Alimenti senza etichetta: è frode commerciale

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Cassazione penale, Sezione III, sentenza n. 1061 del 18 gennaio 2011

Integra il reato di tentata frode in commercio (artt. 56, 515 del codice
penale) la consegna a una ditta terza di barattoli di pomodoro privi del codice
identificativo del lotto di produzione.

La pronuncia della
Cassazione ha riguardato un procedimento cautelare relativo a un sequestro
eseguito su ben 3.446 barattoli di pomodori, che una certa società aveva
consegnato ad altra società per il confezionamento e, secondo l’accusa, affinché
quest’ultima provvedesse alla commercializzazione della merce previa apposizione
di etichette false in ordine al lotto di produzione. Il sequestro era stato,
dunque, effettuato ipotizzando un tentativo di frode in commercio sulla scadenza
del prodotto, agendo in contrasto con il disposto dell’art. 27 del d.lgs.
109/1992, che ha modificato la normativa del 1975 sui pelati e i concentrati di
pomodoro, che impone tra l’altro l’identificazione del lotto di produzione su
ogni confezione per il tramite di apposita dicitura indelebile.
Per quanto si
può capire dalla motivazione dell’ordinanza, il ragionamento dell’accusa era nel
senso che lo smistamento al terzo delle confezioni di pomodori avrebbe
consentito l’apposizione di una etichettatura “taroccata”, spostando in avanti
la durabilità e la scadenza del prodotto. Era, dunque, essenziale stabilire se
effettivamente l’uscita dallo stabilimento della merce senza l’indicazione del
lotto fosse in contrasto con la legge, posto che essa non esplicita che il
codice identificativo debba essere apposto contestualmente alla produzione. Su
questo quesito di fondo la Corte ha risposto affermativamente, osservando che la
contestualità “si desume dal sistema, perché dal confezionamento decorre la data
di scadenza del prodotto o del termine minimo di conservazione. Spostare in
avanti la data di produzione equivale anche a posticipare quella di scadenza del
prodotto”. La Cassazione ha anche richiamato una circolare ministeriale che si
esprime nei medesimi termini e autorizza l’apposizione del codice identificativo
in un momento successivo all’inscatolamento solo a causa di un eventuale
malfunzionamento delle macchine imprimitrici, che deve essere immediatamente
comunicato ai servizi competenti regionali, cosa non avvenuta nella specie. Se
questa è la situazione fotografata dalla ordinanza in commento, occorre fare un
passo indietro per avere un frame adeguato del problema.
In linea di
principio la mancanza delle indicazioni richieste per la corretta etichettatura
del prodotto, compresa l’omissione del lotto, della data di scadenza o del
termine minimo di conservazione (Tmc), non costituisce reato, ma soltanto
illecito amministrativo ai sensi dell’art. 18, d.lgs. 109/1992. Diverso è, però,
il caso della etichetta contraffatta, ove per esempio sia spostato
fraudolentemente il termine di durabilità del prodotto. Si è allora in presenza
di una frode al consumatore, che fa conto su una shelf-life più lunga di quella
reale (talvolta vengono rietichettati prodotti scaduti), quindi anche sulla
qualità e le caratteristiche organolettiche del prodotto. L’ordinanza va però
oltre, finendo con l’affermare implicitamente un principio che non ci sembra
fosse ancora patrimonio della giurisprudenza. Infatti, in questo caso il
prodotto era ancora privo del codice identificativo e si era perciò in presenza,
di per sé, di una violazione formale alla disciplina (amministrativa) della
etichettatura. Il punto è che tale violazione è stata costruita dal pubblico
ministero, probabilmente del tutto a ragione, come sintomo della frode che ci si
apprestava a perpetrare.
Non si può dire se la decisione in commento
rappresenti un filone giurisprudenziale destinato a consolidarsi. Infatti, in
materia cautelare il giudice deve compiere soltanto una “delibazione” sommaria
della plausibilità dell’ipotesi d’accusa, senza entrare nel merito. La Corte si
è, perciò, pronunciata alla stregua di questi limiti di cognizione. Ancora due
parole sul sequestro. Nella vicenda è stato adottato il sequestro preventivo
della merce. È questo uno strumento legale che viene utilizzato per evitare che
il reato sia portato a ulteriori conseguenze (per esempio la commercializzazione
della merce in frode al consumatore) o per vincolare un bene di cui è
obbligatoria o facoltativa la confisca. Esiste, però, anche un altro strumento
dagli analoghi effetti – e che pure in questo caso si sarebbe potuto utilizzare
-, che è il sequestro probatorio, ossia quello che “assicura il bene alla
giustizia” come elemento di prova: in questo caso i barattoli nella loro veste
materiale, ossia privi della etichettatura obbligatoria.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
-omissis-

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
difensore di P.S., nato ad
(OMISSIS);
avverso l’ordinanza del tribunale di Salerno del 5 marzo del
2010;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. -omissis-;
sentito
il Procuratore generale dott. -omissis-, il quale ha concluso per il rigetto del
ricorso;
sentito il difensore avv. -omissis- il quale ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.

Svolgimento del
processo

Il tribunale del riesame di Salerno,con ordinanza del 5
marzo del 2010, rigettava l’istanza avanzata nell’interesse di P. S., quale
legale rappresentante della ditta -omissis-. di (OMISSIS), diretta ad ottenere
la revoca del sequestro preventivo di 3446 barattoli di pomodori risultati privi
del codice identificativo del lotto di produzione e della data di produzione,
disposto in danno del predetto, quale indagato per il delitto di tentata frode
in commercio.
Secondo l’ipotesi accusatoria recepita dal giudice per le
indagini preliminari, -omissis-. aveva consegnato per il confezionamento i
barattoli oggetto del sequestro alla -omissis- perché la stessa provvedesse alla
successiva commercializzazione, dopo avere apposto sui barattoli delle etichette
false, non solo in ordine al lotto di produzione, ma anche alla società
produttrice.
Ricorre per cassazione l’interessato per mezzo del proprio
difensore deducendo:
la violazione del D.Lgs. n. 109 del 1992, artt. 2, 14 e
27 perché la ricostruzione del tribunale si fonda sull’erronea premessa che
esiste l’obbligo giuridico di apporre i codici identificativi del produttore e
dell’anno di produzione contestualmente al riempimento del contenitore; sostiene
che nella fattispecie la merce era ancora nella disponibilità giuridica del
produttore, in quanto solo materialmente si trovava presso il deposito della
ditta DEFIAP (in forza di apposito contratto di completamento del ciclo di
lavorazione con le operazioni di etichettatura dei barattoli, previo scarto
degli eventuali esemplari difettosi;
la violazione degli artt. 56 e 525 c.p.,
in quanto si é erroneamente ravvisata una condotta inequivocabilmente idonea a
trarre in inganno i futuri acquirenti delle confezioni di conserva di pomodoro
sulla base della mera assenza di qualsiasi indicazione sulle confezioni del
produttore; la tesi del tribunale si fonda su mere congetture ossia
sull’illazione che la mancanza delle indicazioni fosse preordinata a future
etichettature fraudolente, invece, la mancata contestuale indicazione
riscontrata dagli inquirenti era dipesa dal mancato funzionamento della macchine
aziendali per improvvise e temporanee carenze di erogazione di energia
elettrica.

Motivi della decisione

Il ricorso va
respinto perché infondato.
La tesi del ricorrente si fonda sulla premessa
dell’insussistenza dell’obbligo giuridico a carico del produttore di conserve di
pomodoro di procedere all’apposizione litografata dei codici alfanumerici,
indicativi dell’anno di produzione e del lotto di produzione, nonché sul fatto
che la mancata apposizione dei dati identificativi contestualmente alla
produzione era dipesa da un cattivo funzionamento delle relative
macchine.
L’assunto é infondato.
Il D.P.R. 11 aprile del 1975, n 428, art.
7 con cui é stato approvato il Regolamento di esecuzione della L. 10 marzo del
1969, n. 96, concernente l’istituzione di un controllo qualitativo delle
esportazioni di pomodori pelati e concentrati di pomodoro, come modificato dal
D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 109, art. 27, tra l’altro, dispone che: i contenitori
dei prodotti di cui al presente decreto fabbricati in Italia e destinati al
consumatore, oltre alle menzioni obbligatorie prescritte dalle norme generali in
materia di etichettatura, devono riportare il nome o la ragione sociale o il
marchio depositato della sede del fabbricante; la sede dello stabilimento; una
dicitura di identificazione del lotto impressa o litografata o apposta in
maniera indelebile sul contenitore o sul dispositivo di chiusura” Da ciò
consegue che i barattoli contenenti pomodori o conserve di pomodoro non possono
uscire dalla stabilimento produttivo senza l’indicazione dei dati
identificativi. Tali indicazioni devono essere apposte al momento del
confezionamento. La contestualità, ancorché non espressamente prevista dalla
norma richiamata, si desume dal sistema perché dal confezionamento decorre la
data di scadenza del prodotto o del termine minimo di conservazione. Spostare in
avanti la data di produzione equivale anche a posticipare quella di scadenza del
prodotto. La contestualità ha anche la finalità di evitare frodi comunitarie
effettuate mediante l’immissione sul mercato di eccedenze produttive.
Il
Ministero per le attività produttive, con la circolare richiamata dal tribunale,
ha puntualizzato che l’apposizione dei dati identificativi va effettuata al
momento dell’iscatolamento e che un eventuale malfunzionamento delle macchine
preposte all’apposizione dei dati identificativi deve essere immediatamente
segnalato ai Servizi regionali.
Il riferimento al D.Lgs. 27 gennaio 1992, n.
109, art. 14 contenuto nel ricorso, secondo il quale per i prodotti alimentari
preconfezionati destinati al consumatore ma commercializzati in una fase
precedente alla venditele indicazioni di cui all’art. 3, ossia la denominazione
di vendita, la data di conservazione ecc, possono figurare soltanto su un
documento commerciale relativo a detti prodottile é garantito che tale documento
sarà unito ai prodotti cui si riferisce al momento della consegna, non é
pertinente perché l’art. 14 richiamato dal ricorrente si riferisce a prodotti
alimentari diversi dai barattoli di pomodoro. Per questi ultimi il citato D.Lgs.
27 gennaio 1992, n. 109, art. 27 prescrive che i dati identificativi devono
essere apposti in maniera indelebile sui contenitori.
Il mancato
funzionamento delle macchine predisposte per l’apposizione dei dati
identificativi,non risulta denunciato ai competenti uffici regionali.
Caduta
la premessa dalla quale parte il ricorrente, viene meno anche l’enunciato
sull’astratta configurabilità del reato ipotizzato dalla pubblico accusa.
In
proposito, premesso che in materia di sequestro preventivo il giudice non deve
accertare la penale responsabilità dell’indagato, ma deve verificare che
l’ipotesi prospettata dall’accusa sia concretamente raffigurabile in base agli
elementi processuali, si rileva che, eliminata la distinzione tra atti
preparatori ed atti esecutivi, deve considerarsi idoneo a configurare il
tentativo qualsiasi atto adeguato alla commissione del delitto in quanto capace,
in base ad una valutazione prognostica, di contribuire in modo rilevante alla
realizzazione dell’evento.
Orbene l’uscita dallo stabilimento di produzione
di confezioni prive dei dati identificativi, mancando qualsiasi segnalazione su
un eventuale malfunzionamento delle macchine predisposte per l’apposizione di
tali dati, può, mediante l’apposizione di una data di produzione diversa da
quella effettiva, costituire atto idoneo a porre in commercio prodotti aventi
caratteristiche diverse da quelle effettive. Tale ipotesi nel caso concreto
risulta avvalorata dalla circostanza che presso il depositario sono stati
rinvenuti anche barattoli privi di segni identificativi, palesemente
alterati.
Orbene, per la configurabilità del tentativo della frode in,
commercio, anche se il prodotto non é ancora uscito dalla sfera di disponibilità
del produttore (e nella fattispecie secondo i giudici del merito era uscito
perché già consegnato al depositario), é sufficiente che venga preparato con
caratteristiche diverse da quelle dichiarate o prescritte dalla legge
Confezionare un prodotto senza la contestuale apposizione dei dati
identificativi imposti dalla legge equivale a preparare un prodotto destinato al
commercio in maniera diversa da quella prescritta.
Alla stregua delle
considerazioni svolte il ricorso va respinto con la conseguente condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

LA CORTE Letto l’art. 616 c.p.p. Rigetta il ricorso e condanna il
ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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