Alimenti venduti dopo la scadenza: se non è provato il cattivo stato di conservazione non è reato, ma illecito amministrativo

Condividi

Cassazione penale, sentenza n. 17063 del 18 aprile 2019 (udienza del 10 gennaio 2019 – riferimenti normativi: articolo 5 della legge 283/1962 e articolo 12 del decreto legislativo 231/2017)

La messa in vendita di prodotti alimentari con data di scadenza superata non costituisce reato, ma illecito amministrativo, a meno che non sia provato il suo cattivo stato di conservazione.

Il ricorso è stato presentato contro la sentenza che aveva condannato l’imputato alla pena dell’ammenda di 2.000 euro per il reato di cui all’articolo 5, lettera b), della legge 283/1962 per aver posto in vendita, oltre la data di scadenza, quattro confezioni di latte in cattivo stato di conservazione. La difesa ha obiettato che il fatto non integra la fattispecie penale addebitata.
È sorprendente come oltre 20 anni dopo la sentenza a Sezioni Unite n. 1 del 4 gennaio 1996 (udienza del 27 settembre 1995) si assista ancora non solo alla citazione a giudizio, ma addirittura alla condanna per tale contravvenzione. La menzionata pronuncia aveva infatti chiarito che la data di scadenza – e a maggior ragione il termine minimo di conservazione – attengono esclusivamente al profilo commerciale dell’informazione al consumatore, ragion per cui la messa in vendita di prodotti alimentari con scadenza superata non coinvolge la sua salubrità quanto agli aspetti igienico-sanitari, che sono invece quelli tutelati dalla disposizione penale.
Già in altra occasione su questa Rivista ho avuto modo di sollevare qualche perplessità sulla coerenza della decisione rispetto all’insegnamento costante della giurisprudenza secondo cui l’articolo 5 della legge del 1962 è reato di pericolo presunto, di modo che, se il termine minimo di conservazione è «la data fino alla quale il prodotto alimentare conserva le sue proprietà specifiche in adeguate condizioni di conservazione» (articolo 10 del decreto legislativo 109/1992) e «sui prodotti preconfezionati rapidamente deperibili dal punto di vista microbiologico e che possono costituire, dopo breve tempo, un pericolo per la salute umana, il termine minimo di conservazione è sostituito dalla data di scadenza» (articolo 10-bis del decreto legislativo 109/1992, introdotto dal decreto legislativo 181/2003), verrebbe da concludere che in caso di intervenuta scadenza del prodotto si dovrebbe presumere anche la sua non conformità sanitaria.
Ma tant’è. All’epoca della pronuncia a Sezioni Unite la vendita dell’alimento con scadenza superata era espressamente punita con sanzione amministrativa dall’articolo 18 del decreto legislativo 109/1992 e tale è rimasta anche successivamente. La decisione in commento ha infatti ripercorso le modifiche normative sopra riepilogate fino all’entrata in vigore del decreto legislativo 231/2017 che, avendo abrogato il provvedimento del 1992, ha ribadito all’articolo 12 la natura di illecito amministrativo della condotta ascritta all’imputato, peraltro ora punito con una severa sanzione pecuniaria.
La Corte non ha mancato di ricordare che per condannare l’imputato ai sensi dell’articolo 5, lettera b), della legge 283/1962 sarebbe stata doverosa la prova – nella specie mancante – del cattivo stato di conservazione, non costituito dal mero superamento della data di scadenza, ma dalla violazione di prescrizioni igienico-sanitarie imposte con legge, regolamento o altro atto amministrativo generale.

Edicola web

Ti potrebbero interessare