Le analisi di laboratorio irripetibili (nella specie su
di una mozzarella) debbono essere compiute dando preventivo avviso
all’interessato. In mancanza il referto non è utilizzabile nel processo penale.
Ancora un caso in
cui l’accertamento giudiziario è stato propiziato dalla denuncia di un
consumatore. Questi acquistava delle mozzarelle in un supermercato. Una volta
giunto a casa propria, nel tagliarne una si avvedeva della presenza di un corpo
estraneo, simile a un chicco di riso nero. Portato il campione ai Carabinieri,
che lo rimettevano ad un Istituto Zooprofilattico Sperimentale per le analisi
di laboratorio, risultava la contaminazione della mozzarella con feci di
roditore. Il presunto responsabile dell’irregolarità veniva condannato nel
giudizio di merito. La questione veniva, però, portata all’attenzione della
Cassazione, articolando plurimi motivi di impugnazione.
Veniva
innanzitutto obiettato che la responsabilità del fatto non poteva ascriversi al
rappresentante legale della società produttrice della mozzarella, in quanto
l’azienda era suddivisa in molteplici stabilimenti, a capo di ciascuno dei quali
vi erano dei preposti.
Al di là del caso
di specie, che la Cassazione ha potuto risolvere senza scomodare i principi in
materia di delega delle funzioni, si deve una volta di più constatare con
amarezza e sorpresa come molte imputazioni in materia di illeciti alimentari
siano frutto di corrività nell’identificazione del responsabile. Mi chiedo: si
può mai immaginare che l’amministratore di un’azienda di grandi dimensioni
possa rispondere per un episodio così specifico e limitato, occorso in uno dei
numerosi stabilimenti di produzione? Non avrebbe, forse, dovuto il Pubblico ministero
indagare più a fondo e più da vicino a chi effettivamente competeva la
responsabilità per quell’unità produttiva? Ma tant’è. Vi è spesso una sorta di
“vezzo” della polizia giudiziaria nel denunciare il legale rappresentante,
ricavato semplicemente dalla visura camerale, senza compiere alcuno sforzo
investigativo per identificare il vero responsabile. E spesso il Pubblico
ministero si tiene pago di una simile indicazione, omettendo anch’egli ogni
approfondimento. Poco poco che l’imputato abbia un difensore appena diligente,
il più delle volte questi processi faranno una brutta fine per l’accusa.
Comunque, come si
diceva, la Cassazione
non ha avuto bisogno di spingersi su questi lidi, poiché a monte era stato
commesso un errore procedurale non emendabile.
Sappiamo che le
analisi di laboratorio sono utilizzabili nel processo e, spesso, sono l’unica
fonte di prova, a condizione che sia rispettato il contraddittorio con la
difesa. Qualora si tratti di analisi ripetibili (ad esempio, la ricerca di
solfiti in una salsiccia), la garanzia difensiva è rinviata all’analisi di
revisione, che l’interessato è legittimato a chiedere in caso di esito
sfavorevole della prima analisi. Secondo l’art. 223 delle disposizioni di
attuazione del codice di procedura penale, è il referto dell’analisi di
revisione che può essere utilizzato dal giudice.
Diversa la
procedura nel caso di analisi irripetibili, in particolare per le analisi microbiologiche
su prodotti deperibili, come nella specie. In tale evenienza, non potendosi ricorrere
alla ripetizione dell’analisi, il contraddittorio viene anticipato fin da
subito. Peraltro, solo se l’interessato ha ricevuto l’avviso che gli consentiva
di partecipare all’analisi il relativo referto potrà essere utilizzato per la
condanna. Nella vicenda commentata è proprio questo passaggio che è mancato.
Infatti, osservano i supremi giudici, nonostante sulla confezione di mozzarella
da esaminare fosse indicata la ditta produttrice, questa non fu convocata per l’effettuazione
dell’analisi (irripetibile). Venendo meno l’unico elemento di prova, non poteva
che scaturirne il proscioglimento dell’imputato.
Riferimento normativo:
art. 5, lett. d, l.
283/1962;
art. 223, disposizioni di attuazione del codice di procedura penale
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA
DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA
PENALE
Composta dagli
Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRASSI Aldo
– Presidente
Dott. CORDOVA
Agostino – Consigliere
Dott. PETTI Ciro
– Consigliere
Dott. FRANCO
Amedeo – Consigliere
Dott. AMORESANO
Silvio – Consigliere
ha pronunciato la
seguente:
sentenza
sul ricorso
proposto da:
difensore di
P.C., nato a (OMISSIS);
avverso
l’ordinanza della Corte d’appello di Catania del 24 ottobre del 2008;
udita la
relazione svolta dal Consigliere Dott. Ciro Petti;
sentito il
Procuratore Generale Dott. Fraticelli Mario il quale ha concluso chiedendo
l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza della Corte d’appello e, qualificata
come ricorso l’impugnazione, dichiararla inammissibile;
uditi i difensori
avv.ti Gaito Alfredo e Giuffrida Agostino, i quali hanno chiesto l’accoglimento
del ricorso letti il ricorso, l’ordinanza denunciata e la sentenza del
tribunale di Ragusa, osserva quanto segue.
Svolgimento del
processo
Il Tribunale di
Ragusa, con sentenza del 19 marzo del 2008, condannava P.C. alla pena ritenuta
di giustiziatale responsabile della contravvenzione di cui alla L. n. 283 del 1962, art. 5, comma 1, lett. d) e art. 6, comma 3 perchè, nella qualità di legale
rappresentante della società Latte Sole s.p.a., aveva posto in commercio una
confezione di mozzarella contenente frammenti di feci di ratto che dava luogo
ad una massima contaminazione dell’alimento con conseguente elevata carica
microbica totale e rilevante presenza di streptococchi. Fatto commesso il
(OMISSIS).
Secondo la
ricostruzione fattuale del tribunale, alla fine del mese di giugno del 2005,
C.C. aveva acquistato presso un supermercato messinese alcune confezioni di
mozzarella denominata “Brio” prodotta negli stabilimenti della
società “Latte Sole”.
La sera del
(OMISSIS), dopo averne consumata una per intero, si accingeva a dividere e a
mangiare la seconda allorchè riscontrò nella zona centrale dell’alimento un
corpo estraneo simile ad un chicco di riso nero. Conservata la mozzarella nel
frigo, il giorno successivo la consegnava ai carabinieri per le indagini del
caso. L’alimento esaminato dall’istituto Zooprofilattico di (OMISSIS) evidenziò
la presenza di una forte carica microbica. Approfondite le analisi si accertò
che il corpo estraneo rinvenuto nella mozzarella era costituito dall’escremento
di un roditore. Furono esaminate a campione le mozzarelle prodotte dalla citata
società ma le analisi ebbero esito negativo.
La sentenza venne
impugnata dal P. per mezzo del proprio difensore il quale dedusse:
1)
L’inutilizzabilità dei risultati delle analisi e della testimonianza
dell’analista incaricato di eseguirle per la violazione dell’art. 223 disp. att. c.p.p., in quanto
il prevenuto non era stato avvisato nonostante che dall’involucro del prodotto
fosse facilmente individuabile la ditta produttrice;
2) Contraddittorietà
della motivazione per avere il tribunale ritenuto che le cariche microbiche
rinvenute nel reperto fossero da ascrivere alla presenza della fece di ratto
mentre tale sbandierata certezza era contrastata dalle affermazioni dei
testimoni: l’erronea valutazione delle risultanze probatorie configurava un
vero e proprio travisamento del fatto:
3) illogicità
della motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità del legale
rappresentate della società, la quale era articolata in una serie di unità
territoriali autonome alla direzione delle quali erano preposti procuratori
speciali e segnatamente allo stabilimento in questione era stato preposto tale
P.A. che aveva il compito di sovrintendere alla trasformazione delle materie
prime;
4) Omessa
indicazione delle ragioni per le quali non si erano recepite le considerazioni
del consulente di parte il quale aveva precisato che l’escremento era stato
inserito in un momento successivo alla produzione;
5) erronea
applicazione della sanzione accessoria della pubblicazione della sentenza,
mancando la prova della dannosità o tossicità del prodotto.
La Corte
d’appello di Catania, con ordinanza del 24 ottobre del 2008, dichiarava
inammissibile l’appello (così qualificata l’impugnazione) proposto da P.C.
avverso la sentenza del tribunale di Ragusa del 19 marzo del 2008, trattandosi
di decisione impugnabile solo con ricorso per Cassazione a norma dell’art. 593 c.p.p., comma 3.
Ricorre per
Cassazione l’imputato deducendo che la Corte erroneamente aveva qualificato
l’impugnazione come appello e che in ogni caso, a norma dell’art. 568 c.p.p., comma 5, avrebbe
dovuto ritenere comunque ammissibile l’impugnazione e trasmettere gli atti alla
Corte di Cassazione.
Motivi della
decisione
Il ricorso
avverso l’ordinanza d’inammissibilità dell’impugnazione pronunciata dalla Corte
territoriale è fondato, in quanto erroneamente la Corte distrettuale ha
qualificato l’impugnazione come appello, nonostante che l’impugnante avesse
richiamato i mezzi di annullamento di cui all’art. 606 c.p.p..
In ogni caso,
secondo l’orientamento ormai consolidato di questa Corte Suprema (Cass. Sez.
Un. 45371 del 2001) “In tema di impugnazioni, allorchè un provvedimento
giurisdizionale sia impugnato dalla parte interessata con un mezzo di gravame
diverso da quello legislativamente prescritto, il giudice che riceve l’atto
deve limitarsi, a norma dell’art. 568 c.p.p., comma 5, a verificare
l’oggettiva impugnabilità del provvedimento, nonchè l’esistenza di una
“voluntas impugnationis”, consistente nell’intento di sottoporre
l’atto impugnato a sindacato giurisdizionale, e quindi trasmettere gli atti,
non necessariamente previa adozione di un atto giurisdizionale, al giudice
competente”. (Conf. S.U, 31 ottobre 2001 n. 45372, De Palma, non
massimata; CONF. N 2846 del 1999, RIV. 213835; N 4418 del 1999, RIV. 213115)
Quindi deve essere esaminato nel merito l’atto d’impugnazione.
Esso è
sicuramente fondato con riferimento al primo ed al quinto motivo.
Con riguardo al
primo motivo si osserva che sulla mozzarella consegnata ai carabinieri il 28
giugno del 2005 dal C. sono stati compiuti diversi accertamenti ai quali
l’interessato (il produttore) non ha avuto la possibilità di assistere ed al
quale non sono stati comunicati i risultati.
Il prevenuto ha
avuto notizia del risultato delle analisi solo dopo l’instaurazione del
processo,quando ormai la sostanza esaminata non esisteva più.
In proposito
giova premettere che, per quanto concerne l’analisi dei campioni, deve farsi
riferimento, dopo l’entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, all’art. 223 disp. att. c.p.p., che ha
recepito alcuni principi affermati dalla Consulta, durante la vigenza del
vecchio codice di rito, e successivamente ribaditi da questa Corte Suprema. In
proposito va ricordato, che, con sentenza n. 434/1990, la Corte Costituzionale
ha dichiarato l’illegittimità della L. n. 283/1962, art. 1, comma 2, nella parte in cui non
prevedeva che – per i casi di analisi su campioni prelevati da sostanze
alimentari deteriorabili – il laboratorio competente desse avviso dell’inizio
delle operazioni alle persone interessate, affinchè queste potessero
presenziare ad esse, eventualmente con l’assistenza di un consulente tecnico.
Le procedure di cui all’art. 223 disp. att. c.p.p., sono state
espressamente richiamate poi dal D.Lgs. n. 123 del 1993, concernente i
controlli microbiologici dei prodotti alimentari deteriorabili.
L’art. 223 disp. att. c.p.p., comma 1, si
riferisce alle analisi di campioni per i quali non è prevista la revisione E’
pertanto evidente che in questo caso deve essere assicurata subito un’adeguata
difesa ai soggetti interessati alle analisi, giacchè altrimenti risulterebbe
definitivamente pregiudicata la loro successiva posizione processuale. In tali
casi la norma dispone l’obbligo di avvertirli – anche oralmente e senza
specifico onere di verbalizzazione – dell’ora e del luogo ove le analisi
verranno effettuate; detto preavviso costituisce l’unico requisito di
utilizzabilità in giudizio delle analisi dei campioni, che sono atti
tipicamente amministrativi e non giudiziari, ma hanno piena rilevanza
probatoria nell’ambito del processo penale.
L’art. 223 disp. att. c.p.p., comma 3, in
esame subordina la possibilità di raccogliere, nel fascicolo per il
dibattimento, “i verbali di analisi non ripetibili e i verbali di
revisione di analisi” alla specifica condizione che “siano state
osservate le disposizioni dei commi 1 e 2”, e dunque che sia dato avviso
agli interessati nei termini indicati.
– L’art. 223 disp. att. c.p.p., comma 2,
disciplina, invece, l’ipotesi in cui sia prevista la revisione delle analisi ed
essa sia richiesta. In tal caso agli interessati ed agli eventuali loro
difensori devono essere comunicati – almeno tre giorni prima – la data, l’ora
ed il luogo di espletamento esclusivamente delle operazioni di revisione, non
essendo in alcun modo garantita la possibilità di partecipazione alle prime
analisi.
In definitiva,
dunque, il legislatore – considerando che le analisi dei campioni vengono
effettuate pur sempre nell’ambito di una fase amministrativa – ha individuato
due momenti differenti in cui sorge l’obbligo (pena la inutilizzabilità dei
risultati delle stesse) di avvertire gli interessati per assicurare loro
un’adeguata tutela: 1) subito dopo il campionamento ed in tempo utile per
assistere alle prime analisi, per i campioni per i quali non è prevista la
revisione; 2) dopo le prime analisi, quando la revisione sia possibile e venga
richiesta dagli interessati, ed almeno tre giorni prima di essa. Ovviamente la
concreta possibilità di effettuare la revisione delle analisi è collegata ad un
dato obiettivo: la non deteriorabilità del campione, sussistendo altrimenti la
fisica impossibilità di una reiterazione di esse; pertanto quando il campione
non è deteriorabile, legittimamente viene esclusa dalla legge la partecipazione
degli interessati alle prime analisi, giacchè la revisione consentirebbe
comunque, anche se in un momento successivo,di esercitare le garanzie difensive
spettanti all’interessato (Cass. Sez. 3, 13 novembre 1997, n. 11828,
Andergassen ed altro).
Una disciplina
particolare è stabilita in relazione ai controlli microbiologici. Invero, in
caso di sostanza alimentare classificata deteriorabile, ai sensi del D.M. 16 dicembre 1993, il D.Lgs. 3 marzo 1993, n. 123, che
rappresenta un’altra normativa basilare in materia, pone – a carico del
responsabile del laboratorio – l’effettuazione di una “preanalisi” su
un’aliquota del campione, ovviamente senza alcuna tutela dei diritti della
difesa, e l’obbligo, in caso di non conformità dello stesso, d’avvertire
tempestivamente l’interessato, specificando il parametro difforme e la metodica
seguita e comunicando il luogo, il giorno e l’ora in cui le analisi saranno
ripetute “limitatamente ai parametri risultati non conformi”.
Quindi, anche in
tale ipotesi, la norma non prevede alcuna revisione di analisi non essendo essa
assolutamente possibile con riferimento ad alimenti deteriorabili, bensì una
ripetizione “garantita” di analisi effettuate inizialmente a solo
fine conoscitivo, da espletare ovviamente a breve distanza di tempo da queste,
su una seconda quota dello stesso campione. Che non si tratti di revisione di
analisi lo si deduce anche dal menzionato D.M. 16 dicembre 1993 (Individuazione delle
sostanze alimentari deteriorabili alle quali si applica il regime di controlli
microbiologici ufficiali), che espressamente (art. 2), per i prodotti
deteriorabili de quibus, non riconosce la possibilità di effettuare l’analisi
di revisione secondo le modalità di cui alla L. n. 283 del 1962, art. 1.
Nella
fattispecie, trattandosi di un prodotto deteriorabile l’interessato ossia la
società produttrice, la cui individuazione risultava dalla confezione della
mozzarella, doveva essere avvisata L’omesso avviso, secondo l’orientamento di
questa Corte, ha determinato una nullità di tipo intermedio che non si è sanata
per la tempestiva eccezione dell’interessato.
Quindi il
tribunale non avrebbe dovuto allegare agli atti del fascicolo del dibattimento
il risultato delle analisi alle quali l’interessato non aveva avuto la
possibilità di partecipare.
Secondo
l’orientamento di questa Corte (Cass. n. 19253 del 2005) “In tema di
disciplina igienica degli alimenti, non possono essere inclusi nel fascicolo
del dibattimento e utilizzati come elementi di prova i risultati di analisi
eseguite sui campioni prelevati, allorchè siano state eseguite senza il previo
avviso ai soggetti interessati a norma dell’art. 223 disp. att. c.p.p., qualora la
nullità’ sia stata tempestivamente eccepita”.
Poichè l’unico
elemento di prova a carico del ricorrente è costituito dal risultato delle
analisi, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per
l’insussistenza del fatto.
Gli altri motivi
si devono ritenere assorbiti.
P.Q.M.
LA CORTE
Annulla
senza rinvio l’ordinanza della Corte d’appello di Catania in data 24 ottobre
del 2008 e, qualificata l’impugnazione come ricorso per Cassazione, annulla
senza rinvio la sentenza del tribunale monocratico di Ragusa, in data 19 marzo
del 2008, perchè il fatto non sussiste.
Così deciso in
Roma, il 19 novembre 2009.
Depositato in
Cancelleria il 19 gennaio 2010
Home » Analisi di campioni alimentari deteriorabili e garanzie difensive
Analisi di campioni alimentari deteriorabili e garanzie difensive
Cassazione penale, Sezione III, sentenza n. 2360 del 10 gennaio 2010 (udienza del 19 novembre 2009)
Le analisi di laboratorio irripetibili (nella specie su
di una mozzarella) debbono essere compiute dando preventivo avviso
all’interessato. In mancanza il referto non è utilizzabile nel processo penale.
Ancora un caso in
cui l’accertamento giudiziario è stato propiziato dalla denuncia di un
consumatore. Questi acquistava delle mozzarelle in un supermercato. Una volta
giunto a casa propria, nel tagliarne una si avvedeva della presenza di un corpo
estraneo, simile a un chicco di riso nero. Portato il campione ai Carabinieri,
che lo rimettevano ad un Istituto Zooprofilattico Sperimentale per le analisi
di laboratorio, risultava la contaminazione della mozzarella con feci di
roditore. Il presunto responsabile dell’irregolarità veniva condannato nel
giudizio di merito. La questione veniva, però, portata all’attenzione della
Cassazione, articolando plurimi motivi di impugnazione.
Veniva
innanzitutto obiettato che la responsabilità del fatto non poteva ascriversi al
rappresentante legale della società produttrice della mozzarella, in quanto
l’azienda era suddivisa in molteplici stabilimenti, a capo di ciascuno dei quali
vi erano dei preposti.
Al di là del caso
di specie, che la Cassazione ha potuto risolvere senza scomodare i principi in
materia di delega delle funzioni, si deve una volta di più constatare con
amarezza e sorpresa come molte imputazioni in materia di illeciti alimentari
siano frutto di corrività nell’identificazione del responsabile. Mi chiedo: si
può mai immaginare che l’amministratore di un’azienda di grandi dimensioni
possa rispondere per un episodio così specifico e limitato, occorso in uno dei
numerosi stabilimenti di produzione? Non avrebbe, forse, dovuto il Pubblico ministero
indagare più a fondo e più da vicino a chi effettivamente competeva la
responsabilità per quell’unità produttiva? Ma tant’è. Vi è spesso una sorta di
“vezzo” della polizia giudiziaria nel denunciare il legale rappresentante,
ricavato semplicemente dalla visura camerale, senza compiere alcuno sforzo
investigativo per identificare il vero responsabile. E spesso il Pubblico
ministero si tiene pago di una simile indicazione, omettendo anch’egli ogni
approfondimento. Poco poco che l’imputato abbia un difensore appena diligente,
il più delle volte questi processi faranno una brutta fine per l’accusa.
Comunque, come si
diceva, la Cassazione
non ha avuto bisogno di spingersi su questi lidi, poiché a monte era stato
commesso un errore procedurale non emendabile.
Sappiamo che le
analisi di laboratorio sono utilizzabili nel processo e, spesso, sono l’unica
fonte di prova, a condizione che sia rispettato il contraddittorio con la
difesa. Qualora si tratti di analisi ripetibili (ad esempio, la ricerca di
solfiti in una salsiccia), la garanzia difensiva è rinviata all’analisi di
revisione, che l’interessato è legittimato a chiedere in caso di esito
sfavorevole della prima analisi. Secondo l’art. 223 delle disposizioni di
attuazione del codice di procedura penale, è il referto dell’analisi di
revisione che può essere utilizzato dal giudice.
Diversa la
procedura nel caso di analisi irripetibili, in particolare per le analisi microbiologiche
su prodotti deperibili, come nella specie. In tale evenienza, non potendosi ricorrere
alla ripetizione dell’analisi, il contraddittorio viene anticipato fin da
subito. Peraltro, solo se l’interessato ha ricevuto l’avviso che gli consentiva
di partecipare all’analisi il relativo referto potrà essere utilizzato per la
condanna. Nella vicenda commentata è proprio questo passaggio che è mancato.
Infatti, osservano i supremi giudici, nonostante sulla confezione di mozzarella
da esaminare fosse indicata la ditta produttrice, questa non fu convocata per l’effettuazione
dell’analisi (irripetibile). Venendo meno l’unico elemento di prova, non poteva
che scaturirne il proscioglimento dell’imputato.
Riferimento normativo:
art. 5, lett. d, l.
283/1962;
art. 223, disposizioni di attuazione del codice di procedura penale
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA
DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA
PENALE
Composta dagli
Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRASSI Aldo
– Presidente
Dott. CORDOVA
Agostino – Consigliere
Dott. PETTI Ciro
– Consigliere
Dott. FRANCO
Amedeo – Consigliere
Dott. AMORESANO
Silvio – Consigliere
ha pronunciato la
seguente:
sentenza
sul ricorso
proposto da:
difensore di
P.C., nato a (OMISSIS);
avverso
l’ordinanza della Corte d’appello di Catania del 24 ottobre del 2008;
udita la
relazione svolta dal Consigliere Dott. Ciro Petti;
sentito il
Procuratore Generale Dott. Fraticelli Mario il quale ha concluso chiedendo
l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza della Corte d’appello e, qualificata
come ricorso l’impugnazione, dichiararla inammissibile;
uditi i difensori
avv.ti Gaito Alfredo e Giuffrida Agostino, i quali hanno chiesto l’accoglimento
del ricorso letti il ricorso, l’ordinanza denunciata e la sentenza del
tribunale di Ragusa, osserva quanto segue.
Svolgimento del
processo
Il Tribunale di
Ragusa, con sentenza del 19 marzo del 2008, condannava P.C. alla pena ritenuta
di giustiziatale responsabile della contravvenzione di cui alla L. n. 283 del 1962, art. 5, comma 1, lett. d) e art. 6, comma 3 perchè, nella qualità di legale
rappresentante della società Latte Sole s.p.a., aveva posto in commercio una
confezione di mozzarella contenente frammenti di feci di ratto che dava luogo
ad una massima contaminazione dell’alimento con conseguente elevata carica
microbica totale e rilevante presenza di streptococchi. Fatto commesso il
(OMISSIS).
Secondo la
ricostruzione fattuale del tribunale, alla fine del mese di giugno del 2005,
C.C. aveva acquistato presso un supermercato messinese alcune confezioni di
mozzarella denominata “Brio” prodotta negli stabilimenti della
società “Latte Sole”.
La sera del
(OMISSIS), dopo averne consumata una per intero, si accingeva a dividere e a
mangiare la seconda allorchè riscontrò nella zona centrale dell’alimento un
corpo estraneo simile ad un chicco di riso nero. Conservata la mozzarella nel
frigo, il giorno successivo la consegnava ai carabinieri per le indagini del
caso. L’alimento esaminato dall’istituto Zooprofilattico di (OMISSIS) evidenziò
la presenza di una forte carica microbica. Approfondite le analisi si accertò
che il corpo estraneo rinvenuto nella mozzarella era costituito dall’escremento
di un roditore. Furono esaminate a campione le mozzarelle prodotte dalla citata
società ma le analisi ebbero esito negativo.
La sentenza venne
impugnata dal P. per mezzo del proprio difensore il quale dedusse:
1)
L’inutilizzabilità dei risultati delle analisi e della testimonianza
dell’analista incaricato di eseguirle per la violazione dell’art. 223 disp. att. c.p.p., in quanto
il prevenuto non era stato avvisato nonostante che dall’involucro del prodotto
fosse facilmente individuabile la ditta produttrice;
2) Contraddittorietà
della motivazione per avere il tribunale ritenuto che le cariche microbiche
rinvenute nel reperto fossero da ascrivere alla presenza della fece di ratto
mentre tale sbandierata certezza era contrastata dalle affermazioni dei
testimoni: l’erronea valutazione delle risultanze probatorie configurava un
vero e proprio travisamento del fatto:
3) illogicità
della motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità del legale
rappresentate della società, la quale era articolata in una serie di unità
territoriali autonome alla direzione delle quali erano preposti procuratori
speciali e segnatamente allo stabilimento in questione era stato preposto tale
P.A. che aveva il compito di sovrintendere alla trasformazione delle materie
prime;
4) Omessa
indicazione delle ragioni per le quali non si erano recepite le considerazioni
del consulente di parte il quale aveva precisato che l’escremento era stato
inserito in un momento successivo alla produzione;
5) erronea
applicazione della sanzione accessoria della pubblicazione della sentenza,
mancando la prova della dannosità o tossicità del prodotto.
La Corte
d’appello di Catania, con ordinanza del 24 ottobre del 2008, dichiarava
inammissibile l’appello (così qualificata l’impugnazione) proposto da P.C.
avverso la sentenza del tribunale di Ragusa del 19 marzo del 2008, trattandosi
di decisione impugnabile solo con ricorso per Cassazione a norma dell’art. 593 c.p.p., comma 3.
Ricorre per
Cassazione l’imputato deducendo che la Corte erroneamente aveva qualificato
l’impugnazione come appello e che in ogni caso, a norma dell’art. 568 c.p.p., comma 5, avrebbe
dovuto ritenere comunque ammissibile l’impugnazione e trasmettere gli atti alla
Corte di Cassazione.
Motivi della
decisione
Il ricorso
avverso l’ordinanza d’inammissibilità dell’impugnazione pronunciata dalla Corte
territoriale è fondato, in quanto erroneamente la Corte distrettuale ha
qualificato l’impugnazione come appello, nonostante che l’impugnante avesse
richiamato i mezzi di annullamento di cui all’art. 606 c.p.p..
In ogni caso,
secondo l’orientamento ormai consolidato di questa Corte Suprema (Cass. Sez.
Un. 45371 del 2001) “In tema di impugnazioni, allorchè un provvedimento
giurisdizionale sia impugnato dalla parte interessata con un mezzo di gravame
diverso da quello legislativamente prescritto, il giudice che riceve l’atto
deve limitarsi, a norma dell’art. 568 c.p.p., comma 5, a verificare
l’oggettiva impugnabilità del provvedimento, nonchè l’esistenza di una
“voluntas impugnationis”, consistente nell’intento di sottoporre
l’atto impugnato a sindacato giurisdizionale, e quindi trasmettere gli atti,
non necessariamente previa adozione di un atto giurisdizionale, al giudice
competente”. (Conf. S.U, 31 ottobre 2001 n. 45372, De Palma, non
massimata; CONF. N 2846 del 1999, RIV. 213835; N 4418 del 1999, RIV. 213115)
Quindi deve essere esaminato nel merito l’atto d’impugnazione.
Esso è
sicuramente fondato con riferimento al primo ed al quinto motivo.
Con riguardo al
primo motivo si osserva che sulla mozzarella consegnata ai carabinieri il 28
giugno del 2005 dal C. sono stati compiuti diversi accertamenti ai quali
l’interessato (il produttore) non ha avuto la possibilità di assistere ed al
quale non sono stati comunicati i risultati.
Il prevenuto ha
avuto notizia del risultato delle analisi solo dopo l’instaurazione del
processo,quando ormai la sostanza esaminata non esisteva più.
In proposito
giova premettere che, per quanto concerne l’analisi dei campioni, deve farsi
riferimento, dopo l’entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, all’art. 223 disp. att. c.p.p., che ha
recepito alcuni principi affermati dalla Consulta, durante la vigenza del
vecchio codice di rito, e successivamente ribaditi da questa Corte Suprema. In
proposito va ricordato, che, con sentenza n. 434/1990, la Corte Costituzionale
ha dichiarato l’illegittimità della L. n. 283/1962, art. 1, comma 2, nella parte in cui non
prevedeva che – per i casi di analisi su campioni prelevati da sostanze
alimentari deteriorabili – il laboratorio competente desse avviso dell’inizio
delle operazioni alle persone interessate, affinchè queste potessero
presenziare ad esse, eventualmente con l’assistenza di un consulente tecnico.
Le procedure di cui all’art. 223 disp. att. c.p.p., sono state
espressamente richiamate poi dal D.Lgs. n. 123 del 1993, concernente i
controlli microbiologici dei prodotti alimentari deteriorabili.
L’art. 223 disp. att. c.p.p., comma 1, si
riferisce alle analisi di campioni per i quali non è prevista la revisione E’
pertanto evidente che in questo caso deve essere assicurata subito un’adeguata
difesa ai soggetti interessati alle analisi, giacchè altrimenti risulterebbe
definitivamente pregiudicata la loro successiva posizione processuale. In tali
casi la norma dispone l’obbligo di avvertirli – anche oralmente e senza
specifico onere di verbalizzazione – dell’ora e del luogo ove le analisi
verranno effettuate; detto preavviso costituisce l’unico requisito di
utilizzabilità in giudizio delle analisi dei campioni, che sono atti
tipicamente amministrativi e non giudiziari, ma hanno piena rilevanza
probatoria nell’ambito del processo penale.
L’art. 223 disp. att. c.p.p., comma 3, in
esame subordina la possibilità di raccogliere, nel fascicolo per il
dibattimento, “i verbali di analisi non ripetibili e i verbali di
revisione di analisi” alla specifica condizione che “siano state
osservate le disposizioni dei commi 1 e 2”, e dunque che sia dato avviso
agli interessati nei termini indicati.
– L’art. 223 disp. att. c.p.p., comma 2,
disciplina, invece, l’ipotesi in cui sia prevista la revisione delle analisi ed
essa sia richiesta. In tal caso agli interessati ed agli eventuali loro
difensori devono essere comunicati – almeno tre giorni prima – la data, l’ora
ed il luogo di espletamento esclusivamente delle operazioni di revisione, non
essendo in alcun modo garantita la possibilità di partecipazione alle prime
analisi.
In definitiva,
dunque, il legislatore – considerando che le analisi dei campioni vengono
effettuate pur sempre nell’ambito di una fase amministrativa – ha individuato
due momenti differenti in cui sorge l’obbligo (pena la inutilizzabilità dei
risultati delle stesse) di avvertire gli interessati per assicurare loro
un’adeguata tutela: 1) subito dopo il campionamento ed in tempo utile per
assistere alle prime analisi, per i campioni per i quali non è prevista la
revisione; 2) dopo le prime analisi, quando la revisione sia possibile e venga
richiesta dagli interessati, ed almeno tre giorni prima di essa. Ovviamente la
concreta possibilità di effettuare la revisione delle analisi è collegata ad un
dato obiettivo: la non deteriorabilità del campione, sussistendo altrimenti la
fisica impossibilità di una reiterazione di esse; pertanto quando il campione
non è deteriorabile, legittimamente viene esclusa dalla legge la partecipazione
degli interessati alle prime analisi, giacchè la revisione consentirebbe
comunque, anche se in un momento successivo,di esercitare le garanzie difensive
spettanti all’interessato (Cass. Sez. 3, 13 novembre 1997, n. 11828,
Andergassen ed altro).
Una disciplina
particolare è stabilita in relazione ai controlli microbiologici. Invero, in
caso di sostanza alimentare classificata deteriorabile, ai sensi del D.M. 16 dicembre 1993, il D.Lgs. 3 marzo 1993, n. 123, che
rappresenta un’altra normativa basilare in materia, pone – a carico del
responsabile del laboratorio – l’effettuazione di una “preanalisi” su
un’aliquota del campione, ovviamente senza alcuna tutela dei diritti della
difesa, e l’obbligo, in caso di non conformità dello stesso, d’avvertire
tempestivamente l’interessato, specificando il parametro difforme e la metodica
seguita e comunicando il luogo, il giorno e l’ora in cui le analisi saranno
ripetute “limitatamente ai parametri risultati non conformi”.
Quindi, anche in
tale ipotesi, la norma non prevede alcuna revisione di analisi non essendo essa
assolutamente possibile con riferimento ad alimenti deteriorabili, bensì una
ripetizione “garantita” di analisi effettuate inizialmente a solo
fine conoscitivo, da espletare ovviamente a breve distanza di tempo da queste,
su una seconda quota dello stesso campione. Che non si tratti di revisione di
analisi lo si deduce anche dal menzionato D.M. 16 dicembre 1993 (Individuazione delle
sostanze alimentari deteriorabili alle quali si applica il regime di controlli
microbiologici ufficiali), che espressamente (art. 2), per i prodotti
deteriorabili de quibus, non riconosce la possibilità di effettuare l’analisi
di revisione secondo le modalità di cui alla L. n. 283 del 1962, art. 1.
Nella
fattispecie, trattandosi di un prodotto deteriorabile l’interessato ossia la
società produttrice, la cui individuazione risultava dalla confezione della
mozzarella, doveva essere avvisata L’omesso avviso, secondo l’orientamento di
questa Corte, ha determinato una nullità di tipo intermedio che non si è sanata
per la tempestiva eccezione dell’interessato.
Quindi il
tribunale non avrebbe dovuto allegare agli atti del fascicolo del dibattimento
il risultato delle analisi alle quali l’interessato non aveva avuto la
possibilità di partecipare.
Secondo
l’orientamento di questa Corte (Cass. n. 19253 del 2005) “In tema di
disciplina igienica degli alimenti, non possono essere inclusi nel fascicolo
del dibattimento e utilizzati come elementi di prova i risultati di analisi
eseguite sui campioni prelevati, allorchè siano state eseguite senza il previo
avviso ai soggetti interessati a norma dell’art. 223 disp. att. c.p.p., qualora la
nullità’ sia stata tempestivamente eccepita”.
Poichè l’unico
elemento di prova a carico del ricorrente è costituito dal risultato delle
analisi, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per
l’insussistenza del fatto.
Gli altri motivi
si devono ritenere assorbiti.
P.Q.M.
LA CORTE
Annulla
senza rinvio l’ordinanza della Corte d’appello di Catania in data 24 ottobre
del 2008 e, qualificata l’impugnazione come ricorso per Cassazione, annulla
senza rinvio la sentenza del tribunale monocratico di Ragusa, in data 19 marzo
del 2008, perchè il fatto non sussiste.
Così deciso in
Roma, il 19 novembre 2009.
Depositato in
Cancelleria il 19 gennaio 2010
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