Analisi irripetibili: per l’utilizzo dei risultati nel processo penale è sufficiente l’avviso all’interessato

Condividi

Cassazione penale, sentenza n. 39134 del 25 ottobre 2024 (riferimenti normativi: articolo 5 della legge 283/1962; articolo 4 del decreto legislativo 123/1993; articolo 7 del decreto legislativo 27/2021)

Affinché nel processo penale siano utilizzabili i risultati di analisi microbiologiche irripetibili è sufficiente che l’interessato sia stato avvisato del luogo, del giorno e dell’ora in cui le analisi sarebbero state eseguite, non rilevando viceversa che questi vi abbia partecipato.

Il legale rappresentante di un’azienda di commercializzazione di molluschi bivalvi veniva condannato per il reato dell’articolo 5, comma 1, lettera c) e dell’articolo 6 della legge 283/1962 perché deteneva per la vendita dei mitili con cariche microbiche di Escherichia coli superiori ai limiti stabiliti dal regolamento (CE) 1441/2007, allegato 1, capitolo 1, punto 1.25, come accertato a seguito di analisi di laboratorio effettuate dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie. È stato presentato ricorso per Cassazione, eccependo l’inutilizzabilità del risultato analitico in quanto vi era stata un’unica analisi e non era stato rispettato il procedimento che prevedeva la ripetizione in contraddittorio.
Occorre precisare che il fatto è del 2019 quando non era ancora intervenuta la nuova normativa interna in adeguamento al regolamento (UE) 2017/625 sul controllo ufficiale degli alimenti. La Corte, pertanto, prende in considerazione la disciplina allora vigente, contenuta nell’articolo 4 del decreto legislativo 123/1993 che, come noto, per le analisi microbiologiche su prodotti alimentari deteriorabili, indicati in apposito decreto ministeriale, prevedeva l’esecuzione di una pre-analisi su un campione dell’alimento. In caso di accertata non conformità, l’analisi doveva essere ripetuta relativamente ai parametri non conformi, dando avviso tempestivo del luogo, del giorno e dell’ora della ripetizione dell’analisi.
La difesa sosteneva che la procedura non era stata soddisfatta perché non si era provveduto all’esecuzione della pre-analisi. Tale circostanza è stata ritenuta non provata; anzi, osserva la Corte, il fatto che fosse stato inoltrato l’avviso di rito stava proprio a significare che era stata effettuata l’analisi preventiva.
In realtà, in altra occasione la Cassazione ha precisato che la mancata esecuzione della pre-analisi non invalida il risultato, purché l’unica analisi sia stata preceduta dal suddetto avviso, che è lo strumento che garantisce il contraddittorio, essendo peraltro irrilevante che l’interessato vi partecipi effettivamente o meno, in prima persona o tramite un consulente.
Il trasferimento, per così dire, del risultato dell’analisi compiuta in sede amministrativa nel processo penale era assicurata, nello schema del decreto legislativo 123/1993, dal richiamo all’articolo 223 delle norme di attuazione del codice di procedura penale.
“Per completezza” – come si esprime – la Cassazione nota che un meccanismo analogo è ora previsto dall’articolo 7 del decreto legislativo 27/2021 per le analisi irripetibili, come appunto nel caso delle analisi microbiologiche. E conclude: “È prevista quindi un’unica analisi e lo svincolo dalle formalità dell’articolo 223 delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura penale perché si devono rispettare quelle previste dallo stesso decreto legislativo”.
L’osservazione è erronea perché è pur vero che l’articolo 7 stabiliva in origine che al caso in esame non trovava applicazione il citato articolo 223 (e ciò con la grave e ingiustificata conseguenza dell’inutilizzabilità nel processo dei risultati delle analisi e quindi dell’impossibilità di dimostrare l’esistenza del reato, che pure era stata scientificamente accertata). Solo che a tale (volontario) svarione del legislatore del decreto legislativo 27/2021 poneva immediatamente rimedio la legge 71/2021, che eliminava l’inciso sull’inapplicabilità dell’articolo 223. Con la conseguenza che ancora attualmente l’analisi su aliquota unica del campione di alimento deve rispettare l’obbligo dell’avviso all’interessato, così come era previsto dal decreto legislativo 123/1993, unico strumento di garanzia dei diritti della difesa, che il decreto legislativo 27/2021 invece alienava.

Edicola web

Ti potrebbero interessare