Alimenti nuovi e requisiti per la registrazione

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Corte di Giustizia della Comunità Europea, sentenza del 15 gennaio 2009, causa C-383 (riferimenti normativi: reg. CE 258/1997)

La circostanza che tutti gli elementi di un prodotto alimentare, presi
separatamente, soddisfino la condizione prevista dall’art. 1, n. 2, del
regolamento CE 258/1997 o presentino un carattere innocuo non può ritenersi
sufficiente per escludere l’applicazione di tale regolamento al prodotto
alimentare elaborato. Al fine di decidere se quest’ultimo debba essere
qualificato come alimento nuovo ai sensi del regolamento CE 258/1997, l’autorità
nazionale competente deve pronunciarsi caso per caso, tenendo conto dell’insieme
delle caratteristiche del prodotto alimentare nonché del processo di produzione.
L’esperienza sull’innocuità di un prodotto alimentare acquisita esclusivamente
al di fuori dell’Europa non è sufficiente per dichiarare che esso rientra nella
categoria dei prodotti alimentari “che vantano un uso alimentare sicuro
storicamente comprovato”, ai sensi dell’art. 1, n. 2, lett. e), reg. CE
258/1997.

In Germania l’autorità competente vietava la
commercializzazione di un prodotto alimentare a base di alghe e di altri
ingredienti vegetali per un totale di circa 50 ingredienti diversi, sottoposti a
un processo di fermentazione. Il divieto veniva basato sulla mancanza della
preventiva autorizzazione prevista dal reg. CE 258/1997 sui prodotti
nuovi.
Più di un ricorso contro il divieto, proposto dall’interessato davanti
ai giudici tedeschi, veniva respinto, fino a quando non veniva investita la
Corte di giustizia, richiesta di fornire l’interpretazione corretta di alcune
disposizioni del regolamento comunitario afferenti al caso.
Va ricordato che
tale regolamento cerca di conciliare due interessi diversi: da una parte,
l’apertura al mercato comunitario dei prodotti o ingredienti cosiddetti “nuovi”
in quanto non ancora utilizzati in maniera significativa per il consumo umano
all’interno della Comunità, dall’altra la tutela della salute dei consumatori
per evitare che vengano immessi in commercio prodotti non totalmente innocui.
Ciò ha portato a prevedere una procedura uniforme a cui devono essere sottoposti
i prodotti “nuovi” prima di poterli commercializzare. Tornando al nostro caso,
la prima questione sollevata era se il passaggio attraverso il rilascio
dell’autorizzazione sia necessario per consentire la commercializzazione del
prodotto anche quando i suoi singoli componenti siano già stati oggetto di
consumo significativo all’interno della Comunità. La risposta data dalla Corte è
stata negativa.
Si è, infatti, osservato che è rilevante in sé il processo di
produzione a cui sono sottoposti i singoli ingredienti. Con la conseguenza che
trova applicazione il reg. CE 258/1997 quando tale processo non è generalmente
utilizzato e comporti, nella composizione o nella struttura dei prodotti o degli
ingredienti alimentari, cambiamenti significativi del valore nutritivo, del loro
metabolismo o del tenore di sostanze indesiderabili.
Pertanto, il solo fatto
che l’insieme degli ingredienti del prodotto possa essere stato oggetto in
misura significativa di consumo umano all’interno della Comunità non è
sufficiente a far ritenere che l’alimento finale non sia un alimento nuovo ai
sensi del regolamento CE 258/1997. Questo perché non è escluso che il processo
di produzione possa provocare nella struttura di un prodotto alimentare
alterazioni fisiche, chimiche o biologiche degli ingredienti atte a produrre
serie conseguenze per la sanità pubblica, anche quando tale prodotto finale è
composto di ingredienti che, presi singolarmente, soddisfano la condizione di
cui all’art. 1, n. 2, del regolamento CE 258/1997; ragion per cui è sempre
necessario verificare le conseguenze del processo produttivo secondo la
procedura autorizzativa stabilita dal regolamento.
Ulteriore quesito
sottoposto ai giudici comunitari è stato se l’esperienza sull’innocuità di un
prodotto alimentare acquisita esclusivamente al di fuori dell’Europa sia
sufficiente o meno per poter affermare che tale prodotto rientra nella categoria
dei prodotti alimentari che “vantano un uso alimentare sicuro storicamente
comprovato”, ai sensi dell’art. 1, n. 2, lett. e), del reg. CE 258/1997.
Infatti, tale disposizione introduce una deroga all’applicabilità del
regolamento stesso allorché si sia in presenza di prodotti e ingredienti
alimentari ottenuti mediante pratiche tradizionali, che vantino un uso
alimentare sicuro storicamente comprovato. La Corte ha, però, escluso che tale
deroga potesse ricorrere nella specie in quanto il legislatore comunitario ha
inteso riferirsi all’esperienza acquisita all’interno della Comunità. La ragione
di tale restrizione è che, a causa delle differenze che possono esistere nelle
abitudini alimentari, tra consumatori europei e non europei, prodotti alimentari
ritenuti sicuri per consumatori non europei possono non essere considerati tali
rispetto agli usi alimentari degli europei.

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