Analisi irripetibili, alimenti deperibili e diritto di difesa

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Cassazione penale, sentenza n. 10728 del 11 marzo 2009 (riferimenti normativi: art. 223 norme di coordinamento del cod. proc. pen.)

In tema di analisi di laboratorio di prodotti alimentari, la
procedura d’urgenza di cui all’art. 223, n. coord. C.p.p,. si applica
esclusivamente al caso di analisi microbiologiche su alimenti
deperibili.

Il Tribunale di Mantova condannò un allevatore ai sensi dell’art. 5, lett. a), e 6 della l. 283/1962 per avere fatto macellare un bovino destinato all’alimentazione umana nelle cui carni era stata rinvenuta la presenza di ossitetraciclina in misura superiore ai limiti consentiti dalla normativa vigente. Con il successivo ricorso per Cassazione, la difesa dell’imputato lamentò che non fosse stata correttamente seguita la procedura di analisi. In particolare, si contestava che fosse stata adottata la procedura di cui all’art. 1 della l. 283/1962, anziché quella di cui all’art. 4 del d.lgs. 123/1993, disposizione sopravvissuta al travolgimento di tale ultimo decreto legislativo per effetto dell’entrata in vigore del regolamento comunitario 882/2004 e in prosieguo espressamente abrogato. Si obiettava, infatti, che ai sensi del decreto ministeriale del 16 dicembre 1993 le carni erano da considerare sostanze deperibili e, dunque, soggette al citato art. 4. Occorre brevemente rammentare che la procedura di cui all’art. 1 della l. 283/1962 ha carattere amministrativo e si dispiega attraverso una prima analisi, a cui non partecipa l’interessato. Questi è, però, ammesso a far valere il diritto di difesa richiedendo la revisione della prima analisi ad opera dell’Istituto superiore di sanità, il quale dovrà consentire all’interessato, per mezzo di apposito e tempestivo avviso, di partecipare all’analisi di revisione, eventualmente anche con un consulente tecnico. Il referto della revisione potrà essere utilizzato nel procedimento penale insorto a seguito del riscontro dell’ irregolarità. Se, però, la revisione non viene richiesta, entrerà nel processo direttamente il referto delle prime analisi. Il d.lgs. 123/1993 volle ovviare al fatto che vi sono determinate analisi che sono per loro natura irripetibili, in quanto non possono essere utilmente ripetute. In questo caso è giocoforza disporre un’unica analisi da parte del laboratorio pubblico, della cui esecuzione deve essere dato avviso all’interessato al fine di garantirgli il diritto di difesa in contraddittorio. Il referto, ove sfavorevole, sarà direttamente utilizzabile dal giudice come prova dell’illecito accertato. L’analisi irripetibile, per la quale vale questa procedura, fu individuata (regola che vige tuttora) in quella di carattere microbiologico (per esempio, alla ricerca di salmonella, escherichia e altri germi) relativa ad alimenti deperibili, a loro volta elencati in apposito decreto. Qualora, però, l’interessato non sia stato messo in condizione di partecipare all’analisi irripetibile il risultato ottenuto non potrà essere utilizzato contro il trasgressore nel procedimento apertosi a suo carico. La lamentela dell’allevatore era, appunto, che egli non fosse stato avvisato della esecuzione della analisi, nonostante che questa riguardasse alimenti deperibili, quali le carni. Avrebbe dovuto conseguirne l’inutilizzabilità processuale dell’analisi effettuata e l’annullamento della condanna, che riposava – secondo la difesa – su di una prova assunta illegittimamente nel processo. La Cassazione ha avuto buon gioco a obiettare che, come si è sopra accennato, la procedura seguita (quella di cui all’art. 1 della l. 283/1962: analisi ripetibile senza contraddittorio con la difesa) era stata corretta, poiché le condizioni per accedere all’altra procedura (di cui al d.lgs. 123/1993: analisi irripetibile in contraddittorio) sono due: non solo la deperibilità dell’alimento, ma anche la natura microbiologica del tipo di analisi da effettuare. Questo per la ragione che l’accertamento microbiologico non è utilmente ripetibile a distanza di tempo (quello normalmente occorrente per la revisione di analisi), mentre la presenza di sostanze chimiche (come, nella specie, la ossitetraciclina) è riscontrabile anche a distanza di tempo. Infatti, il reperto chimico non “decade”, come invece quello microbiologico, e non “decade” neppure quando l’alimento sia in sé da considerare deperibile, perché è viceversa non deperibile il parametro (chimico) che si ricerca. Nel caso di specie non ricorrevano entrambi le condizioni suddette, sicché giustamente non si era proceduto all’analisi disciplinata dall’art. 4 del d.lgs. 123/1993. Altro motivo di ricorso era il fatto che il metodo di analisi utilizzato dall’Istituto Zooprofilattico non era un metodo ufficiale standardizzato e, più in particolare, non rispettava i requisiti prescritti dal reg. CE 882/2004. Vedremo subito le ragioni per le quali la Cassazione ha respinto anche questo motivo di ricorso. Preme, però, in via generale entrare maggiormente nel dettaglio della questione, che ha risvolti che eccedono il caso di specie. La giurisprudenza ha sempre affermato che l’utilizzo di metodiche non ufficiali non è motivo di nullità dell’analisi, che quindi può essere legittimamente utilizzata dal giudice per pervenire, se del caso, alla condanna. È, però, altrettanto riconosciuto che la scelta di una metodologia analitica piuttosto che un’altra incide sulla sua attendibilità e, in definitiva, sul risultato del processo. Infatti, se il metodo utilizzato non è validato, mentre esistono parametri nazionali e/o internazionali per eseguire un determinato tipo di analisi, è chiaro che il risultato di quel metodo non acquisisce quella certezza scientifica, che altrimenti gli competerebbe ove fosse stata seguita la metodologia prescritta. In questo caso, però, la Corte ha osservato che il regolamento citato dalla difesa non era ancora applicabile all’epoca in cui era stata eseguita l’analisi. Inoltre, questa aveva accertato la presenza della sostanza vietata in quantità 29 volte superiore al limite consentito. Diventava, perciò, assolutamente ragionevole, oltre ogni dubbio, che la violazione contestata fosse stata realmente commessa.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
-omissis-

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
B.A.G., N. il (OMISSIS);
avverso la
SENTENZA del 17/09/2007 TRIBUNALE di MANTOVA;
Visti gli atti, la sentenza
denunziata e il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal
Consigliere dott. MARMO MARGHERITA;
Udito il Pubblico Ministero in persona
del Sostituto Procuratore Generale dott. MELONI Vittorio che ha concluso per il
rigetto del ricorso;
Udito il difensore avvocato Piccinelli Fabio, come da
delega in atti depositata il 9 gennaio 2009, che ha chiesto l’accoglimento del
ricorso.

Svolgimento del processo

Con sentenza del 17
settembre 2007 il Tribunale di Mantova dichiarava B.A.G. colpevole della
contravvenzione di cui alla L. 30 aprile 1962, n. 283, art. 5 lett. a) e art. 6
per avere, in qualità di legale rappresentante dell’omonina Azienda Agricola
corrente in (OMISSIS), fatto macellare un bovino destinato all’alimentazione
umana trattato con ossitetraciclina, sostanza presente nell’animale e rinvenuta,
(a seguito di analisi eseguite con prelievo del (OMISSIS) e con esito di analisi
del (OMISSIS)), in misura superiore ai limiti fissati dal regolamento CE n.
2377/90 (2,9 mg/kg), con conseguente modificazione della composizione naturale
delle carni dell’animale destinato all’alimentazione umana.
Ha proposto
ricorso per cassazione l’imputato chiedendo l’annullamento della sentenza
impugnata per i motivi che saranno nel prosieguo analiticamente
esaminati.

Motivi della decisione

Con il primo motivo
il ricorrente impugna ai sensi dell’art. 586 c.p.p. l’ordinanza pronunciata dal
giudice monocratico del Tribunale di Mantova all’udienza del 18 maggio 2007 con
la quale era stata rigettata l’eccezione di nullità del decreto di citazione a
giudizio per insufficiente indicazione del requisito previsto dall’art. 552
c.p.p., comma 1, lett. C. Deduce il ricorrente che nel capo di imputazione non
era stata indicata con chiarezza la quantità di sostanza accertata, nè le
modalità, i tempi e le condotte con le quali l’ossitetraciclina sarebbe stata
somministrata al bovino.
Non era stato neppure indicato il luogo in cui il
fatto si sarebbe verificato e quale delle condotte contemplate nella L. n. 283
del 1962, art. 5, lett. A) era contestata, con riferimento alle diverse ipotesi
previste da tale norma.
Il capo di imputazione non specificava neppure che il
bovino era destinato ad alimentazione di persona diversa dall’imputato.
Il
decreto di citazione a giudizio doveva quindi ritenersi nullo ai sensi dell’art.
552 c.p.p., comma 2 per l’insufficiente indicazione del requisito di cui al
comma 1, lett. C, del citato articolo.
Secondo il ricorrente la Corte
Territoriale avrebbe quindi dovuto annullare l’ordinanza predibattimentale del
18 maggio 2007 pronunciata dal Tribunale di Mantova in composizione monocratica,
dichiarare nullo il decreto penale di condanna e rimettere gli atti alla Procura
della Repubblica presso il Tribunale di Mantova. Il motivo è
infondato.
Diversamente da quanto deduce il ricorrente, nel capo di
imputazione, come sopra riportato, è esattamente indicata e precisata la
contestazione, che riproduce esattamente una delle ipotesi espressamente
previste dalla L. n. 283 del 1962, lett. a) e precisamente il divieto di
trattare sostanze destinate all’alimentazione umana in modo da variarne la
composizione naturale, (salvo quanto disposto da leggi e regolamenti speciali).
Si contesta infatti all’imputato di aver macellato carne bovina trattata con
ossitetraciclina, (rinvenuta in misura superiore ai limiti fissati dal
regolamento CE n. 2377/90), – in modo da variare la composizione naturale
dell’alimento.
Va quindi respinto il primo motivo di ricorso.
Con il
secondo motivo il ricorrente impugna, sempre ai sensi dell’art. 586 c.p.p.,
l’ordinanza pronunciata nel corso dell’udienza dibattimentale del 18 maggio 2007
con la quale erano stati acquisiti agli atti, su richiesta del P.M. i risultati
degli accertamenti svolti dall’A.S.L. di Mantova e dall’Istituto di
Zooprofilassi di (OMISSIS) per violazione dell’art. 191 c.p.p..
Deduce il B.
che gli accertamenti svolti dall’ASL di Mantova dell’Istituto di Zooprofilassi
di (OMISSIS) non avrebbero potuto essere utilizzati per fondare un giudizio di
colpevolezza in quanto si trattava di prove acquisite in violazione dei divieti
stabiliti dalla legge.
Rileva il ricorrente che il Decreto del Ministero
della Sanità del 16 dicembre 1993, (pubblicato in Gazz. Uff. 28 dicembre 1993,
n. 303), definisce la carne come alimento deteriorabile e che la L. n. 123 del
1993, art. 4 dispone che per i controlli e le analisi relative a sostanze e
prodotti deteriorabili è necessario seguire la procedura di cui all’art. 223
disp. att. c.p.p..
Secondo la procedura indicata da tale norma l’autorità che
procede agli accertamenti, nell’ipotesi in cui risulti una non conformità, deve
dare immediatamente comunicazione all’interessato, indicando il luogo, il giorno
e l’ora in cui le analisi verranno ripetute limitatamente ai parametri risultati
difformi.
Tale procedura non era stata seguita nel caso in esame, in quanto
il veterinario dell’ASL, intervenuto per effettuare i controlli di routine sulle
carni macellate, aveva inviato le aliquote di carne all’Istituto di
Zooprofilassi che aveva effettuato le analisi e i controlli.
Era stata quindi
seguita la procedura prevista dalla L. n. 283 del 1962 per gli alimenti non
deteriorabili, anzichè quella di cui al D.Lgs. n. 123 del 1993, art. 4
prescritta espressamente per i controlli microbiologici sugli alimenti
deteriorabili.
Nè era ammissibile rimettere alla prassi di un laboratorio di
analisi l’esatta e corretta interpretazione di una norma di legge, come aveva
fatto il giudice di primo grado, accogliendo l’interpretazione della normativa
come offerta dal teste F. il quale aveva affermato che la normativa era
applicabile solo per i controlli microbiologici da ritenersi irripetibili mentre
dovevano invece ritenersi ripetibili i controlli di carattere chimico, anche se
comportavano l’uso di microrganismi per eseguire le analisi.
Secondo il
ricorrente l’interpretazione della norma eseguita dal giudice di primo grado era
arbitraria e non suffragata da alcun elemento in fatto o in diritto.
Rileva
in proposito il ricorrente che il citato D.Lgs. n. 123 del 1993, art. 1
riservato alle definizioni, non specifica alcunchè circa i controlli
microbiologici. Pertanto in una prospettiva di massima garanzia, a fronte del
silenzio del legislatore, devono ritenersi irripetibili non solo i controlli in
cui vengono ricercati microrganismi, ma anche quelli in cui vengono utilizzati
microorganismi per le analisi.
Sotto altro profilo doveva rilevarsi che il
metodo di analisi impiegato dall’Istituto di Zooprofilassi di (OMISSIS) era
stato indicato dai testimoni sentiti in giudizio come un metodo interno
all’Istituto e non codificato.
Non si trattava infatti di un procedimento
ufficiale, nè conosciuto o condiviso da tutti i laboratori di analisi e quindi
non era tale da poter essere controllato e verificato da terzi. Non presentava
quindi alcuna garanzia di attendibilità e di verificabilità.
Rileva il
Collegio che il motivo è infondato.
Preliminarmente si osserva che il D.Lgs.
3 marzo 1993, n. 123, art. 4 attuativo della direttiva 89/397/CEE relativa al
controllo ufficiale dei prodotti alimentari che ha ad oggetto “particolari
tipologie di alimenti e modalità di analisi”, con riferimento ai controlli
microbiologici dei prodotti alimentari deteriorabili richiama le procedure di
cui all’art. 223 disp. att. c.p.p. senza ulteriore specificazione.
Per quel
che attiene alla dedotta irripetibilità delle analisi, con conseguente necessità
di applicazione della procedura più garantisca prevista dall’art. 223 disp. att.
c.p.p., comma 1 per le analisi non ripetibili in luogo di quella applicata nel
caso in esame e relativa alle analisi ripetibili (art. 223 disp. att. c.p.p.,
comma 2), questa Corte ritiene che l’impossibilità di revisione si riferisce
soltanto alle analisi microbiologiche e non anche a quelle aventi ad oggetto la
ricerca di additivi chimici (v. per tutte Cass. sez. 3 pen. 20 novembre 2003, n.
1068 e Cass. pen. sez. 3 sent. 17 maggio 2007, n. 28946) in quanto tali residui
sono rinvenibili negli alimenti deperibili anche a distanza di tempo.
La
circostanza secondo cui l’analisi è stata eseguita con l’uso di microorganismi,
nella specie antibiotici, al fine di accertare l’esistenza e la quantità della
ossitetraciclina nella carne non comporta, a giudizio del Collegio, un mutamento
della disciplina applicabile, atteso che si tratta di microorganismi di volta in
volta reperiti ed utilizzati dagli incaricati dei laboratori al fine delle
analisi che possono essere ripetute con l’utilizzo di analoghi
microrganismi.
La procedura di urgenza che giustifica il ricorso all’art. 223
disp. att. c.p.p., comma 1 si riferisce quindi soltanto all’accertamento dell’
esistenza e della quantità di sostanze organiche o comunque deperibili da
rinvenire in alimenti deperibili, (ossia a controlli di tipo microbiologico,
finalizzati a verificare la presenza di batteri nel campione) e non
all’accertamento di sostanze chimiche non deperibili, la cui presenza può essere
riscontrata anche nel prodotto congelato e che, comunque, sopravvivono per lungo
tempo allo stesso deperimento del prodotto contaminato, come in caso di sostanza
inibente di tipo antibiotico il cui quantitativo, rilevabile nel campione, anche
a distanza di tempo, corrisponde comunque a quello immessovi.
Va quindi
respinto il secondo motivo di ricorso.
Con il terzo motivo il ricorrente
deduce che il metodo di analisi impiegato dall’Istituto di Zooprofilassi di
(OMISSIS) non era un procedimento ufficiale, nè conosciuto o condiviso da tutti
i laboratori di analisi e quindi non era tale da poter essere controllato e
verificato da terzi.
Non rispondeva inoltre ai requisiti prescritti dal
regolamento CE n. 882 del 2004 e non presentava quindi alcuna garanzia di
attendibilità e di verificabilità.
Anche il terzo motivo è infondato.
In
primo luogo, il Collegio osserva che, come ha correttamente rilevato il primo
giudice, il regolamento CEE n. 882 del 2004 è in vigore soltanto dal 1 gennaio
2006, in epoca successiva a quella in cui sono state eseguite le analisi e
quindi non è applicabile nel caso in esame.
Per quel che attiene
all’attendibilità dei risultati delle analisi sono condivisibili, in quanto
logiche ed esaustive, le argomentazioni del giudice di merito il quale ha
rilevato che i macroscopici risultati positivi delle analisi, con le quali è
stata accertata la presenza di ossitatriciclina in quantità superiore di circa
ventinove volte il limite massimo consentito dal regolamento CE n 2377/90 (2,9
mg/kg a fronte di 0,1 mg/kg consentito), non lasciano spazio a margini di
incertezza circa il superamento da parte del ricorrente dei limiti di
tollerabilità di detta sostanza specificati nel Regolamento CE n. 2377 del
1990.
Va quindi respinto anche il terzo motivo di ricorso. Il rigetto del
secondo e terzo motivo del ricorso, in considerazione della ritenuta legittimità
della procedura di analisi del prodotto oggetto del capo di imputazione, assorbe
il quarto motivo, con il quale il ricorrente chiede che le prove documentali
contenute nelle risultanze delle analisi e dei controlli siano dichiarate non
utilizzabili e inammissibili.
Con il quinto motivo il Bovini prospetta due
censure.
Con la prima censura lamenta la mancanza, la contraddittorietà e la
manifesta illogicità delle motivazioni dell’impugnata sentenza deducendo che il
giudice di primo grado aveva attribuito alla deposizione della teste F., (
dipendente dell’Istituto di Zooprofilassi), piena ed incondizionata
attendibilità, mentre aveva ingiustificatamente ritenuti privi di rilievo sia la
testimonianza che il parere pro ventate resi dal prof M.. Secondo il ricorrente
era illogico aver ritenuto un metodo empirico e non riconosciuto sul piano
internazionale maggiormente affidabile di quello riconosciuto da protocolli
internazionali.
Con la seconda censura il ricorrente deduce che non era
condivisibile l’affermazione contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui il
regolamento CE sarebbe entrato in vigore soltanto dal 1 gennaio 2006 mentre
l’art. 67 di tale regolamento ne dispone l’entrata in vigore il ventesimo giorno
successivo alla pubblicazione nella GUE, (pubblicazione avvenuta il 28 maggio
2004).
Ritiene l’imputato che l’applicazione del regolamento CE n. 882 del
2004 era stata differita alla promulgazione del regolamento CE n. 2076 del 2005,
ma non la sua vigenza che decorre dal ventesimo giorno dalla sua pubblicazione
sulla GU ed è vincolante per tutti in quanto le norme applicative servirebbero
solo a colmare le lacune delle norme interne nella misura in cui esse siano
indispensabili alla corretta esecuzione dei regolamenti comunitari.
Secondo
il ricorrente il Tribunale di Mantova, a fronte dell’entrata in vigore del
regolamento CE n. 882/2004, avrebbe quindi dovuto verificare l’esistenza o meno
nell’ordinamento nazionale di disposizioni interne conformi all’atto comunitario
e, solo in caso di inesistenza di tali norme, avrebbe potuto ritenere non
applicabile il regolamento comunitario in attesa dell’emanazione di regolamenti
applicativi.
Anche il quinto motivo è infondato.
Per quel che attiene alla
prima censura del quinto motivo in ordine alla valutazione degli elementi
probatori, il Collegio rileva che in ordine agli stessi il Tribunale ha fornito
adeguata e logica motivazione rilevando che non vi era motivo di dubitare di
quanto affermato dal teste F. circa la prassi normalmente seguita dall’Istituto
Zooprilattico di (OMISSIS) di congelare immediatamente i campioni giunti per le
analisi, (accortezza peraltro necessaria solo per i controlli di tipo
microbiologico, ossia finalizzati a verificare la presenza di batteri nel
campione e non per la ricerca di sostanze inibenti di tipo antibiotico).
Ha
poi rilevato, per quel che attiene al rischio prospettato dal prof. M. circa la
possibilità di errori commessi dagli analisti, che si trattava di una mera
congettura, inidonea a comprovare che, nel caso in esame, le analisi possano
essere state compromesse da inadeguata procedura, considerata anche la
particolare competenza degli analisti che avevano eseguito
l’accertamento.
Alla luce della adeguata motivazione eseguita dal Tribunale
circa la valutazione degli elementi probatori posti a fondamento della sentenza
impugnata, il motivo si traduce quindi in una ingiustificata richiesta a questa
Corte di rivalutare gli elementi di merito non consentita in questa sede di
legittimità.
Secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte, (v. per
tutte Cass. Pen. Sez. 5 sent. 25 settembre 2007, n. 39048) in tema di motivi di
ricorso per cassazione, anche a seguito delle modifiche dell’art. 600 c.p.p.,
comma 1, lett. e) ad opera della L. n. 46 del 2006, art. 8 non è infatti
consentito al giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle
risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito. Va
quindi respinta la prima censura del quinto motivo.
Per quel che attiene alla
seconda censura del quinto motivo il Collegio rileva che l’art. 67 del
regolamento CE del 29 aprile 2004 n. 882 pubblicato sulla G.U.E. del 30 aprile
2004, n. 165 prevede espressamente che detto regolamento si applica dal 1
gennaio 2006 e, a sua volta, il regolamento della Commissione n. 2076 del 5
dicembre 2005 che fissa, tra l’altro, disposizioni transitorie del regolamento
CE n. 882 del 2004, all’art. 22, prevede espressamente la sua applicazione dal 1
gennaio 2006.
Considerato che i regolamenti CE hanno efficacia diretta
nell’ordinamento degli stati membri, il Collegio rileva che tale diretta
applicazione è stata espressamente fissata dal regolamento stesso a decorrere
dal 1 gennaio 2006.
Rimane quindi indifferente, ai fini della presente
decisione, la distinzione operata dal ricorrente tra entrata in vigore del
regolamento e sua applicazione atteso che la prima comporta solo l’obbligo per
gli stati membri di adeguare le proprie strutture interne al fine di rendere
operativo il regolamento al momento della sua applicazione che nel caso in esame
è stata fissata, come sopra esposto, soltanto a decorrere dal 1 gennaio 2006.
Siccome le analisi di cui al capo di imputazione sono state completate nel
maggio del 2005 e quindi in data anteriore all’applicazione del regolamento CE
n. 882 del 2004, va respinta anche la seconda censura del quinto motivo di
ricorso.
Con il sesto motivo il ricorrente rileva che anche a voler ritenere
non applicabile il regolamento CE al momento delle analisi esso era applicabile
comunque al momento della decisione. (17 settembre 2007).
Deduce in proposito
il ricorrente che in ossequio al principio della norma penale più favorevole il
Tribunale avrebbe dovuto valutare la condotta serbata dagli accertatoli nel
corso delle analisi alla luce delle normative più garantiste e rigorose emesse
dall’Unione europea rispetto a quelle nazionali.
Anche il sesto motivo è
infondato.
In materia di atti processuali esauriti trova infatti applicazione
il principio consolidato secondo cui “tempus regit actum”.
Conseguentemente
quando mutano le norme processuali o comunque le norme che si riverberano sulle
norme processuali o comportino modifiche nei metodi di acquisizione della prova,
in mancanza di una disciplina transitoria che detti disposizioni diverse, deve
trovare applicazione il fondamentale principio di diritto intertemporale,
secondo il quale ” tempus regit actum”, principio che non consente di ritenere
caducato e privo di effetti l’atto legittimamente formatosi ed acquisito al
processo sulla scorta delle disposizioni processuali vigenti al momento del suo
compimento (v. in proposito per tutte Cass. Pen. Sez. 6 sent. 24 ottobre 1997,
n. 11984).
Siccome nel caso in esame, per le ragioni suesposte con
riferimento ai precedenti motivi, l’accertamento in ordine alla presenza di
ossitetraciclina in misura superiore ai limiti fissati dal regolamento CE n.
2377 del 1990 è stato legittimamente eseguito nel procedimento di primo grado,
va respinto anche il sesto motivo di ricorso.
Consegue al rigetto del ricorso
la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali.
Così deciso in Roma, il 9 gennaio 2009.
Depositato in
Cancelleria il 11 marzo 2009

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