Allerta: immediato il ritiro del prodotto, senza margini di opinabilità

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Cassazione civile, ordinanza n. 22024 del 12 luglio 2022 (udienza del 22 giugno 2022 – riferimenti normativi: articolo 19 del regolamento (CE) 178/2002; articolo 3 del decreto legislativo 190/2006)

Una volta attivata la procedura di allerta, deve presumersi la pericolosità del prodotto alimentare, essendo obbligo immediato dell’operatore quello di provvedere all’immediato ritiro del prodotto “incriminato”, senza alcun margine di opinabilità siccome correlato a personali convinzioni, ancorché supportate da elementi muniti di un certo grado di scientificità.

A seguito di un’allerta lanciata dalla Regione Piemonte ai sensi dell’articolo 50 del regolamento (CE) 178/2002 per la presenza di aflatossine in una partita di riso basmati, l’AUSL di Modena aveva individuato tra gli acquirenti del prodotto non conforme un distributore operante nel territorio di propria competenza e l’AUSL di Pisa aveva poi accertato che l’OSA modenese non aveva provveduto al ritiro del prodotto da uno dei propri subacquirenti, violando il relativo obbligo, imposto dalla procedura di allerta. Ne era conseguita l’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’articolo 3 del decreto legislativo 190/2006.
L’opposizione all’ordinanza-ingiunzione si era fondata, tra l’altro, sulle incomplete indicazioni fornite dall’AUSL al fine della corretta identificazione del lotto oggetto di allerta e sul fatto che, data tale incertezza, l’OSA aveva confidato sull’esito favorevole delle analisi fatte eseguire in proprio sul prodotto.
I giudici (civili) di primo e secondo grado avevano respinto l’impugnativa e si era così approdati in Cassazione. La Corte ha riepilogato la normativa di riferimento, comunitaria quanto al precetto e nazionale quanto alla sanzione, sottolineando che il principio di precauzione di cui all’articolo 7 del regolamento, funzionale alla massima tutela della salute dei consumatori in situazioni di incertezza scientifica, si riverbera anche sulla disposizione che prevede il sistema di allarme rapido, strumentale ad evitare l’immissione in commercio del prodotto alimentare a rischio ovvero impone di ritirarlo dal mercato, qualora sia già stato distribuito.
Da questo punto di vista, osserva la Corte, era inconferente l’obiezione della parte di avere fatto affidamento sul risultato di conformità delle analisi effettuate in autonomia. Infatti, una volta avviata l’allerta, la pericolosità del prodotto che ne è oggetto si presume, e non può essere sovvertita da opinioni personali, quantunque (apparentemente, aggiungiamo) dotate di qualche crisma di scientificità. Verrebbero, altrimenti, vulnerate l’effettività e la conseguente efficacia del sistema stesso ove ciascun OSA potesse determinarsi più o meno arbitrariamente in contrasto con la deliberazione dell’autorità.
D’altra parte, osserva ancora la Corte, sebbene la notifica dell’AUSL di Modena fosse per certi versi imprecisa, l’OSA aveva altri elementi per verificare che effettivamente il lotto “incriminato” era il medesimo della merce ceduta all’esercizio pisano.
Per concludere due brevi puntualizzazioni.
Innanzitutto, si noti la sequenza temporale: l’AUSL di Modena ricevette l’allerta alimentare in data 14 gennaio 2011; il Tribunale di Modena si pronunciò il 23 maggio 2016 e la Corte d’Appello di Bologna il 9 gennaio 2018; la Cassazione ha definitivamente respinto il ricorso il 22 giugno 2022, depositando l’ordinanza due settimane dopo. Nell’insieme ci sono voluti undici anni e mezzo per esaurire la vicenda (per la verità un po’ meno, ma pur sempre tanti, se si considera solo la fase processuale).
Infine, ci si chiede se e quale reato sia integrato dalla commercializzazione di un alimento contaminato da aflatossine in quantità superiore al limite consentito.
Compulsando le sentenze della Cassazione degli ultimi cinque anni (in tutto sette), si nota una varietà di impostazioni accusatorie: dall’articolo 5, lettera c), della legge 283/1962, all’articolo 5, lettera d), della stessa legge; dall’articolo 444 del codice penale, all’articolo 440 sempre del codice penale. Molteplicità di soluzioni che, peraltro, può dipendere dall’effettiva concentrazione del contaminante nell’alimento. Infatti, solo qualora essa determini un reale e concreto pericolo per la salute pubblica possono essere invocate le gravi fattispecie del codice penale. Badando a considerare che il pericolo non può dirsi dimostrato per il puro e semplice superamento del limite autorizzato. Altro è, inutile dirlo, il criterio che fonda l’allerta.

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