Analisi, quando il referto non è utilizzabile in sede processuale

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Cassazione penale, sentenza n. 30805 del 3 agosto 2006 (riferimenti normativi: art. 223, disp. att. cod. proc. pen.; art. 4, d.lgs. 123/1993; art. 516, cod. pen.)

Quando le analisi chimiche su prodotto deperibile devono considerarsi
irripetibili le garanzie difensive debbono essere anticipate al momento di
esecuzione della prima (e unica) analisi in applicazione dell’art. 4, D.Lgs.
123/1993. Ove non sia stato adeguatamente garantito il contraddittorio, le
analisi non sono utilizzabili nel processo. Integrano il reato di cui all’art.
516 Cod. Pen. la produzione e la detenzione per la vendita di salsiccia fresca
di suino contenente anidride solforosa.

Il problema delle modalità
di esecuzione delle analisi di laboratorio a seguito del campionamento ufficiale
di prodotti alimentari, e in particolare della sottoponibilità delle stesse al
contraddittorio con la difesa, è questione cruciale della disciplina giudiziale
in campo alimentare.
La premessa generale da cui occorre partire è che le
analisi compiute su impulso degli organi di vigilanza nell’ambito dei controlli
amministrativi vengono eseguite di fuori della preventiva individuazione di una
qualsivoglia ipotesi di reato. Ne consegue che, fino a che non emerga almeno un
indizio di reato, non vi è obbligo di far partecipare alle analisi
l’interessato, che solo ed eventualmente in un secondo momento (cioè proprio
all’esito dell’analisi) potrà assumere la veste di persona sottoposta ad
indagini.
D’altra parte, il legislatore – fin dalla legge 283/1962 – si è
preoccupato di trovare il modo per far transitare il risultato delle analisi
(amministrative) nel processo (penale) senza violare il diritto di difesa. In
altri termini, le analisi di laboratorio hanno carattere amministrativo, ma
devono poter essere utilizzabili successivamente nell’eventuale procedimento
penale, per non perdere l’informazione (di non conformità del prodotto) che esse
inglobano e che difficilmente potrebbe essere recuperata al processo se esse non
potessero essere conosciute dal giudice.
La sentenza che si commenta affronta
una questione particolare (quella anticipata nella “massima” riportata in
rubrica), ma non prima di averla calata in una dettagliatissima illustrazione
del sistema normativo che disciplina le analisi. In verità, non siamo a
conoscenza di altra sentenza che abbia fornito un quadro così “analitico” (è il
caso di dire!) e preciso della materia, tanto da costituirne un vero e proprio
“breviario” o “manuale”, assemblando con perizia e chiarezza il mosaico di una
disciplina piuttosto frammentata.
Nel sistema della legge del 1962 (art. 1)
le analisi sono tutte ripetibili, cioè suscettibili di revisione da parte
dell’Istituto Superiore di Sanità, esistente presso il ministero della Salute
(per certe normative speciali, come per l’olio o il vino, sono altri gli
istituti di revisione; ma questo non cambia i passaggi essenziali della
procedura da seguire, almeno dal punto di vista che a noi interessa, cioè dei
rapporti con il processo penale).
Orbene, in tale sistema è soltanto
l’analisi di revisione che garantisce il diritto di difesa (e del resto solo a
seguito di un intervento della Corte costituzionale nel 1969). L’interessato,
una volta ricevuta la comunicazione dell’esito sfavorevole della analisi di
prima istanza, può chiedere entro 15 giorni la revisione. In tal caso, come ha
disposto l’art. 223, disp. att. Cod. Proc. Pen., l’interessato (che ormai è un
indiziato di reato) ha diritto di ricevere, con un anticipo di almeno 3 giorni,
avviso del giorno dell’ora e del luogo in cui verrà effettuata l’analisi di
revisione, con facoltà di parteciparvi personalmente e/o con l’ausilio di un
eventuale difensore di fiducia, nonché di nominare un esperto.
Secondo il
citato art. 223, se questa procedura è stata correttamente seguita dal punto di
vista legale, il referto di analisi entrerà a far parte del fascicolo del
dibattimento e, dunque, costituirà direttamente prova in giudizio.
Il fatto è
che non tutte le analisi sono per loro natura ripetibili. Ve ne sono alcune, in
particolare quelle microbiologiche, che non lo sono. In questi casi non ha senso
scientifico accedere alla revisione, spesso a distanza di mesi dal
prelevamento.
Per la verità, l’ordinanza ministeriale del 1978 sulle cariche
microbiche, rendendosi conto del problema, aveva bensì previsto una prima (e
unica) analisi garantita, ma solo per il latte a breve conservazione. Si
manteneva, comunque, l’equivoco della sottoposizione alla revisione, anche se in
questo caso la supervisione era solo – per così dire – “cartacea”, in quanto si
limitava al vaglio del referto della analisi di prima istanza. È evidente che
questa limitatissima eccezione alla regola della ripetibilità dell’analisi non
risolveva i problemi, innanzi tutto pratici, che gli operatori (organi di
controllo, controllati, autorità giudiziaria) dovevano fronteggiare rispetto ad
analisi che erano di fatto irripetibili, ma per le quali la legge prevedeva la
revisione.
Una qualche schiarita avvenne solo nel 1990 quando, in occasione
di un procedimento che riguardava un campionamento di panna montata, la Corte
costituzionale (sent. 434/1990) stabilì che trattandosi di alimento deperibile
il contraddittorio con la difesa doveva essere anticipato alla prima analisi. La
chiarificazione non era però definitiva, anche perché non si definiva che cosa
dovesse intendersi per prodotto deperibile. Un decisivo passo in avanti fu
compiuto solo con il D.Lgs. 123/1993.
Con esso si è dato il giusto peso alle
analisi irripetibili, che sono state individuate in quelle di tipo
microbiologico su alimenti deteriorabili (cioè quelli indicati nel D.M. 16
dicembre 1993).
In questo caso si effettua una (pre)analisi. Se questa dà
risultato sfavorevole viene effettuata dallo stesso laboratorio una nuova
analisi sui soli parametri non conformi, alla quale può partecipare
l’interessato, preventivamente avvisato.
Le analisi chimiche non sono
nominate dal D.Lgs. 123/1993, sicché si è continuato a considerarle ripetibili,
anche in considerazione del fatto che i parametri chimici sono di regola stabili
nel tempo e si prestano a una ripetizione dell’analisi. La novità della sentenza
n. 30805 sta proprio nell’avere stabilito che la procedura di cui al D.Lgs.
123/1993 deve trovare applicazione anche per le analisi chimiche su prodotti
deteriorabili quando queste siano da considerare irripetibili. Nel caso di
specie, il campionamento avvenne su della salsiccia fresca, da ricondurre
all’elenco dei prodotti deteriorabili di cui al D.M. del 1993, in quanto di
durabilità non superiore a tre mesi. D’altra parte, la Corte ha osservato che
l’anidride solforosa è sostanza volatile e pertanto suscettibile di dispersione
nel corso del tempo, tanto da rendere il suo accertamento irripetibile.
La
Corte ha aggiunto che se anche si dovesse ritenere che la disciplina di cui al
D.Lgs. 123/1993 non ha portata generale, ma è limitata alle analisi
microbiologiche, dovrebbe pur sempre evocarsi l’applicabilità dell’art. 223
disp. att. Cod. Proc. Pen., il quale dispone che, qualora si tratti di analisi
per le quali non è prevista la revisione, ossia qualora si tratti di analisi su
prodotti alimentari deteriorabili, l’interessato deve ricevere tempestivo avviso
per poter partecipare.
In realtà, l’art. 223 non parla di alimenti
deteriorabili, ne parla però il D.M. 16 dicembre 1993 e la stessa Corte
costituzionale, come abbiamo visto, ha imposto il rispetto delle garanzie
difensive nel caso di analisi su prodotti deperibili (anche se nella specie si
trattava di analisi microbiologica).
Dopo la lunga disamina della disciplina
processuale delle analisi e la traduzione della stessa al livello del caso
concreto, i giudici di legittimità hanno concluso nel senso della
inutilizzabilità del referto di analisi (chimica su prodotto deperibile), in
quanto erano stati violati i diritti della difesa e dunque la prova formatasi
non poteva costituire la base per una condanna.
Per parte sua, l’anidride
solforosa è sostanza che viene talvolta aggiunta illecitamente a prodotti a base
di carne come conservante, oltre che per rendere più brillante il colore rosso
del prodotto e così più appetibile.
Il reato contestato era, quindi, stato
correttamente individuato in quello previsto dall’art. 516 Cod. Pen. (vendita di
sostanze non genuine come genuine). Infatti, l’aggiunta all’alimento di un
additivo non autorizzato lo rende non conforme rispetto alle caratteristiche che
il prodotto deve legalmente possedere. Inoltre, essendo certo stata compiuta
l’operazione in maniera volontaria, sussisteva il dolo richiesto dalla
disposizione (che altrimenti sarebbe stato ravvisabile il meno grave reato di
cui all’art. 5, lett. g, L. 283/1962).

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