” fosse in corso
un’attività ispettiva di carattere amministrativo.
Eppure il Cfs operava su delega del Pm. Si tratta
di un’aporia che ricorre spesso e che la normativa
attuale non aiuta a dirimere. Si viene così a creare
una commistione spuria tra regole amministrative
e codice di procedura penale, che può diventare
facile bersaglio della difesa. Non per nulla, nello
schema di articolato di riforma dei reati alimentari
predisposto dalla Commissione Caselli si aggiunge
nell’art. 354 del codice di procedura penale,
dedicato agli accertamenti urgenti e al sequestro
ad iniziativa della polizia giudiziaria, un esplicito riferimento
al prelievo di campioni rappresentativi,
che quindi dovrebbe rispettare la disciplina del codice.
Tornando alla decisione in commento, la Corte ha
affrontato il tema della (mancata) partecipazione
del produttore alle analisi. È stato osservato che,
trattandosi di prodotto non deperibile, non doveva
essere seguita la procedura di cui all’art. 4 del
decreto legislativo 123/1993, che prevede
un’analisi unica irripetibile con avviso all’interessato.
L’analisi era, invece, soggetta a revisione,
che l’interessato non aveva chiesto.
Alla doglianza di non avere ricevuto alcun avviso
neppure dell’esito dell’analisi, la Corte ha
replicato che tale mancanza non pregiudica il
diritto di difesa, poiché tale avviso è surrogato
da ogni atto equipollente che porti a conoscenza
dell’interessato il risultato delle analisi.
Può trattarsi anche di un atto giudiziario, come
l’avviso di conclusioni delle indagini ovvero
il decreto di citazione a giudizio.
Sul piano sostanziale i giudici ravvisavano la
colpa del produttore per avere commercializzato
una propoli contaminata da sostanze
vietate, sicuramente già presenti nella materia
prima, nel non avere previsto nel Piano di
Autocontrollo l’esecuzione di analisi della materia
prima, almeno a campione.
Quanto alla posizione dell’apicoltore, la difesa
contestava che la propoli potesse essere considerata
sostanza alimentare, trattandosi di vegetale
che necessitava di un processo di trasformazione
per diventare un alimento consumabile. Pertanto,
l’apicoltore non sarebbe stato obbligato al rispetto
del divieto nell’uso di determinate sostanze.
Questo assunto è stato smentito dal giudice, osservando
che anche la propoli grezza rientra come
materia prima nella filiera alimentare, costituendo
l’ingrediente principale del prodotto poi
commercializzato. Non è, perciò, il processo tecnologico
di lavorazione della propoli grezza a conferirle
natura alimentare ai fini della applicazione
della relativa normativa. Di conseguenza, già nella
fase di produzione della propoli, occorreva che
l’imputato usasse le necessarie precauzioni volte
ad evitare la contaminazione, effettuando verifiche
con appositi accertamenti chimici.
Va, peraltro, sottolineato che i giudici di merito
avevano, invece, ritenuto che la propoli grezza
non rientra nella sfera di applicazione della l.
283/1962. Affermazione alquanto temeraria, perché
costituisce insegnamento giurisprudenziale
consolidato che tale disciplina si estende a tutte le
sostanze che sono comunque destinate al consumo,
seppure successivamente, tanto che, per fare
un esempio, vi appartengono, non solo le carni
macellate, ma anche gli animali in vita destinati
alla macellazione.

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