Analisi, prove ‘viziate’ per giudizio abbreviato

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Cassazione penale, sentenza n. 6757 del 22 febbraio 2006 (riferimenti normativi: art. 4, d.lgs. 123/1993; art. 438, cod. proc. pen.)

Le analisi sul latte sono irripetibili e, rientrando nell’ambito di
applicazione dell’art. 4, D.Lgs. 123/1993, l’istituto che ha eseguito l’analisi
deve provvedere a ripeterla per i parametri non conformi, dando avviso
all’interessato.
Anche se ciò non è avvenuto, l’analisi può essere
utilizzata per la decisione nel giudizio abbreviato.

In esito a
giudizio celebrato con rito abbreviato, un tale fu condannato alla pena di euro
ottocento di ammenda perché ritenuto colpevole del reato di cui all’art. 5 lett.
a) L. 283/1962, in quanto vendeva a un centro di raccolta 661 litri di latte che
dalle analisi risultavano contenere antibiotici.
In sede di impugnazione, la
difesa dell’imputato lamentò l’asserita inutilizzabilità dell’analisi effettuata
sul campione di latte e, conseguentemente, la mancanza di prova del reato
contestato sulla base della considerazione che il D.M. 16 dicembre 1993 ha
inserito il latte tra le sostanze deteriorabili, sicché doveva procedersi ai
sensi del D.Lgs. 123/1993 come analisi irripetibile.
Per contro, l’Istituto
Zooprofilattico, dopo avere eseguito l’analisi sul campione di latte prelevato,
si era limitato ad avvisare l’interessato della facoltà di chiedere la revisione
(che l’imputato non aveva richiesto).
La Corte ha in primo luogo riconosciuto
che, in effetti, il laboratorio aveva sbagliato la procedura da seguire.
Infatti, si era in presenza di una analisi (chimica) irripetibile per il fatto
di avere per oggetto un alimento deteriorabile come il latte. Il laboratorio
avrebbe dunque dovuto, ad avviso della Corte, dare gli avvisi necessari e
ripetere l’analisi in loco sul parametro non conforme, senza evocare la
possibilità della revisione. Tale vizio non poteva, però, comportare
l’inutilizzabilità dell’analisi in ragione del rito adottato (giudizio
abbreviato).
Brevemente, bisogna ricordare che il rito abbreviato è quel
meccanismo processuale che l’imputato può scegliere per essere giudicato sulla
base degli atti acquisiti nel corso delle indagini preliminari, senza passare
per la fase dibattimentale del processo. In cambio dell’economia processuale che
garantisce con la sua scelta, l’imputato ha diritto alla riduzione di un terzo
sulla pena che il giudice gli irrogherebbe al di fuori di questo rito.
Il
giudizio abbreviato comporta, perciò, che l’imputato sia giudicato sulla base
degli atti già raccolti che egli, pertanto, accetta.
È vero che ci sono prove
che non potrebbero essere mai utilizzate neppure nel giudizio abbreviato (la
Corte fa l’esempio della tortura). Ma, al di fuori di questi casi limite, anche
prove viziate, che in dibattimento non potrebbero entrare nel novero di quelle
su cui poter fondare una condanna, diventano spendibili contro l’imputato.

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