Deve essere annullata con rinvio al giudice di merito per una nuova valutazione delle prove la sentenza di condanna per omicidio colposo di un ristoratore per la morte di un cliente celiaco a causa della somministrazione di una vivanda contenente un ingrediente a cui l’ospite era allergico.
Caso singolare e tragico quello giudicato nella sentenza. Singolare, certo, da un punto di vista statistico, ma ben rappresentativo – purtroppo nella sua forma estrema – del pericolo rappresentato dalle sostanze allergizzanti per coloro che hanno predisposizione alle corrispondenti reazioni avverse. Da questo punto di vista la recente normativa sugli allergeni ha costituito un importante, oltre che doveroso e necessario, passo in avanti per la tutela della salute di una fetta non del tutto trascurabile della popolazione.
Tale normativa permette, al di là degli aspetti di dettaglio, di sottolineare l’intima connessione esistente tra sicurezza alimentare e informazione al consumatore, come del resto ben tratteggiato nell’articolo 14 del regolamento (CE) 178/2002, dove appunto si indica l’informazione come una delle modalità attraverso le quali l’alimento si presenta come sicuro. E non potrebbe essere diversamente, per esempio in quei casi in cui l’alimento è perfettamente conforme in sé alle regole di sicurezza, ma ugualmente rappresenta un pericolo per alcune categorie di consumatori.
Il caso in commento ha visto la morte fulminante, all’interno stesso dell’esercizio, per insufficienza cardio-respiratoria e shock anafilattico di un giovane poli-allergico (al grano, al glutine, al pesce, al formaggio, ai fermenti eccetera) a seguito dell’assunzione di una vivanda a base di grano, diversa da quella concordata – a detta dei genitori del ragazzo – con il ristoratore.
In primo grado l’imputato venne assolto in quanto non fu ritenuto provato che questi fosse stato reso completamente edotto delle allergie sofferte dal ragazzo e degli effettivi pericoli conseguenti, essendo risultata soltanto l’esistenza di un documento scritto in cui si era concordato genericamente un “pasto per celiaco”, a fronte di testimonianze più esaustive, ma non ritenute del tutto affidabili. In grado di appello, promosso dalle parti civili ai soli fini risarcitori, i giudici pervennero alla condanna rinnovando e valorizzando alcune testimonianze, da cui si desumeva che l’imputato aveva avuto piena contezza delle allergie del ragazzo e delle possibili conseguenze. La Cassazione ha annullato la decisione per ragioni processuali, rimandando al giudice di secondo grado per un nuovo giudizio.
Quali considerazioni si possono formulare sul caso, pur scontando la mancata conoscenza in dettaglio dei fatti, se non per quanto succintamente riportato nella narrativa della sentenza?
Innanzitutto che, se il ristoratore fosse stato informato dell’allergia del commensale connessa all’ingestione dell’alimento (grano) poi in realtà somministratogli, egli sarebbe in colpa rispetto alla causazione dell’evento mortale occorso. Da questo punto di vista non pare, in verità, necessario – come invece sembrerebbe abbia ritenuto il primo giudice – che l’imputato dovesse essere informato “compiutamente […] sulla gravità delle allergie del giovane commensale e sugli effettivi pericoli connessi alla trasgressione del regime alimentare cui era tenuto”. Infatti, è generalmente noto, e tanto più lo è e deve esserlo a chi (come un ristoratore) è imprenditore del cibo, che il grano è uno dei cereali contenenti glutine e quindi può provocare allergie o intolleranze alimentari (ed è espressamente indicato in tale categoria nell’allegato II del regolamento (UE) 1169/2011 sull’etichettatura). È altresì generalmente noto che i celiaci sono persone che hanno intolleranza al glutine.
Ne deriva che, a prescindere dal valore delle testimonianze di soggetti che, in quanto costituiti parte civile, avevano un interesse in causa, anche solo l’esistenza di un documento in cui si prevedeva per il ragazzo un “pasto per celiaco” dovrebbe essere considerato sufficiente ad affermare che il ristoratore aveva tutta l’informazione necessaria da vietargli di somministrare un alimento contenente l’allergene. Questo quanto all’obbligo di cautela e di prevenibilità dell’evento. Quanto poi alla sua prevedibilità, non occorre che il contravventore a una regola cautelare si rappresenti esattamente lo specifico evento che poi si verifica a causa della sua negligenza, essendo sufficiente per costante giurisprudenza che egli possa rappresentarsi la classe di eventi a cui quello accaduto appartiene. Si deve, allora, riconoscere che l’evento morte (occorso nel caso) è della stessa classe o specie di qualsiasi altro evento lesivo meno grave che notoriamente può derivare a persona allergica dall’ingestione di cibo contenente allergeni. Vedremo come i nuovi giudici affronteranno il giudizio di rinvio.
Ancora uno spunto. Nella vicenda l’unica imputazione è stata quella di omicidio colposo. Ci si può domandare se, almeno astrattamente, avrebbe potuto figurare accanto ad essa una qualche violazione della legislazione penale alimentare.
Non varrebbe opporre in senso negativo che l’alimento somministrato era (non si ha motivo di reputare il contrario) conforme in quanto tale. Come si è ricordato più sopra, l’alimento è infatti insicuro, quindi non conforme, anche per difetto di determinate informazioni al consumatore. Nel caso, il ragazzo non era stato informato che la vivanda conteneva un allergene, anzi aveva motivo di credere che ne fosse esente, come espressamente richiesto.
Pertanto, l’alimento era in concreto pericoloso per la salute del soggetto a cui era destinato. E sappiamo, sempre dall’articolo 14 del regolamento (CE) 178/2002, che la non sicurezza dell’alimento va valutata anche in riferimento alla particolare sensibilità delle categorie di consumatori a cui è destinato. Sembrerebbe, quindi, ipotizzabile la violazione dell’articolo 444 del codice penale in forma colposa (articolo 452 del codice penale), se non fosse che la disposizione incriminatrice tutela la salute pubblica, mentre nella specie l’alimento era diretto ad una singola persona. Resterebbe, però, spazio all’articolo 5, lettera d), della legge 283/1962 nella forma della somministrazione di un alimento nocivo.
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Alimenti non gluten free ad un celiaco, le responsabilità del ristoratore
Cassazione penale, sentenza n. 5890 del 7 febbraio 2019 (udienza del 21 dicembre 2018 – riferimenti normativi: articolo 589 del codice penale)
Deve essere annullata con rinvio al giudice di merito per una nuova valutazione delle prove la sentenza di condanna per omicidio colposo di un ristoratore per la morte di un cliente celiaco a causa della somministrazione di una vivanda contenente un ingrediente a cui l’ospite era allergico.
Caso singolare e tragico quello giudicato nella sentenza. Singolare, certo, da un punto di vista statistico, ma ben rappresentativo – purtroppo nella sua forma estrema – del pericolo rappresentato dalle sostanze allergizzanti per coloro che hanno predisposizione alle corrispondenti reazioni avverse. Da questo punto di vista la recente normativa sugli allergeni ha costituito un importante, oltre che doveroso e necessario, passo in avanti per la tutela della salute di una fetta non del tutto trascurabile della popolazione.
Tale normativa permette, al di là degli aspetti di dettaglio, di sottolineare l’intima connessione esistente tra sicurezza alimentare e informazione al consumatore, come del resto ben tratteggiato nell’articolo 14 del regolamento (CE) 178/2002, dove appunto si indica l’informazione come una delle modalità attraverso le quali l’alimento si presenta come sicuro. E non potrebbe essere diversamente, per esempio in quei casi in cui l’alimento è perfettamente conforme in sé alle regole di sicurezza, ma ugualmente rappresenta un pericolo per alcune categorie di consumatori.
Il caso in commento ha visto la morte fulminante, all’interno stesso dell’esercizio, per insufficienza cardio-respiratoria e shock anafilattico di un giovane poli-allergico (al grano, al glutine, al pesce, al formaggio, ai fermenti eccetera) a seguito dell’assunzione di una vivanda a base di grano, diversa da quella concordata – a detta dei genitori del ragazzo – con il ristoratore.
In primo grado l’imputato venne assolto in quanto non fu ritenuto provato che questi fosse stato reso completamente edotto delle allergie sofferte dal ragazzo e degli effettivi pericoli conseguenti, essendo risultata soltanto l’esistenza di un documento scritto in cui si era concordato genericamente un “pasto per celiaco”, a fronte di testimonianze più esaustive, ma non ritenute del tutto affidabili. In grado di appello, promosso dalle parti civili ai soli fini risarcitori, i giudici pervennero alla condanna rinnovando e valorizzando alcune testimonianze, da cui si desumeva che l’imputato aveva avuto piena contezza delle allergie del ragazzo e delle possibili conseguenze. La Cassazione ha annullato la decisione per ragioni processuali, rimandando al giudice di secondo grado per un nuovo giudizio.
Quali considerazioni si possono formulare sul caso, pur scontando la mancata conoscenza in dettaglio dei fatti, se non per quanto succintamente riportato nella narrativa della sentenza?
Innanzitutto che, se il ristoratore fosse stato informato dell’allergia del commensale connessa all’ingestione dell’alimento (grano) poi in realtà somministratogli, egli sarebbe in colpa rispetto alla causazione dell’evento mortale occorso. Da questo punto di vista non pare, in verità, necessario – come invece sembrerebbe abbia ritenuto il primo giudice – che l’imputato dovesse essere informato “compiutamente […] sulla gravità delle allergie del giovane commensale e sugli effettivi pericoli connessi alla trasgressione del regime alimentare cui era tenuto”. Infatti, è generalmente noto, e tanto più lo è e deve esserlo a chi (come un ristoratore) è imprenditore del cibo, che il grano è uno dei cereali contenenti glutine e quindi può provocare allergie o intolleranze alimentari (ed è espressamente indicato in tale categoria nell’allegato II del regolamento (UE) 1169/2011 sull’etichettatura). È altresì generalmente noto che i celiaci sono persone che hanno intolleranza al glutine.
Ne deriva che, a prescindere dal valore delle testimonianze di soggetti che, in quanto costituiti parte civile, avevano un interesse in causa, anche solo l’esistenza di un documento in cui si prevedeva per il ragazzo un “pasto per celiaco” dovrebbe essere considerato sufficiente ad affermare che il ristoratore aveva tutta l’informazione necessaria da vietargli di somministrare un alimento contenente l’allergene. Questo quanto all’obbligo di cautela e di prevenibilità dell’evento. Quanto poi alla sua prevedibilità, non occorre che il contravventore a una regola cautelare si rappresenti esattamente lo specifico evento che poi si verifica a causa della sua negligenza, essendo sufficiente per costante giurisprudenza che egli possa rappresentarsi la classe di eventi a cui quello accaduto appartiene. Si deve, allora, riconoscere che l’evento morte (occorso nel caso) è della stessa classe o specie di qualsiasi altro evento lesivo meno grave che notoriamente può derivare a persona allergica dall’ingestione di cibo contenente allergeni. Vedremo come i nuovi giudici affronteranno il giudizio di rinvio.
Ancora uno spunto. Nella vicenda l’unica imputazione è stata quella di omicidio colposo. Ci si può domandare se, almeno astrattamente, avrebbe potuto figurare accanto ad essa una qualche violazione della legislazione penale alimentare.
Non varrebbe opporre in senso negativo che l’alimento somministrato era (non si ha motivo di reputare il contrario) conforme in quanto tale. Come si è ricordato più sopra, l’alimento è infatti insicuro, quindi non conforme, anche per difetto di determinate informazioni al consumatore. Nel caso, il ragazzo non era stato informato che la vivanda conteneva un allergene, anzi aveva motivo di credere che ne fosse esente, come espressamente richiesto.
Pertanto, l’alimento era in concreto pericoloso per la salute del soggetto a cui era destinato. E sappiamo, sempre dall’articolo 14 del regolamento (CE) 178/2002, che la non sicurezza dell’alimento va valutata anche in riferimento alla particolare sensibilità delle categorie di consumatori a cui è destinato. Sembrerebbe, quindi, ipotizzabile la violazione dell’articolo 444 del codice penale in forma colposa (articolo 452 del codice penale), se non fosse che la disposizione incriminatrice tutela la salute pubblica, mentre nella specie l’alimento era diretto ad una singola persona. Resterebbe, però, spazio all’articolo 5, lettera d), della legge 283/1962 nella forma della somministrazione di un alimento nocivo.
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