Alimenti surgelati sul menù

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Cassazione penale, sentenza n. 24190 del 27 giugno 2005 (riferimenti normativi: artt. 56, 515, cod. pen.)

Costituisce il reato di tentata frode in commercio la mancata
indicazione sul menu di un ristorante del reale stato fisico (congelazione)
degli alimenti utilizzati per la preparazione delle vivande, presentandoli
implicitamente come freschi.
In occasione della visita ispettiva del NAS in
un ristorante non è dovuto alcun avviso al titolare presente nell’esercizio
della facoltà di farsi assistere dal difensore, se e finchè non sia ancora
emersa una fattispecie di reato.

Questa recentissima sentenza
ritorna su di un tema scottante del settore della ristorazione…e vi ritorniamo
anche noi, nonostante passate incursioni su questo tema sempre “ghiotto”. Tanto
più che l’occasione è propizia per affrontare – traendo spunto da certi passi
motivazionali della decisione – alcune questioni procedurali, che hanno bensì
carattere strettamente tecnico ma che sono ugualmente di immediato impatto
pratico.
La sentenza si allinea al filone giurisprudenziale largamente
maggioritario che ritiene punibile il malvezzo di non indicare correttamente
sulla lista delle vivande l’utilizzo di derrate alimentari scongelate.

Infatti, quando sul menu non vi sia alcuna specifica indicazione contraria,
il consumatore è legittimato a credere – secondo il costume gastronomico che
appartiene alla nostra tradizione (ma fino a quando?!) – che i prodotti
impiegati nelle preparazioni culinarie siano freschi. Se, viceversa, l’alimento
è scongelato ciò costituisce una frode nei suoi confronti, in quanto egli riceve
un prodotto di qualità inferiore rispetto a quello che era autorizzato ad
attendersi e per il quale paga un certo prezzo, che però non si giustifica più
se la merce non è quella prospettata.
Fino a questo punto non può esservi – e
in effetti non vi è – alcun dubbio sulla susstenza del reato di frode
commerciale.
Le difficoltà nascono quando, come succede di regola,
l’intervento degli organi di vigilanza non fotografi una frode in atto, ma solo
potenziale, in quanto non si possa affermare che uno specifico cliente è stato
tratto in inganno nel modo che si è detto, ma solo che tutto appare predisposto
per frodarlo (il combinato di menu carente delle doverose informazioni e di
provviste surgelate) senza che ciò sia ancora avvenuto.

Una tale situazione limite è foriera di perplessità classificatorie: c’ è
reato o no?
Va ricordato in proposito che costituisce illecito penale non
solo la frode commerciale portata a termine ma anche quella solo tentata. Il
punto è, però, che il tentativo, per essere giuridicamente punibile, deve
possedere due peculiarità: gli atti compiuti devono essere idonei (cioè
potenzialmente produttivi della frode) e diretti in maniera inequivoca a
commetterla.
Orbene, si potrebbe sostenere che la semplice detenzione in
frigorifero di cibi surgelati o congelati non sia sufficientemente univoco della
intenzione di frodare il cliente. Tanto è vero che nel caso esaminato dalla
sentenza la difesa aveva provato a sostenere – peraltro, senza successo – che i
clienti venivano di volta in volta avvisati dai camerieri dell’utilizzo di
alimenti scongelati, a rettifica della lacuna informativa del menu.
In
effetti non sono mancate (molto sporadiche) decisioni che hanno escluso il reato
(tentato) in ipotesi analoga a quella che stiamo esaminando, richiedendo la
effettiva presenza di avventori nel locale e un inizio di rapporto contrattuale
con gli stessi (per esempio una sentenza del 2002, di cui abbiamo a suo tempo
dato conto su queste colonne). Ma, come si diceva, la giurisprudenza prevalente
è schierata per la punibilità di fatti del genere.
In particolare, la
decsione in commento richiama ad avallo della soluzione condannatoria la
sentenza del 2000 delle sezioni unite, secondo la quale mentre la mera
detenzione (per esempio in magazzino) di merce priva delle caratteristiche
reclamizzate non integra il tentativo di frode, viceversa lo configura
l’esposizione per la vendita (come quella sui banchi di un supermercato) o
comunque l’offerta in vendita di merce di quel tipo. Si precisa nella specie che
“la lista delle vivande consegnata agli avventori o sistemata sui tavoli di un
ristorante equivale..ad una proposta contrattuale nei confronti dei potenziali
clienti e manifesta l’intenzione del ristoratore di offrire i prodotti indicati
nella lista”.

In fin dei conti, dunque, niente di nuovo sotto il sole
giurisprudenziale.
Ciò che, invece, appare inconsueto – e che dovrebbe
costituire per gli esercenti infedeli vivido monito a non avventurarsi in
illeciti del genere – è la (giusta) severità dimostrata dai giudici nel negare
al trasgressore le attenuanti generiche e nell’infliggergli una pena detentiva
di ben tre mesi di reclusione (sebbene convertita nell’equivalente di pena
pecuniaria, che comunque corrisponde a € 3420). Tanta “severità” è stata
avallata dalla Cassazione richiamando la gravità del fatto, le modalità della
condotta attuata in ambito di attività commerciale (una sorta di reato
“professionale”) e i motivi di lucro che l’avevano indotta. Né va dimenticato
che alla condanna consegue automaticamente anche la pubblicazione dell’estratto
della sentenza (con il nome del condannato, la pena che gli è stata irrogata e
il reato per cui è stato giudicato) in uno o più giornali.

Non meno degne di nota sono le considerazioni svolte dalla sentenza per
controbattere un motivo di impugnazione della difesa, che mirava a far
dichiarare la nullità dell’intervento del NAS.
Si sosteneva, dunque, che
l’ispezione si era svolta senza avvisare il titolare del ristorante della
facoltà di farsi assistere dal difensore, come in effetti è previsto per le
attività di polizia giudiziaria.
Va premesso che il NAS – così come altri
organi di controllo, per esempio il personale delle ASL – è investito innanzi
tutto di compiti di vigilanza amministrativa. Ciò vuol dire che i controlli di
routine non mirano a verificare la commissione di reati e ad assicurarne le
prove, ma hanno natura amministrativo-sanitaria, sicchè non vanno applicate le
norme procedurali a tutela del diritto di difesa, proprie del solo procedimento
penale.
Pertanto, i giudici hanno avuto buon gioco ad osservare che quando il
NAS aveva compiuto l’accesso ai locali (ai sensi della legislazione sanitaria e
non di quella penale) non esisteva alcun indizio di reato che imponesse di
consentire al ristoratore di farsi tutelare da un legale. Era stato solo a
seguito della ispezione che si erano evidenziati elementi di reato, non prima.
Quindi la procedura adottata era stata pienamente legittima.
Neppure aveva
errato il NAS a non eseguire formale sequestro del menu. Ciò, secondo i giudici,
non era necessario, perché il sequestro è tale in quanto sottragga al detentore
la disponibilità di una cosa, ma nella specie la lista era stata acquisita
soltanto in fotocopia.

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