L’analisi di revisione effettuata su campione non integro non può essere utilizzata dal giudice per fondare la condanna dell’imputato.
La questione affrontata dalla Corte d’Appello di Salerno è indubbiamente molto tecnica, ma è di importanza capitale per il risultato dei processi in materia di frodi alimentari fondati sulle analisi di laboratorio. Essa investe la diligenza e la professionalità degli organi di campionamento e dei laboratori di analisi, prima ancora del rigore del giudizio penale.
Il tribunale aveva condannato l’imputato per frode in pubbliche forniture (art. 356 c.p.) in quanto si era ritenuto provato sulla base dell’analisi di revisione che egli avesse fornito a un’azienda ospedaliera mozzarella contenente latte di bufala nella percentuale del 12,5%, inferiore a quella pattuita del 20% (non era questione di mozzarella Dop).
Ricordo che il delitto di cui all’art. 356 c.p. è una forma particolare e più grave di frode in commercio, commessa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o di imprese esercenti servizi pubblici o di pubblica necessità. La pena è compresa tra un minimo di un anno di reclusione e un massimo di cinque anni, oltre alla multa.
I motivi di appello contro la sentenza di primo grado si appuntavano sulla irregolarità dell’analisi di revisione e sulla mancanza di dolo, nel senso che – sosteneva la difesa – la discrepanza riscontrata tra le qualità del prodotto consegnato e di quello pattuito, quand’anche fosse stata provata, poteva essere frutto di mera disattenzione produttiva priva di consapevolezza e volontarietà del risultato.
La Corte d’Appello non ha avuto bisogno di scendere sul terreno dell’elemento psicologico del reato, in quanto ha ritenuto fondato e assorbente il motivo principale d’impugnazione.
Era in effetti successo che l’Istituto zooprofilattico, presso cui erano state compiute le prime analisi, aveva trasmesso all’Istituto superiore di sanità (Iss) un campione non ben sigillato, tanto che l’Iss lo aveva rifiutato e rimandato al mittente.
Il campione era poi stato rispedito nelle medesime condizioni originarie; soltanto il contenitore esterno era stato sostituito.
A questo punto, però, l’Iss aveva proceduto ugualmente all’analisi, che aveva dato un risultato sfavorevole, sebbene diverso rispetto a quello delle prime analisi (12,5% di latte di bufala, anziché 0% come in prima istanza).
La Corte ha assolto in quanto la mancata integrità del campione escludeva la certezza che fosse provata la condotta di cui l’imputato era accusato.
La decisione può essere sostanzialmente condivisa, nel senso che non si ha motivo di dubitare che essa fosse corretta nel caso di specie.
Occorre, però, evitare di darle un valore generale, come se essa potesse porre un principio assoluto di equivalenza tra mancata integrità del campione e, per questo solo fatto, mancanza di prova di responsabilità.
Va premesso che la giurisprudenza penale ha ripetutamente affermato che le irregolarità che riguardano il campionamento non sono causa di nullità delle analisi, le quali quindi restano utilizzabili nel processo penale, se effettuate con le garanzie difensive (possibilità di partecipare alle analisi irrepetibili o a quelle di revisione). È altrettanto vero, peraltro, che tali irregolarità non sono necessariamente ininfluenti su di un altro piano. Infatti – e per esempio – il mancato rispetto delle cautele idonee a garantire la sterilità del prelievo per le analisi microbiologiche o delle modalità di prelievo che rendano il campione non rappresentativo della massa del prodotto ben possono incidere sull’attendibilità del risultato delle analisi, cioè sulla prova della non conformità del prodotto.
Questa sembra, dunque, la linea di pensiero seguita dalla Corte, anche se un po’ troppo sbrigativamente e senza spiegare perché il solo fatto che il campione non fosse correttamente sigillato doveva forzatamente portare alla esclusione probatoria delle analisi.
Infatti, un conto sono i vizi del campionamento che possono effettivamente inficiare l’esito delle analisi, come nei casi sopra citati.
Anche se, conviene aggiungere, pure in casi del genere occorrerebbe espressamente motivare sul punto e dar conto della ragione per la quale proprio in quel caso la prova analitica non “tiene”.
Comunque, un conto sono i vizi di sostanza, altro sono quelli meramente formali. Si noti che nel caso della sentenza non si avanzano espressi dubbi su possibili manipolazioni del campione in ragione della sua mancata chiusura ermetica.
Sembra proprio che la Corte abbia dato rilievo decisivo al dato formale della irregolarità del sigillo. In questi termini la conclusione assolutoria diventa apodittica, cioè immotivata.
Principio informatore del processo penale è la ricerca della verità materiale del fatto, come la Corte costituzionale ha più volte ribadito.
Affermare, almeno implicitamente, che le analisi di revisione sono inutilizzabili sol perché effettuate su di un campione arrivato “non ben sigillato” all’Iss vuol dire eludere quel principio.
Si badi che il campione proveniva dall’organo pubblico che aveva effettuato le prime analisi e questa era ben una garanzia. Non solo. È vero che l’Iss aveva inizialmente respinto il campione per la sua formale irregolarità, ma successivamente lo aveva accettato ed esaminato.
Il fatto, poi, che le seconde analisi avessero dato un risultato diverso rispetto alle prime, cui accenna la Corte (“al di là del divergente esito dei due esami”), non ha alcun significato particolare e si tratta di un fatto entro certi limiti fisiologico.
In conclusione, è giusto che il giudice ponga la massima attenzione a tutti i profili, anche materiali tecnici, che coinvolgono la prova regina delle analisi, ma pure occorre distinguere tra irregolarità meramente formali, che non incidono (o possono non incidere) sull’attendibilità del referto, e vizi che ragionevolmente lo inficiano nella sostanza.
D’altra parte, questo deve valere come richiamo agli organi accertatori a mettere il massimo scrupolo in ogni passaggio dell’attività di prelievo, poiché banali errori possono completamente vanificare, come si è visto, la prova di responsabilità.
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Analisi di revisione, se il campione non è integro non possono essere utilizzate
Corte d’Appello di Salerno, sentenza del 30 ottobre 2012
L’analisi di revisione effettuata su campione non integro non può essere utilizzata dal giudice per fondare la condanna dell’imputato.
La questione affrontata dalla Corte d’Appello di Salerno è indubbiamente molto tecnica, ma è di importanza capitale per il risultato dei processi in materia di frodi alimentari fondati sulle analisi di laboratorio. Essa investe la diligenza e la professionalità degli organi di campionamento e dei laboratori di analisi, prima ancora del rigore del giudizio penale.
Il tribunale aveva condannato l’imputato per frode in pubbliche forniture (art. 356 c.p.) in quanto si era ritenuto provato sulla base dell’analisi di revisione che egli avesse fornito a un’azienda ospedaliera mozzarella contenente latte di bufala nella percentuale del 12,5%, inferiore a quella pattuita del 20% (non era questione di mozzarella Dop).
Ricordo che il delitto di cui all’art. 356 c.p. è una forma particolare e più grave di frode in commercio, commessa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o di imprese esercenti servizi pubblici o di pubblica necessità. La pena è compresa tra un minimo di un anno di reclusione e un massimo di cinque anni, oltre alla multa.
I motivi di appello contro la sentenza di primo grado si appuntavano sulla irregolarità dell’analisi di revisione e sulla mancanza di dolo, nel senso che – sosteneva la difesa – la discrepanza riscontrata tra le qualità del prodotto consegnato e di quello pattuito, quand’anche fosse stata provata, poteva essere frutto di mera disattenzione produttiva priva di consapevolezza e volontarietà del risultato.
La Corte d’Appello non ha avuto bisogno di scendere sul terreno dell’elemento psicologico del reato, in quanto ha ritenuto fondato e assorbente il motivo principale d’impugnazione.
Era in effetti successo che l’Istituto zooprofilattico, presso cui erano state compiute le prime analisi, aveva trasmesso all’Istituto superiore di sanità (Iss) un campione non ben sigillato, tanto che l’Iss lo aveva rifiutato e rimandato al mittente.
Il campione era poi stato rispedito nelle medesime condizioni originarie; soltanto il contenitore esterno era stato sostituito.
A questo punto, però, l’Iss aveva proceduto ugualmente all’analisi, che aveva dato un risultato sfavorevole, sebbene diverso rispetto a quello delle prime analisi (12,5% di latte di bufala, anziché 0% come in prima istanza).
La Corte ha assolto in quanto la mancata integrità del campione escludeva la certezza che fosse provata la condotta di cui l’imputato era accusato.
La decisione può essere sostanzialmente condivisa, nel senso che non si ha motivo di dubitare che essa fosse corretta nel caso di specie.
Occorre, però, evitare di darle un valore generale, come se essa potesse porre un principio assoluto di equivalenza tra mancata integrità del campione e, per questo solo fatto, mancanza di prova di responsabilità.
Va premesso che la giurisprudenza penale ha ripetutamente affermato che le irregolarità che riguardano il campionamento non sono causa di nullità delle analisi, le quali quindi restano utilizzabili nel processo penale, se effettuate con le garanzie difensive (possibilità di partecipare alle analisi irrepetibili o a quelle di revisione). È altrettanto vero, peraltro, che tali irregolarità non sono necessariamente ininfluenti su di un altro piano. Infatti – e per esempio – il mancato rispetto delle cautele idonee a garantire la sterilità del prelievo per le analisi microbiologiche o delle modalità di prelievo che rendano il campione non rappresentativo della massa del prodotto ben possono incidere sull’attendibilità del risultato delle analisi, cioè sulla prova della non conformità del prodotto.
Questa sembra, dunque, la linea di pensiero seguita dalla Corte, anche se un po’ troppo sbrigativamente e senza spiegare perché il solo fatto che il campione non fosse correttamente sigillato doveva forzatamente portare alla esclusione probatoria delle analisi.
Infatti, un conto sono i vizi del campionamento che possono effettivamente inficiare l’esito delle analisi, come nei casi sopra citati.
Anche se, conviene aggiungere, pure in casi del genere occorrerebbe espressamente motivare sul punto e dar conto della ragione per la quale proprio in quel caso la prova analitica non “tiene”.
Comunque, un conto sono i vizi di sostanza, altro sono quelli meramente formali. Si noti che nel caso della sentenza non si avanzano espressi dubbi su possibili manipolazioni del campione in ragione della sua mancata chiusura ermetica.
Sembra proprio che la Corte abbia dato rilievo decisivo al dato formale della irregolarità del sigillo. In questi termini la conclusione assolutoria diventa apodittica, cioè immotivata.
Principio informatore del processo penale è la ricerca della verità materiale del fatto, come la Corte costituzionale ha più volte ribadito.
Affermare, almeno implicitamente, che le analisi di revisione sono inutilizzabili sol perché effettuate su di un campione arrivato “non ben sigillato” all’Iss vuol dire eludere quel principio.
Si badi che il campione proveniva dall’organo pubblico che aveva effettuato le prime analisi e questa era ben una garanzia. Non solo. È vero che l’Iss aveva inizialmente respinto il campione per la sua formale irregolarità, ma successivamente lo aveva accettato ed esaminato.
Il fatto, poi, che le seconde analisi avessero dato un risultato diverso rispetto alle prime, cui accenna la Corte (“al di là del divergente esito dei due esami”), non ha alcun significato particolare e si tratta di un fatto entro certi limiti fisiologico.
In conclusione, è giusto che il giudice ponga la massima attenzione a tutti i profili, anche materiali tecnici, che coinvolgono la prova regina delle analisi, ma pure occorre distinguere tra irregolarità meramente formali, che non incidono (o possono non incidere) sull’attendibilità del referto, e vizi che ragionevolmente lo inficiano nella sostanza.
D’altra parte, questo deve valere come richiamo agli organi accertatori a mettere il massimo scrupolo in ogni passaggio dell’attività di prelievo, poiché banali errori possono completamente vanificare, come si è visto, la prova di responsabilità.
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